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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1258 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Iapicca, presso il Parte_1 Parte_2 cui studio, in Cosenza, via Nicola Serra n. 109, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Ruggero Pio Micieli De Biase, presso il cui studio, in Cosenza, via P. Borsellino snc, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuta con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
con la chiamata in causa di
, titolare della GS ON, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Maggiorino Bubba Bello, presso il cui studio, in Caraffa di Catanzaro, via Goldoni n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
nonché di
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Commis, presso il cui studio, in Cosenza, CP_3 piazza Zumbini n. 25, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
nonché di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio del Palma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Gullo, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, giusta procura in atti;
terza chiamata
avente ad oggetto: appalto – inadempimento – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 17 settembre 2024 tutte si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
1 per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda introduttiva del presente giudizio e per l'effetto: - dichiarare che i vizi e le difformità rilevati, espressamente riconosciuti, sono attribuibili all'appaltatore e/o a suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - responsabile per non aver eseguito i lavori a regola d'arte e con la dovuta diligenza;
- dichiarare, pertanto, la e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel CP_1 presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - responsabile per inadempimento contrattuale e tanto per non avere reso correttamente la prestazione contrattualmente stabilita;
- di conseguenza riconoscere agli attori il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo pattuito e già corrisposto alla appaltatrice nella misura indicata in atti, e per l'effetto, condannare la e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi CP_1 titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - alla restituzione della differenza;
- condannare ancora la detta società in p.l.r.p.t e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - al risarcimento dei danni subiti dagli attori, come sopra quantificati, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante, incluso pure il danno da mancata produttività dell'immobile, per come indicato dal CTU ing. nella risposta alle osservazioni delle parti, ovvero nella Per_1 misura provata in corso di causa, o quella diversa somma, maggiore o minore che riterrà giusta ed equa;
- condannare infine i soccombenti, alla rifusione delle spese processuali sia per la fase di ATP, compreso il rimborso degli onorari di CTU, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche per la fase di ATP, da distrarre in favore del deducente procuratore, antistatario”; per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, “contrariis reiectis”, così accertare, decidere e statuire: in via preliminare e pregiudiziale di rito: 1) Senza che la seguente censura valga ad inficiare i rilievi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale odierna per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria di legge;
in via principale e nel merito: rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque inammissibile nei confronti della ditta oggi convenuta per carenza di legittimazione passiva della medesima avendo quest'ultima affidato le lavorazioni in contestazione per cui è causa in subappalto in favore della ditta individuale “GS ON di Schicchitano NI” in p.l.r.p.t. Sig. Schicchitano NI, per come esposto in narrativa;
con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore in atti ex lege;
in via meramente subordinata e nel merito: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voler accertare e statuire che la ditta individuale “GS ON di Schicchitano NI” in p.l.r.p.t. Sig. Schicchitano NI, a cui è stata affidata la lavorazione in contestazione in subappalto è l'unica responsabile degli eventuali difformità e/o vizi d'opera riscontrati in regime di subappalto per come sopra evidenziato in narrativa e che a sua volta l'ing. quale direttore e progettista dei Lavori è CP_3 anch'esso in solido responsabile degli eventuali difformità e/o vizi d'opera riscontrati, in relazione all'appalto e subappalto de quo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
indi per l'effetto voler dichiarare e ritenere l'odierna parte convenuta manlevata ed indenne da qualsiasi spesa, danno o pregiudizio a qualsivoglia titolo contrattuale e/o extracontrattuale che dovesse derivare dall'accoglimento totale o parziale della domanda de qua promossa dagli istanti odierni, in forza della chiamata in causa dei suddetti terzi in garanzia e della sussistenza di detta manleva in favore della convenuta come per legge;
sempre con condanna alle spese e competenze di lite in favore del procuratore in atti ex lege”; per la terza chiamata GS ON di CI NI: “Voglia l'Ill.mo Magistrato, nella funzione, per quanto di rispettiva ragione – sia di G.I. sia di Giudice unico provvedere e
2 giudicare come segue: - nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
- in via principale, respingere siccome del tutto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata, o come meglio, la domanda proposta contro la ditta GS unipersonale di
, non essendo intercorso alcun contratto di subappalto né con Controparte_2 CP_1
, né con i committenti germani manlevare la ditta GS unipersonale da ogni addebito in Pt_1 ordine ai danni lamentati;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ditta GS unipersonale di , esente da responsabilità in quanto ha eseguito Controparte_2
i lavori senza alcuna autonomia decisionale nella gestione ed esecuzione del pavimento industriale, avendo eseguito i lavori sotto il diretto controllo e gestione dell'amm.re p.t. di
sig. ; - in via più gradata accertare e dichiarare responsabili, CP_1 Controparte_5 direttore dei lavori, nella duplice veste di collaudatore e progettista, e committente CP_1 dell'opera per non aver vigilato nell'esecuzione dell'opera con la dovuta diligenza;
con vittoria di spese IVA e CAP come per legge”; per il terzo chiamato : “l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, voglia così CP_3 provvedere: in via principale e nel merito accertare e dichiarare che alcuna responsabilità, ad alcun titolo, è ascrivibile al Professionista chiamato in causa, per avere, Questi, operato con la diligenza prescritta, statuendo che la società in qualità di appaltatrice dei lavori, CP_1 sia esclusiva responsabile - ovvero, responsabile in solido con la Ditta individuale GS
ON di quale impresa subappaltatrice - dei vizi e delle difformità Controparte_2 dell'opera denunciati dai committenti istanti ed alle stesse contestati dallo stesso DL Ing.
in sede di sopralluogo congiunto di cui al verbale del 14.01.2019, e, per l'effetto, CP_3 condannare esclusivamente le predette Imprese responsabili al risarcimento di tutti i danni richiesti dagli istanti;
nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche meramente proporzionale e/o concorsuale, delle istanze risarcitorie avanzate nei confronti dell'Ing. , previa espressa dichiarazione di piena operatività della polizza CP_3 assicurativa sottoscritta dal Professionista, dichiarare il terzo chiamato in garanzia,
[...]
tenuto a manlevare e tenere indenne l'assicurato Ing. da Controparte_4 CP_3 qualsiasi spesa, danno e/o pregiudizio, che, a qualsiasi titolo, dovesse essere reputato a sé imputabile e, per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa a rifondere agli aventi diritto ogni eventuale somma che dovesse essere loro riconosciuta, a qualsiasi titolo, da parte del Professionista assicurato;
col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore antistatario”; per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_4 reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale - rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti dell'ing. , poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_3 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta bene assicurazioni dalla domanda di manleva svolta dall'ing. nei suoi confronti, CP_4 CP_3 con ogni conseguente pronuncia;
in via subordinata e salvo gravame: - nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. , accertare e dichiarare l'inoperatività della CP_3 polizza assicurativa sottoscritta dal medesimo con per tutti i motivi Controparte_4 esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta la concludente dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi confronti;
- in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei CP_3 confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, detratta la
3 franchigia applicabile e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato; con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, e premettevano Parte_2 Parte_1 di aver commissionato alla con direzione dei lavori affidata all'ing. CP_1 CP_3 la ristrutturazione del capannone in comproprietà posto in Cosenza, via Popilia n. 20, giusta appalto del 03.07.2018, in cui previsto il corrispettivo di € 24 mila oltre IVA, interamente pagato, con affidamento in subappalto, disposto e comunicato dalla della CP_1 realizzazione del pavimento industriale alla GS ON di;
Controparte_2 rappresentavano quindi di aver constatato, in occasione di visita dell'immobile finalizzata alla locazione, e di aver altresì immediatamente denunciato, la presenza di crepe e rialzi sulla pavimentazione, la cui sussistenza poi effettivamente verificata e riconosciuta nel contraddittorio di appaltatrice e subappaltatrice, nonché del direttore dei lavori, giusta verbale di sopralluogo del 14.01.2019, deducendo di aver affidato a perito di parte ulteriore riscontro dei vizi, per poi invitare inutilmente alla riparazione ed al risarcimento la e CP_1 promuovere di conseguenza Accertamento Tecnico Preventivo, anche contro la GS ON, conclusosi con definitiva asseverazione dell'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione, e quantificazione delle spese necessarie al ripristino e del risarcimento del danno, emergente e da lucro cessante;
sussumendo la condotta di appaltatrice e subappaltatrice alle disposizioni codicistiche in tema di inadempimento dell'appalto e, più in generale, delle obbligazioni negoziali, e ribadendo la verificazione dei danni emergenti (le spese necessarie alla riparazione, oltre alla necessità di proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto) e da lucro cessante (la mancata locazione dell'immobile) accertati in sede di ATP, ne invocavano integrale ristoro, unitamente alla riduzione del corrispettivo pagato, giusta conclusioni sopra ritrascritte, parzialmente emendate in sede di prima memoria 183, comma 6, c.p.c., mediante estensione della domanda anche ai terzi chiamati in causa dalla appaltatrice. Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda attorea, siccome non preceduta da negoziazione assistita obbligatoria;
formulava quindi istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della subappaltatrice GS ON e del direttore dei lavori, ed altresì progettista, ing. prospettandone le rispettive CP_3 responsabilità, accertate anche in sede di ATP, ed invocandone manleva, giusta conclusioni di cui in epigrafe.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la GS ON di CI NI, eccependo preliminarmente l'assenza di contratto, scritto o verbale, di subappalto, asseverata dalla citazione della sola appaltatrice;
rappresentava in ogni caso, nel merito, che l'opera risultava consegnata e collaudata, a dispetto del mancato completamento del rifacimento di una delle pareti del capannone, ed altresì accettata senza riserve, e che la sola manodopera fornita dalla GS ON non era valsa, come peraltro asseverato in sede di ATP, ad evitare l'esecuzione non a regola d'arte determinata dalla fornitura di materiali di qualità non adeguata, oltre che dai difetti di progettazione e di direzione dei lavori, pur inutilmente rappresentati da
, prima della posa in opera del calcestruzzo;
evidenziava le lacune Controparte_6 dell'elaborato peritale formatosi nell'ATP, rassegnando le suestese conclusioni. Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, l'ing. formulava preliminarmente CP_3 istanza di autorizzazione alla chiamata in garanzia della con la quale Controparte_4 in essere polizza per i rischi professionali, propugnando, in ogni caso, di aver diligentemente
4 espletato le funzioni, anche di progettista, considerando la natura dell'opera commissionata;
evidenziava di aver anzi immediatamente denunciato alla ed anche alla GS CP_1
ON, i vizi della pavimentazione, peraltro successivamente riscontrati nel loro contraddittorio, giusta verbale del 14.01.2019, rappresentando che la posa in opera di una pavimentazione di cui previsti i materiali nell'apposito computo metrico, non necessitava di specifica progettazione, né di menzione separata nella SCIA, rientrando invece negli obblighi basilari di appaltatrice e subappaltatrice, e che, di conseguenza, ogni responsabilità di inesatta esecuzione andava ascritta in via esclusiva alle medesime, rassegnando le conclusioni epigrafate. Autorizzata l'ulteriore chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_4 aderendo alle difese di merito dell'assicurato, incolpevole nel non segnalare, nella SCIA, alcuna specifica di esecuzione della pavimentazione, e solerte nel rilevare e denunciare all'appaltatrice ed alla subappaltatrice i vizi della stessa, ed eccependo in ogni caso, per la denegata ipotesi contraria, l'inoperatività della polizza, siccome del tipo claims made, ossia relativa a rischi non già verificatisi, al contrario di quello oggetto di causa, come attestato dal verbale di sopralluogo e riscontro dei vizi del 14.01.2019, al momento della stipula della polizza;
rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'esito, con appendice di chiarimento della ctu espletata in sede di ATP, e, all'udienza del 17 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, introitata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, ed esclusa – in ragione del valore della causa, superiore ad € 50 mila - la necessità di negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda attorea, prima dello scrutinio del merito della controversia, appaiono necessarie alcune argomentazioni preliminari.
In primo luogo, infatti, la domanda attorea, a dispetto di quanto propugnato dalla difesa della GS ON, va tenuta distinta e separata sia da quella proposta dalla nei CP_1 confronti della GS ON ed anche – salva la precisazione che sarà fatta di seguito - del progettista e direttore dei lavori ing. sia da quella spiegata dalla GS ON contro CP_3 quest'ultimo, sia, ovviamente, da quella proposta dall'ing. contro la CP_3 Controparte_4
[...]
L'univoca giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere, al riguardo, che, “in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore;
ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, al quale non può neppure eventualmente rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione” (Cass. nn. 16917/2011, 8202/1990). L'appalto stipulato il 3 luglio 2018 dai germani con l' peraltro, non Pt_1 CP_1 prevedeva neppure la possibilità di subappalto, ma la circostanza, per quanto evidenziato, rimane rilevante solo nei rapporti tra l'appaltatrice e la terza chiamata GS ON, anche laddove si accedesse alla conoscenza – per vero non contestata, ed anzi ammessa da entrambi gli attori in sede di interrogatorio formale – dell'affidamento, da parte della della CP_1 posa in opera del calcestruzzo alla GS ON.
5 La piena autonomia dei rapporti di appalto e subappalto è ribadita dalla giurisprudenza anche in relazione all'efficacia della tempestiva denuncia dei vizi, non potendosi estendere sic et simpliciter alla subappaltatrice quella del committente originario (Cass. n. 24717/2018). La stessa giurisprudenza ha nondimeno precisato che l'eventuale “condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità – anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo” (Cass. n. 21719/2019).
Anche sotto tale differente profilo, la domanda dei committenti introduttiva del giudizio alla odierna attenzione, rivolta ad ottenere – dall'appaltatrice - la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ed a far valere vizi e difformità della pavimentazione, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c. [che, per inciso, non riguarda i soli vizi comportanti il pericolo di rovina, ma è esteso, dalla unanime giurisprudenza, ad ogni difetto comunque grave, nel senso di incidente sulla corretta e concreta fruizione dell'opera, secondo apprezzamento di merito del giudice (Cass. n. 39599/2021)], non può essere estesa alla GS ON, trovando invece nell'appaltatrice il solo ed unico contraddittore deputato, salvo quanto si dirà sulla posizione del direttore dei lavori/progettista. Nondimeno, in giurisprudenza è stato ulteriormente chiarito che “la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità” (Cass. n. 23903/2009).
Trattasi in buona sostanza, di rapporti – e correlate domande giudiziali – separati ed autonomi ma, sostanzialmente, a cascata, rimanendo quindi corretta l'instaurazione del contraddittorio di lite nella controversia alla odierna attenzione, in cui i committenti hanno imputato alla appaltatrice l'inesatta esecuzione della pavimentazione, e quest'ultima ha agito in regresso nei confronti della subappaltatrice e del progettista e direttore dei lavori (Cass. n.
23071/2020). Piuttosto, i committenti originari avrebbero potuto direttamente citare in giudizio l'ing.
atteso che, secondo la giurisprudenza, “il vincolo di responsabilità solidale fra CP_3
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità
6 extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. n. 18289/2020). Appare di conseguenza ammissibile l'estensione della originaria domanda anche al terzo chiamato ing. fatta dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui, CP_3 appunto, modificate le conclusioni originariamente rassegnate, proprio mediante l'estensione delle richieste di riduzione del corrispettivo dell'appalto e di risarcimento dei danni patiti, non già alla subappaltatrice (evenienza, come visto, non consentita dall'autonomia dei rapporti e dal difetto di allegazione e prova di una responsabilità extracontrattuale della stessa), bensì al progettista e direttore dei lavori (evenienza invece consentita dalla citata giurisprudenza).
Proprio in relazione al tenore della domanda attorea, nondimeno, va ulteriormente precisato che l'actio quanti minoris, ossia la richiesta di riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1668, comma 1, c.c., “pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale” (Cass. nn. 1770/2001, 11604/2002); tuttavia, è chiaro che, al fine di evitare indebita locupletatio del committente, la riduzione del prezzo rimane incompatibile con il riconoscimento di una posta risarcitoria relativa alla somma necessaria ad ovviare ai vizi dell'opera, poiché, altrimenti opinando, il committente otterrebbe sia la riduzione del prezzo che il risarcimento delle somme occorrenti all'eliminazione dei vizi e difetti, realizzando un indebito guadagno. In altri termini, la riduzione del prezzo è funzionale al mantenimento dell'opera con i vizi e difetti denunciati, poiché, esattamente come nella vendita, la parte sceglie di trattenere il bene, ottenendo in sostanza lo sconto per la sua difformità da quello oggetto dell'altrui obbligazione;
quello sconto, però, è incompatibile con il risarcimento del danno emergente relativo alla riparazione dei vizi e difetti, evidente duplicazione della medesima posta indennitaria.
Altra premessa di carattere generale e metodologico necessaria, è quella relativa alla forma del subappalto.
Ed infatti, la prima difesa svolta dalla GS ON di CI NI è stata proprio quella di assenza di alcun documento che attesti la stipula del subappalto con la CP_1
evenienza di cui è stato impropriamente chiesto conto al ctu.
[...]
Si badi: la GS ON non nega di aver eseguito il getto del calcestruzzo della pavimentazione, né poteva obiettivamente farlo, atteso che è in atti del processo la fattura emessa dalla stessa nei confronti della per quell'opera, relativa a “lavori di CP_1 pavimentazione industriale con sistemazione di rete elettrosaldata, stesura calcestruzzo, spolvero di quarzo e tagli di dilatazione con guaina in gomma”), limitandosi invece a ricondurre il rapporto sottostante all'emissione del documento fiscale ad una semplice – quanto, a detta della terza chiamata, usuale tra le parti – fornitura di manodopera. L'assunto non può essere condiviso. Ed infatti, appurato l'impiego della sua manovalanza, in primo luogo il difetto di forma scritta del subappalto rimane del tutto irrilevante, poiché quel contratto pacificamente a forma libera (Cass. nn. 7323/2024, 26693/2020, per le ipotesi di collegamento negoziale con appalto pubblico avente forma scritta ad substantiam), mentre, sotto diverso profilo, sia la configurazione di un appalto di mere prestazioni di lavoro, che di distacco di dipendenti presso altro imprenditore, rimangono interposizioni fittizie, come tali vietate dalla legge (Cass. Sez.
Lav. nn. 13388/2000, 670/2004, 5721/1999, 13979/2000). In altri termini, non contestata l'esecuzione delle opere fatturate da parte della GS ON, il subappalto rimane la sola qualificazione giuridica utile.
Ultima premessa di natura metodologica e prodromica allo scrutinio del merito della controversia, è quella relativa alla esatta individuazione dei criteri di assunzione di
7 responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, e del subappaltatore nei confronti del subcommittente, nonché del progettista e direttore dei lavori. Anche a tal riguardo, sovviene l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi” (Cass. n. 15732/2018). Ancora, “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (Cass. n. 1981/2016).
“L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. nn. 23594/2017, 8016/2012, 777/2020).
La responsabilità del progettista e/o direttore dei lavori, invece, risponde ai criteri della colpa professionale, nell'adempimento di un'obbligazione pacificamente di mezzi, e non anche di risultato, con la chiosa della giurisprudenza, in tema di appalto, secondo cui “l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c., in tema di rovina e difetti di immobili, ha natura extracontrattuale, e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874/2013); ed invero, “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato
8 disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. n. 14378/2023). Tali ampie premesse consentono uno scrutinio invero agevole della fattispecie, con la preliminare precisazione che, a dispetto della comunicazione allegata dagli attori, con la quale
, il 23.11.2018, notiziava l'Ufficio Tecnico del Comune di Cosenza che le opere Parte_1 di cui alla relativa SCIA erano state interamente eseguite nel rispetto del progetto trasmesso e di ogni altra autorizzazione o prescrizione … come attestato dal seguente certificato di collaudo finale redatto dal tecnico abilitato, in verità non è stata documentata né la consegna né l'accettazione dell'opera da parte dei committenti, che, anzi, hanno denunciato – praticamente in epoca coeva alla comunicazione al Comune – le fessurazioni ed il dislivello della pavimentazione appurate durante una visita dell'immobile finalizzata alla sua locazione. Ciò posto, nessun dubbio può residuare sulla effettiva esistenza dei vizi e difetti della posa in opera della pavimentazione, siccome ampiamente acclarati già in sede di ATP, e, prima ancora, consacrati nell'allegato verbale del sopralluogo eseguito dai committenti, dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice, nonché dal direttore dei lavori, in data 14 gennaio 2019, e, nondimeno, mai sostanzialmente contestati da tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera. Anzi: vi è in atti diffida legale della alla GS CI del 07.03.2019, in CP_1 cui, sul presupposto del riconoscimento dei vizi della pavimentazione, si constatava che non vi era ancora stato posto rimedio nonostante gli accordi verbali intercorsi.
Anche il legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 esplicitamente riconosciuto i vizi, così come, del resto, sempre in sede di interpello formale, sia l'ing. che , titolare della GS ON, pur addebitandoli – CP_3 Controparte_2 quest'ultimo – in via esclusiva alla condotta della CP_1
Nello specifico, il ctu dell'ATP ha accertato e documentato sia il dislivello che le crepe, affermando, nell'ordine: “la pavimentazione non soddisfa il criterio di orizzontalità; in corrispondenza dell'ingresso è visibile l'innalzamento superficiale della piastra di calcestruzzo, determinandosi il c.d. effetto curling;
lungo il muro portante di spina che divide i due locali disposti secondo la direttrice est-ovest, è stato riscontrato un innalzamento della pavimentazione, con conseguente piccolo gradino di un centimetro circa;
oltre a ciò, sono state riscontrate fessure di tipo plastico, lesioni e fratture lungo il contatto tra pavimentazione ed elementi verticali, fessure da ritiro incontrastato, e lesioni generiche da ritiro;
… relativamente alle fessure, le stesse nel tempo, ed in risposta a sollecitazioni derivanti dall'utilizzo della pavimentazione potrebbero andare incontro a peggioramenti”. Anche in relazione alle cause dei vizi riscontrati, il ctu è stato molto chiaro, affermando la pluralità di errori cui gli stessi riconducibili, e specificando, in primo luogo, “relativamente alle lesioni lungo i muri verticali, causati dalla mancanza dei giunti perimetrali ed alla presenza del gradino di 1 cm lungo il muro di spina”, che “le cause sono riconducibili all'incompletezza di specifiche prescrizioni progettuali (mancata installazione di giunti perimetrali, sempre previsti in tali tipologie di lavori, e di installazione di barrotti di collegamento); dall'esame della documentazione edilizia, in particolare dalla relazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) e riportata nell'allegato C – Documentazione Edilizia, non emerge nessuna descrizione sulle modalità di realizzazione della pavimentazione industriale”. Al riguardo, lo stesso ctu ha richiamato la circolare esplicativa delle NTC 2018, in cui previsto, “per le pavimentazioni industriali in calcestruzzo, utile riferimento alle CNR-DT
9 211/2014 – Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni di calcestruzzo”, contenente “una trattazione completa dello stato dell'arte, tecnico e normativo”, in relazione “alle caratteristiche dei materiali da impiegare, alla classe di resistenza, a quella di esposizione ambientale, al diametro massimo nominale dell'aggregato, alla classe di consistenza”. Dopo ampio excursus sugli accorgimenti, previsti nelle fonti citate, da adottare al fine di garantire la migliore durabilità della pavimentazione, il ctu afferma con nettezza che le Istruzioni “prevedono la progettazione dei giunti nelle pavimentazioni;
i pavimenti in calcestruzzo devono infatti essere strutturalmente indipendenti dagli altri elementi costruttivi dell'edificio, quali muri, colonne, fondazioni di macchine operatrici, in modo tale da consentire i movimenti differenziali e gli assestamenti dovuti sia al ritiro che alle deformazioni di natura termica;
… i giunti (di isolamento, di costruzione, di contrazione e controllo, di dilatazione) sono quindi soluzioni di continuità appositamente realizzate nella lastra di pavimentazione al fine di assecondarne le deformazioni e le variazioni dimensionali rispetto al terreno e ad altri elementi strutturali, assicurando nel contempo una corretta trasmissione delle sollecitazioni”. Quei giunti, nondimeno, rispondono alle precise regole matematiche di realizzazione esposte dal ctu, ragion per cui la loro esecuzione presuppone sicuramente una adeguata progettazione. Siffatta argomentazione, sempre ribadita dal ctu, sconfessa l'assunto sul quale poggia sostanzialmente la difesa dell'ing. ossia che la realizzazione della pavimentazione non CP_3 necessitasse di alcun progetto preliminare, rientrando nella diligenza del solo appaltatore, e rimanendo irrilevante l'assenza di progetto, ed imputabili i vizi alla sola imperita esecuzione dell'opera. Semmai, poiché una progettazione necessaria, quantomeno in relazione ai giunti perimetrali ed ai barrotti, è configurabile un concorso di colpa tra il (mancato) progettista, da una parte, ed appaltatrice (e subappaltatrice), dall'altra, atteso che l'assenza di adeguata progettazione, ed anzi: previsione, di giunti e barrotti, costituiva, in virtù del chiaro principio enunciato dalla citata giurisprudenza, elemento basilare di cui anche l'esecutore dell'opera doveva accorgersi, rifiutando – o, al limite, eseguendo quale nudus minister – la realizzazione della stessa. Non risulta, invece, che la abbia mai contestato l'assenza di progetto all'ing. CP_1
accettando anzi supinamente la realizzazione della pavimentazione, a dispetto di quella CP_3 mancanza.
“Riguardo alla presenza delle fessurazioni”, nondimeno, il ctu ha affermato “che alcune di esse sono fisiologiche e naturali in tale tipo di pavimentazioni”, mentre “le fessure di tipo plastico e quelle superficiali, trovano causa in una inadeguata composizione del calcestruzzo, nonché ad errori nella modalità di esecuzione dei lavori”. Anche in questo caso, quindi, è riscontrabile concorso di colpa tra direttore dei lavori, che ha omesso di verificare il calcestruzzo prima che venisse gettato in posa, appaltatrice, che ha pacificamente fornito il calcestruzzo, ed altresì subappaltatrice, che lo ha posato in opera senza verificarne e contestarne l'adeguatezza, salvo quanto si vedrà in relazione alla testimonianza di . Controparte_6
Da ultimo, per il ctu “la pendenza riscontrata … è riconducibile sia alla modalità di stesura del calcestruzzo che ai quantitativi forniti in opera”, configurandosi al riguardo corresponsabilità simile a quella appena argomentata, tra direttore dei lavori, appaltatrice e subappaltatrice.
A fronte di tali univoci riscontri peritali, il ctu ha nondimeno escluso che i vizi riscontrati potessero trovare eziologia preponderante nella posa in opera della pavimentazione su quella già esistente.
10 Ed infatti, in sede di risposta alle osservazioni mosse nella odierna sede, il consulente ha chiarito che, “relativamente al massetto, la realizzazione di un pavimento industriale prevede che esso poggi su un elemento di supporto, quale una massicciata, una soletta od un vecchio pavimento;
nel caso in esame poggia su una pavimentazione esistente;
il massetto a cui fa riferimento il preventivo lavori sub A si riferisce ad una zona del capannone non interessata da pavimentazione industriale di mq 100 (in bianco nelle planimetrie allegate), e non interessata quindi da fessurazioni;
benché non si sia a conoscenza dello stato della pavimentazione su cui posa quella oggetto di causa, in caso di sottofondo non omogeneo, con opportuni accorgimenti
e adeguate tecniche costruttive la pavimentazione industriale non avrebbe dovuto comunque risentire di tale problema”. Anche sotto tale profilo, quindi, appare chiara la corresponsabilità di direttore dei lavori e progettista, da una parte, ed appaltatrice e subappaltatrice, dall'altra. Sulla scorta di tali rilievi, il ctu ha quindi affermato che “la soluzione idonea per la rimozione di tutti i vizi rilevati presenti è quella di scarificare il calcestruzzo e gettare un nuovo pavimento”. Rispondendo alle osservazioni mosse a tale conclusione, il consulente ha nondimeno chiarito “di aver ritenuto opportuna l'indicazione di procedere alla rimozione dell'intero pacchetto di pavimentazione e per l'intera superficie da questa interessata, in quanto lo stesso pavimento è caratterizzato da vizi di natura progettuale (inadeguata composizione del calcestruzzo, presunta inadeguatezza della rete elettrosaldata, mancanza dei barrotti di collegamento, mancanza di orizzontalità, assenza dei giunti perimetrali, dislivello di 1 cm) … in merito ai metodi di riparazioni, in particolare per la mancanza di orizzontalità, gli studi suggeriscono che per grandi irregolarità la soluzione sia proprio quella di scarificare il calcestruzzo;
l'opzione di riparare le fessure con iniezioni di resina non è stata presa in considerazione, in quanto, tale soluzione presuppone un'adeguata progettazione della pavimentazione, mancante in questo caso … pertanto, tale soluzione, potrebbe sì sanare le fessure esistenti ma non eliminare i vizi presenti”. Le conclusioni cui perviene il ctu, siccome epilogo chiaro e lineare dell'accertamento eseguito e documentato, appaiono di conseguenza esenti da censure, e possono quindi porsi a fondamento della odierna decisione, offrendo solidi argomenti per la prefata agevole sussunzione della controversia nei principi dettati dalla citata giurisprudenza, e consentendo, nello specifico, di assumere una corresponsabilità tra progettista/direttore dei lavori, appaltatrice e subappaltatrice, nella esecuzione della pavimentazione non a regola d'arte, nonché nella causazione di danni di cui gli attori/committenti invocano integrale ristoro.
In relazione alla posizione della subappaltatrice GS ON, non può considerarsi attendibile l'unica testimonianza diretta a provare la sua posizione di nudus minister nell'esecuzione dei lavori, poiché proveniente dal , non solo figlio del titolare Controparte_6 della ditta, quanto anche, e soprattutto, delegato (incaricato) dal padre alla concreta CP_2 realizzazione dei lavori subappaltati, quindi avente un forte interesse alla definizione della lite, tale da inficiarne l'attendibilità. La testimonianza di , semmai, contiene una serie di importanti ed Controparte_6 esplicite ammissioni sull'(eufemisticamente) inesatta realizzazione della pavimentazione;
il teste, nella sua specifica prefata qualità, ha infatti riferito non solo che il calcestruzzo è stato gettato su pavimento in parte non adeguatamente compattato e rullato, quanto anche che lo stesso era altresì insufficiente sia a livello di dimensione che di quantità, e fu nondimeno scaricato due ore dopo il suo arrivo; il teste ha ancora affermato di aver espressamente consigliato, al , il dosaggio del calcestruzzo, omettendo tuttavia di verificare le CP_5 caratteristiche tecniche di quello consegnato in cantiere, nonché che, in base alle quote, doveva esserci uno spessore costante di 20/30 c.m., e che, fatto tale rilievo al , aveva ricevuto in CP_5
11 risposta che in alcuni punti potevano bastare 5 cm, anche se la lavorazione non sarebbe stata in piano, limitandosi a manifestare i propri dubbi, e ricevendo in risposta lo stesso laconico non ti preoccupare e vai avanti.
Che la pavimentazione avrebbe manifestato i vizi oggetto della odierna controversia era quindi praticamente certo e matematico, e ben chiaro allo , il quale, infatti, ha CP_2 affermato espressamente che “i difetti sono stati determinati dalle criticità che ho riferito”; quel teste, pur nella qualità di incaricato della posa in opera del calcestruzzo, ha incredibilmente dichiarato di essersi accontentato delle semplici rassicurazioni del legale rappresentante della di non preoccuparsi e di andare avanti; il tutto, peraltro, nell'ambito di una CP_1 riconosciuta e premessa, in comparsa di costituzione della GS ON, pluriennale e consolidata collaborazione con la CP_1
Non solo: lo , sempre nella sua qualità, ha ammesso di non aver mai visto CP_2 alcun computo metrico, pur avendo consigliato, come visto, il dosaggio del calcestruzzo.
La testimonianza, nel complesso, risulta intrinsecamente contraddittoria ed inverosimile, frutto di un malcelato e maldestro tentativo di far assumere alla GS ON quella veste di nudus minister, che sola le consentirebbe di andare esente da addebiti di corresponsabilità nell'esecuzione non regola d'arte dell'opera, e nella conseguente causazione dei danni paventati dai committenti. Ciò posto, siccome nessuno ha chiesto l'accertamento delle quote specifiche di rispettiva responsabilità, e siccome nondimeno l'assenza di progettazione, non rilevata da appaltatrice e subappaltatrice nell'esecuzione di per sé imperita dell'opera, configura una ripartizione in linea di massima paritaria di quella corresponsabilità, rimane di conseguenza possibile l'addebito per 1/3 ciascuno della medesima, imponendosi vincolo di solidarietà (anche in manleva) per i pagamenti dovuti ai committenti attori.
Su tale premessa, la ctu appare condivisibile anche in relazione al quantum debeatur. Va ribadito, al riguardo, che l'individuazione, quale unica soluzione praticabile per la definitiva risoluzione delle problematiche lasciate dall'inesatta esecuzione dell'appalto, dell'opzione di rifacimento integrale della pavimentazione, esclude automaticamente ogni possibilità di riduzione del corrispettivo dell'appalto; se il pavimento va integralmente rifatto, i committenti saranno integralmente soddisfatti con la corresponsione della somma necessaria a quel rifacimento, rimanendo l'eventuale riduzione e restituzione del corrispettivo pagato ingiusta ulteriore locupletazione.
Peraltro, la precisazione rimane irrilevante laddove gli attori hanno chiesto di scomputare la restituzione del prezzo dal risarcimento del danno, con una operazione meramente matematica che, di conseguenza, non incide in alcun modo sul quantum complessivamente dovuto, e rimane mero esercizio nominale di imputazione delle medesime somme a riduzione del corrispettivo, piuttosto che a risarcimento del danno.
Ciò debitamente posto, nella valutazione dei danni materiali il ctu ha quindi in primo luogo individuato ed elencato tutti i lavori da eseguire al fine di computare l'ammontare dell'intervento correttivo, sulla base del Prezzario Regionale, oltre che dall'analisi dei prezzi di mercato.
Le lavorazioni considerate per eliminare i danni registrati, e quindi per realizzare ex novo la pavimentazione, comprensive di fornitura dei materiali e di corretta messa in opera, sono quindi state riportate nell'allegato computo metrico, cui si rimanda in relazione alle precisazioni squisitamente tecniche, ed ammontano a € 35.177,25, IVA esclusa.
Il ctu ha nondimeno correttamente valutato il pregiudizio estetico e commerciale (in termini di perdita del canone di locazione) derivante dalla necessità di rifacimento dell'opera. Al riguardo, il teste titolare dell'agenzia immobiliare cui rivoltisi i Testimone_1 committenti odierni attori, ha espressamente riferito di circa “7/8 potenziali conduttori o
12 acquirenti che hanno visionato il capannone, non concretizzandosi nulla proprio per i vizi della pavimentazione, che non consentivano adeguato carico e scarico delle merci”; a detta del teste, il canone proposto era di 4 mila Euro mensili, mentre il prezzo di vendita di € 1,2 milioni. Secondo il ctu, invece, i valori di quotazione immobiliari pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento all'ultimo semestre disponibile ed alla destinazione d'uso di tipo commerciale, conducono ad un valore mensile medio di locazione di quasi € 2.400,00, minore di quello documentato dagli attori, mediante produzione di un contratto di locazione concordato, ma non effettivamente stipulato, che prevedeva un canone di € 3 mila mensili. Il tutto, secondo il ctu (con rimando alle considerazioni squisitamente tecniche), ulteriormente asseverato dalla valutazione della riduzione di valore dell'immobile derivante dalla pavimentazione non realizzata a regola d'arte. Quel canone, rivalutato, è secondo il ctu pari a complessivi € 3.252,00, che, di conseguenza, in perizia è stato il valore assunto a parametro del risarcimento dovuto agli attori mensilmente dall'agosto 2019. Il Tribunale, nella odierna sede, ritiene di ripensare equitativamente quel valore, riducendolo equitativamente ad € 2.800,00 mensili, in ragione della necessità di tenere in considerazione elementi non definitivi e certi, quali la effettiva stipula e durata della locazione paventata, ed in generale, l'andamento del mercato. Pertanto, a partire da Agosto 2019, e fino alla data della domanda, per come espressamente contenuta dal domanda attorea, il risarcimento che può essere accordato agli attori è pari a complessivi € 33.600,00, in luogo dei 39.024,00 € calcolati dal ctu. Poiché nel contratto di locazione allegato dagli attori il pagamento della TARI previsto, come peraltro d'uso, a carico della conduttrice, a quella somma possono aggiungersi € 1.158,00, come calcolati dal ctu, per un totale risarcitorio di € 34.758,00. Quindi, ricapitolando, agli attori è dovuto il pagamento di € 35.177,25, oltre IVA, per il rifacimento a regola d'arte della pavimentazione, oltre ad € 34.758,00 a titolo di risarcimento del lucro cessante. L'obbligo di pagamento grava, per quanto evidenziato, sulla in solido, ai CP_1 sensi dell'art. 2055 c.c., con il progettista/direttore dei lavori ing. nei cui CP_3 confronti estesa dagli attori, in seguito alla chiamata in giudizio, ed in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la domanda di riduzione e quella risarcitoria;
alla appaltatrice va riconosciuto il diritto di regresso, per responsabilità solidale, nei confronti della GS ON di CI NI.
Il tutto con la presunzione di pari responsabilità di appaltatrice, subappaltatrice e progettista/direttore dei lavori, e conseguente ripartizione in quote di 1/3 ciascuno della condanna al pagamento delle somme riconosciute agli attori. L'ing. non ha invece diritto alla manleva da parte della terza chiamata CP_3 [...]
atteso che, per come si evince dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Controparte_4 assicurazione relative alla Garanzia Responsabilità Civile Professionale, la polizza era effettivamente del tipo claims made, ossia valevole per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e comunicate per iscritto alla Società durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione, a condizione che le stesse … siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività. Nel caso di specie, risulta per tabulas l'esatto contrario, poiché dal verbale di constatazione dei vizi del 14 gennaio 2019 si evince chiaramente che il sinistro si è verificato ben prima del periodo di validità della copertura assicurativa, che andava dall'11 novembre 2021 all'11 novembre 2022, ed altresì che l'ing. era pienamente a conoscenza della sua CP_3
(potenziale) responsabilità ben prima della stipula della polizza, anche in ragione della denuncia del 07.03.2019.
13 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono le rispettive soccombenze;
agli attori compete l'integrale rifusione di quanto versato al ctu dell'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della e la CP_1 concorrente responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., del direttore dei lavori ing. , CP_3 condanna i ridetti convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni, ovvero parziale riduzione del corrispettivo dell'appalto, delle somme di
€ 35.177,25, oltre IVA, e di € 34.758,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
- accoglie altresì la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla e, per CP_1
l'effetto, riconosce alla medesima il diritto di regresso nei confronti della GS ON di CI NI, condannando quest'ultima, per corresponsabilità paritaria, al relativo pagamento di 1/3 delle somme riconosciute agli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti della CP_3
Controparte_4
- condanna:
-- la e , in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli CP_1 CP_3 attori, che liquida in € 977,64 per esborsi documentati, ivi comprese le competenze di ATP di cui documentato il pagamento, oltre a quelle ulteriori eventualmente corrisposte al consulente dell'ATP, ed in € 9.000,00 per competenze professionali, anche dell'ATP, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Iapicca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-- la GS ON di CI NI alla refusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in € 7.052,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, CP_1 come per legge;
-- Costa alla refusione, in favore della delle spese di lite, che CP_3 Controparte_4 liquida in € 5.000,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 7 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
14
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1258 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Iapicca, presso il Parte_1 Parte_2 cui studio, in Cosenza, via Nicola Serra n. 109, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
attori
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Ruggero Pio Micieli De Biase, presso il cui studio, in Cosenza, via P. Borsellino snc, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
convenuta con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
con la chiamata in causa di
, titolare della GS ON, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Maggiorino Bubba Bello, presso il cui studio, in Caraffa di Catanzaro, via Goldoni n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato
nonché di
, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Commis, presso il cui studio, in Cosenza, CP_3 piazza Zumbini n. 25, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
terzo chiamato con domanda riconvenzionale c.d. trasversale
nonché di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_4 difesa dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio del Palma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Gullo, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, giusta procura in atti;
terza chiamata
avente ad oggetto: appalto – inadempimento – risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 17 settembre 2024 tutte si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
1 per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda introduttiva del presente giudizio e per l'effetto: - dichiarare che i vizi e le difformità rilevati, espressamente riconosciuti, sono attribuibili all'appaltatore e/o a suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - responsabile per non aver eseguito i lavori a regola d'arte e con la dovuta diligenza;
- dichiarare, pertanto, la e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel CP_1 presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - responsabile per inadempimento contrattuale e tanto per non avere reso correttamente la prestazione contrattualmente stabilita;
- di conseguenza riconoscere agli attori il diritto alla riduzione proporzionale del prezzo pattuito e già corrisposto alla appaltatrice nella misura indicata in atti, e per l'effetto, condannare la e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi CP_1 titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - alla restituzione della differenza;
- condannare ancora la detta società in p.l.r.p.t e/o i suoi preposti, ovvero agli altri soggetti evocati a qualsiasi titolo nel presente giudizio – nei limiti di legge o di contratto - al risarcimento dei danni subiti dagli attori, come sopra quantificati, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante, incluso pure il danno da mancata produttività dell'immobile, per come indicato dal CTU ing. nella risposta alle osservazioni delle parti, ovvero nella Per_1 misura provata in corso di causa, o quella diversa somma, maggiore o minore che riterrà giusta ed equa;
- condannare infine i soccombenti, alla rifusione delle spese processuali sia per la fase di ATP, compreso il rimborso degli onorari di CTU, nonché al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche per la fase di ATP, da distrarre in favore del deducente procuratore, antistatario”; per la convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza, “contrariis reiectis”, così accertare, decidere e statuire: in via preliminare e pregiudiziale di rito: 1) Senza che la seguente censura valga ad inficiare i rilievi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale odierna per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria di legge;
in via principale e nel merito: rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed in diritto e/o comunque inammissibile nei confronti della ditta oggi convenuta per carenza di legittimazione passiva della medesima avendo quest'ultima affidato le lavorazioni in contestazione per cui è causa in subappalto in favore della ditta individuale “GS ON di Schicchitano NI” in p.l.r.p.t. Sig. Schicchitano NI, per come esposto in narrativa;
con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore in atti ex lege;
in via meramente subordinata e nel merito: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, voler accertare e statuire che la ditta individuale “GS ON di Schicchitano NI” in p.l.r.p.t. Sig. Schicchitano NI, a cui è stata affidata la lavorazione in contestazione in subappalto è l'unica responsabile degli eventuali difformità e/o vizi d'opera riscontrati in regime di subappalto per come sopra evidenziato in narrativa e che a sua volta l'ing. quale direttore e progettista dei Lavori è CP_3 anch'esso in solido responsabile degli eventuali difformità e/o vizi d'opera riscontrati, in relazione all'appalto e subappalto de quo per tutti i motivi dedotti in narrativa;
indi per l'effetto voler dichiarare e ritenere l'odierna parte convenuta manlevata ed indenne da qualsiasi spesa, danno o pregiudizio a qualsivoglia titolo contrattuale e/o extracontrattuale che dovesse derivare dall'accoglimento totale o parziale della domanda de qua promossa dagli istanti odierni, in forza della chiamata in causa dei suddetti terzi in garanzia e della sussistenza di detta manleva in favore della convenuta come per legge;
sempre con condanna alle spese e competenze di lite in favore del procuratore in atti ex lege”; per la terza chiamata GS ON di CI NI: “Voglia l'Ill.mo Magistrato, nella funzione, per quanto di rispettiva ragione – sia di G.I. sia di Giudice unico provvedere e
2 giudicare come segue: - nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia,
- in via principale, respingere siccome del tutto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, non provata, o come meglio, la domanda proposta contro la ditta GS unipersonale di
, non essendo intercorso alcun contratto di subappalto né con Controparte_2 CP_1
, né con i committenti germani manlevare la ditta GS unipersonale da ogni addebito in Pt_1 ordine ai danni lamentati;
- in via subordinata, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa ditta GS unipersonale di , esente da responsabilità in quanto ha eseguito Controparte_2
i lavori senza alcuna autonomia decisionale nella gestione ed esecuzione del pavimento industriale, avendo eseguito i lavori sotto il diretto controllo e gestione dell'amm.re p.t. di
sig. ; - in via più gradata accertare e dichiarare responsabili, CP_1 Controparte_5 direttore dei lavori, nella duplice veste di collaudatore e progettista, e committente CP_1 dell'opera per non aver vigilato nell'esecuzione dell'opera con la dovuta diligenza;
con vittoria di spese IVA e CAP come per legge”; per il terzo chiamato : “l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, voglia così CP_3 provvedere: in via principale e nel merito accertare e dichiarare che alcuna responsabilità, ad alcun titolo, è ascrivibile al Professionista chiamato in causa, per avere, Questi, operato con la diligenza prescritta, statuendo che la società in qualità di appaltatrice dei lavori, CP_1 sia esclusiva responsabile - ovvero, responsabile in solido con la Ditta individuale GS
ON di quale impresa subappaltatrice - dei vizi e delle difformità Controparte_2 dell'opera denunciati dai committenti istanti ed alle stesse contestati dallo stesso DL Ing.
in sede di sopralluogo congiunto di cui al verbale del 14.01.2019, e, per l'effetto, CP_3 condannare esclusivamente le predette Imprese responsabili al risarcimento di tutti i danni richiesti dagli istanti;
nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche meramente proporzionale e/o concorsuale, delle istanze risarcitorie avanzate nei confronti dell'Ing. , previa espressa dichiarazione di piena operatività della polizza CP_3 assicurativa sottoscritta dal Professionista, dichiarare il terzo chiamato in garanzia,
[...]
tenuto a manlevare e tenere indenne l'assicurato Ing. da Controparte_4 CP_3 qualsiasi spesa, danno e/o pregiudizio, che, a qualsiasi titolo, dovesse essere reputato a sé imputabile e, per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa a rifondere agli aventi diritto ogni eventuale somma che dovesse essere loro riconosciuta, a qualsiasi titolo, da parte del Professionista assicurato;
col favore delle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore antistatario”; per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_4 reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale - rigettare tutte le domande da chiunque proposte nei confronti dell'ing. , poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_3 quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, mandare assolta bene assicurazioni dalla domanda di manleva svolta dall'ing. nei suoi confronti, CP_4 CP_3 con ogni conseguente pronuncia;
in via subordinata e salvo gravame: - nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. , accertare e dichiarare l'inoperatività della CP_3 polizza assicurativa sottoscritta dal medesimo con per tutti i motivi Controparte_4 esposti in atti e, per l'effetto, mandare assolta la concludente dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'assicurato nei suoi confronti;
- in via ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei CP_3 confronti della scrivente compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo ai soggetti coinvolti, comunque nei limiti delle condizioni di polizza, detratta la
3 franchigia applicabile e con esclusione delle spese legali sostenute dall'assicurato; con vittoria di compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, e premettevano Parte_2 Parte_1 di aver commissionato alla con direzione dei lavori affidata all'ing. CP_1 CP_3 la ristrutturazione del capannone in comproprietà posto in Cosenza, via Popilia n. 20, giusta appalto del 03.07.2018, in cui previsto il corrispettivo di € 24 mila oltre IVA, interamente pagato, con affidamento in subappalto, disposto e comunicato dalla della CP_1 realizzazione del pavimento industriale alla GS ON di;
Controparte_2 rappresentavano quindi di aver constatato, in occasione di visita dell'immobile finalizzata alla locazione, e di aver altresì immediatamente denunciato, la presenza di crepe e rialzi sulla pavimentazione, la cui sussistenza poi effettivamente verificata e riconosciuta nel contraddittorio di appaltatrice e subappaltatrice, nonché del direttore dei lavori, giusta verbale di sopralluogo del 14.01.2019, deducendo di aver affidato a perito di parte ulteriore riscontro dei vizi, per poi invitare inutilmente alla riparazione ed al risarcimento la e CP_1 promuovere di conseguenza Accertamento Tecnico Preventivo, anche contro la GS ON, conclusosi con definitiva asseverazione dell'esecuzione non a regola d'arte della pavimentazione, e quantificazione delle spese necessarie al ripristino e del risarcimento del danno, emergente e da lucro cessante;
sussumendo la condotta di appaltatrice e subappaltatrice alle disposizioni codicistiche in tema di inadempimento dell'appalto e, più in generale, delle obbligazioni negoziali, e ribadendo la verificazione dei danni emergenti (le spese necessarie alla riparazione, oltre alla necessità di proporzionale riduzione del corrispettivo dell'appalto) e da lucro cessante (la mancata locazione dell'immobile) accertati in sede di ATP, ne invocavano integrale ristoro, unitamente alla riduzione del corrispettivo pagato, giusta conclusioni sopra ritrascritte, parzialmente emendate in sede di prima memoria 183, comma 6, c.p.c., mediante estensione della domanda anche ai terzi chiamati in causa dalla appaltatrice. Costituitasi in giudizio, la eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della CP_1 domanda attorea, siccome non preceduta da negoziazione assistita obbligatoria;
formulava quindi istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della subappaltatrice GS ON e del direttore dei lavori, ed altresì progettista, ing. prospettandone le rispettive CP_3 responsabilità, accertate anche in sede di ATP, ed invocandone manleva, giusta conclusioni di cui in epigrafe.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la GS ON di CI NI, eccependo preliminarmente l'assenza di contratto, scritto o verbale, di subappalto, asseverata dalla citazione della sola appaltatrice;
rappresentava in ogni caso, nel merito, che l'opera risultava consegnata e collaudata, a dispetto del mancato completamento del rifacimento di una delle pareti del capannone, ed altresì accettata senza riserve, e che la sola manodopera fornita dalla GS ON non era valsa, come peraltro asseverato in sede di ATP, ad evitare l'esecuzione non a regola d'arte determinata dalla fornitura di materiali di qualità non adeguata, oltre che dai difetti di progettazione e di direzione dei lavori, pur inutilmente rappresentati da
, prima della posa in opera del calcestruzzo;
evidenziava le lacune Controparte_6 dell'elaborato peritale formatosi nell'ATP, rassegnando le suestese conclusioni. Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, l'ing. formulava preliminarmente CP_3 istanza di autorizzazione alla chiamata in garanzia della con la quale Controparte_4 in essere polizza per i rischi professionali, propugnando, in ogni caso, di aver diligentemente
4 espletato le funzioni, anche di progettista, considerando la natura dell'opera commissionata;
evidenziava di aver anzi immediatamente denunciato alla ed anche alla GS CP_1
ON, i vizi della pavimentazione, peraltro successivamente riscontrati nel loro contraddittorio, giusta verbale del 14.01.2019, rappresentando che la posa in opera di una pavimentazione di cui previsti i materiali nell'apposito computo metrico, non necessitava di specifica progettazione, né di menzione separata nella SCIA, rientrando invece negli obblighi basilari di appaltatrice e subappaltatrice, e che, di conseguenza, ogni responsabilità di inesatta esecuzione andava ascritta in via esclusiva alle medesime, rassegnando le conclusioni epigrafate. Autorizzata l'ulteriore chiamata, si costituiva in giudizio la Controparte_4 aderendo alle difese di merito dell'assicurato, incolpevole nel non segnalare, nella SCIA, alcuna specifica di esecuzione della pavimentazione, e solerte nel rilevare e denunciare all'appaltatrice ed alla subappaltatrice i vizi della stessa, ed eccependo in ogni caso, per la denegata ipotesi contraria, l'inoperatività della polizza, siccome del tipo claims made, ossia relativa a rischi non già verificatisi, al contrario di quello oggetto di causa, come attestato dal verbale di sopralluogo e riscontro dei vizi del 14.01.2019, al momento della stipula della polizza;
rassegnava quindi le conclusioni sopra ritrascritte. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'esito, con appendice di chiarimento della ctu espletata in sede di ATP, e, all'udienza del 17 settembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, introitata a sentenza, con termini per conclusionali e repliche.
Tanto premesso in fatto, ed esclusa – in ragione del valore della causa, superiore ad € 50 mila - la necessità di negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda attorea, prima dello scrutinio del merito della controversia, appaiono necessarie alcune argomentazioni preliminari.
In primo luogo, infatti, la domanda attorea, a dispetto di quanto propugnato dalla difesa della GS ON, va tenuta distinta e separata sia da quella proposta dalla nei CP_1 confronti della GS ON ed anche – salva la precisazione che sarà fatta di seguito - del progettista e direttore dei lavori ing. sia da quella spiegata dalla GS ON contro CP_3 quest'ultimo, sia, ovviamente, da quella proposta dall'ing. contro la CP_3 Controparte_4
[...]
L'univoca giurisprudenza di legittimità, infatti, è ferma nel ritenere, al riguardo, che, “in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore;
ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, al quale non può neppure eventualmente rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione” (Cass. nn. 16917/2011, 8202/1990). L'appalto stipulato il 3 luglio 2018 dai germani con l' peraltro, non Pt_1 CP_1 prevedeva neppure la possibilità di subappalto, ma la circostanza, per quanto evidenziato, rimane rilevante solo nei rapporti tra l'appaltatrice e la terza chiamata GS ON, anche laddove si accedesse alla conoscenza – per vero non contestata, ed anzi ammessa da entrambi gli attori in sede di interrogatorio formale – dell'affidamento, da parte della della CP_1 posa in opera del calcestruzzo alla GS ON.
5 La piena autonomia dei rapporti di appalto e subappalto è ribadita dalla giurisprudenza anche in relazione all'efficacia della tempestiva denuncia dei vizi, non potendosi estendere sic et simpliciter alla subappaltatrice quella del committente originario (Cass. n. 24717/2018). La stessa giurisprudenza ha nondimeno precisato che l'eventuale “condotta negligente del subappaltatore, che integra inadempimento contrattuale nei confronti del subappaltante, ben può dar luogo a responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del committente originario, in quanto idonea a ledere il diritto di quest'ultimo ad una corretta esecuzione del rapporto contrattuale di appalto, nonché a cagionare un pregiudizio ingiusto, mentre non può ingenerare una sua responsabilità – anch'essa di natura extracontrattuale - ai sensi dell'art. 1669 c.c., presupponendo l'operatività di tale norma il rapporto diretto tra committente ed appaltatore, solo legittimato passivo, quale unico garante della stabilità e sicurezza dell'edificio, rispetto all'azione in tal senso proposta dal primo” (Cass. n. 21719/2019).
Anche sotto tale differente profilo, la domanda dei committenti introduttiva del giudizio alla odierna attenzione, rivolta ad ottenere – dall'appaltatrice - la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ed a far valere vizi e difformità della pavimentazione, anche ai sensi dell'art. 1669 c.c. [che, per inciso, non riguarda i soli vizi comportanti il pericolo di rovina, ma è esteso, dalla unanime giurisprudenza, ad ogni difetto comunque grave, nel senso di incidente sulla corretta e concreta fruizione dell'opera, secondo apprezzamento di merito del giudice (Cass. n. 39599/2021)], non può essere estesa alla GS ON, trovando invece nell'appaltatrice il solo ed unico contraddittore deputato, salvo quanto si dirà sulla posizione del direttore dei lavori/progettista. Nondimeno, in giurisprudenza è stato ulteriormente chiarito che “la natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve;
b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva;
c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità” (Cass. n. 23903/2009).
Trattasi in buona sostanza, di rapporti – e correlate domande giudiziali – separati ed autonomi ma, sostanzialmente, a cascata, rimanendo quindi corretta l'instaurazione del contraddittorio di lite nella controversia alla odierna attenzione, in cui i committenti hanno imputato alla appaltatrice l'inesatta esecuzione della pavimentazione, e quest'ultima ha agito in regresso nei confronti della subappaltatrice e del progettista e direttore dei lavori (Cass. n.
23071/2020). Piuttosto, i committenti originari avrebbero potuto direttamente citare in giudizio l'ing.
atteso che, secondo la giurisprudenza, “il vincolo di responsabilità solidale fra CP_3
l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità
6 extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass. n. 18289/2020). Appare di conseguenza ammissibile l'estensione della originaria domanda anche al terzo chiamato ing. fatta dalla difesa attorea nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., in cui, CP_3 appunto, modificate le conclusioni originariamente rassegnate, proprio mediante l'estensione delle richieste di riduzione del corrispettivo dell'appalto e di risarcimento dei danni patiti, non già alla subappaltatrice (evenienza, come visto, non consentita dall'autonomia dei rapporti e dal difetto di allegazione e prova di una responsabilità extracontrattuale della stessa), bensì al progettista e direttore dei lavori (evenienza invece consentita dalla citata giurisprudenza).
Proprio in relazione al tenore della domanda attorea, nondimeno, va ulteriormente precisato che l'actio quanti minoris, ossia la richiesta di riduzione del corrispettivo dell'appalto ex art. 1668, comma 1, c.c., “pur avendo natura diversa da quella di risarcimento dei danni disciplinata dalla medesima norma, costituisce anch'essa un rimedio volto a riparare le conseguenze di un inadempimento contrattuale” (Cass. nn. 1770/2001, 11604/2002); tuttavia, è chiaro che, al fine di evitare indebita locupletatio del committente, la riduzione del prezzo rimane incompatibile con il riconoscimento di una posta risarcitoria relativa alla somma necessaria ad ovviare ai vizi dell'opera, poiché, altrimenti opinando, il committente otterrebbe sia la riduzione del prezzo che il risarcimento delle somme occorrenti all'eliminazione dei vizi e difetti, realizzando un indebito guadagno. In altri termini, la riduzione del prezzo è funzionale al mantenimento dell'opera con i vizi e difetti denunciati, poiché, esattamente come nella vendita, la parte sceglie di trattenere il bene, ottenendo in sostanza lo sconto per la sua difformità da quello oggetto dell'altrui obbligazione;
quello sconto, però, è incompatibile con il risarcimento del danno emergente relativo alla riparazione dei vizi e difetti, evidente duplicazione della medesima posta indennitaria.
Altra premessa di carattere generale e metodologico necessaria, è quella relativa alla forma del subappalto.
Ed infatti, la prima difesa svolta dalla GS ON di CI NI è stata proprio quella di assenza di alcun documento che attesti la stipula del subappalto con la CP_1
evenienza di cui è stato impropriamente chiesto conto al ctu.
[...]
Si badi: la GS ON non nega di aver eseguito il getto del calcestruzzo della pavimentazione, né poteva obiettivamente farlo, atteso che è in atti del processo la fattura emessa dalla stessa nei confronti della per quell'opera, relativa a “lavori di CP_1 pavimentazione industriale con sistemazione di rete elettrosaldata, stesura calcestruzzo, spolvero di quarzo e tagli di dilatazione con guaina in gomma”), limitandosi invece a ricondurre il rapporto sottostante all'emissione del documento fiscale ad una semplice – quanto, a detta della terza chiamata, usuale tra le parti – fornitura di manodopera. L'assunto non può essere condiviso. Ed infatti, appurato l'impiego della sua manovalanza, in primo luogo il difetto di forma scritta del subappalto rimane del tutto irrilevante, poiché quel contratto pacificamente a forma libera (Cass. nn. 7323/2024, 26693/2020, per le ipotesi di collegamento negoziale con appalto pubblico avente forma scritta ad substantiam), mentre, sotto diverso profilo, sia la configurazione di un appalto di mere prestazioni di lavoro, che di distacco di dipendenti presso altro imprenditore, rimangono interposizioni fittizie, come tali vietate dalla legge (Cass. Sez.
Lav. nn. 13388/2000, 670/2004, 5721/1999, 13979/2000). In altri termini, non contestata l'esecuzione delle opere fatturate da parte della GS ON, il subappalto rimane la sola qualificazione giuridica utile.
Ultima premessa di natura metodologica e prodromica allo scrutinio del merito della controversia, è quella relativa alla esatta individuazione dei criteri di assunzione di
7 responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, e del subappaltatore nei confronti del subcommittente, nonché del progettista e direttore dei lavori. Anche a tal riguardo, sovviene l'univoco indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale “l'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente, e tale obbligo è ancora più rigoroso qualora l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, essendo in tal caso tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire anche gli opportuni interventi per accertarne la causa e ad apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti costruttivi” (Cass. n. 15732/2018). Ancora, “in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico” (Cass. n. 1981/2016).
“L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. nn. 23594/2017, 8016/2012, 777/2020).
La responsabilità del progettista e/o direttore dei lavori, invece, risponde ai criteri della colpa professionale, nell'adempimento di un'obbligazione pacificamente di mezzi, e non anche di risultato, con la chiosa della giurisprudenza, in tema di appalto, secondo cui “l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c., in tema di rovina e difetti di immobili, ha natura extracontrattuale, e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione” (Cass. n. 17874/2013); ed invero, “in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato
8 disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. n. 14378/2023). Tali ampie premesse consentono uno scrutinio invero agevole della fattispecie, con la preliminare precisazione che, a dispetto della comunicazione allegata dagli attori, con la quale
, il 23.11.2018, notiziava l'Ufficio Tecnico del Comune di Cosenza che le opere Parte_1 di cui alla relativa SCIA erano state interamente eseguite nel rispetto del progetto trasmesso e di ogni altra autorizzazione o prescrizione … come attestato dal seguente certificato di collaudo finale redatto dal tecnico abilitato, in verità non è stata documentata né la consegna né l'accettazione dell'opera da parte dei committenti, che, anzi, hanno denunciato – praticamente in epoca coeva alla comunicazione al Comune – le fessurazioni ed il dislivello della pavimentazione appurate durante una visita dell'immobile finalizzata alla sua locazione. Ciò posto, nessun dubbio può residuare sulla effettiva esistenza dei vizi e difetti della posa in opera della pavimentazione, siccome ampiamente acclarati già in sede di ATP, e, prima ancora, consacrati nell'allegato verbale del sopralluogo eseguito dai committenti, dall'appaltatrice e dalla subappaltatrice, nonché dal direttore dei lavori, in data 14 gennaio 2019, e, nondimeno, mai sostanzialmente contestati da tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera. Anzi: vi è in atti diffida legale della alla GS CI del 07.03.2019, in CP_1 cui, sul presupposto del riconoscimento dei vizi della pavimentazione, si constatava che non vi era ancora stato posto rimedio nonostante gli accordi verbali intercorsi.
Anche il legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale, ha CP_1 esplicitamente riconosciuto i vizi, così come, del resto, sempre in sede di interpello formale, sia l'ing. che , titolare della GS ON, pur addebitandoli – CP_3 Controparte_2 quest'ultimo – in via esclusiva alla condotta della CP_1
Nello specifico, il ctu dell'ATP ha accertato e documentato sia il dislivello che le crepe, affermando, nell'ordine: “la pavimentazione non soddisfa il criterio di orizzontalità; in corrispondenza dell'ingresso è visibile l'innalzamento superficiale della piastra di calcestruzzo, determinandosi il c.d. effetto curling;
lungo il muro portante di spina che divide i due locali disposti secondo la direttrice est-ovest, è stato riscontrato un innalzamento della pavimentazione, con conseguente piccolo gradino di un centimetro circa;
oltre a ciò, sono state riscontrate fessure di tipo plastico, lesioni e fratture lungo il contatto tra pavimentazione ed elementi verticali, fessure da ritiro incontrastato, e lesioni generiche da ritiro;
… relativamente alle fessure, le stesse nel tempo, ed in risposta a sollecitazioni derivanti dall'utilizzo della pavimentazione potrebbero andare incontro a peggioramenti”. Anche in relazione alle cause dei vizi riscontrati, il ctu è stato molto chiaro, affermando la pluralità di errori cui gli stessi riconducibili, e specificando, in primo luogo, “relativamente alle lesioni lungo i muri verticali, causati dalla mancanza dei giunti perimetrali ed alla presenza del gradino di 1 cm lungo il muro di spina”, che “le cause sono riconducibili all'incompletezza di specifiche prescrizioni progettuali (mancata installazione di giunti perimetrali, sempre previsti in tali tipologie di lavori, e di installazione di barrotti di collegamento); dall'esame della documentazione edilizia, in particolare dalla relazione tecnica allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) e riportata nell'allegato C – Documentazione Edilizia, non emerge nessuna descrizione sulle modalità di realizzazione della pavimentazione industriale”. Al riguardo, lo stesso ctu ha richiamato la circolare esplicativa delle NTC 2018, in cui previsto, “per le pavimentazioni industriali in calcestruzzo, utile riferimento alle CNR-DT
9 211/2014 – Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni di calcestruzzo”, contenente “una trattazione completa dello stato dell'arte, tecnico e normativo”, in relazione “alle caratteristiche dei materiali da impiegare, alla classe di resistenza, a quella di esposizione ambientale, al diametro massimo nominale dell'aggregato, alla classe di consistenza”. Dopo ampio excursus sugli accorgimenti, previsti nelle fonti citate, da adottare al fine di garantire la migliore durabilità della pavimentazione, il ctu afferma con nettezza che le Istruzioni “prevedono la progettazione dei giunti nelle pavimentazioni;
i pavimenti in calcestruzzo devono infatti essere strutturalmente indipendenti dagli altri elementi costruttivi dell'edificio, quali muri, colonne, fondazioni di macchine operatrici, in modo tale da consentire i movimenti differenziali e gli assestamenti dovuti sia al ritiro che alle deformazioni di natura termica;
… i giunti (di isolamento, di costruzione, di contrazione e controllo, di dilatazione) sono quindi soluzioni di continuità appositamente realizzate nella lastra di pavimentazione al fine di assecondarne le deformazioni e le variazioni dimensionali rispetto al terreno e ad altri elementi strutturali, assicurando nel contempo una corretta trasmissione delle sollecitazioni”. Quei giunti, nondimeno, rispondono alle precise regole matematiche di realizzazione esposte dal ctu, ragion per cui la loro esecuzione presuppone sicuramente una adeguata progettazione. Siffatta argomentazione, sempre ribadita dal ctu, sconfessa l'assunto sul quale poggia sostanzialmente la difesa dell'ing. ossia che la realizzazione della pavimentazione non CP_3 necessitasse di alcun progetto preliminare, rientrando nella diligenza del solo appaltatore, e rimanendo irrilevante l'assenza di progetto, ed imputabili i vizi alla sola imperita esecuzione dell'opera. Semmai, poiché una progettazione necessaria, quantomeno in relazione ai giunti perimetrali ed ai barrotti, è configurabile un concorso di colpa tra il (mancato) progettista, da una parte, ed appaltatrice (e subappaltatrice), dall'altra, atteso che l'assenza di adeguata progettazione, ed anzi: previsione, di giunti e barrotti, costituiva, in virtù del chiaro principio enunciato dalla citata giurisprudenza, elemento basilare di cui anche l'esecutore dell'opera doveva accorgersi, rifiutando – o, al limite, eseguendo quale nudus minister – la realizzazione della stessa. Non risulta, invece, che la abbia mai contestato l'assenza di progetto all'ing. CP_1
accettando anzi supinamente la realizzazione della pavimentazione, a dispetto di quella CP_3 mancanza.
“Riguardo alla presenza delle fessurazioni”, nondimeno, il ctu ha affermato “che alcune di esse sono fisiologiche e naturali in tale tipo di pavimentazioni”, mentre “le fessure di tipo plastico e quelle superficiali, trovano causa in una inadeguata composizione del calcestruzzo, nonché ad errori nella modalità di esecuzione dei lavori”. Anche in questo caso, quindi, è riscontrabile concorso di colpa tra direttore dei lavori, che ha omesso di verificare il calcestruzzo prima che venisse gettato in posa, appaltatrice, che ha pacificamente fornito il calcestruzzo, ed altresì subappaltatrice, che lo ha posato in opera senza verificarne e contestarne l'adeguatezza, salvo quanto si vedrà in relazione alla testimonianza di . Controparte_6
Da ultimo, per il ctu “la pendenza riscontrata … è riconducibile sia alla modalità di stesura del calcestruzzo che ai quantitativi forniti in opera”, configurandosi al riguardo corresponsabilità simile a quella appena argomentata, tra direttore dei lavori, appaltatrice e subappaltatrice.
A fronte di tali univoci riscontri peritali, il ctu ha nondimeno escluso che i vizi riscontrati potessero trovare eziologia preponderante nella posa in opera della pavimentazione su quella già esistente.
10 Ed infatti, in sede di risposta alle osservazioni mosse nella odierna sede, il consulente ha chiarito che, “relativamente al massetto, la realizzazione di un pavimento industriale prevede che esso poggi su un elemento di supporto, quale una massicciata, una soletta od un vecchio pavimento;
nel caso in esame poggia su una pavimentazione esistente;
il massetto a cui fa riferimento il preventivo lavori sub A si riferisce ad una zona del capannone non interessata da pavimentazione industriale di mq 100 (in bianco nelle planimetrie allegate), e non interessata quindi da fessurazioni;
benché non si sia a conoscenza dello stato della pavimentazione su cui posa quella oggetto di causa, in caso di sottofondo non omogeneo, con opportuni accorgimenti
e adeguate tecniche costruttive la pavimentazione industriale non avrebbe dovuto comunque risentire di tale problema”. Anche sotto tale profilo, quindi, appare chiara la corresponsabilità di direttore dei lavori e progettista, da una parte, ed appaltatrice e subappaltatrice, dall'altra. Sulla scorta di tali rilievi, il ctu ha quindi affermato che “la soluzione idonea per la rimozione di tutti i vizi rilevati presenti è quella di scarificare il calcestruzzo e gettare un nuovo pavimento”. Rispondendo alle osservazioni mosse a tale conclusione, il consulente ha nondimeno chiarito “di aver ritenuto opportuna l'indicazione di procedere alla rimozione dell'intero pacchetto di pavimentazione e per l'intera superficie da questa interessata, in quanto lo stesso pavimento è caratterizzato da vizi di natura progettuale (inadeguata composizione del calcestruzzo, presunta inadeguatezza della rete elettrosaldata, mancanza dei barrotti di collegamento, mancanza di orizzontalità, assenza dei giunti perimetrali, dislivello di 1 cm) … in merito ai metodi di riparazioni, in particolare per la mancanza di orizzontalità, gli studi suggeriscono che per grandi irregolarità la soluzione sia proprio quella di scarificare il calcestruzzo;
l'opzione di riparare le fessure con iniezioni di resina non è stata presa in considerazione, in quanto, tale soluzione presuppone un'adeguata progettazione della pavimentazione, mancante in questo caso … pertanto, tale soluzione, potrebbe sì sanare le fessure esistenti ma non eliminare i vizi presenti”. Le conclusioni cui perviene il ctu, siccome epilogo chiaro e lineare dell'accertamento eseguito e documentato, appaiono di conseguenza esenti da censure, e possono quindi porsi a fondamento della odierna decisione, offrendo solidi argomenti per la prefata agevole sussunzione della controversia nei principi dettati dalla citata giurisprudenza, e consentendo, nello specifico, di assumere una corresponsabilità tra progettista/direttore dei lavori, appaltatrice e subappaltatrice, nella esecuzione della pavimentazione non a regola d'arte, nonché nella causazione di danni di cui gli attori/committenti invocano integrale ristoro.
In relazione alla posizione della subappaltatrice GS ON, non può considerarsi attendibile l'unica testimonianza diretta a provare la sua posizione di nudus minister nell'esecuzione dei lavori, poiché proveniente dal , non solo figlio del titolare Controparte_6 della ditta, quanto anche, e soprattutto, delegato (incaricato) dal padre alla concreta CP_2 realizzazione dei lavori subappaltati, quindi avente un forte interesse alla definizione della lite, tale da inficiarne l'attendibilità. La testimonianza di , semmai, contiene una serie di importanti ed Controparte_6 esplicite ammissioni sull'(eufemisticamente) inesatta realizzazione della pavimentazione;
il teste, nella sua specifica prefata qualità, ha infatti riferito non solo che il calcestruzzo è stato gettato su pavimento in parte non adeguatamente compattato e rullato, quanto anche che lo stesso era altresì insufficiente sia a livello di dimensione che di quantità, e fu nondimeno scaricato due ore dopo il suo arrivo; il teste ha ancora affermato di aver espressamente consigliato, al , il dosaggio del calcestruzzo, omettendo tuttavia di verificare le CP_5 caratteristiche tecniche di quello consegnato in cantiere, nonché che, in base alle quote, doveva esserci uno spessore costante di 20/30 c.m., e che, fatto tale rilievo al , aveva ricevuto in CP_5
11 risposta che in alcuni punti potevano bastare 5 cm, anche se la lavorazione non sarebbe stata in piano, limitandosi a manifestare i propri dubbi, e ricevendo in risposta lo stesso laconico non ti preoccupare e vai avanti.
Che la pavimentazione avrebbe manifestato i vizi oggetto della odierna controversia era quindi praticamente certo e matematico, e ben chiaro allo , il quale, infatti, ha CP_2 affermato espressamente che “i difetti sono stati determinati dalle criticità che ho riferito”; quel teste, pur nella qualità di incaricato della posa in opera del calcestruzzo, ha incredibilmente dichiarato di essersi accontentato delle semplici rassicurazioni del legale rappresentante della di non preoccuparsi e di andare avanti; il tutto, peraltro, nell'ambito di una CP_1 riconosciuta e premessa, in comparsa di costituzione della GS ON, pluriennale e consolidata collaborazione con la CP_1
Non solo: lo , sempre nella sua qualità, ha ammesso di non aver mai visto CP_2 alcun computo metrico, pur avendo consigliato, come visto, il dosaggio del calcestruzzo.
La testimonianza, nel complesso, risulta intrinsecamente contraddittoria ed inverosimile, frutto di un malcelato e maldestro tentativo di far assumere alla GS ON quella veste di nudus minister, che sola le consentirebbe di andare esente da addebiti di corresponsabilità nell'esecuzione non regola d'arte dell'opera, e nella conseguente causazione dei danni paventati dai committenti. Ciò posto, siccome nessuno ha chiesto l'accertamento delle quote specifiche di rispettiva responsabilità, e siccome nondimeno l'assenza di progettazione, non rilevata da appaltatrice e subappaltatrice nell'esecuzione di per sé imperita dell'opera, configura una ripartizione in linea di massima paritaria di quella corresponsabilità, rimane di conseguenza possibile l'addebito per 1/3 ciascuno della medesima, imponendosi vincolo di solidarietà (anche in manleva) per i pagamenti dovuti ai committenti attori.
Su tale premessa, la ctu appare condivisibile anche in relazione al quantum debeatur. Va ribadito, al riguardo, che l'individuazione, quale unica soluzione praticabile per la definitiva risoluzione delle problematiche lasciate dall'inesatta esecuzione dell'appalto, dell'opzione di rifacimento integrale della pavimentazione, esclude automaticamente ogni possibilità di riduzione del corrispettivo dell'appalto; se il pavimento va integralmente rifatto, i committenti saranno integralmente soddisfatti con la corresponsione della somma necessaria a quel rifacimento, rimanendo l'eventuale riduzione e restituzione del corrispettivo pagato ingiusta ulteriore locupletazione.
Peraltro, la precisazione rimane irrilevante laddove gli attori hanno chiesto di scomputare la restituzione del prezzo dal risarcimento del danno, con una operazione meramente matematica che, di conseguenza, non incide in alcun modo sul quantum complessivamente dovuto, e rimane mero esercizio nominale di imputazione delle medesime somme a riduzione del corrispettivo, piuttosto che a risarcimento del danno.
Ciò debitamente posto, nella valutazione dei danni materiali il ctu ha quindi in primo luogo individuato ed elencato tutti i lavori da eseguire al fine di computare l'ammontare dell'intervento correttivo, sulla base del Prezzario Regionale, oltre che dall'analisi dei prezzi di mercato.
Le lavorazioni considerate per eliminare i danni registrati, e quindi per realizzare ex novo la pavimentazione, comprensive di fornitura dei materiali e di corretta messa in opera, sono quindi state riportate nell'allegato computo metrico, cui si rimanda in relazione alle precisazioni squisitamente tecniche, ed ammontano a € 35.177,25, IVA esclusa.
Il ctu ha nondimeno correttamente valutato il pregiudizio estetico e commerciale (in termini di perdita del canone di locazione) derivante dalla necessità di rifacimento dell'opera. Al riguardo, il teste titolare dell'agenzia immobiliare cui rivoltisi i Testimone_1 committenti odierni attori, ha espressamente riferito di circa “7/8 potenziali conduttori o
12 acquirenti che hanno visionato il capannone, non concretizzandosi nulla proprio per i vizi della pavimentazione, che non consentivano adeguato carico e scarico delle merci”; a detta del teste, il canone proposto era di 4 mila Euro mensili, mentre il prezzo di vendita di € 1,2 milioni. Secondo il ctu, invece, i valori di quotazione immobiliari pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento all'ultimo semestre disponibile ed alla destinazione d'uso di tipo commerciale, conducono ad un valore mensile medio di locazione di quasi € 2.400,00, minore di quello documentato dagli attori, mediante produzione di un contratto di locazione concordato, ma non effettivamente stipulato, che prevedeva un canone di € 3 mila mensili. Il tutto, secondo il ctu (con rimando alle considerazioni squisitamente tecniche), ulteriormente asseverato dalla valutazione della riduzione di valore dell'immobile derivante dalla pavimentazione non realizzata a regola d'arte. Quel canone, rivalutato, è secondo il ctu pari a complessivi € 3.252,00, che, di conseguenza, in perizia è stato il valore assunto a parametro del risarcimento dovuto agli attori mensilmente dall'agosto 2019. Il Tribunale, nella odierna sede, ritiene di ripensare equitativamente quel valore, riducendolo equitativamente ad € 2.800,00 mensili, in ragione della necessità di tenere in considerazione elementi non definitivi e certi, quali la effettiva stipula e durata della locazione paventata, ed in generale, l'andamento del mercato. Pertanto, a partire da Agosto 2019, e fino alla data della domanda, per come espressamente contenuta dal domanda attorea, il risarcimento che può essere accordato agli attori è pari a complessivi € 33.600,00, in luogo dei 39.024,00 € calcolati dal ctu. Poiché nel contratto di locazione allegato dagli attori il pagamento della TARI previsto, come peraltro d'uso, a carico della conduttrice, a quella somma possono aggiungersi € 1.158,00, come calcolati dal ctu, per un totale risarcitorio di € 34.758,00. Quindi, ricapitolando, agli attori è dovuto il pagamento di € 35.177,25, oltre IVA, per il rifacimento a regola d'arte della pavimentazione, oltre ad € 34.758,00 a titolo di risarcimento del lucro cessante. L'obbligo di pagamento grava, per quanto evidenziato, sulla in solido, ai CP_1 sensi dell'art. 2055 c.c., con il progettista/direttore dei lavori ing. nei cui CP_3 confronti estesa dagli attori, in seguito alla chiamata in giudizio, ed in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la domanda di riduzione e quella risarcitoria;
alla appaltatrice va riconosciuto il diritto di regresso, per responsabilità solidale, nei confronti della GS ON di CI NI.
Il tutto con la presunzione di pari responsabilità di appaltatrice, subappaltatrice e progettista/direttore dei lavori, e conseguente ripartizione in quote di 1/3 ciascuno della condanna al pagamento delle somme riconosciute agli attori. L'ing. non ha invece diritto alla manleva da parte della terza chiamata CP_3 [...]
atteso che, per come si evince dall'art. 1 delle Condizioni Generali di Controparte_4 assicurazione relative alla Garanzia Responsabilità Civile Professionale, la polizza era effettivamente del tipo claims made, ossia valevole per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e comunicate per iscritto alla Società durante il periodo di validità della polizza, o il periodo di osservazione, a condizione che le stesse … siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività. Nel caso di specie, risulta per tabulas l'esatto contrario, poiché dal verbale di constatazione dei vizi del 14 gennaio 2019 si evince chiaramente che il sinistro si è verificato ben prima del periodo di validità della copertura assicurativa, che andava dall'11 novembre 2021 all'11 novembre 2022, ed altresì che l'ing. era pienamente a conoscenza della sua CP_3
(potenziale) responsabilità ben prima della stipula della polizza, anche in ragione della denuncia del 07.03.2019.
13 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono le rispettive soccombenze;
agli attori compete l'integrale rifusione di quanto versato al ctu dell'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della e la CP_1 concorrente responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., del direttore dei lavori ing. , CP_3 condanna i ridetti convenuti in solido al pagamento, in favore degli attori ed a titolo di risarcimento dei danni, ovvero parziale riduzione del corrispettivo dell'appalto, delle somme di
€ 35.177,25, oltre IVA, e di € 34.758,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo;
- accoglie altresì la domanda riconvenzionale trasversale proposta dalla e, per CP_1
l'effetto, riconosce alla medesima il diritto di regresso nei confronti della GS ON di CI NI, condannando quest'ultima, per corresponsabilità paritaria, al relativo pagamento di 1/3 delle somme riconosciute agli attori;
- rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti della CP_3
Controparte_4
- condanna:
-- la e , in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli CP_1 CP_3 attori, che liquida in € 977,64 per esborsi documentati, ivi comprese le competenze di ATP di cui documentato il pagamento, oltre a quelle ulteriori eventualmente corrisposte al consulente dell'ATP, ed in € 9.000,00 per competenze professionali, anche dell'ATP, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Michele Iapicca, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-- la GS ON di CI NI alla refusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in € 7.052,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, CP_1 come per legge;
-- Costa alla refusione, in favore della delle spese di lite, che CP_3 Controparte_4 liquida in € 5.000,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 7 gennaio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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