TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2049
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principi ragionevolezza e buon andamento P.A., violazione art. 186 d.lgs. 36/2023, carenza di potere, eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza motivazione, erroneità presupposti

    Il Collegio ritiene che il potere dell'AN di definire le modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione ai sensi dell'art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 non si limiti a indicazioni matematiche, ma includa anche la specificazione di un modus applicativo dei criteri legali, al fine di garantire omogeneità e facilitare la negoziazione. I criteri introdotti non sono ritenuti ultronei rispetto alla legge e non comprimono in modo irragionevole l'autonomia negoziale, lasciando margini di flessibilità e la possibilità di valorizzare i criteri a zero.

  • Rigettato
    Violazione principi ragionevolezza e buon andamento P.A., violazione art. 186 d.lgs. 36/2023, carenza di potere, eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza motivazione, erroneità presupposti

    La doglianza è ritenuta inammissibile per genericità e carenza di interesse, dato che la ricorrente ha escluso dal thema decidendum la questione sull'applicabilità dell'art. 186. La censura è comunque infondata, poiché l'AN ha potere di fornire indicazioni generali ai sensi dell'art. 222 d.lgs. 36/2023 e l'art. 8 della delibera è corretto, interpretando in modo unitario l'art. 186 e considerando i piani economico-finanziari come base di calcolo, in linea con il parere del Consiglio di Stato e la successiva interpretazione autentica del legislatore.

  • Rigettato
    Violazione principi ragionevolezza e buon andamento P.A., violazione art. 186 d.lgs. 36/2023, carenza di potere, eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, carenza motivazione, erroneità presupposti

    Le contestazioni ai singoli criteri sono infondate. L'inclusione delle attività svolte direttamente nella base di calcolo è necessaria per evitare la paradossale insussistenza dell'obbligo di esternalizzazione. I criteri (dimensionale, oggetto, durata, epoca, dimensioni economiche) non sono irragionevoli, sono strutturati come limiti massimi, lasciano margini di negoziazione e sono coerenti con la legge. La previsione sulla penalizzazione per esternalizzazioni pregresse è considerata di favore e inammissibile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché le censure rivolte alla delibera AN sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata della nota ministeriale sono infondate. Si rileva inoltre la natura non provvedimentale della nota.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché le censure rivolte alla delibera AN sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata della nota ministeriale sono infondate. Si rileva inoltre la natura non provvedimentale della nota.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché le censure rivolte alla delibera AN sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata della nota ministeriale sono infondate. Si rileva inoltre la natura non provvedimentale della nota.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché le censure rivolte alla delibera AN sono state respinte, anche le doglianze relative all'illegittimità derivata delle note AN sono infondate. Si rileva inoltre la natura non provvedimentale delle note.

  • Rigettato
    Questioni relative all'applicabilità dell'art. 186 d.lgs. 36/2023

    La domanda è rigettata in quanto la ricorrente ha espressamente dichiarato che la questione relativa all'applicabilità dell'obbligo di esternalizzazione ex art. 186 d.lgs. n. 36/2023 in relazione al profilo dell'affidamento non conforme al diritto UE esula dal thema decidendum del presente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2049
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2049
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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