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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2161/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6172/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via I. Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 837/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 11.12.2024 dall'ufficio - dell'avviso di accertamento in oggetto relativo a rettifica del reddito dichiarato per operazioni Iva imponibili pari ad Euro 68.121,00 , così come indicato nell' accertamento sopra indicato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza dei presupposti impositivi e ne chiedeva, dunque, l'annullamento.
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 15.01.2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che l'Agenzia Entrate DP Roma 1 ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuta concliazione della lite nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92 , mediante rideterminazione degli importi oggetto di accertamento, tenendo ferme le imposte per circa Euro
66.000,00, decurtato l'acconto, e riduzione delle sanzioni nella misura del 40%, con beneficio del pagamento rateale e sottoscrizione dell'accordo tra le parti, essendo venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere-
Le spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuta conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il
Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6172/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via I. Nievo 48/50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018202127 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 837/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica-in data 11.12.2024 dall'ufficio - dell'avviso di accertamento in oggetto relativo a rettifica del reddito dichiarato per operazioni Iva imponibili pari ad Euro 68.121,00 , così come indicato nell' accertamento sopra indicato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, violazione di legge ed infondatezza dei presupposti impositivi e ne chiedeva, dunque, l'annullamento.
L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 15.01.2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che l'Agenzia Entrate DP Roma 1 ha prodotto documentazione dalla quale risulta l'avvenuta concliazione della lite nelle more del giudizio ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 546/92 , mediante rideterminazione degli importi oggetto di accertamento, tenendo ferme le imposte per circa Euro
66.000,00, decurtato l'acconto, e riduzione delle sanzioni nella misura del 40%, con beneficio del pagamento rateale e sottoscrizione dell'accordo tra le parti, essendo venute meno le ragioni alla base della materia del contendere.
Pertanto, sulla base di quanto esposto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere-
Le spese di giudizio tra le parti, stante l'avvenuta conciliazione ex art. 48 D.Lgs. 546/92, vanno compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il
Presidente relatore R.Roberti