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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/11/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GOFFREDI PAOLA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCONI SORMANI CP_1 C.F._2 TE e dell'avv. VIGNATI LUISA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
15.05.2004.
In data 01.09.2007 nasceva . Persona_1
Il 02.04.2012 i coniugi comparivano avanti al Tribunale di Milano per separarsi consensualmente, con verbale che veniva omologato in data 10.05.2012. Le condizioni di separazione prevedevano che:
a) la casa coniugale sita in Robecchetto con Induno, Via Mozart nr. 7, venisse assegnata al marito con il mobilio che l'arredava;
b) il figlio minore (all'epoca di 5 anni) venisse affidato in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre;
c) il SI. versasse alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 Per_1 la cifra mensile di € 250,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
Con ricorso depositato il 27.7.2023 il proponeva domanda divorzile e chiedeva la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa a evidenziando che il minore a Per_1 giugno 2023 si era trasferito presso il padre.
La si costituiva aderendo alla domanda divorzile e proponendo autonome domande in relazione a CP_1
Per_1
A dicembre 2023 il minore tornava a vivere con la madre.
Con ordinanza del 7.3.2024 (emessa a seguito dell'udienza del 5.3.2024, fissata in considerazione del deposito in data 21.2.2024 di relazione urgente dei SS nella quale veniva chiesto, fra i vari provvedimenti, l'affido di all'Ente con collocamento in comunità e limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale in ambito di collocamento, sanitario, scolastico, educativo), venivano adottati i seguenti provvedimenti:
“Il Giudice
1) affida il minore al Comune di Robecchetto con Induno, limitando la Persona_1 responsabilità genitoriale in ambito di collocamento, sanitario, scolastico, educativo;
2) dispone che il Comune, nella qualità di ente affidatario, provveda a inserire il minore in una
Comunità di tipo educativo idonea a garantire il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata, preparando adeguatamente il minore e i genitori in modo da agevolare questo percorso e offrendo tutti i necessari supporti, anche di tipo psicologico. Ove strettamente pagina 2 di 8 necessario, al presente provvedimento potrà essere data attuazione con l'ausilio della Forza Pubblica;
3) dispone che, dal momento dell'accesso in comunità, i rapporti tra il minore e ciascuno dei genitori siano regolamentati dall'ente affidatario tenendo in debito conto le indicazioni dei referenti della
Comunità ospitante;
4) dispone il mantenimento del monitoraggio da parte dell'NPI che ha già in carico Per_1
5) invia il minore al Serd territorialmente competente e dispone che l'ente affidatario si occupi della presa in carico, fermo restando che tale percorso non può essere intrapreso contro la volontà del minore;
6) dispone la valutazione psicodiagnostica di personalità e competenze genitoriali su entrambi i genitori di Per_1
7) nomina CS l'avv. TA ST dell'elenco degli Avvocati abilitati a svolgere le funzioni di curatore speciale dell'Albo di Busto Arsizio”.
Veniva disposto l'inserimento di con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Per_1
Iperattività ADHD + Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP e sindrome di Touret, in comunità
(misura, peraltro, condivisa dai genitori del minore), essendo già state tentate le ulteriori strade
(intervento domiciliare, CD, collocamento sia presso la madre che presso il padre) ed in considerazione di quanto riferito dai SS, dall'NPI e dalle stesse parti: “la necessità dell'inserimento comunitario trova conferma nelle dichiarazioni dei genitori, che riferivano che ad oggi il minore va a scuola due giorni su quattro e ritenevano di non essere più in grado di gestirlo e contenerlo. D'altronde, emergono vari episodi sia dagli atti delle parti (si rinvia alla costituzione della madre per l'episodio di giugno 2023 nel quale il minore si presentava a casa con un coltellino, bucava la piscina ed aveva una colluttazione Cont con il compagno della madre, episodio raccontato anche dal minore alla dott.ssa dell' Persona_2
– pag. 45 della relazione dei SS), sia dalla relazione dei SS e dell'NPI (il 14.11.2023 il minore non rientrava a casa, il 23.11.2023 per agitazione psicomotoria e aggressività nei confronti del Per_1 padre, veniva accompagnato dai Carabinieri in Ospedale e ricoverato in Pediatria e, dopo tentativo di fuga, veniva trasferito per la notte in SPDC e poi di nuovo in Pediatria dove veniva somministrata terapia per la stabilizzazione dell'umore. Nell'occasione i genitori dichiaravano ai SS di essere preoccupati di un suo rientro in casa in quanto incapaci di contenere gli agiti del figlio ed in un primo momento rifiutavano di riaccoglierlo in casa. Infine, l'1.12.2023 il minore veniva dimesso a seguito di consenso del padre. Il 10.1.2024 veniva portato al PS a causa di un malessere e si rifiutava di Per_1 raccogliere le urine per esami tossicologici). La dott.ssa dell'NPI, nella relazione Persona_2 dell'11.1.2024, rilevava che il quadro clinico di stava evolvendo in un quadro più complesso Per_1 di Disturbo della condotta, tipo con esordio nell'adolescenza (sec DSM-5 312.82 F91.2). La dott.ssa pagina 3 di 8 rilevava che l'ambivalenza rispetto ai limiti ed alle regole da parte del contesto familiare Persona_2 legittimava in la facoltà di autodeterminarsi esponendolo a situazioni di rischio. Le odierne Per_1 parti non riuscivano a costituire per il riferimento genitoriale necessario per quest'ultimo. La Per_1 dott.ssa concludeva, quindi, per un urgente collocamento di in una struttura Persona_2 Per_1 educativa residenziale”.
Il 22.3.2024 si costituiva la CS.
All'esito della prima udienza del 26.3.2024 (l'udienza del 5.3.2024 era infatti stata fissata solo per adottare i provvedimenti indifferibili), veniva disposto il collocamento di presso la madre sino Per_1 all'inserimento in comunità, l'AUU veniva attribuito al 50% ad entrambi i genitori, le spese straordinarie venivano ripartite al 50% fra i genitori e veniva posto a carico del padre un assegno di
€300 al mese, con decorrenza da gennaio 2024 ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Tenuto conto dell'età di gli incontri padre e figlio erano liberi. Per_1
Il 15.5.2024 il GD procedeva all'ascolto di ed il 17.5.2024 veniva emessa sentenza sullo Per_1 status.
Con ordinanza del 10.1.2025 veniva disposto il collocamento settimanale alternato di come Per_1 chiesto dall'ente affidatario e dalla madre, non essendo stata trovata la comunità educativa (sia per ragioni di età che per i problemi comportamentali di tali da incidere sul funzionamento del Per_1 gruppo) e considerato che dalle relazioni dei SS e dalle dichiarazioni degli stessi genitori risultava che né la madre né il padre riuscivano a contenere e gestire il minore, tanto che non lavorava né Per_1 studiava, ma si alza alle 13.00 e passava il resto della giornata fuori con gli amici.
Il collocamento esclusivo presso la madre non solo non risultava funzionale per ma rischiava Per_1 anche di pregiudicare la sorella , di 9 anni, che si trovava esposta alle continue discussioni fra Per_3 la madre e e alle reazioni imprevedibili di quest'ultimo (come la ripetuta rottura di vetri della Per_1 casa).
Inoltre, era necessario che entrambi i genitori si facessero carico e fossero responsabili della gestione della quotidianità di che non poteva ricadere su uno solo dei genitori. Per_1
Il padre del minore lavorava ed era assente da casa durante il giorno. però, aveva già Per_1 diciassette anni. Inoltre, la presenza in casa della madre non incideva sulla sua condotta e non era idonea a contenerlo.
Il 9.5.2025 i SS depositavano le valutazioni psicodiagnostiche dei genitori del minore:
pagina 4 di 8 Il 14.5.2025 emergeva che dormiva sempre dalla madre, nonostante il collocamento alternato, Per_1
e non frequentava il Centro Diurno (misura disposta in attesa del reperimento di una comunità).
Dal 4.6.2025 si trova presso la casa paterna. La madre, avendo reperito due coltelli e dello Per_1 stupefacente in camera di ed avendo quest'ultimo rotto una porta a vetri, presentava denuncia Per_1 nei confronti del figlio.
L'1.9.2025 diveniva maggiorenne. Per_1
Il 12.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, non essendo necessario rimettere la causa in istruttoria, avendo la madre già prodotto il contratto di e, in ogni caso, non essendo Per_1 sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa part time per meno di un mese a considerare autosufficiente Per_1
Si premette che, a seguito del compimento della maggiore età di l'oggetto della controversia Per_1
pagina 5 di 8 è limitato all'aspetto economico.
Il padre chiedeva che la madre gli versasse € 300,00 al mese, non essendo economicamente Per_1 autosufficiente, e domandava di percepire l'AUU al 100%.
La madre, invece, proponeva di versare € 150 al mese, lasciando però al padre il 100% dell'AUU.
Le parti concordavano solo sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che da giugno 2025 la resistente debba versare al ricorrente € 200 al mese, oltre rivalutazione annuale, e che l'AUU debba continuare ad essere percepito al 50% dai genitori.
Deve, poi, essere accolta la domanda di entrambi di ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni economiche delle parti, sulle quali è stato calcolato l'assegno, sono le seguenti: il ha uno stipendio di circa € 2.250 netti ricalcolato su dodici mensilità (doc. a, b, c del Pt_1
2.9.2025). E' proprietario della casa ove vive, per il quale non ha spese di mutuo, ed è comproprietario, unitamente al fratello, di una casa in montagna.
Ha un finanziamento auto di € 328,00.
La , invece, convive con il nuovo compagno (dal quale ha avuto nel 2015 la figlia ), nel CP_1 Per_3
2024 ha avuto un reddito netto mensile di circa € 1.240 ricalcolato su dodici mensilità (doc. 61), nel
2023 di € 1.500 (doc. 60), nel 2025, come dalla stessa dichiarato, ha uno stipendio netto di € 1.500, oltre, però, tredicesima.
Il compagno convivente, ha un reddito netto di circa € 1.600 al mese, ricalcolato su Parte_2 dodici mensilità (doc. 48, 49, 50, da 68 a 73).
La coppia percepisce l'AUU per e vive in un immobile in comodato, per il quale paga solo le Per_3 spese.
La resistente, poi, ha i seguenti finanziamenti:
- € 115,87 con scadenza nel 2029 (doc. 43);
- € 238,28 con termine a marzo 2026 (doc. 44);
- € 274,00, con scadenza nel 2032 (doc. 47);
- € 609,72, al 50% con il compagno, con estinzione nel 2029 (doc. 46);
- € 95, con estinzione prevista nel 2026.
Il ha una linea di credito di € 1.500 e, oltre a quanto già indicato, un debito per cui paga Parte_2 una rata mensile di € 53 (doc. 52, 53).
Pertanto, considerati i diversi redditi del e della , non può essere accolta la domanda del Pt_1 CP_1 primo di porre a carico della un assegno di importo uguale a quello in precedenza previsto a suo CP_1 carico. Al contempo, considerato che l'AUU viene ripartito al 50% fra i genitori, non può essere nemmeno accolta la domanda della di limitare il proprio contributo ad € 150,00. CP_1
pagina 6 di 8 L'assegno viene, quindi, determinato in € 200,00.
Si precisa che si ritiene di non prevedere un assegno minore a carico della madre disponendo che l'AUU venga percepito interamente dal padre, considerato che potrebbe decidere di chiedere Per_1 all'INPS che l'AUU venga versato a lui anziché ai genitori. Inoltre anche solo nel corso del Per_1 presente giudizio, si è trasferito tre volte, quindi è necessario, nei limiti del possibile, prevedere una regolamentazione che non imponga ai genitori di rivolgersi all'Inps o al Tribunale ad ogni spostamento di Per_1
Peraltro, sempre alla luce di quest'ultima considerazione, si dispone che, ove torni a vivere Per_1 dalla madre, il padre ricominci a versare a quest'ultima l'assegno di € 300,00 oltre rivalutazione (prima rivalutazione a marzo 2025).
Si osserva, poi, che l'attuale lavoro di di natura occasionale, non è sufficiente per ritenerlo Per_1 economicamente autosufficiente, atteso che in un mese dovrebbe guadagnare solo € 500. Inoltre, il contratto ha durata mensile.
Si deve, poi, considerare che la diagnosi di non consente di dare già per scontato che questi Per_1 riuscirà da subito a conservare il proprio lavoro a lungo. Al contempo, si prevede che, ove Per_1 riesca per almeno sei mesi a tenere un lavoro che gli consenta di guadagnare almeno € 400, il contributo a carico della madre si riduca ad € 100,00 al mese e quello del padre (ove si Per_1 trasferisse nuovamente a casa della madre) ad € 150,00.
*
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite fra gli ex coniugi devono essere integralmente compensate.
Inoltre, i genitori devono sostenere le spese del CS, posto che questi veniva nominato in considerazione della necessità di disporre l'affido all'ente e nell'interesse di Per_1
I genitori devono corrispondere il compenso direttamente alla CS e non all'Erario in quanto Per_1 conviveva anche con il compagno della madre, i cui redditi devono essere considerati ai fini dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. I redditi del erano Per_1 Parte_2 abbondantemente superiori al tasso soglia. Co Le spese di lite della vengono liquidate tenendo conto del raggiungimento della maggiore età di
(con conseguente cessazione dell'incarico) prima della fase decisionale. Per_1
Infine, si dispone la trasmissione degli atti al PM affinchè valuti se promuovere un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore di , con funzione non sostitutiva ma Persona_1 di supporto.
Si devono considerare sia la diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ADHD + pagina 7 di 8 Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP e sindrome di Touret, sia il fatto che non potrà più Per_1 essere seguito dall'NPI e dovrà essere preso in carico dal CPS. Trattasi, però, di accesso volontario che, allo stato, è tutt'altro che scontato (si vedano le relazioni depositate dai SS il 21.2.2024 e il 19.9.2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone che, da giugno 2025, la resistente versi al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento di € 200 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Per il periodo, Per_1 pregresso conferma i provvedimenti adottati in corso di causa;
2) dispone che l'AUU sia percepito al 50% fra i genitori;
3) pone le spese straordinarie relative a regolate come da protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano pro tempore vigente, a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno;
4) dispone come in parte motiva per l'ipotesi in cui si trasferisca dalla madre o continui a Per_1 lavorare;
5) dà atto che i sig.ri e sono economicamente indipendenti e non venivano richiesti Pt_1 CP_1 assegni divorzili;
6) compensa le spese di lite fra e Parte_1 CP_1
Co 7) condanna e in solido tra loro, a rifondere alla avv. Parte_1 CP_1
TA ST, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.700,00 oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
8) dispone la trasmissione della presente sentenza al PM affinchè valuti se proporre giudizio per la nomina di amministratore di sostegno in favore di . Persona_1
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio 13 novembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3351/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GOFFREDI PAOLA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCONI SORMANI CP_1 C.F._2 TE e dell'avv. VIGNATI LUISA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti precisavano le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da note depositate nel termine perentorio dell'11.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
15.05.2004.
In data 01.09.2007 nasceva . Persona_1
Il 02.04.2012 i coniugi comparivano avanti al Tribunale di Milano per separarsi consensualmente, con verbale che veniva omologato in data 10.05.2012. Le condizioni di separazione prevedevano che:
a) la casa coniugale sita in Robecchetto con Induno, Via Mozart nr. 7, venisse assegnata al marito con il mobilio che l'arredava;
b) il figlio minore (all'epoca di 5 anni) venisse affidato in via congiunta ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento presso la madre;
c) il SI. versasse alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di Pt_1 CP_1 Per_1 la cifra mensile di € 250,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate.
Con ricorso depositato il 27.7.2023 il proponeva domanda divorzile e chiedeva la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale relativa a evidenziando che il minore a Per_1 giugno 2023 si era trasferito presso il padre.
La si costituiva aderendo alla domanda divorzile e proponendo autonome domande in relazione a CP_1
Per_1
A dicembre 2023 il minore tornava a vivere con la madre.
Con ordinanza del 7.3.2024 (emessa a seguito dell'udienza del 5.3.2024, fissata in considerazione del deposito in data 21.2.2024 di relazione urgente dei SS nella quale veniva chiesto, fra i vari provvedimenti, l'affido di all'Ente con collocamento in comunità e limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale in ambito di collocamento, sanitario, scolastico, educativo), venivano adottati i seguenti provvedimenti:
“Il Giudice
1) affida il minore al Comune di Robecchetto con Induno, limitando la Persona_1 responsabilità genitoriale in ambito di collocamento, sanitario, scolastico, educativo;
2) dispone che il Comune, nella qualità di ente affidatario, provveda a inserire il minore in una
Comunità di tipo educativo idonea a garantire il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata, preparando adeguatamente il minore e i genitori in modo da agevolare questo percorso e offrendo tutti i necessari supporti, anche di tipo psicologico. Ove strettamente pagina 2 di 8 necessario, al presente provvedimento potrà essere data attuazione con l'ausilio della Forza Pubblica;
3) dispone che, dal momento dell'accesso in comunità, i rapporti tra il minore e ciascuno dei genitori siano regolamentati dall'ente affidatario tenendo in debito conto le indicazioni dei referenti della
Comunità ospitante;
4) dispone il mantenimento del monitoraggio da parte dell'NPI che ha già in carico Per_1
5) invia il minore al Serd territorialmente competente e dispone che l'ente affidatario si occupi della presa in carico, fermo restando che tale percorso non può essere intrapreso contro la volontà del minore;
6) dispone la valutazione psicodiagnostica di personalità e competenze genitoriali su entrambi i genitori di Per_1
7) nomina CS l'avv. TA ST dell'elenco degli Avvocati abilitati a svolgere le funzioni di curatore speciale dell'Albo di Busto Arsizio”.
Veniva disposto l'inserimento di con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Per_1
Iperattività ADHD + Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP e sindrome di Touret, in comunità
(misura, peraltro, condivisa dai genitori del minore), essendo già state tentate le ulteriori strade
(intervento domiciliare, CD, collocamento sia presso la madre che presso il padre) ed in considerazione di quanto riferito dai SS, dall'NPI e dalle stesse parti: “la necessità dell'inserimento comunitario trova conferma nelle dichiarazioni dei genitori, che riferivano che ad oggi il minore va a scuola due giorni su quattro e ritenevano di non essere più in grado di gestirlo e contenerlo. D'altronde, emergono vari episodi sia dagli atti delle parti (si rinvia alla costituzione della madre per l'episodio di giugno 2023 nel quale il minore si presentava a casa con un coltellino, bucava la piscina ed aveva una colluttazione Cont con il compagno della madre, episodio raccontato anche dal minore alla dott.ssa dell' Persona_2
– pag. 45 della relazione dei SS), sia dalla relazione dei SS e dell'NPI (il 14.11.2023 il minore non rientrava a casa, il 23.11.2023 per agitazione psicomotoria e aggressività nei confronti del Per_1 padre, veniva accompagnato dai Carabinieri in Ospedale e ricoverato in Pediatria e, dopo tentativo di fuga, veniva trasferito per la notte in SPDC e poi di nuovo in Pediatria dove veniva somministrata terapia per la stabilizzazione dell'umore. Nell'occasione i genitori dichiaravano ai SS di essere preoccupati di un suo rientro in casa in quanto incapaci di contenere gli agiti del figlio ed in un primo momento rifiutavano di riaccoglierlo in casa. Infine, l'1.12.2023 il minore veniva dimesso a seguito di consenso del padre. Il 10.1.2024 veniva portato al PS a causa di un malessere e si rifiutava di Per_1 raccogliere le urine per esami tossicologici). La dott.ssa dell'NPI, nella relazione Persona_2 dell'11.1.2024, rilevava che il quadro clinico di stava evolvendo in un quadro più complesso Per_1 di Disturbo della condotta, tipo con esordio nell'adolescenza (sec DSM-5 312.82 F91.2). La dott.ssa pagina 3 di 8 rilevava che l'ambivalenza rispetto ai limiti ed alle regole da parte del contesto familiare Persona_2 legittimava in la facoltà di autodeterminarsi esponendolo a situazioni di rischio. Le odierne Per_1 parti non riuscivano a costituire per il riferimento genitoriale necessario per quest'ultimo. La Per_1 dott.ssa concludeva, quindi, per un urgente collocamento di in una struttura Persona_2 Per_1 educativa residenziale”.
Il 22.3.2024 si costituiva la CS.
All'esito della prima udienza del 26.3.2024 (l'udienza del 5.3.2024 era infatti stata fissata solo per adottare i provvedimenti indifferibili), veniva disposto il collocamento di presso la madre sino Per_1 all'inserimento in comunità, l'AUU veniva attribuito al 50% ad entrambi i genitori, le spese straordinarie venivano ripartite al 50% fra i genitori e veniva posto a carico del padre un assegno di
€300 al mese, con decorrenza da gennaio 2024 ed annualmente soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Tenuto conto dell'età di gli incontri padre e figlio erano liberi. Per_1
Il 15.5.2024 il GD procedeva all'ascolto di ed il 17.5.2024 veniva emessa sentenza sullo Per_1 status.
Con ordinanza del 10.1.2025 veniva disposto il collocamento settimanale alternato di come Per_1 chiesto dall'ente affidatario e dalla madre, non essendo stata trovata la comunità educativa (sia per ragioni di età che per i problemi comportamentali di tali da incidere sul funzionamento del Per_1 gruppo) e considerato che dalle relazioni dei SS e dalle dichiarazioni degli stessi genitori risultava che né la madre né il padre riuscivano a contenere e gestire il minore, tanto che non lavorava né Per_1 studiava, ma si alza alle 13.00 e passava il resto della giornata fuori con gli amici.
Il collocamento esclusivo presso la madre non solo non risultava funzionale per ma rischiava Per_1 anche di pregiudicare la sorella , di 9 anni, che si trovava esposta alle continue discussioni fra Per_3 la madre e e alle reazioni imprevedibili di quest'ultimo (come la ripetuta rottura di vetri della Per_1 casa).
Inoltre, era necessario che entrambi i genitori si facessero carico e fossero responsabili della gestione della quotidianità di che non poteva ricadere su uno solo dei genitori. Per_1
Il padre del minore lavorava ed era assente da casa durante il giorno. però, aveva già Per_1 diciassette anni. Inoltre, la presenza in casa della madre non incideva sulla sua condotta e non era idonea a contenerlo.
Il 9.5.2025 i SS depositavano le valutazioni psicodiagnostiche dei genitori del minore:
pagina 4 di 8 Il 14.5.2025 emergeva che dormiva sempre dalla madre, nonostante il collocamento alternato, Per_1
e non frequentava il Centro Diurno (misura disposta in attesa del reperimento di una comunità).
Dal 4.6.2025 si trova presso la casa paterna. La madre, avendo reperito due coltelli e dello Per_1 stupefacente in camera di ed avendo quest'ultimo rotto una porta a vetri, presentava denuncia Per_1 nei confronti del figlio.
L'1.9.2025 diveniva maggiorenne. Per_1
Il 12.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio, non essendo necessario rimettere la causa in istruttoria, avendo la madre già prodotto il contratto di e, in ogni caso, non essendo Per_1 sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa part time per meno di un mese a considerare autosufficiente Per_1
Si premette che, a seguito del compimento della maggiore età di l'oggetto della controversia Per_1
pagina 5 di 8 è limitato all'aspetto economico.
Il padre chiedeva che la madre gli versasse € 300,00 al mese, non essendo economicamente Per_1 autosufficiente, e domandava di percepire l'AUU al 100%.
La madre, invece, proponeva di versare € 150 al mese, lasciando però al padre il 100% dell'AUU.
Le parti concordavano solo sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che da giugno 2025 la resistente debba versare al ricorrente € 200 al mese, oltre rivalutazione annuale, e che l'AUU debba continuare ad essere percepito al 50% dai genitori.
Deve, poi, essere accolta la domanda di entrambi di ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni economiche delle parti, sulle quali è stato calcolato l'assegno, sono le seguenti: il ha uno stipendio di circa € 2.250 netti ricalcolato su dodici mensilità (doc. a, b, c del Pt_1
2.9.2025). E' proprietario della casa ove vive, per il quale non ha spese di mutuo, ed è comproprietario, unitamente al fratello, di una casa in montagna.
Ha un finanziamento auto di € 328,00.
La , invece, convive con il nuovo compagno (dal quale ha avuto nel 2015 la figlia ), nel CP_1 Per_3
2024 ha avuto un reddito netto mensile di circa € 1.240 ricalcolato su dodici mensilità (doc. 61), nel
2023 di € 1.500 (doc. 60), nel 2025, come dalla stessa dichiarato, ha uno stipendio netto di € 1.500, oltre, però, tredicesima.
Il compagno convivente, ha un reddito netto di circa € 1.600 al mese, ricalcolato su Parte_2 dodici mensilità (doc. 48, 49, 50, da 68 a 73).
La coppia percepisce l'AUU per e vive in un immobile in comodato, per il quale paga solo le Per_3 spese.
La resistente, poi, ha i seguenti finanziamenti:
- € 115,87 con scadenza nel 2029 (doc. 43);
- € 238,28 con termine a marzo 2026 (doc. 44);
- € 274,00, con scadenza nel 2032 (doc. 47);
- € 609,72, al 50% con il compagno, con estinzione nel 2029 (doc. 46);
- € 95, con estinzione prevista nel 2026.
Il ha una linea di credito di € 1.500 e, oltre a quanto già indicato, un debito per cui paga Parte_2 una rata mensile di € 53 (doc. 52, 53).
Pertanto, considerati i diversi redditi del e della , non può essere accolta la domanda del Pt_1 CP_1 primo di porre a carico della un assegno di importo uguale a quello in precedenza previsto a suo CP_1 carico. Al contempo, considerato che l'AUU viene ripartito al 50% fra i genitori, non può essere nemmeno accolta la domanda della di limitare il proprio contributo ad € 150,00. CP_1
pagina 6 di 8 L'assegno viene, quindi, determinato in € 200,00.
Si precisa che si ritiene di non prevedere un assegno minore a carico della madre disponendo che l'AUU venga percepito interamente dal padre, considerato che potrebbe decidere di chiedere Per_1 all'INPS che l'AUU venga versato a lui anziché ai genitori. Inoltre anche solo nel corso del Per_1 presente giudizio, si è trasferito tre volte, quindi è necessario, nei limiti del possibile, prevedere una regolamentazione che non imponga ai genitori di rivolgersi all'Inps o al Tribunale ad ogni spostamento di Per_1
Peraltro, sempre alla luce di quest'ultima considerazione, si dispone che, ove torni a vivere Per_1 dalla madre, il padre ricominci a versare a quest'ultima l'assegno di € 300,00 oltre rivalutazione (prima rivalutazione a marzo 2025).
Si osserva, poi, che l'attuale lavoro di di natura occasionale, non è sufficiente per ritenerlo Per_1 economicamente autosufficiente, atteso che in un mese dovrebbe guadagnare solo € 500. Inoltre, il contratto ha durata mensile.
Si deve, poi, considerare che la diagnosi di non consente di dare già per scontato che questi Per_1 riuscirà da subito a conservare il proprio lavoro a lungo. Al contempo, si prevede che, ove Per_1 riesca per almeno sei mesi a tenere un lavoro che gli consenta di guadagnare almeno € 400, il contributo a carico della madre si riduca ad € 100,00 al mese e quello del padre (ove si Per_1 trasferisse nuovamente a casa della madre) ad € 150,00.
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Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite fra gli ex coniugi devono essere integralmente compensate.
Inoltre, i genitori devono sostenere le spese del CS, posto che questi veniva nominato in considerazione della necessità di disporre l'affido all'ente e nell'interesse di Per_1
I genitori devono corrispondere il compenso direttamente alla CS e non all'Erario in quanto Per_1 conviveva anche con il compagno della madre, i cui redditi devono essere considerati ai fini dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. I redditi del erano Per_1 Parte_2 abbondantemente superiori al tasso soglia. Co Le spese di lite della vengono liquidate tenendo conto del raggiungimento della maggiore età di
(con conseguente cessazione dell'incarico) prima della fase decisionale. Per_1
Infine, si dispone la trasmissione degli atti al PM affinchè valuti se promuovere un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno in favore di , con funzione non sostitutiva ma Persona_1 di supporto.
Si devono considerare sia la diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività ADHD + pagina 7 di 8 Disturbo Oppositivo Provocatorio, DOP e sindrome di Touret, sia il fatto che non potrà più Per_1 essere seguito dall'NPI e dovrà essere preso in carico dal CPS. Trattasi, però, di accesso volontario che, allo stato, è tutt'altro che scontato (si vedano le relazioni depositate dai SS il 21.2.2024 e il 19.9.2025).
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) dispone che, da giugno 2025, la resistente versi al ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento di € 200 entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Per il periodo, Per_1 pregresso conferma i provvedimenti adottati in corso di causa;
2) dispone che l'AUU sia percepito al 50% fra i genitori;
3) pone le spese straordinarie relative a regolate come da protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano pro tempore vigente, a carico dei genitori nella misura del 50% per ciascuno;
4) dispone come in parte motiva per l'ipotesi in cui si trasferisca dalla madre o continui a Per_1 lavorare;
5) dà atto che i sig.ri e sono economicamente indipendenti e non venivano richiesti Pt_1 CP_1 assegni divorzili;
6) compensa le spese di lite fra e Parte_1 CP_1
Co 7) condanna e in solido tra loro, a rifondere alla avv. Parte_1 CP_1
TA ST, le spese di lite che liquida in complessivi € 4.700,00 oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge;
8) dispone la trasmissione della presente sentenza al PM affinchè valuti se proporre giudizio per la nomina di amministratore di sostegno in favore di . Persona_1
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio 13 novembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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