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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA MI LU IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1928 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Francesca Bianchini nel cui studio in Roma Via Crescenzio n. 20 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), con l'avvocato Paolo Galluccio nel cui studio in Aversa Via P.IVA_2 Giotto 87 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5855 pubblicata il 3/4/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Parte_1
, con ricorso depositato il 26.10.2022, conveniva in giudizio, dinanzi a
[...] questo Tribunale l' (di seguito per brevità Controparte_1 anche , contestando la richiesta di sgravio e i seguenti ruoli “affidati CP_2 ad 09720030473632625000; Controparte_1 09720060162347822000; 09720070113828081000; 09720080091872784000; 09720090095132421000; 09720100098285407000; 09720100174290663000; 09720100373797806000; 09720110032641942000; 09720110249056275000; 09720110249056174000”. In relazione ai predetti ruoli eccepiva:
1. l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 dpr n.602/1973, allegando genericamente che le cartelle sottese ai ruoli erano state notificate oltre i termini di decadenza previsti dalla citata disposizione;
2. la prescrizione quinquennale anche successiva alla regolare notifica delle cartelle. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. II. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica. III. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. Si costituiva eccependo, nell'ordine: - l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione, in mancanza di opposizione avverso la cartella nei termini di legge;
- la propria carenza di legittimazione passiva;
il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione ai crediti aventi natura tributaria e l'incompetenza per materia in relazione ai crediti di natura previdenziale di lavoro;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (atti di intimazione e preavviso di fermo). Chiedeva pertanto al Tribunale di: “in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , per i motivi di cui in narrativa, Controparte_3 con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura tributaria in favore pag. 2 di 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura previdenziale e di lavoro in favore del Tribunale ordinario sezione Lavoro di Roma;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell e, per l'effetto, rigettare lo stesso, Controparte_4 con vittoria di spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell e tenere indenne Controparte_4 l' da qualsiasi condanna”. Controparte_1 Con decreto in data 24.11.2022 il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi a norma degli artt. 615 1 co. e 617 1 co.cpc, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, disponeva il mutamento del rito da speciale in ordinario, con onere della parte attrice di notificare l'atto introduttivo del giudizio, integrato dei contenuti di cui all'art. 163 cpc compresi gli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 cpc, a controparte nei termini di cui all'art. 163 bis cpc. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale, rilevata la genericità dell'atto introduttivo, che si limitava ad indicare il numero delle cartelle oggetto di causa, assegnava alle parti un termine perentorio per integrare i rispettivi atti con espressa indicazione dei crediti, e della loro natura (previdenziale, tributaria, ordinaria), sottesi a ciascuna cartella. Alla successiva udienza del 18.10.2023, nessuno compariva per parte attrice, mentre il difensore di parte convenuta si riportava alle difese in atti, comprese le memorie integrative depositate in data 10.05.2023. Il Giudice, dando atto della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore, rinviava all'udienza del 06.03.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza così fissata il Tribunale disponeva la separazione delle cause e la formazione a cura della Cancelleria di un autonomo fascicolo, eventualmente con un nuovo numero di ruolo, relativo all'opposizione proposta dalla avverso il diniego di sgravio sopra Parte_1 indicato, limitatamente alla seguente cartella 09720110249056174000, mentre rispetto ai restanti titoli rinviava nuovamente per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 03.04.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara inammissibile l'opposizione per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice tributario;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1
pag. 3 di 7 giudizio liquidate in complessivi euro 6.023,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò posto, in via preliminare devi darsi atto che, pure a fronte della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore (nel termine perentorio fissato dal giudice), non può essere dichiarata nè l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 3° co. cpc- atteso che tale norma ricollega l'estinzione solamente alla mancata rinnovazione della citazione e non anche alla mancata integrazione della domanda (cfr in tal senso Tribunale di Roma Sez. VI sent. N. 16249/2012; Tribunale di Torino ordinanza del 19.11.2008), nè l'inammissibilità della domanda, in ragione del deposito delle memorie integrative da parte della convenuta che ha specificamente individuato i crediti e la loro natura CP_2 sottesi agli atti opposti. In via pregiudiziale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario in relazione a tutte le cartelle oggetto dell'odierno giudizio (ad eccezione di quella n. 09720110249056174000, per cui è stata già disposta la separazione) perché alla luce di quanto dedotto da parte convenuta (e dell'estratto di ruolo in atti) crediti di natura tributaria. Invero, ai fini della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario , non rileva la circostanza che parte opponente abbia eccepito anche la prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle, atteso che lo stesso opponente ha chiesto dichiararsi “In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati” ed ha allo stesso tempo eccepito l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 dpr n.602/1973. Al riguardo è appena il caso di ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha statuito (cfr. Cass. n.24134/2021) che “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. In sostanza l'eccepita illegittimità dell'iscrizione a ruolo non impedisce all'accertamento del credito vantato dall'ente creditore, accertamento che, nel merito, non può che essere devoluto al giudice tributario munito di giurisdizione, stante la pacifica natura tributaria dei crediti in oggetto. Ancora deve ricordarsi l'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie su atti di pag. 4 di 7 riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. n.16986/2022). Nel caso di specie parte attrice nella stessa richiesta di sgravio, oggetto di opposizione, ha dedotto che “Le cartelle esattoriali sopra individuate risultano non essere mai state notificate, poiché in assenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 160 c.p.c.; nonché in assenza del propedeutico invio della raccomanda informativa e della raccomandata di avvenuto deposito” (cfr. p. 2 della richiesta di sgravio depositata nel fascicolo telematico), mentre anche nell'odierno giudizio ha chiesto che venga accertata “la decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati”. La domanda proposta deve essere pertanto dichiarata inammissibile per essere devoluta la controversia alla giurisdizione al giudice tributario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata)”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore di parte ricorrente.”.
Ha resistito l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché l'On.le Giudice voglia così provvedere: - in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3 per i motivi di cui in narrativa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura tributaria in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- nel merito, accertare e dichiarare le avverse domande, comunque,
pag. 5 di 7 inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare le stesse, con vittoria di spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell e tenere Controparte_4 indenne l' da qualsiasi condanna.”. Controparte_1
All'udienza del 3/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene Parte_1 due motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “OMESSA PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di prescrizione sollevata nel corpo dell'opposizione ex art.. 615 c.p.c. alle iscrizioni a ruolo, trascurando che secondo la giurisprudenza la prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella esattoriale, sarebbe stata quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha vagliato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente perché ha declinato la propria giurisdizione, in applicazione della giurisprudenza di legittimità per la quale la prescrizione successiva alla notifica della cartella per pretese tributarie, che l'opponente nega sia avvenuta, è questione riservata alla giurisdizione tributaria. E' evidente che la mancanza di giurisdizione assorbe ogni questione legata alla eccepita prescrizione delle pretese portate dalle cartelle, restando pure irrilevante che fosse stata eccepita anche la prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “CAPI DELLA SENTENZA OGGETTO DI GRAVAME”.
Con tale motivo l'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe trascurato che la prescrizione dovesse essere rilevata d'ufficio perché determinerebbe la carenza di titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 7 Sembra di capire che l'asserita ed erronea rilevabilità d'ufficio della prescrizione, supererebbe, secondo l'appellante, il difetto di giurisdizione ad impugnare pendenze di ruolo di natura tributaria. In realtà, il difetto di giurisdizione toglie qualsiasi legittimazione all'impugnazione davanti al Giudice civile di atti tributari, in relazione ai quali nessuna valutazione officiosa può compiere il giudice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(C.F. contro la sentenza n. 5855 pubblicata
[...] P.IVA_2 il 3/4/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_1
liquidate in complessivi € 4.996,00, di cui €
[...] 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA MI LU IL LL ZO
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa LL ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. MA MI LU IL consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1928 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c., all'udienza del giorno 3/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Francesca Bianchini nel cui studio in Roma Via Crescenzio n. 20 è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), con l'avvocato Paolo Galluccio nel cui studio in Aversa Via P.IVA_2 Giotto 87 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 5855 pubblicata il 3/4/2024 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 7 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “La Parte_1
, con ricorso depositato il 26.10.2022, conveniva in giudizio, dinanzi a
[...] questo Tribunale l' (di seguito per brevità Controparte_1 anche , contestando la richiesta di sgravio e i seguenti ruoli “affidati CP_2 ad 09720030473632625000; Controparte_1 09720060162347822000; 09720070113828081000; 09720080091872784000; 09720090095132421000; 09720100098285407000; 09720100174290663000; 09720100373797806000; 09720110032641942000; 09720110249056275000; 09720110249056174000”. In relazione ai predetti ruoli eccepiva:
1. l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 dpr n.602/1973, allegando genericamente che le cartelle sottese ai ruoli erano state notificate oltre i termini di decadenza previsti dalla citata disposizione;
2. la prescrizione quinquennale anche successiva alla regolare notifica delle cartelle. Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. II. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica. III. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati”. Si costituiva eccependo, nell'ordine: - l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione, in mancanza di opposizione avverso la cartella nei termini di legge;
- la propria carenza di legittimazione passiva;
il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in relazione ai crediti aventi natura tributaria e l'incompetenza per materia in relazione ai crediti di natura previdenziale di lavoro;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, a fronte della notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (atti di intimazione e preavviso di fermo). Chiedeva pertanto al Tribunale di: “in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , per i motivi di cui in narrativa, Controparte_3 con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura tributaria in favore pag. 2 di 7 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- in via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura previdenziale e di lavoro in favore del Tribunale ordinario sezione Lavoro di Roma;
- nel merito, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell e, per l'effetto, rigettare lo stesso, Controparte_4 con vittoria di spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell e tenere indenne Controparte_4 l' da qualsiasi condanna”. Controparte_1 Con decreto in data 24.11.2022 il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi a norma degli artt. 615 1 co. e 617 1 co.cpc, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, disponeva il mutamento del rito da speciale in ordinario, con onere della parte attrice di notificare l'atto introduttivo del giudizio, integrato dei contenuti di cui all'art. 163 cpc compresi gli avvertimenti di cui all'art. 163 comma 3 n. 7 cpc, a controparte nei termini di cui all'art. 163 bis cpc. Alla prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale, rilevata la genericità dell'atto introduttivo, che si limitava ad indicare il numero delle cartelle oggetto di causa, assegnava alle parti un termine perentorio per integrare i rispettivi atti con espressa indicazione dei crediti, e della loro natura (previdenziale, tributaria, ordinaria), sottesi a ciascuna cartella. Alla successiva udienza del 18.10.2023, nessuno compariva per parte attrice, mentre il difensore di parte convenuta si riportava alle difese in atti, comprese le memorie integrative depositate in data 10.05.2023. Il Giudice, dando atto della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore, rinviava all'udienza del 06.03.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'udienza così fissata il Tribunale disponeva la separazione delle cause e la formazione a cura della Cancelleria di un autonomo fascicolo, eventualmente con un nuovo numero di ruolo, relativo all'opposizione proposta dalla avverso il diniego di sgravio sopra Parte_1 indicato, limitatamente alla seguente cartella 09720110249056174000, mentre rispetto ai restanti titoli rinviava nuovamente per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 03.04.2023.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così pronunciato:
“dichiara inammissibile l'opposizione per essere devoluta la controversia alla giurisdizione del giudice tributario;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1
pag. 3 di 7 giudizio liquidate in complessivi euro 6.023,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Ciò posto, in via preliminare devi darsi atto che, pure a fronte della mancata integrazione della domanda da parte dell'attore (nel termine perentorio fissato dal giudice), non può essere dichiarata nè l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 3° co. cpc- atteso che tale norma ricollega l'estinzione solamente alla mancata rinnovazione della citazione e non anche alla mancata integrazione della domanda (cfr in tal senso Tribunale di Roma Sez. VI sent. N. 16249/2012; Tribunale di Torino ordinanza del 19.11.2008), nè l'inammissibilità della domanda, in ragione del deposito delle memorie integrative da parte della convenuta che ha specificamente individuato i crediti e la loro natura CP_2 sottesi agli atti opposti. In via pregiudiziale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario in relazione a tutte le cartelle oggetto dell'odierno giudizio (ad eccezione di quella n. 09720110249056174000, per cui è stata già disposta la separazione) perché alla luce di quanto dedotto da parte convenuta (e dell'estratto di ruolo in atti) crediti di natura tributaria. Invero, ai fini della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice tributario , non rileva la circostanza che parte opponente abbia eccepito anche la prescrizione dei crediti successiva alla notifica delle cartelle, atteso che lo stesso opponente ha chiesto dichiararsi “In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati” ed ha allo stesso tempo eccepito l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 dpr n.602/1973. Al riguardo è appena il caso di ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha statuito (cfr. Cass. n.24134/2021) che “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. In sostanza l'eccepita illegittimità dell'iscrizione a ruolo non impedisce all'accertamento del credito vantato dall'ente creditore, accertamento che, nel merito, non può che essere devoluto al giudice tributario munito di giurisdizione, stante la pacifica natura tributaria dei crediti in oggetto. Ancora deve ricordarsi l'orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie su atti di pag. 4 di 7 riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. n.16986/2022). Nel caso di specie parte attrice nella stessa richiesta di sgravio, oggetto di opposizione, ha dedotto che “Le cartelle esattoriali sopra individuate risultano non essere mai state notificate, poiché in assenza dei requisiti essenziali previsti dall'art. 160 c.p.c.; nonché in assenza del propedeutico invio della raccomanda informativa e della raccomandata di avvenuto deposito” (cfr. p. 2 della richiesta di sgravio depositata nel fascicolo telematico), mentre anche nell'odierno giudizio ha chiesto che venga accertata “la decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati”. La domanda proposta deve essere pertanto dichiarata inammissibile per essere devoluta la controversia alla giurisdizione al giudice tributario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata)”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore di parte ricorrente.”.
Ha resistito l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…affinché l'On.le Giudice voglia così provvedere: - in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_3 per i motivi di cui in narrativa, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alle cartelle portante crediti di natura tributaria in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- nel merito, accertare e dichiarare le avverse domande, comunque,
pag. 5 di 7 inammissibili, infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare le stesse, con vittoria di spese;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte dichiarare la mancata responsabilità dell e tenere Controparte_4 indenne l' da qualsiasi condanna.”. Controparte_1
All'udienza del 3/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – L'appello proposto da contiene Parte_1 due motivi.
§ 4.1 – Il primo è intitolato: “OMESSA PRONUNCIA SULLA PRESCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla eccezione di prescrizione sollevata nel corpo dell'opposizione ex art.. 615 c.p.c. alle iscrizioni a ruolo, trascurando che secondo la giurisprudenza la prescrizione, anche successiva alla notifica della cartella esattoriale, sarebbe stata quinquennale.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale non ha vagliato l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente perché ha declinato la propria giurisdizione, in applicazione della giurisprudenza di legittimità per la quale la prescrizione successiva alla notifica della cartella per pretese tributarie, che l'opponente nega sia avvenuta, è questione riservata alla giurisdizione tributaria. E' evidente che la mancanza di giurisdizione assorbe ogni questione legata alla eccepita prescrizione delle pretese portate dalle cartelle, restando pure irrilevante che fosse stata eccepita anche la prescrizione successiva alla notificazione delle cartelle.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “CAPI DELLA SENTENZA OGGETTO DI GRAVAME”.
Con tale motivo l'appellante lamenta anche che il Tribunale avrebbe trascurato che la prescrizione dovesse essere rilevata d'ufficio perché determinerebbe la carenza di titolo esecutivo.
Il motivo è infondato.
pag. 6 di 7 Sembra di capire che l'asserita ed erronea rilevabilità d'ufficio della prescrizione, supererebbe, secondo l'appellante, il difetto di giurisdizione ad impugnare pendenze di ruolo di natura tributaria. In realtà, il difetto di giurisdizione toglie qualsiasi legittimazione all'impugnazione davanti al Giudice civile di atti tributari, in relazione ai quali nessuna valutazione officiosa può compiere il giudice.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
(C.F. contro la sentenza n. 5855 pubblicata
[...] P.IVA_2 il 3/4/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_1
liquidate in complessivi € 4.996,00, di cui €
[...] 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 3/10/2025.
L'estensore Il presidente
MA MI LU IL LL ZO
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