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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8896/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La giudice,
letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. instaurato da , Parte_1
nata a [...] il [...];
- visto l'art. 445 bis c.p.c. e la comunicazione alle parti del deposito della CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al quarto comma dell'art. 445 bis cit.; letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa;
COMPENSA, per la natura della controversia e la qualità delle parti, le spese del procedimento;
La giudice liquida infine le spese di ctu come da separato decreto, in calce al presente provvedimento.
Catania, 02/04/2025
La giudice
DE RC TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, letta l'istanza di liquidazione di spese e onorario formulata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento iscritto al n. 8896/2024 R.G., avente a oggetto “accertamento tecnico preventivo” ex art. 445 bis c.p.c.; visto il quadro normativo in materia (L. 319/80; D.P.R. 820/83; DM 30.5.2002; D.P.R. 115/2002); tenuto conto della durata dell'incarico e della complessità degli accertamenti svolti;
PONE
a carico di parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente) le spese di C.T.U. che liquida, in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott. , nella complessiva somma di € 290,00# Persona_1
per onorario, oltre CP e I.V.A. se dovute.
Catania, 02/04/2025
La giudice
DE RC
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La giudice,
letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. instaurato da , Parte_1
nata a [...] il [...];
- visto l'art. 445 bis c.p.c. e la comunicazione alle parti del deposito della CTU;
- rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti entro il termine perentorio di trenta giorni di cui al quarto comma dell'art. 445 bis cit.; letto l'art. 445 bis, quinto comma, c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti e nei limiti della pretesa azionata con la domanda amministrativa;
COMPENSA, per la natura della controversia e la qualità delle parti, le spese del procedimento;
La giudice liquida infine le spese di ctu come da separato decreto, in calce al presente provvedimento.
Catania, 02/04/2025
La giudice
DE RC TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, letta l'istanza di liquidazione di spese e onorario formulata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento iscritto al n. 8896/2024 R.G., avente a oggetto “accertamento tecnico preventivo” ex art. 445 bis c.p.c.; visto il quadro normativo in materia (L. 319/80; D.P.R. 820/83; DM 30.5.2002; D.P.R. 115/2002); tenuto conto della durata dell'incarico e della complessità degli accertamenti svolti;
PONE
a carico di parte ricorrente (nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, nei rapporti tra queste e il consulente) le spese di C.T.U. che liquida, in favore del consulente tecnico d'ufficio, dott. , nella complessiva somma di € 290,00# Persona_1
per onorario, oltre CP e I.V.A. se dovute.
Catania, 02/04/2025
La giudice
DE RC