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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 904/2020 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Federico Balconi, del Foro di Milano, e dall'avv.
Stefania Dimasi, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Controparte_1 C.F._3
Ferrari, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTAOPPOSTA-
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ex art. 221, co. 3 c.p.c.
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.7.2024) PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“Voglia il Tribunale Ill.mo –contrariis reiectis-:
IN VIA PRELIMINARE
- dato atto dell'esito della CTU in atti, accogliere la querela di falso proposta dalla signora
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità e/o difformità dall'originale Pt_2 in possesso dell'attrice dei n. 6 (sei) verbali di assemblea ordinaria dei soci della società Controparte_2 prodotti dal signor sub. doc. n. 6 sia nel fascicolo monitorio R.G. n. 18197/2015 che nell'odierno CP giudizio, rispettivamente datati 28 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio
2011, 12 gennaio 2011 e 23 maggio 2011;
- escludere il suddetto documento contraffatto (doc. n. 6 prodotto dall'opposta) dalle fonti probatorie introdotte dal signor e dichiarare, di conseguenza, nulli, privi di effetti e/o inesistenti e/o CP annullabili i verbali di assemblea ordinaria dei soci della società rispettivamente datati Controparte_2
28 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio 2011, 12 gennaio 2011 e 23 maggio
2011;
- dichiararsi, in accoglimento della querela di falso proposta dalla signora nullo il decreto Pt_2 ingiuntivo opposto n. 300/2016, R.G. 18197/2015, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo.
NEL MERITO
- revocarsi il decreto ingiuntivo n. 300/2016, R.G. n. 18197/2015, per i motivi esposti nel corso del giudizio, accertando e dichiarando che le opponenti non sono debitrici di alcuna somma nei confronti del signor per illegittimità, decadenza ex art. 1957 c.c. nonché mala fede dell'opposto creditore nel CP contratto di fideiussione;
- dichiararsi la temerarietà della lite da parte dell'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre alla somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in € 10.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di equità.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di lite, aumentato nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, stante l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, oltre agli accessori di legge.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia il Tribunale adito
In via pregiudiziale:
- rigettare la richiesta avversaria di sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., del documento impugnato di falso per tutti i motivi in atti;
2 - anche a modifica del provvedimento in data 03.03.2021, emettere, nei confronti della signora Pt_1
e/o della signora a favore del dott. ordinanza ingiunzione ex
[...] Parte_2 Controparte_1 art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 343.800,00, oltre interessi e spese, o per la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e spese.
Nel merito:
In via principale: rigettare tutte le domande proposte da controparte e la querela di falso ex adverso proposta in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti e confermare il decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso dal Tribunale di
Brescia nei confronti delle signore e Parte_1 Parte_2
In via subordinata: condannare la signora e la signora a pagare in via Parte_1 Parte_2 solidale e/o disgiunta fra loro, in favore del Dott. la somma di € 343.800,00, o il Controparte_1 diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale delle opponenti e per testi:
1) Vero che il Dott. negli anni 2010 e 2011, ha versato i seguenti importi di cui ai Controparte_1 documenti che mi si rammostrano (cfr. documentazione sub. 3 e 4 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta;
docc. nn. 28-29-30-31 allegati alla memoria ex art.
183, comma VI, n. 2, c.p.c. della scrivente difesa):
- Euro 60.000,00 in data 10.06.2010 alla Controparte_2
- Euro 53.800,00 in data 07.07.2010 al Notaio Dott. a pagamento delle spese Per_1 notarili dell'atto di cessione d'azienda in data 07.07.2010 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
- Euro 10.000,00 in data 24.11.2010 alla Controparte_2
- Euro 100.000,00 in data 23.12.2010 per conto della al Concordato Tregambe Controparte_2
s.r.l.;
- Euro 74.500,00 in data 29.12.2010 alla Controparte_2
- Euro 25.500,00 in data 31.12.2010 alla Controparte_2
- Euro 61.000,00 in data 11.01.2011 alla Controparte_2
- Euro 20.000,00 in data 20.05.2011 alla Controparte_2
2) Vero che la signora ha sottoscritto in data 22.09.2010, 28.09.2010, 24.10.2010, Parte_2
16.11.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, 07.01.2011, 12.01.2011, 01.02.2011, 30.04.2011 e 23.05.2011 i verbali che mi si rammostrano (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione).
3 3) Vero che sin dal 2013 il signor aveva promesso al Dott. di Parte_3 Controparte_1 ripianare il debito nei confronti dello stesso Dott. e all'uopo aveva proposto finanziamenti che CP erano proposte di consulenza (cfr. doc. numeri 32-33 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. della scrivente difesa).
4) Vero che il signor saputo che era stato depositato ricorso per decreto ingiuntivo Parte_3
n. 18197/2015 R.G. e n. 300/2016 D.I. Tribunale di Brescia nei propri confronti, il 18.12.2015 si è recato nello studio del Dott. in Brescia chiedendogli di omettere la notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo una volta emesso.
5) Vero che, il giorno 18.12.2015, presso lo studio del Dott. il signor Controparte_1 Pt_3 ha dichiarato a quest'ultimo che aveva reperito finanziamenti per pagare il proprio debito, che
[...] erano ancora proposte di consulenza.
6) Vero che il signor saputo dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 300/2016 Parte_3
Tribunale di Brescia, si è recato presso lo studio del Dott. in data 03.02.2016, Controparte_1
10.02.2016, 16.02.2016, 22.02.2016, 24.03.2016, 07.04.2016, 13.04.2016 chiedendo in tali occasioni all'odierno opposto di non notificare tale decreto ingiuntivo e dichiarando di voler onorare il proprio debito.
7) Vero che il documento che mi si rammostra (cfr. doc.n.4 della scrivente difesa) è stato redatto dalla società CP_2
8) Vero che nei documenti contabili del fallimento Innovation srl risulta un importo di €. 343.800,00 quale credito del dott. Controparte_1
9) Vero che l'importo di €.100.000,00 portato dall'assegno circolare emesso da ICCREA Banca in data
23.10.2010 n. 4002909109-04 (confronta il doc.3 allegato alla comparsa di costituzione e doc.29, che si rammostrano al teste) è consegnato dal dott. alla dott. commissario Pt_4 CP Persona_2 giudiziale della società Tregambe s.r.l.
10) Vero che l'importo di €.100.000,00 di cui al capitolo precedente è stato consegnato alla dott.ssa
a seguito del sequestro promosso dal commissario giudiziale del concordato preventivo della Per_2 società Tregambe s.r.l. a carico della società (cfr. doc.n.2). CP_2
11) Vero che l'importo di €.53.800,00 portato dall'assegno circolare emesso da ICCREA Banca in data
7.7.2010 n. 4002847509-11 (cfr doc.3 allegato alla comparsa di costituzione e doc.28, che si rammostrano al teste) è stato dal dott. al notaio per pagare Parte_5 CP Persona_3 tutte le spese notarili relative all'atto di cessione di azienda in data 7.7.2010 (confronta doc.n.1).
Si indicano a testi anche a conferma dei documenti in atti: (i) residente in [...]
Quartiere Cesare Abba Trav. II, 9; (ii) via Aldo Moro, 23 San Zeno Naviglio (BS), Controparte_3
(iii) dott. con studio in Brescia, (iv) dott. con studio in Brescia, (v) Persona_4 Persona_2
4 notaio con studio in Brescia. Persona_3
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti.
Ci si oppone, in ogni caso, alla testimonianza del signor il quale, come segnalato, è Parte_3 parte del giudizio n. 6373/2019 R.G. Tribunale di Brescia, nel quale è stato opposto il medesimo decreto ingiuntivo oggetto della presente causa. Anche per tale motivo, dunque, il signor è Parte_3 titolare di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione anche al presente giudizio (tanto che la controparte ha chiesto la riunione delle due cause).
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si insiste per l'abilitazione a prova contraria (anche sui capitoli ex adverso dedotti nella memoria n. 3, in ordine ai quali si ribadiscono le contestazioni effettuate), con i testi indicati a prova diretta.
A prova contraria si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi:
12) Vero che i verbali di assemblea della società così come la contabilità e tutti i Controparte_2 documenti societari erano depositati presso la società stessa dall'inizio dell'attività (2009) sino al fallimento della Controparte_2
Si indica a teste: (i) residente in Brescia quartiere Cesare Abba traversa II n. 9; (ii) Tes_1 residente in via A. Moro n. 23 San Zeno sul Naviglio (BS). Controparte_3
In ordine alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, ci si richiama a tutte le considerazioni già svolte.
In ogni caso:
Si chiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria avversaria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. in data 26.04.2021:
- “il Signor astutamente, qualificandole come una come una mera formalità, ha preteso una CP fideiussione proprio perché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava l'intera famiglia” (cfr. memoria n. 1, p. 3, righe 16-17);
- "Tale condotta è chiaramente il culmine di un disegno doloso azionato anni orsono dal Signor CP
a discapito dell'intera famiglia” (cfr. memoria n. 1, p. 3, righe 28-29)
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc.
5 civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 300/2016, dell'importo di € 343.800,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia nei loro confronti (nonché di altre due parti estranee al presente giudizio) e in favore di , in relazione al mancato rimborso da Controparte_1 parte della società di somme versatele dall'opposto a titolo di mutuo e la cui Controparte_2 restituzione sarebbe stata garantita personalmente dalle due opponenti.
Preliminarmente, entrambe le attrici hanno eccepito l'inefficacia del provvedimento monitorio, essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Nel merito, ha proposto querela di falso in relazione ai sei verbali di Parte_2 assemblea ordinaria dei soci della (datati 20.9.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, Controparte_2
7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011) nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, poiché si tratterebbe di Controparte_1 frase aggiunta in un momento successivo alla firma da lei apposta in calce ai verbali.
invece, ha eccepito di nulla dovere a , a tal fine richiamando gli artt. 1956 Parte_1 CP
e 1957 c.c.
La causa, dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dalle opponenti, la declaratoria di inammissibilità di quella ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opposto e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante C.T.U. grafologica (gli originali dei verbali sono stati acquisiti all'udienza del 12.4.2022) e prove orali.
6 In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato ad altro Giudice Istruttore, il quale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimessione al Collegio per la decisione.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in relazione a entrambe le opponenti, dal momento che lo stesso risulta pacificamente notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. (cfr. anche ord. 3.3.2021).
Tuttavia, occorre comunque valutare l'esistenza del credito fatto valere da , dal CP momento che la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, dovendosi escludere la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019; Cass. civ., Sez.
III, 24/11/2021, n. 36496; Cass. civ., Sez. I, 28/09/2006, n. 21050).
2.2 L'opponente con l'atto di citazione, ha proposto querela di falso in relazione ai Pt_2 sei verbali di assemblea ordinaria dei soci della (datati 20.9.2010, 24.11.2010, Controparte_2
24.12.2010, 7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011) nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, poiché si Controparte_1 tratterebbe di frase aggiunta in un momento successivo alla firma da lei apposta in calce ai verbali.
Al fine di accertare la sua fondatezza, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. grafologica svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dalla C.T.U. dott.ssa
[...]
(perito grafologo) e dal prof. (ausiliario chimico, esperto in Per_5 Persona_6 analisi di carta e inchiostri) nella relazione finale e le conclusioni a cui sono giunti gli esperti in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dal Tribunale, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
La C.T.U., al termine delle operazioni peritali, ha così concluso: “La frase “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor presente Controparte_1
7 sui sei verbali di Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Innovation s.r.l. rispettivamente datati 20 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 07 gennaio 2011, 12 gennaio 2011, 23 maggio
2011 è stata apposta in un momento successivo rispetto all'apposizione della firma “ Pt_2
” (pag. 34 relaz. finale).
[...]
A tale conclusione la dott.ssa è giunta in virtù degli approfondimenti chimici Per_5 eseguiti dal prof. il quale ha chiarito che “Il ricorso a metodologie di indagine idonee al Per_6 caso di specie - la cui validità è riconosciuta a livello di letteratura internazionale - con il contributo di adeguato supporto tecnologico, ha consentito di accertare con certezza tecnica che la frase “Si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor CP
è stata apposta in un momento successivo all'apposizione della firma ”
[...] Parte_2
(pag. 33 relaz. finale).
Peraltro, come precisato in replica alle osservazioni del c.t. di parte convenuta opposta, tale conclusione la si ricava non solo mediante l'analisi delle caratteristiche cromatiche delle particelle di toner, ma anche dalla mancanza di allineamento orizzontale tra le righe del verbale e quelle della dicitura oggetto di querela, oltre che dall'uso di font differenti (cfr. pag.
32 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, in accoglimento della querela di falso proposta da accerta la falsità dei verbali di assemblea ordinaria dei soci della Parte_2 datati 20.9.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, 7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011 nella Controparte_2 parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”. Controparte_1
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ordina di annotare sugli originali dei predetti verbali la loro falsità nella parte indicata. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 227, co. 1 c.p.c., l'esecuzione della sentenza è subordinata in parte qua al suo passaggio in giudicato.
L'accoglimento della querela comporta il rigetto della domanda di condanna proposta da nei confronti della querelante, dal momento che il credito fatto valere trova CP fondamento esclusivamente nei documenti accertati essere falsi.
2.3 A diverse conclusioni occorre giungere in relazione all'opponente Pt_1
Quest'ultima non ha contestato di aver prestato fideiussione né l'importo richiesto dall'opposto, ma ha sostenuto la sua liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
Ritiene il Tribunale che le eccezioni formulate non siano fondate.
Quanto all'art. 1956 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il creditore che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale
8 confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale;
tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023).
Nel caso in esame, l'opponente era madre di due dei soci della (vale a dire Controparte_2
e quest'ultimo anche amministratore unico della Parte_2 Parte_6 società). Inoltre, essa stessa era socia e amministratrice unica della Tregambe s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di cessione d'azienda (operazione in relazione Controparte_2 alla quale aveva mutuato a quest'ultima le somme oggetto della fideiussione). CP
Pertanto, può presumersi, in assenza di circostanze di segno contrario (che sarebbe stato onere di evidenziare), che l'opponente fosse a conoscenza della situazione in cui versava la Pt_1 società da lei garantita.
Altrettando infondato è il motivo di opposizione basato sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
A tal fine, si osserva innanzitutto che i fideiussori hanno espressamente rinunciato sia al termine di cui all'art. 1957 c.c. che a far valere qualsiasi eccezione (cfr. doc. 5 fasc. mon.), con clausola che non necessitava della doppia sottoscrizione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che un contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell'art. 1341, co. 1 c.c., e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/04/1988, n. 3091). Ipotesi che non ricorre nel caso in esame, dal momento che la fideiussione personale prestata da non possiede tali caratteristiche. Pt_1
Neppure giova all'opponente il richiamo alla clausola di cui all'ultimo capoverso della garanzia, secondo cui “L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fideiussori. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza originaria o prorogata, senza che sia pervenuta alla alcuna richiesta di pagamento, la presente Controparte_2 fideiussione si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia” (cfr. doc. 5 fasc. mon.).
Sul punto, pur volendo prescindere dai rilievi di tardività dell'eccezione sollevati dal convenuto, ritiene il Tribunale di non condividere la tesi di parte opponente secondo cui
9 occorrerebbe interpretare il riferimento alla “richiesta di pagamento” analogamente a quanto fatto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 1957 c.c. (“purchè il creditore […] abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”), e quindi come sola istanza giudiziale.
Infatti, il generico riferimento a una “richiesta di pagamento” (anziché a “istanze […] con diligenza continuate”) ricomprende anche una volontà manifestata stragiudizialmente. D'altro canto, tale interpretazione appare più coerente con la rinuncia, prima vista, al termine di cui all'art. 1957 c.c. e a far valere qualsiasi eccezione da parte dei fideiussori.
Ciò chiarito, nel caso in esame alcuna decadenza si è verificata, dal momento che con missive datate 31.10.2011 (recapitate il 2.11.2011 e il 7.11.2011), vale a dire entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del rimborso (prevista per il 31.5.2011), il creditore ha richiesto alla debitrice principale (cfr. doc. 7 fasc. mon.) e alla garante (cfr. doc. 9 fasc. mon.) il pagamento di Pt_1 quanto dovuto.
In conclusione, le eccezioni avanzate dall'opponente non sono risultate fondate mentre, all'opposto, il credito fatto valere da , oltre a non essere contestato nella sua esistenza e CP nel suo ammontare, risulta adeguatamente suffragato dalla documentazione prodotta sia nella fase monitoria che in quella a cognizione piena.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 343.800,00, oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio.
2.4 Parte convenuta opposta ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. delle opponenti (“il Signor CP astutamente, qualificandole come una come una mera formalità, ha preteso una fideiussione proprio perché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava l'intera famiglia” e “Tale condotta è chiaramente il culmine di un disegno doloso azionato anni orsono dal Signor a CP discapito dell'intera famiglia”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del
5/6/2018, Rv. 648842 - 02), deve essere escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire
10 anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 31/8/2015, Rv.
636223 - 01; Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, può ritenersi che le espressioni utilizzate dalle opponenti, seppur a tratti aspre, non rivelino tuttavia un intento offensivo nei confronti della controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
Per tali motivi, l'istanza avanzata da parte convenuta ex art. 89 c.p.c non può trovare accoglimento.
2.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza.
Pertanto: deve essere condannato a rimborsare le spese di lite a favore di CP Pt_2 mentre eve essere condannata a rimborsare le spese di lite a favore di . Pt_1 CP
La liquidazione, in entrambi i casi, avviene, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento. Senza l'aumento richiesto dalle opponenti, stante il differente esito della lite per loro.
I costi della C.T.U. grafologica, nei rapporti interni alle parti, devono essere definitivamente posti a carico del convenuto opposto, essendo stata accertata la falsità dei verbali oggetto della querela di falso.
Infine, sussistono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., CP valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle tesi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, il Tribunale osserva che il convenuto opposto a sostegno della domanda formulata nei confronti di ha Pt_2 prodotto documentazione risultata falsa. Motivo per il quale deve essere condannato al pagamento a favore di quest'ultima dell'importo equitativamente determinato di € 10.000,00, corrispondente all'incirca alla metà della somma liquidata a titolo di compenso defensionale
(cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma' del Tribunale di Milano
11 - ed. 2024. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv.
624394 - 01).
Non può essere pronunciata, invece, condanna ex art. 96, co. 1 c.p.c., dal momento che la parte non ha allegato e dimostrato il pregiudizio patito (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inefficacia del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data
20.1.2016 e, per l'effetto, lo revoca;
accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_2
accerta e dichiara la falsità dei verbali di assemblea ordinaria dei soci della Controparte_2 datati 20 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio 2011, 12 gennaio
2011 e 23 maggio 2011 nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, Controparte_1
visti gli artt. 537 c.p.p., 226 e 227 c.p.c. ordina di annotare sugli originali dei predetti verbali di assemblea ordinaria dei soci della la loro falsità nella parte indicata, subordinandone l'esecuzione al passaggio Controparte_2 in giudicato della sentenza;
rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_2
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data
20.1.2016 e, per l'effetto, lo revoca;
dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 343.800,00, oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 del presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, € 635,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
12 pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di CP
;
[...]
visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_2 della somma equitativamente determinata di € 10.000,00.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati
Dott. Gianni Sabbadini Presidente
Dott.ssa Giovanna Faraone Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 904/2020 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Federico Balconi, del Foro di Milano, e dall'avv.
Stefania Dimasi, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Controparte_1 C.F._3
Ferrari, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTAOPPOSTA-
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ex art. 221, co. 3 c.p.c.
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 23.7.2024) PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE:
“Voglia il Tribunale Ill.mo –contrariis reiectis-:
IN VIA PRELIMINARE
- dato atto dell'esito della CTU in atti, accogliere la querela di falso proposta dalla signora
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità e/o difformità dall'originale Pt_2 in possesso dell'attrice dei n. 6 (sei) verbali di assemblea ordinaria dei soci della società Controparte_2 prodotti dal signor sub. doc. n. 6 sia nel fascicolo monitorio R.G. n. 18197/2015 che nell'odierno CP giudizio, rispettivamente datati 28 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio
2011, 12 gennaio 2011 e 23 maggio 2011;
- escludere il suddetto documento contraffatto (doc. n. 6 prodotto dall'opposta) dalle fonti probatorie introdotte dal signor e dichiarare, di conseguenza, nulli, privi di effetti e/o inesistenti e/o CP annullabili i verbali di assemblea ordinaria dei soci della società rispettivamente datati Controparte_2
28 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio 2011, 12 gennaio 2011 e 23 maggio
2011;
- dichiararsi, in accoglimento della querela di falso proposta dalla signora nullo il decreto Pt_2 ingiuntivo opposto n. 300/2016, R.G. 18197/2015, in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo.
NEL MERITO
- revocarsi il decreto ingiuntivo n. 300/2016, R.G. n. 18197/2015, per i motivi esposti nel corso del giudizio, accertando e dichiarando che le opponenti non sono debitrici di alcuna somma nei confronti del signor per illegittimità, decadenza ex art. 1957 c.c. nonché mala fede dell'opposto creditore nel CP contratto di fideiussione;
- dichiararsi la temerarietà della lite da parte dell'odierno convenuto e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quantificato nel quadruplo delle spese di lite che verranno liquidate, oltre alla somma da determinarsi in via equitativa e che si indica in € 10.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di equità.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale di lite, aumentato nella misura del 20 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, stante l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, oltre agli accessori di legge.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia il Tribunale adito
In via pregiudiziale:
- rigettare la richiesta avversaria di sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., del documento impugnato di falso per tutti i motivi in atti;
2 - anche a modifica del provvedimento in data 03.03.2021, emettere, nei confronti della signora Pt_1
e/o della signora a favore del dott. ordinanza ingiunzione ex
[...] Parte_2 Controparte_1 art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva per la somma di € 343.800,00, oltre interessi e spese, o per la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi e spese.
Nel merito:
In via principale: rigettare tutte le domande proposte da controparte e la querela di falso ex adverso proposta in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle ed infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti e confermare il decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso dal Tribunale di
Brescia nei confronti delle signore e Parte_1 Parte_2
In via subordinata: condannare la signora e la signora a pagare in via Parte_1 Parte_2 solidale e/o disgiunta fra loro, in favore del Dott. la somma di € 343.800,00, o il Controparte_1 diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale delle opponenti e per testi:
1) Vero che il Dott. negli anni 2010 e 2011, ha versato i seguenti importi di cui ai Controparte_1 documenti che mi si rammostrano (cfr. documentazione sub. 3 e 4 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione e risposta;
docc. nn. 28-29-30-31 allegati alla memoria ex art.
183, comma VI, n. 2, c.p.c. della scrivente difesa):
- Euro 60.000,00 in data 10.06.2010 alla Controparte_2
- Euro 53.800,00 in data 07.07.2010 al Notaio Dott. a pagamento delle spese Per_1 notarili dell'atto di cessione d'azienda in data 07.07.2010 (cfr. doc. n. 1 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo);
- Euro 10.000,00 in data 24.11.2010 alla Controparte_2
- Euro 100.000,00 in data 23.12.2010 per conto della al Concordato Tregambe Controparte_2
s.r.l.;
- Euro 74.500,00 in data 29.12.2010 alla Controparte_2
- Euro 25.500,00 in data 31.12.2010 alla Controparte_2
- Euro 61.000,00 in data 11.01.2011 alla Controparte_2
- Euro 20.000,00 in data 20.05.2011 alla Controparte_2
2) Vero che la signora ha sottoscritto in data 22.09.2010, 28.09.2010, 24.10.2010, Parte_2
16.11.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, 07.01.2011, 12.01.2011, 01.02.2011, 30.04.2011 e 23.05.2011 i verbali che mi si rammostrano (cfr. doc. n. 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione).
3 3) Vero che sin dal 2013 il signor aveva promesso al Dott. di Parte_3 Controparte_1 ripianare il debito nei confronti dello stesso Dott. e all'uopo aveva proposto finanziamenti che CP erano proposte di consulenza (cfr. doc. numeri 32-33 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2,
c.p.c. della scrivente difesa).
4) Vero che il signor saputo che era stato depositato ricorso per decreto ingiuntivo Parte_3
n. 18197/2015 R.G. e n. 300/2016 D.I. Tribunale di Brescia nei propri confronti, il 18.12.2015 si è recato nello studio del Dott. in Brescia chiedendogli di omettere la notifica del decreto Controparte_1 ingiuntivo una volta emesso.
5) Vero che, il giorno 18.12.2015, presso lo studio del Dott. il signor Controparte_1 Pt_3 ha dichiarato a quest'ultimo che aveva reperito finanziamenti per pagare il proprio debito, che
[...] erano ancora proposte di consulenza.
6) Vero che il signor saputo dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 300/2016 Parte_3
Tribunale di Brescia, si è recato presso lo studio del Dott. in data 03.02.2016, Controparte_1
10.02.2016, 16.02.2016, 22.02.2016, 24.03.2016, 07.04.2016, 13.04.2016 chiedendo in tali occasioni all'odierno opposto di non notificare tale decreto ingiuntivo e dichiarando di voler onorare il proprio debito.
7) Vero che il documento che mi si rammostra (cfr. doc.n.4 della scrivente difesa) è stato redatto dalla società CP_2
8) Vero che nei documenti contabili del fallimento Innovation srl risulta un importo di €. 343.800,00 quale credito del dott. Controparte_1
9) Vero che l'importo di €.100.000,00 portato dall'assegno circolare emesso da ICCREA Banca in data
23.10.2010 n. 4002909109-04 (confronta il doc.3 allegato alla comparsa di costituzione e doc.29, che si rammostrano al teste) è consegnato dal dott. alla dott. commissario Pt_4 CP Persona_2 giudiziale della società Tregambe s.r.l.
10) Vero che l'importo di €.100.000,00 di cui al capitolo precedente è stato consegnato alla dott.ssa
a seguito del sequestro promosso dal commissario giudiziale del concordato preventivo della Per_2 società Tregambe s.r.l. a carico della società (cfr. doc.n.2). CP_2
11) Vero che l'importo di €.53.800,00 portato dall'assegno circolare emesso da ICCREA Banca in data
7.7.2010 n. 4002847509-11 (cfr doc.3 allegato alla comparsa di costituzione e doc.28, che si rammostrano al teste) è stato dal dott. al notaio per pagare Parte_5 CP Persona_3 tutte le spese notarili relative all'atto di cessione di azienda in data 7.7.2010 (confronta doc.n.1).
Si indicano a testi anche a conferma dei documenti in atti: (i) residente in [...]
Quartiere Cesare Abba Trav. II, 9; (ii) via Aldo Moro, 23 San Zeno Naviglio (BS), Controparte_3
(iii) dott. con studio in Brescia, (iv) dott. con studio in Brescia, (v) Persona_4 Persona_2
4 notaio con studio in Brescia. Persona_3
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati in atti.
Ci si oppone, in ogni caso, alla testimonianza del signor il quale, come segnalato, è Parte_3 parte del giudizio n. 6373/2019 R.G. Tribunale di Brescia, nel quale è stato opposto il medesimo decreto ingiuntivo oggetto della presente causa. Anche per tale motivo, dunque, il signor è Parte_3 titolare di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione anche al presente giudizio (tanto che la controparte ha chiesto la riunione delle due cause).
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di controparte, si insiste per l'abilitazione a prova contraria (anche sui capitoli ex adverso dedotti nella memoria n. 3, in ordine ai quali si ribadiscono le contestazioni effettuate), con i testi indicati a prova diretta.
A prova contraria si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova per testi:
12) Vero che i verbali di assemblea della società così come la contabilità e tutti i Controparte_2 documenti societari erano depositati presso la società stessa dall'inizio dell'attività (2009) sino al fallimento della Controparte_2
Si indica a teste: (i) residente in Brescia quartiere Cesare Abba traversa II n. 9; (ii) Tes_1 residente in via A. Moro n. 23 San Zeno sul Naviglio (BS). Controparte_3
In ordine alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, ci si richiama a tutte le considerazioni già svolte.
In ogni caso:
Si chiede, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti frasi contenute nella memoria avversaria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c. in data 26.04.2021:
- “il Signor astutamente, qualificandole come una come una mera formalità, ha preteso una CP fideiussione proprio perché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava l'intera famiglia” (cfr. memoria n. 1, p. 3, righe 16-17);
- "Tale condotta è chiaramente il culmine di un disegno doloso azionato anni orsono dal Signor CP
a discapito dell'intera famiglia” (cfr. memoria n. 1, p. 3, righe 28-29)
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc.
5 civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez.
II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 300/2016, dell'importo di € 343.800,00 (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia nei loro confronti (nonché di altre due parti estranee al presente giudizio) e in favore di , in relazione al mancato rimborso da Controparte_1 parte della società di somme versatele dall'opposto a titolo di mutuo e la cui Controparte_2 restituzione sarebbe stata garantita personalmente dalle due opponenti.
Preliminarmente, entrambe le attrici hanno eccepito l'inefficacia del provvedimento monitorio, essendo stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Nel merito, ha proposto querela di falso in relazione ai sei verbali di Parte_2 assemblea ordinaria dei soci della (datati 20.9.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, Controparte_2
7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011) nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, poiché si tratterebbe di Controparte_1 frase aggiunta in un momento successivo alla firma da lei apposta in calce ai verbali.
invece, ha eccepito di nulla dovere a , a tal fine richiamando gli artt. 1956 Parte_1 CP
e 1957 c.c.
La causa, dopo l'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dalle opponenti, la declaratoria di inammissibilità di quella ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opposto e il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante C.T.U. grafologica (gli originali dei verbali sono stati acquisiti all'udienza del 12.4.2022) e prove orali.
6 In data 28.2.2024 il fascicolo è stato assegnato ad altro Giudice Istruttore, il quale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, con successiva assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimessione al Collegio per la decisione.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato in relazione a entrambe le opponenti, dal momento che lo stesso risulta pacificamente notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. (cfr. anche ord. 3.3.2021).
Tuttavia, occorre comunque valutare l'esistenza del credito fatto valere da , dal CP momento che la notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, dovendosi escludere la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019; Cass. civ., Sez.
III, 24/11/2021, n. 36496; Cass. civ., Sez. I, 28/09/2006, n. 21050).
2.2 L'opponente con l'atto di citazione, ha proposto querela di falso in relazione ai Pt_2 sei verbali di assemblea ordinaria dei soci della (datati 20.9.2010, 24.11.2010, Controparte_2
24.12.2010, 7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011) nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, poiché si Controparte_1 tratterebbe di frase aggiunta in un momento successivo alla firma da lei apposta in calce ai verbali.
Al fine di accertare la sua fondatezza, risulta indispensabile dar conto degli esiti della C.T.U. grafologica svolta nel corso del presente giudizio.
Occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dalla C.T.U. dott.ssa
[...]
(perito grafologo) e dal prof. (ausiliario chimico, esperto in Per_5 Persona_6 analisi di carta e inchiostri) nella relazione finale e le conclusioni a cui sono giunti gli esperti in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dal Tribunale, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ.,
Sez. II, 20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
La C.T.U., al termine delle operazioni peritali, ha così concluso: “La frase “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor presente Controparte_1
7 sui sei verbali di Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Innovation s.r.l. rispettivamente datati 20 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 07 gennaio 2011, 12 gennaio 2011, 23 maggio
2011 è stata apposta in un momento successivo rispetto all'apposizione della firma “ Pt_2
” (pag. 34 relaz. finale).
[...]
A tale conclusione la dott.ssa è giunta in virtù degli approfondimenti chimici Per_5 eseguiti dal prof. il quale ha chiarito che “Il ricorso a metodologie di indagine idonee al Per_6 caso di specie - la cui validità è riconosciuta a livello di letteratura internazionale - con il contributo di adeguato supporto tecnologico, ha consentito di accertare con certezza tecnica che la frase “Si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor CP
è stata apposta in un momento successivo all'apposizione della firma ”
[...] Parte_2
(pag. 33 relaz. finale).
Peraltro, come precisato in replica alle osservazioni del c.t. di parte convenuta opposta, tale conclusione la si ricava non solo mediante l'analisi delle caratteristiche cromatiche delle particelle di toner, ma anche dalla mancanza di allineamento orizzontale tra le righe del verbale e quelle della dicitura oggetto di querela, oltre che dall'uso di font differenti (cfr. pag.
32 relaz. finale).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, in accoglimento della querela di falso proposta da accerta la falsità dei verbali di assemblea ordinaria dei soci della Parte_2 datati 20.9.2010, 24.11.2010, 24.12.2010, 7.1.2011, 12.1.2011 e 23.5.2011 nella Controparte_2 parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”. Controparte_1
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., ordina di annotare sugli originali dei predetti verbali la loro falsità nella parte indicata. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 227, co. 1 c.p.c., l'esecuzione della sentenza è subordinata in parte qua al suo passaggio in giudicato.
L'accoglimento della querela comporta il rigetto della domanda di condanna proposta da nei confronti della querelante, dal momento che il credito fatto valere trova CP fondamento esclusivamente nei documenti accertati essere falsi.
2.3 A diverse conclusioni occorre giungere in relazione all'opponente Pt_1
Quest'ultima non ha contestato di aver prestato fideiussione né l'importo richiesto dall'opposto, ma ha sostenuto la sua liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.
Ritiene il Tribunale che le eccezioni formulate non siano fondate.
Quanto all'art. 1956 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il creditore che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale
8 confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale;
tuttavia, la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023).
Nel caso in esame, l'opponente era madre di due dei soci della (vale a dire Controparte_2
e quest'ultimo anche amministratore unico della Parte_2 Parte_6 società). Inoltre, essa stessa era socia e amministratrice unica della Tregambe s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto di cessione d'azienda (operazione in relazione Controparte_2 alla quale aveva mutuato a quest'ultima le somme oggetto della fideiussione). CP
Pertanto, può presumersi, in assenza di circostanze di segno contrario (che sarebbe stato onere di evidenziare), che l'opponente fosse a conoscenza della situazione in cui versava la Pt_1 società da lei garantita.
Altrettando infondato è il motivo di opposizione basato sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
A tal fine, si osserva innanzitutto che i fideiussori hanno espressamente rinunciato sia al termine di cui all'art. 1957 c.c. che a far valere qualsiasi eccezione (cfr. doc. 5 fasc. mon.), con clausola che non necessitava della doppia sottoscrizione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che un contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell'art. 1341, co. 1 c.c., e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (cfr. Cass. civ., Sez. II,
21/04/1988, n. 3091). Ipotesi che non ricorre nel caso in esame, dal momento che la fideiussione personale prestata da non possiede tali caratteristiche. Pt_1
Neppure giova all'opponente il richiamo alla clausola di cui all'ultimo capoverso della garanzia, secondo cui “L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fideiussori. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza originaria o prorogata, senza che sia pervenuta alla alcuna richiesta di pagamento, la presente Controparte_2 fideiussione si intenderà decaduta e priva di qualsiasi efficacia” (cfr. doc. 5 fasc. mon.).
Sul punto, pur volendo prescindere dai rilievi di tardività dell'eccezione sollevati dal convenuto, ritiene il Tribunale di non condividere la tesi di parte opponente secondo cui
9 occorrerebbe interpretare il riferimento alla “richiesta di pagamento” analogamente a quanto fatto dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 1957 c.c. (“purchè il creditore […] abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”), e quindi come sola istanza giudiziale.
Infatti, il generico riferimento a una “richiesta di pagamento” (anziché a “istanze […] con diligenza continuate”) ricomprende anche una volontà manifestata stragiudizialmente. D'altro canto, tale interpretazione appare più coerente con la rinuncia, prima vista, al termine di cui all'art. 1957 c.c. e a far valere qualsiasi eccezione da parte dei fideiussori.
Ciò chiarito, nel caso in esame alcuna decadenza si è verificata, dal momento che con missive datate 31.10.2011 (recapitate il 2.11.2011 e il 7.11.2011), vale a dire entro il termine di 180 giorni dalla scadenza del rimborso (prevista per il 31.5.2011), il creditore ha richiesto alla debitrice principale (cfr. doc. 7 fasc. mon.) e alla garante (cfr. doc. 9 fasc. mon.) il pagamento di Pt_1 quanto dovuto.
In conclusione, le eccezioni avanzate dall'opponente non sono risultate fondate mentre, all'opposto, il credito fatto valere da , oltre a non essere contestato nella sua esistenza e CP nel suo ammontare, risulta adeguatamente suffragato dalla documentazione prodotta sia nella fase monitoria che in quella a cognizione piena.
Pertanto, deve essere condannata al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 343.800,00, oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio.
2.4 Parte convenuta opposta ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c. delle opponenti (“il Signor CP astutamente, qualificandole come una come una mera formalità, ha preteso una fideiussione proprio perché perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava l'intera famiglia” e “Tale condotta è chiaramente il culmine di un disegno doloso azionato anni orsono dal Signor a CP discapito dell'intera famiglia”).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'esercizio del potere previsto dalla norma in discorso, avente natura discrezionale (cfr. Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 14364 del
5/6/2018, Rv. 648842 - 02), deve essere escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni;
né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire
10 anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 31/8/2015, Rv.
636223 - 01; Cass. civ., Sez. II, 29.4.2015, n. 8724).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso in esame, può ritenersi che le espressioni utilizzate dalle opponenti, seppur a tratti aspre, non rivelino tuttavia un intento offensivo nei confronti della controparte, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa.
Per tali motivi, l'istanza avanzata da parte convenuta ex art. 89 c.p.c non può trovare accoglimento.
2.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali, tenuto conto dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza.
Pertanto: deve essere condannato a rimborsare le spese di lite a favore di CP Pt_2 mentre eve essere condannata a rimborsare le spese di lite a favore di . Pt_1 CP
La liquidazione, in entrambi i casi, avviene, come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 (nella sua versione più aggiornata) per le cause rientranti nello scaglione di riferimento. Senza l'aumento richiesto dalle opponenti, stante il differente esito della lite per loro.
I costi della C.T.U. grafologica, nei rapporti interni alle parti, devono essere definitivamente posti a carico del convenuto opposto, essendo stata accertata la falsità dei verbali oggetto della querela di falso.
Infine, sussistono i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., CP valutabile d'ufficio allorquando ricorra non solo l'infondatezza – anche manifesta – delle tesi prospettate, ma altresì l'elemento soggettivo in capo alla parte soccombente della mala fede o della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 27.11.2019, n. 31030). A tal fine, il Tribunale osserva che il convenuto opposto a sostegno della domanda formulata nei confronti di ha Pt_2 prodotto documentazione risultata falsa. Motivo per il quale deve essere condannato al pagamento a favore di quest'ultima dell'importo equitativamente determinato di € 10.000,00, corrispondente all'incirca alla metà della somma liquidata a titolo di compenso defensionale
(cfr. 'Criteri orientativi per la liquidazione ex art. 96 cpc terzo comma' del Tribunale di Milano
11 - ed. 2024. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv.
624394 - 01).
Non può essere pronunciata, invece, condanna ex art. 96, co. 1 c.p.c., dal momento che la parte non ha allegato e dimostrato il pregiudizio patito (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n. 13395).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone: in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inefficacia del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data
20.1.2016 e, per l'effetto, lo revoca;
accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_2
accerta e dichiara la falsità dei verbali di assemblea ordinaria dei soci della Controparte_2 datati 20 settembre 2010, 24 novembre 2010, 24 dicembre 2010, 7 gennaio 2011, 12 gennaio
2011 e 23 maggio 2011 nella parte in cui è scritto “si sottoscrive per garanzia personale di restituzione di ogni finanziamento versato dal signor ”, Controparte_1
visti gli artt. 537 c.p.p., 226 e 227 c.p.c. ordina di annotare sugli originali dei predetti verbali di assemblea ordinaria dei soci della la loro falsità nella parte indicata, subordinandone l'esecuzione al passaggio Controparte_2 in giudicato della sentenza;
rigetta la domanda di condanna proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_2
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara l'inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 300/2016, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia in data
20.1.2016 e, per l'effetto, lo revoca;
dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 343.800,00, oltre interessi legali come richiesti nel ricorso monitorio;
dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese di lite Controparte_1 Parte_2 del presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, € 635,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
12 pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, a carico di CP
;
[...]
visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_2 della somma equitativamente determinata di € 10.000,00.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Alfredo De Leonardis Dott. Gianni Sabbadini
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