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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 73/2025
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( Parte_3 C.F._3 tutti in giudizio con l'avv. SORO GIUSEPPINA e con l'avv.
-parti ricorrenti-
e
( ) CP_1 C.F._4
-parte resistente-contumace
OGGETTO: PI
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. le parti ricorrenti , Parte_1 Parte_4
e hanno esposto: Parte_3 di essere nel possesso da oltre 20 anni di un compendio immobiliare costituito da fabbricato sito in Olbia, via Ascoli Piceno n. 8/1 (ex via Siena) e circostanti terreni siti in Olbia (SS), località “Sa
Tupia”, rispettivamente distinti al NCU del comune di Olbia:
-immobile distinto al foglio 41 particella 3356 sub 3 sito in Olbia (SS), località Sa Tupia (Cat.
A7, consistenza vani 7, piano terra, rendita E. 1.428,00), formalmente intestato pro-indiviso, oltre che ai ricorrenti -quali eredi della defunta per una quota pari a 1/7 - anche ai sigg. Persona_1
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_1
e Parte_8 Parte_9 al NCT del comune di Olbia:
-terreni distinti al Foglio 41 mappali nn. 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563 (derivanti da frazionamento protocollo n. SS0058196 in atti dal 26/05/2015, presentato in data 11/05/2015 ed attualmente intestati per una quota pari ad 1/7 (ovvero 1/28 ciascuno) ai sigg. Parte_5
, e;
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_1 Parte_10 che i suddetti immobili, catastalmente individuati in origine al Foglio 41 mappali 38 e 76, derivano dal frazionamento del 20/11/1996 prot. N. 30459 in atti dal 7/10/2003 (n. 4084.1/1996), che ha soppresso i predetti mappali dando origine ai mappali 3273, 3275, 3272, 3279, 3355, 3357, 3257,
3258, 3256, 3253, 3255, 3262, 3263, 3356 e 3264 (All.n.3); a loro volta parte dei predetti mappali sono stati variati e/o soppressi a seguito del frazionamento del 26/05/2015 prot. N. SS0058196 in atti dal 26/05/2015 presentato il 11/05/2015 (n. 58196.1/2015) che ha soppresso i mappali 4546, 4547 e
3264, dando origine ai mappali 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4559,
4560,4561,4562, 4563,4564 e 4565; che i terreni oggetto di causa, ricompresi nel foglio 41, in origine di proprietà per 6/7 di
[...]
e per 1/7 del signor , a seguito del decesso di avvenuto in Pt_10 Parte_7 Parte_10
Olbia il 30/01/1973, sono stati devoluti per successione testamentaria alle figlie CP_2 CP_3
e e, a seguito dell'intervenuto decesso delle stesse, morte senza lasciare eredi
[...] CP_4 diretti (figli e coniuge), per successione legittima ex legge ai fratelli superstiti e per rappresentazione ai NI (discendenti diretti del fratelli premorti); a seguito invece della morte del signor Parte_7
(in Borore il 13/12/1977) e della moglie , la quota di 1/7 di pertinenza
[...] Controparte_5 del è stata devoluta per successione ex legge ai figli , Pt_5 Pt_6 Parte_7
e i quali, già dal 1986 ne avevano acquisito, ognuno per una quota Per_1 Parte_5 individuata -seppure solo di fatto- il possesso esclusivo, che ad oggi permane in capo agli stessi, in via diretta o per il tramite dei successori (all.nn.7,7bis); che la sig.ra , figlia di , a seguito delle divisione di fatto Persona_1 Controparte_5 intervenuta fra i RE e, a decorrere dal 1986, ha acquisito il possesso esclusivo, unitamente al coniuge (sposato nel 1972 -all.n.8), della porzione di immobile sita al pian terreno di Parte_1 una vecchia casa colonica -attualmente distinto al NCU al foglio 41 mappale 3356 sub 3- e di alcuni dei terreni circostanti -individuati al NCT al foglio 41 mappali 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561
e 4563, da subito occupandosi, con il della ristrutturazione dell'immobile e, a seguito di Pt_1 istanza del 13/10/1986, del conseguimento in data 18/04/2001 della concessione in sanatoria del fabbricato, nonché della recinzione e ripulitura periodica (spietramento, riparazione recinzioni, etc.) dei sopracitati terreni, in parte adibiti a frutteti ed in parte concessi in comodato a terzi apicoltori, che vi hanno collocato le arnie;
che i coniugi residenti in [...], hanno utilizzato l'anzidetto immobile Parte_11 quale casa ove trascorrere le vacanze estive e i weekend invernali, provvedendo ad accollarsi tutte le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ai tributi locali (TARI) e consumi utenze -intestati alla sig.ra ed in seguito, a decorrere dal 2005, vi hanno trasferito la Persona_1 propria residenza formale ed effettiva unitamente alla figlia;
Pt_4 che, già in data antecedente al trasferimento di residenza dei coniugi , la figlia Parte_12 minore vi aveva stabilito per motivi di lavoro la propria residenza dal 1998 al 2001 ed in Parte_3 seguito dal 2004 al 2005, occupandosi direttamente in detto periodo anche della manutenzione dei terreni circostanti oggetto di usucapione;
che in merito all'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di usucapione, lo stesso, distinto al
NCU del comune di Olbia al F 41 M 3356 sub 3, sito in Olbia località Sa Tupia, in base all'originaria toponomastica era individuato in via Siena e, successivamente alle variazioni intervenute, in via
Ascoli Piceno n. 8/1; che, allo stato attuale, a seguito dell'intervenuto decesso -in data 14/05/2015- della signora
, l'immobile distinto al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 risulta formalmente intestato, Persona_1 oltre che agli odierni ricorrenti (per una quota pro-indiviso pari a 1/7), al coniuge superstite Pt_1
e alle figlie e , nonché ai fratelli ,
[...] Pt_4 Parte_3 Parte_6
e ; Parte_5 Parte_7 che, essendo poi intervenuto il decesso anche del sig. in data 27/04/2024 Parte_6
(all.n.15,15bis), la quota pro-indiviso pari a 1/7 di proprietà dello stesso risulta a sua volta devoluta per successione legittima alla seconda moglie (nata a [...] il [...]) ed alle figlie Per_2
(nate dal primo matrimonio) , e quali uniche eredi del per successione CP_1 Pt_8 Pt_9 Pt_5 legittima ex legge;
che, quanto ai terreni distinti al NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappali 4548, 4551,
4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, risultando in origine intestati per successione testamentaria di
[...]
, alle figlie , e a seguito dell'intervenuto Pt_10 CP_4 CP_6 Controparte_7 decesso di queste ultime, non avendo lasciato eredi diretti, allo stato risultano intestati, oltre che ai sigg. e , per rappresentazione anche ai Parte_5 Parte_7 figli dei deceduti e , come sopra evidenziati, nonché ai fratelli Persona_1 Parte_6 Pt_1 superstiti ed ai NI delle sorelle (figli dei fratelli/sorelle deceduti), ed in particolare: al fratello , nato a [...] il [...], residente in [...], quale unico fratello ancora Persona_3 in vita ed erede legittimo delle signore e;
ai NI, CP_6 CP_4 Controparte_7 quali figli e discendenti legittimi -per rappresentazione- del fratello deceduto , nelle CP_7 persone di , unica figlia ancora in vita;
della nipote;
dei NI Persona_4 CP_8 CP_7
, ed , figli del figlio , deceduto in Olbia il 09/03/2023;
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_10 quanto al figlio , deceduto in Bologna il 20/03/1997 senza lasciare moglie e figli, Per_5 risultano allo stato eredi del de cuius, la sorella ancora in vita e i NI dei fratelli Per_4 deceduti, come sopra individuati;
ai NI, quali figli e discendenti legittimi -per rappresentazione- della sorella deceduta nelle persone di;
Controparte_5 Parte_7
; delle NI e figlie della Parte_5 Parte_3 Parte_4 figlia deceduta;
delle NI , e , Persona_1 CP_1 Parte_8 Parte_9 figlie del figlio deceduto;
nessun coerede nell'interesse del fratello premorto Parte_6
(deceduto in Olbia il 03/12/2005), avendo i figli rinunciato all'eredità con atto reso Persona_6 davanti alla Cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania in data 13/01/2006; che è interesse dei ricorrenti chiedere il riconoscimento del diritto di proprietà sui predetti immobili per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Previo accertamento delle circostanze indicate in espositiva, dichiarare che, per intervenuta usucapione ventennale – anche ai sensi dell'art 1146 comma 1 cpc- i ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi a far data dal 1986 dell'immobile ad uso abitativo distinto al NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 (natura A7, consistenza 7 vani, Piano T), nonché dei terreni siti in Olbia località Sa Tupia e distinti al NCT dello stesso comune al Foglio 41 Mappali
4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, tenuto conto di eventuali variazioni dei dati catastali nel frattempo intervenute;
2. Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del comune di Tempio Pausania la relativa trascrizione con contestuale cancellazione dell'ipoteca iscritta sui predetti immobili in data
13/07/2015 in favore di per la quota pari ad 1/28, ed all'ufficio tecnico Controparte_9 erariale di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità al riguardo;
3. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”.
I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testimoni.
***
La domanda è fondata.
Risulta dalla complessiva istruttoria di causa che gli immobili per cui è causa siano stati posseduto uti dominus dagli odierni ricorrenti da oltre vent'anni.
In tal senso depongono le concordi deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
assidui frequentatori dei luoghi, i quali hanno concordemente riconosciuto i Testimone_3 luoghi per cui è causa e hanno confermato come gli immobili stessi siano sempre stati utilizzati dai RE , avendo essi provveduto anche alla manutenzione degli stessi, alla Parte_12 recinzione, alla cura del frutteto e al posizionamento e alla cure della arnie, ed in generale alla pulizia degli stessi.
Le spese processuali devono essere compensate attesa la non opposizione alla domanda da parte dei convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DI , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
comproprietari per intervenuta usucapione dell'immobile ad uso abitativo distinto al
[...]
NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 (natura A7, consistenza 7 vani, Piano T), nonché dei terreni siti in Olbia località Sa Tupia e distinti al NCT dello stesso comune al Foglio 41
Mappali 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, tenuto conto di eventuali variazioni dei dati catastali nel frattempo intervenute;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del comune di Tempio Pausania la relativa trascrizione con contestuale cancellazione dell'ipoteca iscritta sui predetti immobili in data
13/07/2015 in favore di per la quota pari ad 1/28, ed all'ufficio tecnico Controparte_9 erariale di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità al riguardo;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, il 18/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
domandato all'intestato Tribunale la condanna di e di ……….. al pagamento Parte_1 della somma di € ………………dovuta in qualità di debitori del saldo negativo, alla data di risoluzione (6.11.2015) del finanziamento personale n. 42350665, oltre interessi e spese.
A sostegno del ricorso la banca ha prodotto i due contratti di finanziamento personale e con carta revolving, i relativi estratti conto, le lettere di decadenza dal beneficio del termine e tutta la documentazione attestante le successioni nel credito sino a ………………HOIST ITALIA spa..
Con decreto n. ………del ………….il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
- la carenza di legittimazione ad agire di non avendo questa dato la prova della Controparte_10 cessione del credito in suo favore;
- l'esistenza di errori nell'applicazione del calcolo degli interessi sia per il finanziamento che quelli derivanti dall'utilizzo della carta revolving;
- l'applicazione illegittima del calcolo degli interessi e più in particolare “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- …………”
Si è costituita in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“…
”.
All'esito dell'udienza del ……., il Giudice designato ha concesso la provvisoria esecuzione del
DI opposto e ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è pervenuta all'udienza del
………in cui, sentite le parti, lo scrivente Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione anche in assenza di approfondimenti istruttori, rinviando all'udienza del 18/12/2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 18/12/2025, la causa, all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti dell'esperimento infruttuoso dell'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata decisa sulle conclusioni contenute negli atti oggi richiamate. oppure è pervenuta all'udienza del ………….. in cui il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato per la discussione orale l'udienza del………… A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale redatta a verbale.
***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma TA (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.)
e del decreto legislativo n. 164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma TA anche ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto n. ………..è manifestamente Parte_1 infondata e deve essere respinta, dovendosi ritenere in fatto e in diritto quanto segue.
Occorre innanzitutto affermare che la , attrice sostanziale, ha dato prova CP_1
(già in sede monitoria) della sua legittimazione attiva, producendo tutta la documentazione a sostegno delle cessioni del credito originariamente vantato da , dando prova puntuale e CP_11 corposa dell'adempimento degli oneri informativi per le cessioni poste in essere da parte di
[...]
prima, e da e da , e dell'esatto contenuto delle intervenute CP_12 Pt_15 Parte_16 cessioni. La questione di legittimazione sollevata da controparte – e formulata in modo assai generico –
è, dunque, radicalmente infondata.
Di poi, va posto nel dovuto rilievo che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Invero sono stati prodotti dal creditore tutti i titoli contrattuali azionati nonché gli estratti conto relativi alle due linee di credito, oltre che le lettere inviate ai debitori aventi ad oggetto la intervenuta decadenza dai rispettivi benefici del termine, sicché la doglianza di parte opponente è da ritenersi del tutto infondata, oltre che di nuovo generica.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla hanno dedotto il e la in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui CP_13 CP_14 pretesa, con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte opponente (erroneo calcolo degli interessi e applicazione illegittima di “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; - indeterminatezza;
- probabile usura”), e sulla scorta delle quali hanno chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe dovuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza del 2.5.2022, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c.. Pt_1
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183
c.p.c. depositate dalla parte opponente e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione ai due contratti di finanziamento. Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dagli odierni opponenti si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere dimezzata trattandosi di decisione in rito
(art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. :
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi € 2.386,83, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il ………….
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
Verbale definitivamente chiuso alle ore ….
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 73/2025
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 73 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( Parte_3 C.F._3 tutti in giudizio con l'avv. SORO GIUSEPPINA e con l'avv.
-parti ricorrenti-
e
( ) CP_1 C.F._4
-parte resistente-contumace
OGGETTO: PI
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. le parti ricorrenti , Parte_1 Parte_4
e hanno esposto: Parte_3 di essere nel possesso da oltre 20 anni di un compendio immobiliare costituito da fabbricato sito in Olbia, via Ascoli Piceno n. 8/1 (ex via Siena) e circostanti terreni siti in Olbia (SS), località “Sa
Tupia”, rispettivamente distinti al NCU del comune di Olbia:
-immobile distinto al foglio 41 particella 3356 sub 3 sito in Olbia (SS), località Sa Tupia (Cat.
A7, consistenza vani 7, piano terra, rendita E. 1.428,00), formalmente intestato pro-indiviso, oltre che ai ricorrenti -quali eredi della defunta per una quota pari a 1/7 - anche ai sigg. Persona_1
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_1
e Parte_8 Parte_9 al NCT del comune di Olbia:
-terreni distinti al Foglio 41 mappali nn. 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563 (derivanti da frazionamento protocollo n. SS0058196 in atti dal 26/05/2015, presentato in data 11/05/2015 ed attualmente intestati per una quota pari ad 1/7 (ovvero 1/28 ciascuno) ai sigg. Parte_5
, e;
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_1 Parte_10 che i suddetti immobili, catastalmente individuati in origine al Foglio 41 mappali 38 e 76, derivano dal frazionamento del 20/11/1996 prot. N. 30459 in atti dal 7/10/2003 (n. 4084.1/1996), che ha soppresso i predetti mappali dando origine ai mappali 3273, 3275, 3272, 3279, 3355, 3357, 3257,
3258, 3256, 3253, 3255, 3262, 3263, 3356 e 3264 (All.n.3); a loro volta parte dei predetti mappali sono stati variati e/o soppressi a seguito del frazionamento del 26/05/2015 prot. N. SS0058196 in atti dal 26/05/2015 presentato il 11/05/2015 (n. 58196.1/2015) che ha soppresso i mappali 4546, 4547 e
3264, dando origine ai mappali 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4559,
4560,4561,4562, 4563,4564 e 4565; che i terreni oggetto di causa, ricompresi nel foglio 41, in origine di proprietà per 6/7 di
[...]
e per 1/7 del signor , a seguito del decesso di avvenuto in Pt_10 Parte_7 Parte_10
Olbia il 30/01/1973, sono stati devoluti per successione testamentaria alle figlie CP_2 CP_3
e e, a seguito dell'intervenuto decesso delle stesse, morte senza lasciare eredi
[...] CP_4 diretti (figli e coniuge), per successione legittima ex legge ai fratelli superstiti e per rappresentazione ai NI (discendenti diretti del fratelli premorti); a seguito invece della morte del signor Parte_7
(in Borore il 13/12/1977) e della moglie , la quota di 1/7 di pertinenza
[...] Controparte_5 del è stata devoluta per successione ex legge ai figli , Pt_5 Pt_6 Parte_7
e i quali, già dal 1986 ne avevano acquisito, ognuno per una quota Per_1 Parte_5 individuata -seppure solo di fatto- il possesso esclusivo, che ad oggi permane in capo agli stessi, in via diretta o per il tramite dei successori (all.nn.7,7bis); che la sig.ra , figlia di , a seguito delle divisione di fatto Persona_1 Controparte_5 intervenuta fra i RE e, a decorrere dal 1986, ha acquisito il possesso esclusivo, unitamente al coniuge (sposato nel 1972 -all.n.8), della porzione di immobile sita al pian terreno di Parte_1 una vecchia casa colonica -attualmente distinto al NCU al foglio 41 mappale 3356 sub 3- e di alcuni dei terreni circostanti -individuati al NCT al foglio 41 mappali 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561
e 4563, da subito occupandosi, con il della ristrutturazione dell'immobile e, a seguito di Pt_1 istanza del 13/10/1986, del conseguimento in data 18/04/2001 della concessione in sanatoria del fabbricato, nonché della recinzione e ripulitura periodica (spietramento, riparazione recinzioni, etc.) dei sopracitati terreni, in parte adibiti a frutteti ed in parte concessi in comodato a terzi apicoltori, che vi hanno collocato le arnie;
che i coniugi residenti in [...], hanno utilizzato l'anzidetto immobile Parte_11 quale casa ove trascorrere le vacanze estive e i weekend invernali, provvedendo ad accollarsi tutte le relative spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre ai tributi locali (TARI) e consumi utenze -intestati alla sig.ra ed in seguito, a decorrere dal 2005, vi hanno trasferito la Persona_1 propria residenza formale ed effettiva unitamente alla figlia;
Pt_4 che, già in data antecedente al trasferimento di residenza dei coniugi , la figlia Parte_12 minore vi aveva stabilito per motivi di lavoro la propria residenza dal 1998 al 2001 ed in Parte_3 seguito dal 2004 al 2005, occupandosi direttamente in detto periodo anche della manutenzione dei terreni circostanti oggetto di usucapione;
che in merito all'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di usucapione, lo stesso, distinto al
NCU del comune di Olbia al F 41 M 3356 sub 3, sito in Olbia località Sa Tupia, in base all'originaria toponomastica era individuato in via Siena e, successivamente alle variazioni intervenute, in via
Ascoli Piceno n. 8/1; che, allo stato attuale, a seguito dell'intervenuto decesso -in data 14/05/2015- della signora
, l'immobile distinto al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 risulta formalmente intestato, Persona_1 oltre che agli odierni ricorrenti (per una quota pro-indiviso pari a 1/7), al coniuge superstite Pt_1
e alle figlie e , nonché ai fratelli ,
[...] Pt_4 Parte_3 Parte_6
e ; Parte_5 Parte_7 che, essendo poi intervenuto il decesso anche del sig. in data 27/04/2024 Parte_6
(all.n.15,15bis), la quota pro-indiviso pari a 1/7 di proprietà dello stesso risulta a sua volta devoluta per successione legittima alla seconda moglie (nata a [...] il [...]) ed alle figlie Per_2
(nate dal primo matrimonio) , e quali uniche eredi del per successione CP_1 Pt_8 Pt_9 Pt_5 legittima ex legge;
che, quanto ai terreni distinti al NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappali 4548, 4551,
4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, risultando in origine intestati per successione testamentaria di
[...]
, alle figlie , e a seguito dell'intervenuto Pt_10 CP_4 CP_6 Controparte_7 decesso di queste ultime, non avendo lasciato eredi diretti, allo stato risultano intestati, oltre che ai sigg. e , per rappresentazione anche ai Parte_5 Parte_7 figli dei deceduti e , come sopra evidenziati, nonché ai fratelli Persona_1 Parte_6 Pt_1 superstiti ed ai NI delle sorelle (figli dei fratelli/sorelle deceduti), ed in particolare: al fratello , nato a [...] il [...], residente in [...], quale unico fratello ancora Persona_3 in vita ed erede legittimo delle signore e;
ai NI, CP_6 CP_4 Controparte_7 quali figli e discendenti legittimi -per rappresentazione- del fratello deceduto , nelle CP_7 persone di , unica figlia ancora in vita;
della nipote;
dei NI Persona_4 CP_8 CP_7
, ed , figli del figlio , deceduto in Olbia il 09/03/2023;
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_10 quanto al figlio , deceduto in Bologna il 20/03/1997 senza lasciare moglie e figli, Per_5 risultano allo stato eredi del de cuius, la sorella ancora in vita e i NI dei fratelli Per_4 deceduti, come sopra individuati;
ai NI, quali figli e discendenti legittimi -per rappresentazione- della sorella deceduta nelle persone di;
Controparte_5 Parte_7
; delle NI e figlie della Parte_5 Parte_3 Parte_4 figlia deceduta;
delle NI , e , Persona_1 CP_1 Parte_8 Parte_9 figlie del figlio deceduto;
nessun coerede nell'interesse del fratello premorto Parte_6
(deceduto in Olbia il 03/12/2005), avendo i figli rinunciato all'eredità con atto reso Persona_6 davanti alla Cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania in data 13/01/2006; che è interesse dei ricorrenti chiedere il riconoscimento del diritto di proprietà sui predetti immobili per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Sulla scorta di quanto sopra i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Previo accertamento delle circostanze indicate in espositiva, dichiarare che, per intervenuta usucapione ventennale – anche ai sensi dell'art 1146 comma 1 cpc- i ricorrenti sono divenuti proprietari esclusivi a far data dal 1986 dell'immobile ad uso abitativo distinto al NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 (natura A7, consistenza 7 vani, Piano T), nonché dei terreni siti in Olbia località Sa Tupia e distinti al NCT dello stesso comune al Foglio 41 Mappali
4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, tenuto conto di eventuali variazioni dei dati catastali nel frattempo intervenute;
2. Ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del comune di Tempio Pausania la relativa trascrizione con contestuale cancellazione dell'ipoteca iscritta sui predetti immobili in data
13/07/2015 in favore di per la quota pari ad 1/28, ed all'ufficio tecnico Controparte_9 erariale di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità al riguardo;
3. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di opposizione”.
I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e prova per testimoni.
***
La domanda è fondata.
Risulta dalla complessiva istruttoria di causa che gli immobili per cui è causa siano stati posseduto uti dominus dagli odierni ricorrenti da oltre vent'anni.
In tal senso depongono le concordi deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
assidui frequentatori dei luoghi, i quali hanno concordemente riconosciuto i Testimone_3 luoghi per cui è causa e hanno confermato come gli immobili stessi siano sempre stati utilizzati dai RE , avendo essi provveduto anche alla manutenzione degli stessi, alla Parte_12 recinzione, alla cura del frutteto e al posizionamento e alla cure della arnie, ed in generale alla pulizia degli stessi.
Le spese processuali devono essere compensate attesa la non opposizione alla domanda da parte dei convenuti, rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DI , e Parte_1 Parte_4 Parte_3
comproprietari per intervenuta usucapione dell'immobile ad uso abitativo distinto al
[...]
NCT del comune di Olbia al Foglio 41 Mappale 3356 sub 3 (natura A7, consistenza 7 vani, Piano T), nonché dei terreni siti in Olbia località Sa Tupia e distinti al NCT dello stesso comune al Foglio 41
Mappali 4548, 4551, 4552, 4553 e 4555, 4561 e 4563, tenuto conto di eventuali variazioni dei dati catastali nel frattempo intervenute;
ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari del comune di Tempio Pausania la relativa trascrizione con contestuale cancellazione dell'ipoteca iscritta sui predetti immobili in data
13/07/2015 in favore di per la quota pari ad 1/28, ed all'ufficio tecnico Controparte_9 erariale di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero di responsabilità al riguardo;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, il 18/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
domandato all'intestato Tribunale la condanna di e di ……….. al pagamento Parte_1 della somma di € ………………dovuta in qualità di debitori del saldo negativo, alla data di risoluzione (6.11.2015) del finanziamento personale n. 42350665, oltre interessi e spese.
A sostegno del ricorso la banca ha prodotto i due contratti di finanziamento personale e con carta revolving, i relativi estratti conto, le lettere di decadenza dal beneficio del termine e tutta la documentazione attestante le successioni nel credito sino a ………………HOIST ITALIA spa..
Con decreto n. ………del ………….il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione eccependo e deducendo: Parte_1
- la carenza di legittimazione ad agire di non avendo questa dato la prova della Controparte_10 cessione del credito in suo favore;
- l'esistenza di errori nell'applicazione del calcolo degli interessi sia per il finanziamento che quelli derivanti dall'utilizzo della carta revolving;
- l'applicazione illegittima del calcolo degli interessi e più in particolare “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; -indeterminatezza; - probabile usura.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- …………”
Si è costituita in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e CP_1 richiesto e, a sua volta, formulando le seguenti conclusioni:
“…
”.
All'esito dell'udienza del ……., il Giudice designato ha concesso la provvisoria esecuzione del
DI opposto e ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa, istruita sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, è pervenuta all'udienza del
………in cui, sentite le parti, lo scrivente Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione anche in assenza di approfondimenti istruttori, rinviando all'udienza del 18/12/2025 per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 18/12/2025, la causa, all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti dell'esperimento infruttuoso dell'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata decisa sulle conclusioni contenute negli atti oggi richiamate. oppure è pervenuta all'udienza del ………….. in cui il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha fissato per la discussione orale l'udienza del………… A tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente e il Giudice, all'esito della successiva camera di consiglio, ha deciso con sentenza con motivazione contestuale redatta a verbale.
***
In via del tutto preliminare va dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi del combinato disposto della riforma TA (che ha modificato il comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.)
e del decreto legislativo n. 164/2024 (che ha esteso le disposizioni della riforma TA anche ai procedimenti già pendenti al 28/2/2023), per i quali se il giudice non pronuncia la sentenza in udienza, deve depositarla entro 30 giorni dalla discussione orale.
***
L'opposizione proposta da avverso il decreto n. ………..è manifestamente Parte_1 infondata e deve essere respinta, dovendosi ritenere in fatto e in diritto quanto segue.
Occorre innanzitutto affermare che la , attrice sostanziale, ha dato prova CP_1
(già in sede monitoria) della sua legittimazione attiva, producendo tutta la documentazione a sostegno delle cessioni del credito originariamente vantato da , dando prova puntuale e CP_11 corposa dell'adempimento degli oneri informativi per le cessioni poste in essere da parte di
[...]
prima, e da e da , e dell'esatto contenuto delle intervenute CP_12 Pt_15 Parte_16 cessioni. La questione di legittimazione sollevata da controparte – e formulata in modo assai generico –
è, dunque, radicalmente infondata.
Di poi, va posto nel dovuto rilievo che la documentazione versata dall'Istituto creditore agli atti del giudizio è del tutto congrua a fornire la prova del complessivo credito ingiunto e della intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine. Invero sono stati prodotti dal creditore tutti i titoli contrattuali azionati nonché gli estratti conto relativi alle due linee di credito, oltre che le lettere inviate ai debitori aventi ad oggetto la intervenuta decadenza dai rispettivi benefici del termine, sicché la doglianza di parte opponente è da ritenersi del tutto infondata, oltre che di nuovo generica.
Costituisce, infatti, principio costantemente affermato in materia di responsabilità contrattuale quello per cui il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione deve limitarsi a provare il titolo contrattuale e ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima fornire la prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533/2001 e tutta la giurisprudenza successiva).
Ebbene, in presenza di un solido compendio probatorio documentale, nulla hanno dedotto il e la in ordine all'adempimento o alla sussistenza di altri fatti estintivi dell'altrui CP_13 CP_14 pretesa, con ciò non soddisfacendo l'onere della prova posto a proprio carico.
Quanto, infine, alle ulteriori eccezioni sollevate dalla parte opponente (erroneo calcolo degli interessi e applicazione illegittima di “- anatocismo;
- così detti “interessi occulti”; - indeterminatezza;
- probabile usura”), e sulla scorta delle quali hanno chiesto accertarsi il saldo dovuto corretto, si rileva la assoluta genericità delle contestazioni sollevate che avrebbe dovuto determinare un arresto procedimentale già alla prima udienza del 2.5.2022, attraverso la declaratoria di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, comma 4, c.p.c.. Pt_1
di genericità che non risulta emendato nemmeno per effetto delle memorie ex art. 183
c.p.c. depositate dalla parte opponente e che non può certamente essere superato per effetto della invocata consulenza tecnica di ufficio.
Occorre ricordare, infatti, che, secondo il costante e ormai stratificato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019).
Nel caso di specie, non occorre un grande sforzo motivazionale per dare conto della radicale assenza di spunti probatori forniti dalla parte opponente – sulla quale gravava il relativo onere – in ordine alla sussistenza dei vizi lamentati in relazione ai due contratti di finanziamento. Di talchè l'eventuale accertamento tecnico contabile invocato dagli odierni opponenti si dimostrerebbe, oltre che quanto mai esplorativo, violativo delle elementari regole disciplinanti l'onere della prova.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 26.000 a euro 52.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo. Tale somma deve, tuttavia, essere dimezzata trattandosi di decisione in rito
(art. 4, comma 9).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. :
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 processuali che si liquidano in complessivi € 2.386,83, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il ………….
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
Verbale definitivamente chiuso alle ore ….