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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/09/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4910/2021 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4910/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MAORI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA MAORI ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 CP_5 C.F._5 CP_6
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...] (C.F. ), (C.F. ), CP_8 C.F._8 Controparte_9 C.F._9 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._10 Parte_3
), (C.F. , C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Controparte_10
), (C.F. , C.F._14 Parte_6 C.F._15 [...] (C.F. ) e (C.F. ), Pt_7 C.F._16 Parte_8 C.F._17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PAOLA NUTI e dall'avv. VALERIA PASSERI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso le predette difenditrici
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «- IN RITO: parte attrice, rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalle parti convenute, rileva come la materia oggetto del presente procedimento non rientri tra quelle di cui all'art. 5, comma I, d. lgs. n. 28/2010 e, ad ogni modo, eccepisce la tardività dell'eccezione, non essendo la stessa stata avanzata dalle parti – né rilevata d'ufficio dalla S.V. - entro il termine decadenziale di cui all'art. 5, comma I bis, d. lgs. n. 28/2010 applicabile ratione temporis. In particolare, difatti, le parti convenute non sollevavano la predetta eccezione né nella
pagina 1 di 5 propria comparsa di costituzione e risposta del 23/02/2022 né alla prima udienza del 16/03/2022, ma solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
- IN VIA ISTRUTTORIA: parte attrice chiede che venga revocata l'ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma in data 30/01/2023 nella parte in cui non sono state ammesse le prove richieste e, pertanto, insiste affinché la S.V. Ill.ma Voglia rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento delle prove richieste, così come articolate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;
- NEL MERITO: parte attrice conclude come da atto di citazione.»
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente le domande di parte attrice, perché:
1) In via preliminare e nel rito, le domande giudiziali di parte attrice sono da dichiararsi improcedibili e/o improponibili, per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010;
2) infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, rigettare le richieste tutte di parte attrice;
3) condannare ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. (entro i Parte_9 limiti di valore della domanda attorea). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfettario, come per legge.»
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società agricola conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo tribunale, i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_10 Parte_6 [...] e proponendo nei loro confronti azione di risarcimento danni da diffamazione. Pt_7 Parte_8
Esponeva a tal fine parte attrice: di gestire un impianto per la produzione di energia a biomasse legnose;
che nel giugno 2015 i residenti delle abitazioni vicine all'impianto avevano presentato al Comune di Gubbio un esposto in cui mettevano in dubbio la liceità e regolarità formale dell'attività dell'impianto; che seguiva un'ordinanza sindacale di sospensione delle autorizzazioni rilasciate all'impianto e, quindi, un giudizio amministrativo – introdotto dalla medesima società per l'impugnazione del provvedimento di sospensione – che accertava la regolarità e completezza delle autorizzazioni;
che tuttavia, in data 3.6.2020, i residenti delle zone limitrofe presentavano un nuovo esposto, indirizzato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ripetendo le medesime doglianze, lamentando l'impossibilità di riposare per i forti rumori prodotti dall'impianto e giungendo a ipotizzare i reati di disturbo del riposo (art. 659 c.p.) e di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.); di avere quindi deciso di cessare l'attività dell'impianto.
Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni provocati alla propria reputazione professionale dagli esposti predetti, oltre che da alcune comunicazioni diffuse dai medesimi convenuti tramite social networks.
I convenuti si costituivano in giudizio con comparsa del 23.2.2022, eccependo la legittimità della loro condotta, in quanto volta esclusivamente a esigere dagli enti competenti i relativi controlli e comunque giustificata dall'esercizio del diritto di critica.
*****
Preliminarmente in rito deve darsi atto della tardività dell'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 proposta dai convenuti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010, infatti, l'improcedibilità per omessa mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Era dunque onere della parte convenuta formulare l'eccezione di improcedibilità con la comparsa di risposta e non avendovi essa provveduto con tale atto, al momento del deposito della I memoria istruttoria era ormai decaduta dalla facoltà di formulare l'eccezione.
Venendo al merito, parte attrice ha allegato a sostegno della propria domanda di risarcimento danni tre diverse condotte che deduce come illecite, ossia la presentazione dell'esposto del giugno 2015, la presentazione dell'esposto del 3.6.2020 e la diffusione di notizie tramite social networks. In ragione della diversità di causae petendi, devono dunque distinguersi tre diverse azioni risarcitorie.
Principiando dalla prima azione (quella relativa all'esposto del giugno 2015), deve rilevarsi che la società attrice ha individuato la portata diffamatoria dello scritto nella asserita presenza di affermazioni false circa l'illiceità e l'irregolarità formale dell'attività dell'impianto da lei esercitato.
La circostanza, tuttavia, non corrisponde al vero.
Dalla lettura dell'esposto del giugno 2015 (prodotto dalla parte ricorrente quale allegato 2 alla citazione) si evince chiaramente che in esso si riconosce l'esistenza della prevista autorizzazione amministrativa e si critica la decisione dell'autorità pubblica in quanto in ipotesi assunta trascurando pagina 3 di 5 una serie di elementi (quali la vicinanza dell'abitato e le problematiche di immissione di rumore e di polveri che l'attività dell'impianto procurava ai residenti) che avrebbero dovuto invece essere diversamente valorizzati.
Nel documento de quo non vi è nessun riferimento all'illiceità o all'irregolarità formale dell'attività della società attrice. Del resto, l'espressione che si assume diffamatoria non è stata espressamente individuata da parte attrice e tale mancata indicazione conferma ulteriormente la circostanza dell'assenza di espressioni offensive.
Con la seconda domanda (quella relativa all'esposto del 3.6.2020), parte attrice lamenta la portata diffamatoria delle affermazioni relative all'esistenza di immissioni di rumore e di polveri che avrebbero integrato gli estremi dei reati di disturbo del riposo (art. 659 c.p.) e di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.).
La condotta, effettivamente dimostrata dalla lettura dell'esposto con cui si sollecitava l'accertamento dei predetti reati, deve ritenersi tuttavia giustificata dalla scriminante dell'esercizio di un diritto.
Come autorevolmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29237/2010) ogni denuncia, concretando una notitia criminis qualificata, si sostanzia per l'appunto nell'attribuzione a taluno di un reato, onde non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare taluno di una qualsiasi condotta obiettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato; con la conseguenza che la denuncia, anche ove non fondata, non può fare sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex art. 2059 e 2043 c.c., poiché ciò vanificherebbe del tutto la funzione sociale che si è riconosciuta al diritto di denuncia e servirebbe ad eludere, nella sostanza, la già enunciata non perseguibilità, nemmeno sul piano civilistico, della denuncia infondata ma non calunniosa.
Va, perciò, condivisa la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermi la fondatezza (v Cass. sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Rv 234551; Per_1 20.2.2008, Pavone, 239825).
Infine, deve dichiararsi la nullità per indeterminatezza della domanda di risarcimento danni relativa alla diffusione di notizie diffamatorie tramite social networks.
Nell'atto di citazione, infatti, manca ogni riferimento alle comunicazioni che si assumono diffamatorie, che non sono state in alcun modo individuate. Non si trova traccia nell'atto introduttivo né del loro contenuto, né dell'epoca in cui sarebbero state effettuate, né dello specifico strumento di diffusione utilizzato, né infine del loro autore.
L'assoluta genericità della causa petendi della domanda risarcitoria avanzata rende la domanda nulla (artt. 163 e 164 c.p.c.).
In applicazione del principio di soccombenza parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi a valori minimi).
La manifesta infondatezza delle prime due domande (l'una in fatto e l'altra in diritto) e la nullità della terza, così come sopra evidenziata, fondano la statuizione sanzionatoria prevista dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.
Come statuito dalla Corte di cassazione, infatti, «la condanna ex art. 96, comma 3, cit., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed pagina 4 di 5 indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso, - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma unicamente quello materiale di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).
E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero a una loro frazione o ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 , Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta le domande;
Condanna altresì la società agricola a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 950,00.
Perugia, 2 settembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 5 di 5
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4910/2021 r.g. promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCA MAORI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCA MAORI ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), (C.F. , CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._3 CP_4
), (C.F. , (C.F. C.F._4 CP_5 C.F._5 CP_6
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_7 C.F._7 [...] (C.F. ), (C.F. ), CP_8 C.F._8 Controparte_9 C.F._9 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._10 Parte_3
), (C.F. , C.F._11 Parte_4 C.F._12 Parte_5 (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._13 Controparte_10
), (C.F. , C.F._14 Parte_6 C.F._15 [...] (C.F. ) e (C.F. ), Pt_7 C.F._16 Parte_8 C.F._17 tutti rappresentati e difesi dall'avv. PAOLA NUTI e dall'avv. VALERIA PASSERI, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso le predette difenditrici
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «- IN RITO: parte attrice, rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalle parti convenute, rileva come la materia oggetto del presente procedimento non rientri tra quelle di cui all'art. 5, comma I, d. lgs. n. 28/2010 e, ad ogni modo, eccepisce la tardività dell'eccezione, non essendo la stessa stata avanzata dalle parti – né rilevata d'ufficio dalla S.V. - entro il termine decadenziale di cui all'art. 5, comma I bis, d. lgs. n. 28/2010 applicabile ratione temporis. In particolare, difatti, le parti convenute non sollevavano la predetta eccezione né nella
pagina 1 di 5 propria comparsa di costituzione e risposta del 23/02/2022 né alla prima udienza del 16/03/2022, ma solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
- IN VIA ISTRUTTORIA: parte attrice chiede che venga revocata l'ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma in data 30/01/2023 nella parte in cui non sono state ammesse le prove richieste e, pertanto, insiste affinché la S.V. Ill.ma Voglia rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento delle prove richieste, così come articolate in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.;
- NEL MERITO: parte attrice conclude come da atto di citazione.»
Conclusioni di parte convenuta: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente le domande di parte attrice, perché:
1) In via preliminare e nel rito, le domande giudiziali di parte attrice sono da dichiararsi improcedibili e/o improponibili, per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010;
2) infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, rigettare le richieste tutte di parte attrice;
3) condannare ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. (entro i Parte_9 limiti di valore della domanda attorea). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cap e rimborso forfettario, come per legge.»
pagina 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società agricola conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a questo tribunale, i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_10 Parte_6 [...] e proponendo nei loro confronti azione di risarcimento danni da diffamazione. Pt_7 Parte_8
Esponeva a tal fine parte attrice: di gestire un impianto per la produzione di energia a biomasse legnose;
che nel giugno 2015 i residenti delle abitazioni vicine all'impianto avevano presentato al Comune di Gubbio un esposto in cui mettevano in dubbio la liceità e regolarità formale dell'attività dell'impianto; che seguiva un'ordinanza sindacale di sospensione delle autorizzazioni rilasciate all'impianto e, quindi, un giudizio amministrativo – introdotto dalla medesima società per l'impugnazione del provvedimento di sospensione – che accertava la regolarità e completezza delle autorizzazioni;
che tuttavia, in data 3.6.2020, i residenti delle zone limitrofe presentavano un nuovo esposto, indirizzato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ripetendo le medesime doglianze, lamentando l'impossibilità di riposare per i forti rumori prodotti dall'impianto e giungendo a ipotizzare i reati di disturbo del riposo (art. 659 c.p.) e di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.); di avere quindi deciso di cessare l'attività dell'impianto.
Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni provocati alla propria reputazione professionale dagli esposti predetti, oltre che da alcune comunicazioni diffuse dai medesimi convenuti tramite social networks.
I convenuti si costituivano in giudizio con comparsa del 23.2.2022, eccependo la legittimità della loro condotta, in quanto volta esclusivamente a esigere dagli enti competenti i relativi controlli e comunque giustificata dall'esercizio del diritto di critica.
*****
Preliminarmente in rito deve darsi atto della tardività dell'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 proposta dai convenuti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 28/2010, infatti, l'improcedibilità per omessa mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Era dunque onere della parte convenuta formulare l'eccezione di improcedibilità con la comparsa di risposta e non avendovi essa provveduto con tale atto, al momento del deposito della I memoria istruttoria era ormai decaduta dalla facoltà di formulare l'eccezione.
Venendo al merito, parte attrice ha allegato a sostegno della propria domanda di risarcimento danni tre diverse condotte che deduce come illecite, ossia la presentazione dell'esposto del giugno 2015, la presentazione dell'esposto del 3.6.2020 e la diffusione di notizie tramite social networks. In ragione della diversità di causae petendi, devono dunque distinguersi tre diverse azioni risarcitorie.
Principiando dalla prima azione (quella relativa all'esposto del giugno 2015), deve rilevarsi che la società attrice ha individuato la portata diffamatoria dello scritto nella asserita presenza di affermazioni false circa l'illiceità e l'irregolarità formale dell'attività dell'impianto da lei esercitato.
La circostanza, tuttavia, non corrisponde al vero.
Dalla lettura dell'esposto del giugno 2015 (prodotto dalla parte ricorrente quale allegato 2 alla citazione) si evince chiaramente che in esso si riconosce l'esistenza della prevista autorizzazione amministrativa e si critica la decisione dell'autorità pubblica in quanto in ipotesi assunta trascurando pagina 3 di 5 una serie di elementi (quali la vicinanza dell'abitato e le problematiche di immissione di rumore e di polveri che l'attività dell'impianto procurava ai residenti) che avrebbero dovuto invece essere diversamente valorizzati.
Nel documento de quo non vi è nessun riferimento all'illiceità o all'irregolarità formale dell'attività della società attrice. Del resto, l'espressione che si assume diffamatoria non è stata espressamente individuata da parte attrice e tale mancata indicazione conferma ulteriormente la circostanza dell'assenza di espressioni offensive.
Con la seconda domanda (quella relativa all'esposto del 3.6.2020), parte attrice lamenta la portata diffamatoria delle affermazioni relative all'esistenza di immissioni di rumore e di polveri che avrebbero integrato gli estremi dei reati di disturbo del riposo (art. 659 c.p.) e di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.).
La condotta, effettivamente dimostrata dalla lettura dell'esposto con cui si sollecitava l'accertamento dei predetti reati, deve ritenersi tuttavia giustificata dalla scriminante dell'esercizio di un diritto.
Come autorevolmente osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 29237/2010) ogni denuncia, concretando una notitia criminis qualificata, si sostanzia per l'appunto nell'attribuzione a taluno di un reato, onde non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà senza incolpare taluno di una qualsiasi condotta obiettivamente disonorevole ed offensiva della reputazione dell'incolpato; con la conseguenza che la denuncia, anche ove non fondata, non può fare sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex art. 2059 e 2043 c.c., poiché ciò vanificherebbe del tutto la funzione sociale che si è riconosciuta al diritto di denuncia e servirebbe ad eludere, nella sostanza, la già enunciata non perseguibilità, nemmeno sul piano civilistico, della denuncia infondata ma non calunniosa.
Va, perciò, condivisa la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermi la fondatezza (v Cass. sez. 5, 21.11.1980, Speranza, rv 147505; Id., 7.3.2006, Rv 234551; Per_1 20.2.2008, Pavone, 239825).
Infine, deve dichiararsi la nullità per indeterminatezza della domanda di risarcimento danni relativa alla diffusione di notizie diffamatorie tramite social networks.
Nell'atto di citazione, infatti, manca ogni riferimento alle comunicazioni che si assumono diffamatorie, che non sono state in alcun modo individuate. Non si trova traccia nell'atto introduttivo né del loro contenuto, né dell'epoca in cui sarebbero state effettuate, né dello specifico strumento di diffusione utilizzato, né infine del loro autore.
L'assoluta genericità della causa petendi della domanda risarcitoria avanzata rende la domanda nulla (artt. 163 e 164 c.p.c.).
In applicazione del principio di soccombenza parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, tutte le fasi a valori minimi).
La manifesta infondatezza delle prime due domande (l'una in fatto e l'altra in diritto) e la nullità della terza, così come sopra evidenziata, fondano la statuizione sanzionatoria prevista dall'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.
Come statuito dalla Corte di cassazione, infatti, «la condanna ex art. 96, comma 3, cit., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed pagina 4 di 5 indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta, - con finalità deflattive del contenzioso, - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma unicamente quello materiale di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).
E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero a una loro frazione o ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 , Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonché Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta le domande;
Condanna altresì la società agricola a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 950,00.
Perugia, 2 settembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
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