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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10691/2023 promossa da:
(C.F. ), difesa dall'Avv. Simona Ghilardelli Parte_1 C.F._1
Attrice opponente contro
(C.F./P.I. ), difesa dagli Avv.ti Raffele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
AT
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“In via pregiudiziale • Preso atto del mancato esperimento da parte del creditore del procedimento di mediazione obbligatoria e della conseguente pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, assegnare a parte convenuta un termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, fissando altresì nuova udienza di prima comparizione. • Preso atto che l'odierna convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione con comparsa di risposta e delle difese ampiamente svolte, accertare e dichiarare verificatasi la sanatoria della nullità dell'atto di citazione e conseguentemente dichiararsi
l'applicabilità alla prosecuzione del presente giudizio del rito di cui al D.L 149/2022. In subordine Nella pagina 1 di 5 denegata ipotesi il Giudicante ritenesse applicabile al presente procedimento il rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevasse la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.
163 n. 7 c.p.c., si domanda fissarsi nuova udienza e mutamento del rito. In via principale e nel merito - in accoglimento delle eccezioni proposte nell'atto introduttivo, in questa sede richiamate integralmente, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 8200/2022, emesso in data 11.11.2022, dal
Tribunale Ordinario di Torino, e depositato in data 14.11.2022, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino, n.
8200/2022, datato 11.11.2022 e depositato in data 14.11.2022. Con vittoria di spese di lite e distrazione a favore del difensore antistatario, oltre esposti e oltre accessori come per legge. In via istruttoria Parte attrice chiede: - ammettersi i capitoli di prova per interpello e testi, dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”, con i testi infra indicati e/o con quelli che verranno indicati in prosieguo di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al
D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. Concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1 di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società della somma ingiunta Parte_1 Controparte_1 di euro 33.209,85 o della diversa, maggior e o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintetica esposizione dei fatti rilevanti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio la Parte_1 rilevando l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 8200/2022 per la tardività Controparte_1 della relativa notificazione, avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge. Si costituiva in giudizio la affermando la titolarità del credito oggetto dell'ingiunzione, in forza di una CP_1 operazione di cartolarizzazione e la legittimità della propria pretesa creditoria.
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice, pronunciatosi con rigetto sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta e, dunque, rilevata a quel punto la riconducibilità
pagina 2 di 5 della controversia a materia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n.
28/2010, invitava le parti a esperire il relativo procedimento, rinviando per la verifica all'11.09.2024.
Seguivano ulteriori rinvii;
all'udienza del 17.12.2024 le parti non comparivano. L'udienza veniva differita al 27.12.2024, data nella quale depositava note scritte chiedendo dichiararsi Pt_1
l'improcedibilità della domanda attorea per omessa attivazione della mediazione, mentre parte opposta non depositava alcuna nota.
Per la mancata visibilità sul fascicolo telematico delle note scritte dell'attrice, con provvedimento del
07.01.2025, veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
In data 8.1.2025, rappresentava l'erroneità del provvedimento, evidenziando il tempestivo Pt_1 deposito delle proprie note all'udienza del 27.12.2024 e con successiva ordinanza dell'11.1.2025, il
Giudice assegnava termine sino al 16.1.2025 per eventuali osservazioni sulla richiesta di correzione/revoca. In data 13.1.2025 dichiarava di non avere attivato il procedimento di CP_1 mediazione “per errore” e con ordinanza del 17.1.2025 il Giudice revocava la precedente ordinanza di cancellazione e assegnava alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, all'esito dei quali veniva fissata udienza di discussione orale e trattenuta la causa a decisione.
2. Sull'eccezione di improcedibilità
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte attrice con le note sostitutive del 27.12.2024, dunque, tempestivamente alla prima difesa utile successiva al relativo invito.
L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che quando un soggetto intende far valere in giudizio un'azione rientrante nelle materie indicate, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il successivo comma 6 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Il giudice, ove rilevi il difetto della condizione, differisce l'udienza e assegna termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica dell'esito (cfr. art. 5, comma 1- bis, ult. periodo).
Nel caso in esame, già all'udienza del 10.4.2024 veniva rilevava la necessità della mediazione e mandati le parti a esperirla, fissando apposita udienza di rinvio. tuttavia, non attivava alcuna CP_1 pagina 3 di 5 procedura di mediazione nel termine utile, come espressamente riconosciuto della stessa parte convenuta opposta in data 13.01.2025.
Irrilevante risulta l'istanza di rinvio dalla stessa presentata.
Come ha, infatti, precisato la Corte di cassazione, con l'ordinanza nr. 9102/2023, l'eventuale termine assegnato dal Giudice non è perentorio, purché la mediazione sia fatta prima dell'udienza e, nel caso di specie, risulta, non solo la mancata attivazione di tale procedimento ma anche la tardività della richiesta di di rinvio, presentata non nella prima udienza successiva utile del 17.12.2024 e CP_1 neppure nella successiva del 27.12.2024, ma solo in data 13.01.2025, dunque, tardivamente.
Né, nel merito, si può ritenere quella richiesta di rinvio una vera e propria istanza di remissione in termini, atteso che la parte non ha in alcun modo prospettato di essere incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile.
Ne consegue, in definitiva, che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta entro il termine concesso e sino all'udienza di verifica del 27.12.2024. In presenza di tale inadempimento, conformemente all'impianto normativo di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010, deve dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione, con conseguente assorbimento delle altre questioni e difese.
L'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la revoca dello stesso, atteso che l'onere di promuovere la mediazione ricade, per costante giurisprudenza (Sezioni Unite n.
19596 del 2020 al tempo, e per legge attualmente, visto il novellato art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010) sul convenuto opposto che è sostanzialmente l'attore che vanta un credito e quindi è lui a doversi attivare per non perdere il diritto alla prosecuzione del giudizio.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Dichiara improcedibile il presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 8200/2022 del Tribunale di Torino;
pagina 4 di 5 − Condanna parte convenuta opposta, a corrispondere, in favore della Controparte_1
Sig.ra le spese del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 Parte_1 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_2
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10691/2023 promossa da:
(C.F. ), difesa dall'Avv. Simona Ghilardelli Parte_1 C.F._1
Attrice opponente contro
(C.F./P.I. ), difesa dagli Avv.ti Raffele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
AT
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma – cessione del credito
Conclusioni di parte attrice:
“In via pregiudiziale • Preso atto del mancato esperimento da parte del creditore del procedimento di mediazione obbligatoria e della conseguente pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo, assegnare a parte convenuta un termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, fissando altresì nuova udienza di prima comparizione. • Preso atto che l'odierna convenuta si è costituita nel giudizio di opposizione con comparsa di risposta e delle difese ampiamente svolte, accertare e dichiarare verificatasi la sanatoria della nullità dell'atto di citazione e conseguentemente dichiararsi
l'applicabilità alla prosecuzione del presente giudizio del rito di cui al D.L 149/2022. In subordine Nella pagina 1 di 5 denegata ipotesi il Giudicante ritenesse applicabile al presente procedimento il rito anteriore al D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevasse la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 3 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.
163 n. 7 c.p.c., si domanda fissarsi nuova udienza e mutamento del rito. In via principale e nel merito - in accoglimento delle eccezioni proposte nell'atto introduttivo, in questa sede richiamate integralmente, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 8200/2022, emesso in data 11.11.2022, dal
Tribunale Ordinario di Torino, e depositato in data 14.11.2022, non essendo stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia. - per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino, n.
8200/2022, datato 11.11.2022 e depositato in data 14.11.2022. Con vittoria di spese di lite e distrazione a favore del difensore antistatario, oltre esposti e oltre accessori come per legge. In via istruttoria Parte attrice chiede: - ammettersi i capitoli di prova per interpello e testi, dedotti in premessa da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”, con i testi infra indicati e/o con quelli che verranno indicati in prosieguo di causa”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via pregiudiziale, di rito - accertare e dichiarare l'applicabilità al presente procedimento del rito anteriore al
D.L. 149/2022 e per l'effetto rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, III comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 n. 7 C.p.c. Concedere alla il termine per attivare il procedimento Controparte_1 di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare, in ogni caso, la signora al pagamento in favore della società della somma ingiunta Parte_1 Controparte_1 di euro 33.209,85 o della diversa, maggior e o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintetica esposizione dei fatti rilevanti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la conveniva in giudizio la Parte_1 rilevando l'inefficacia del decreto ingiuntivo nr. 8200/2022 per la tardività Controparte_1 della relativa notificazione, avvenuta oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge. Si costituiva in giudizio la affermando la titolarità del credito oggetto dell'ingiunzione, in forza di una CP_1 operazione di cartolarizzazione e la legittimità della propria pretesa creditoria.
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice, pronunciatosi con rigetto sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta e, dunque, rilevata a quel punto la riconducibilità
pagina 2 di 5 della controversia a materia soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n.
28/2010, invitava le parti a esperire il relativo procedimento, rinviando per la verifica all'11.09.2024.
Seguivano ulteriori rinvii;
all'udienza del 17.12.2024 le parti non comparivano. L'udienza veniva differita al 27.12.2024, data nella quale depositava note scritte chiedendo dichiararsi Pt_1
l'improcedibilità della domanda attorea per omessa attivazione della mediazione, mentre parte opposta non depositava alcuna nota.
Per la mancata visibilità sul fascicolo telematico delle note scritte dell'attrice, con provvedimento del
07.01.2025, veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
In data 8.1.2025, rappresentava l'erroneità del provvedimento, evidenziando il tempestivo Pt_1 deposito delle proprie note all'udienza del 27.12.2024 e con successiva ordinanza dell'11.1.2025, il
Giudice assegnava termine sino al 16.1.2025 per eventuali osservazioni sulla richiesta di correzione/revoca. In data 13.1.2025 dichiarava di non avere attivato il procedimento di CP_1 mediazione “per errore” e con ordinanza del 17.1.2025 il Giudice revocava la precedente ordinanza di cancellazione e assegnava alle parti i termini per la precisazione delle conclusioni, all'esito dei quali veniva fissata udienza di discussione orale e trattenuta la causa a decisione.
2. Sull'eccezione di improcedibilità
La prima questione da esaminare riguarda l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte attrice con le note sostitutive del 27.12.2024, dunque, tempestivamente alla prima difesa utile successiva al relativo invito.
L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede che quando un soggetto intende far valere in giudizio un'azione rientrante nelle materie indicate, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il successivo comma 6 stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria “non si applicano [fra gli altri]: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
Il giudice, ove rilevi il difetto della condizione, differisce l'udienza e assegna termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando per la verifica dell'esito (cfr. art. 5, comma 1- bis, ult. periodo).
Nel caso in esame, già all'udienza del 10.4.2024 veniva rilevava la necessità della mediazione e mandati le parti a esperirla, fissando apposita udienza di rinvio. tuttavia, non attivava alcuna CP_1 pagina 3 di 5 procedura di mediazione nel termine utile, come espressamente riconosciuto della stessa parte convenuta opposta in data 13.01.2025.
Irrilevante risulta l'istanza di rinvio dalla stessa presentata.
Come ha, infatti, precisato la Corte di cassazione, con l'ordinanza nr. 9102/2023, l'eventuale termine assegnato dal Giudice non è perentorio, purché la mediazione sia fatta prima dell'udienza e, nel caso di specie, risulta, non solo la mancata attivazione di tale procedimento ma anche la tardività della richiesta di di rinvio, presentata non nella prima udienza successiva utile del 17.12.2024 e CP_1 neppure nella successiva del 27.12.2024, ma solo in data 13.01.2025, dunque, tardivamente.
Né, nel merito, si può ritenere quella richiesta di rinvio una vera e propria istanza di remissione in termini, atteso che la parte non ha in alcun modo prospettato di essere incorsa nella decadenza per causa a lei non imputabile.
Ne consegue, in definitiva, che la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta entro il termine concesso e sino all'udienza di verifica del 27.12.2024. In presenza di tale inadempimento, conformemente all'impianto normativo di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 28/2010, deve dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione, con conseguente assorbimento delle altre questioni e difese.
L'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta la revoca dello stesso, atteso che l'onere di promuovere la mediazione ricade, per costante giurisprudenza (Sezioni Unite n.
19596 del 2020 al tempo, e per legge attualmente, visto il novellato art. 5 bis del D. Lgs. 28/2010) sul convenuto opposto che è sostanzialmente l'attore che vanta un credito e quindi è lui a doversi attivare per non perdere il diritto alla prosecuzione del giudizio.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
− Dichiara improcedibile il presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 8200/2022 del Tribunale di Torino;
pagina 4 di 5 − Condanna parte convenuta opposta, a corrispondere, in favore della Controparte_1
Sig.ra le spese del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 Parte_1 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_2
pagina 5 di 5