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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9309 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 16.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 7577/2024 R.G.L. promossa
TRA
Il sig. c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.12.1961 residente ivi al Viale Antonio Vuolo n.16, elettivamente domiciliato in Napoli alla Pica, 48 presso lo studio degli avvocati Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta che lo rappresentano e difendono come in atti;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/7, Codice Fiscale elettivamente domiciliata, P.IVA_1 in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli, civico 104, presso lo studio Legale dell'Avvocato Michele Capasso, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro la
[...] esponendo di aver lavorato con Controparte_1 contratto a tempo pieno sin dal 29.10.2001 alle dipendenze della convenuta, inquadrato nel IV livello dalla data di assunzione e fino al 30.05.2010 data in cui gli veniva riconosciuto il IV livello nonostante sin dal 29.10.2001, data di assunzione, svolgesse mansioni di capo squadra riconducibili alla qualifica di operaio specializzato provetto avente diritto all'inquadramento nel III livello CCNL terziario distribuzione e servizi. Parte ricorrente rilevava quindi che, al fine di far valere il diritto all'inquadramento nel III livello, in data 06.09.2021 depositava innanzi a questo Tribunale ricorso ex art. 414 c.p.c. onde far accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel III livello del CCNL terziario distribuzione e servizi dal 29.10.2001; che con sentenza n. 1524\2021 depositata in data 28.02.2024 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto all'inquadramento nel III livello CCNL commercio sin dal 29.10.2001 e condannando controparte al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate a far data dal 23.11.2016. Pertanto, il ricorrente agiva al fine di quantificare le differenze retributive dovute per effetto del suo diritto ad essere inquadrato nel III livello CCNL commercio sin dal 23.11.2016. Concludeva chiedendo: <<condannare la al controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per il livello superiore riconosciuto pari ad € 19.501,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione saldo, condannare resistente spese, diritti ed onorari presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne fa anticipo.>> Si costituiva con comparsa del 15.11.2024 la
[...] la quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso essendo infondato in fatto e diritto.
In particolare, parte convenuta deduceva che contemporaneamente al presente giudizio, pendeva, tra le medesime parti, innanzi alla Corte Distrettuale di Napoli, giudizio di appello, rubricato al numero 1797/2024 R.G., con udienza di discussione fissata per il giorno 22.04.2025, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli numero 1524/2024 costituente presupposto del giudizio di quantificazione in corso relativamente ai capi della stessa in cui veniva statuita l'applicabilità dell'articolo 2103 del Codice Civile ai rapporti di lavoro con le Società in house providing e, per l'effetto, il riconoscimento all'appellato ed attuale ricorrente, signor , dell'inquadramento del III Livello del CCNL di Parte_1 categoria. Riteneva, quindi, nel caso di specie, la sussistenza sia in punto di fatto che di diritto delle condizioni per la sospensione necessaria. Pertanto, concludeva chiedendo: Procedura Civile, disporre la sospensione del presente processo, provvedendo in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 297 del medesimo Corpus normativo;
a norma del combinato disposto degli articoli 336, comma II e 337, comma II, del Codice di Rito, sospendere il presente e dipendente giudizio di quantificazione in attesa dell'esito del contestuale, principale e pregiudiziale procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva sull'“an debeatur” pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro 1524/2024; ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 414 del Codice di Rito e 2697 del Codice Civile, pronunciare declaratoria di nullità dello spiegato ricorso per mancato adempimento dell'onere legale e processuale di allegazione;
nel merito: rigettare la domanda di liquidazione proposta dal ricorrente in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltreché non provata. Con vittoria, ex articolo 91 c.p.c., di spese e compensi di difesa, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta e CPA come per Legge.>>
Il Giudice, rilevato che le parti avevano congiuntamente chiesto rinvio, pendendo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli giudizio destinato ad essere definito mediante proposta conciliativa accettata dal lavoratore;
ritenuta pertanto l'opportunità di disporre rinvio in attesa del perfezionamento dell'accordo transattivo rinviava in prosieguo di discussione al 16.12.2025.
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene indi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Con note di trattazione scritta depositate dalla società convenuta in data 15.12.2025 la parte dichiarava e documentava che nelle more del presente giudizio era intervenuta conciliazione a seguito di proposta transattiva formulata dalla Corte di Appello di Napoli dinanzi alla quale era stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere sul gravame avverso la sentenza n. 1524/2024 del 28.2.2024 da cui trae spunto il presente giudizio di quantificazione. Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini e può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo in fase di appello in epoca successiva alla domanda giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. ( c.f.r. Verbale di Conciliazione Giudiziale del 21.10.2025, Cronologico 2361/2025 e sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione
Lavoro e Previdenza, numero 3546/2025, Cronologico 2368/2025, pubblicata il giorno 21.10.2025 con cui veniva in quella sede dichiarata la cessazione della materia del contendere). E' chiaro, quindi, che attualmente non è ravvisabile alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, posto che le parti hanno dichiarato di essersi accordate anche su questo capo di domanda per spese compensate, in tal senso è stato disposto in dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 12.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Clara Ruggiero.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro in persona della Dr.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 16.12.2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato nella causa iscritta al n. 7577/2024 R.G.L. promossa
TRA
Il sig. c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.12.1961 residente ivi al Viale Antonio Vuolo n.16, elettivamente domiciliato in Napoli alla Pica, 48 presso lo studio degli avvocati Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta che lo rappresentano e difendono come in atti;
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/7, Codice Fiscale elettivamente domiciliata, P.IVA_1 in Mugnano di Napoli, alla Via Napoli, civico 104, presso lo studio Legale dell'Avvocato Michele Capasso, come in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2024, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi a questo Giudice del lavoro la
[...] esponendo di aver lavorato con Controparte_1 contratto a tempo pieno sin dal 29.10.2001 alle dipendenze della convenuta, inquadrato nel IV livello dalla data di assunzione e fino al 30.05.2010 data in cui gli veniva riconosciuto il IV livello nonostante sin dal 29.10.2001, data di assunzione, svolgesse mansioni di capo squadra riconducibili alla qualifica di operaio specializzato provetto avente diritto all'inquadramento nel III livello CCNL terziario distribuzione e servizi. Parte ricorrente rilevava quindi che, al fine di far valere il diritto all'inquadramento nel III livello, in data 06.09.2021 depositava innanzi a questo Tribunale ricorso ex art. 414 c.p.c. onde far accertare e dichiarare il diritto ad essere inquadrato nel III livello del CCNL terziario distribuzione e servizi dal 29.10.2001; che con sentenza n. 1524\2021 depositata in data 28.02.2024 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto all'inquadramento nel III livello CCNL commercio sin dal 29.10.2001 e condannando controparte al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate a far data dal 23.11.2016. Pertanto, il ricorrente agiva al fine di quantificare le differenze retributive dovute per effetto del suo diritto ad essere inquadrato nel III livello CCNL commercio sin dal 23.11.2016. Concludeva chiedendo: <<condannare la al controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate per il livello superiore riconosciuto pari ad € 19.501,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione saldo, condannare resistente spese, diritti ed onorari presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che ne fa anticipo.>> Si costituiva con comparsa del 15.11.2024 la
[...] la quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso essendo infondato in fatto e diritto.
In particolare, parte convenuta deduceva che contemporaneamente al presente giudizio, pendeva, tra le medesime parti, innanzi alla Corte Distrettuale di Napoli, giudizio di appello, rubricato al numero 1797/2024 R.G., con udienza di discussione fissata per il giorno 22.04.2025, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli numero 1524/2024 costituente presupposto del giudizio di quantificazione in corso relativamente ai capi della stessa in cui veniva statuita l'applicabilità dell'articolo 2103 del Codice Civile ai rapporti di lavoro con le Società in house providing e, per l'effetto, il riconoscimento all'appellato ed attuale ricorrente, signor , dell'inquadramento del III Livello del CCNL di Parte_1 categoria. Riteneva, quindi, nel caso di specie, la sussistenza sia in punto di fatto che di diritto delle condizioni per la sospensione necessaria. Pertanto, concludeva chiedendo: Procedura Civile, disporre la sospensione del presente processo, provvedendo in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 297 del medesimo Corpus normativo;
a norma del combinato disposto degli articoli 336, comma II e 337, comma II, del Codice di Rito, sospendere il presente e dipendente giudizio di quantificazione in attesa dell'esito del contestuale, principale e pregiudiziale procedimento di appello avverso la sentenza non definitiva sull'“an debeatur” pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro 1524/2024; ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 414 del Codice di Rito e 2697 del Codice Civile, pronunciare declaratoria di nullità dello spiegato ricorso per mancato adempimento dell'onere legale e processuale di allegazione;
nel merito: rigettare la domanda di liquidazione proposta dal ricorrente in quanto improcedibile, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltreché non provata. Con vittoria, ex articolo 91 c.p.c., di spese e compensi di difesa, oltre rimborso forfettario, IVA, se dovuta e CPA come per Legge.>>
Il Giudice, rilevato che le parti avevano congiuntamente chiesto rinvio, pendendo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli giudizio destinato ad essere definito mediante proposta conciliativa accettata dal lavoratore;
ritenuta pertanto l'opportunità di disporre rinvio in attesa del perfezionamento dell'accordo transattivo rinviava in prosieguo di discussione al 16.12.2025.
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene indi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. Con note di trattazione scritta depositate dalla società convenuta in data 15.12.2025 la parte dichiarava e documentava che nelle more del presente giudizio era intervenuta conciliazione a seguito di proposta transattiva formulata dalla Corte di Appello di Napoli dinanzi alla quale era stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere sul gravame avverso la sentenza n. 1524/2024 del 28.2.2024 da cui trae spunto il presente giudizio di quantificazione. Va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini e può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo in fase di appello in epoca successiva alla domanda giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. ( c.f.r. Verbale di Conciliazione Giudiziale del 21.10.2025, Cronologico 2361/2025 e sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione
Lavoro e Previdenza, numero 3546/2025, Cronologico 2368/2025, pubblicata il giorno 21.10.2025 con cui veniva in quella sede dichiarata la cessazione della materia del contendere). E' chiaro, quindi, che attualmente non è ravvisabile alcun interesse delle parti ad una pronuncia nel merito. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, posto che le parti hanno dichiarato di essersi accordate anche su questo capo di domanda per spese compensate, in tal senso è stato disposto in dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 12.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Clara Ruggiero.