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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7218/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAUSO Parte_1
IO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRELLA Controparte_1
AN, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il ricorrente evidenziava che, in data 10.03.2011, aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente. Dall'unione era nata la figlia (il Per_1
10.08.2011) e che in data 14.10.2021 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.. Chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità̀ dell'affidamento condiviso con ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa,
1 nei confronti della figlia minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.01.2024, la resistente si dimostrava disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
All'udienza del 23.02.2024 le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e concordavano che la ripresa degli incontri padre-figlia sarebbe dovuta avvenire tramite l'ausilio dei Servizi Sociali. Il Giudice recepiva l'accordo raggiunto dalle parti e rinviava per il prosieguo.
All'udienza del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. , è affidata alle cure di e , secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Pt_1 CP_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in S. Maria C.V. (CE) alla Via Andrea Costa n. 3-
2. Pertanto, tutte le decisioni più importanti nell'interesse di saranno assunte di Per_1 comune accordo da e , i quali si impegneranno a non alimentare alcun Pt_1 CP_1 disagio nella minore, cercando quindi di far prevalere sempre e solo i suoi bisogni ed esigenze.
3. Per la normale gestione di , nei giorni in cui la stessa è presso l'uno o l'altro genitore, Per_1
, concordano che decideranno liberamente tenendo presente sempre Testimone_1
l'interesse di . Per_1
4. starà con il papà il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo, dalle ore 18.00 alle Per_1 ore 21.00 nel periodo scolastico;
mentre nel periodo non scolastico ed estivo dalle ore 18.o0 fino alle 22.30.
5. Per quanto riguarda il fine settimana, tenuto conto dell'età di e soprattutto della Per_1 circostanza che ormai la stessa vuole uscire con gli amici, e hanno Pt_1 CP_1 concordemente deciso che potrà decidere liberamente quando stare con il papà. Sul Per_1 punto si precisa che è disponibile ad accompagnarla ed andarla a riprendere nei vari Pt_1 spostamenti durante le uscite e/o le feste con gli amici.
6. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali e le altre festività del 1° novembre. 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e a giugno e decidono di trascorrerle sempre Pt_1 CP_1 in maniera alternata, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Per quanto riguarda il periodo estivo, trascorrerà 15 giorni consecutivi e/o non Pt_1 consecutivi con la minore, secondo le sue volontà, e potrà incontrarla anche nella località dove trascorrerà le vacanze con la mamma, accordandosi con la signora per il CP_1
2 giorno di visita.
7. La Festa della Mamma e il giorno del compleanno e dell'onomastico di queste ultime CP_1 festività verranno sempre trascorse con la mamma, anche se quella giornata doveva Per_1 trascorrerla con il papà e lo stesso dicasi per la Festa del Papà, per il compleanno e l'onomastico di . Pt_1
8. festeggerà il compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso Per_1 accordo.
9. e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto Pt_1 CP_1 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi. Per_1
10. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore.
11. I genitori si obbligano, a comunicarsi, reciprocamente, in maniera tempestiva, eventuali cambi di indirizzo e di recapito telefonico;
e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località di , almeno una settimana Per_1 prima.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRAUSO Parte_1
IO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PETRELLA Controparte_1
AN, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2023, il ricorrente evidenziava che, in data 10.03.2011, aveva contratto matrimonio concordatario con la resistente. Dall'unione era nata la figlia (il Per_1
10.08.2011) e che in data 14.10.2021 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.. Chiedeva, pertanto, a codesto Tribunale ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità̀ dell'affidamento condiviso con ammonizione della resistente e la condanna della stessa al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa,
1 nei confronti della figlia minore.
Con comparsa di risposta depositata in data 24.01.2024, la resistente si dimostrava disponibile ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
All'udienza del 23.02.2024 le parti si dichiaravano disponibili ad intraprendere il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e concordavano che la ripresa degli incontri padre-figlia sarebbe dovuta avvenire tramite l'ausilio dei Servizi Sociali. Il Giudice recepiva l'accordo raggiunto dalle parti e rinviava per il prosieguo.
All'udienza del 17.10.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
1. , è affidata alle cure di e , secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 Pt_1 CP_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in S. Maria C.V. (CE) alla Via Andrea Costa n. 3-
2. Pertanto, tutte le decisioni più importanti nell'interesse di saranno assunte di Per_1 comune accordo da e , i quali si impegneranno a non alimentare alcun Pt_1 CP_1 disagio nella minore, cercando quindi di far prevalere sempre e solo i suoi bisogni ed esigenze.
3. Per la normale gestione di , nei giorni in cui la stessa è presso l'uno o l'altro genitore, Per_1
, concordano che decideranno liberamente tenendo presente sempre Testimone_1
l'interesse di . Per_1
4. starà con il papà il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo, dalle ore 18.00 alle Per_1 ore 21.00 nel periodo scolastico;
mentre nel periodo non scolastico ed estivo dalle ore 18.o0 fino alle 22.30.
5. Per quanto riguarda il fine settimana, tenuto conto dell'età di e soprattutto della Per_1 circostanza che ormai la stessa vuole uscire con gli amici, e hanno Pt_1 CP_1 concordemente deciso che potrà decidere liberamente quando stare con il papà. Sul Per_1 punto si precisa che è disponibile ad accompagnarla ed andarla a riprendere nei vari Pt_1 spostamenti durante le uscite e/o le feste con gli amici.
6. Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali e le altre festività del 1° novembre. 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e a giugno e decidono di trascorrerle sempre Pt_1 CP_1 in maniera alternata, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Per quanto riguarda il periodo estivo, trascorrerà 15 giorni consecutivi e/o non Pt_1 consecutivi con la minore, secondo le sue volontà, e potrà incontrarla anche nella località dove trascorrerà le vacanze con la mamma, accordandosi con la signora per il CP_1
2 giorno di visita.
7. La Festa della Mamma e il giorno del compleanno e dell'onomastico di queste ultime CP_1 festività verranno sempre trascorse con la mamma, anche se quella giornata doveva Per_1 trascorrerla con il papà e lo stesso dicasi per la Festa del Papà, per il compleanno e l'onomastico di . Pt_1
8. festeggerà il compleanno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, salvo diverso Per_1 accordo.
9. e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto Pt_1 CP_1 reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascuno di essi. Per_1
10. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore.
11. I genitori si obbligano, a comunicarsi, reciprocamente, in maniera tempestiva, eventuali cambi di indirizzo e di recapito telefonico;
e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località di , almeno una settimana Per_1 prima.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
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