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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3051/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Monaco, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Agnese Pepe, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.06.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1740/2020 del Tribunale di Foggia, revocando, o in subordine, riducendo l'assegno di mantenimento previsto per le due figlie.
La resistente costituendosi in giudizio in data 17.09.2024, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, nonché di aumentare il mantenimento in favore delle due figlie.
Con provvedimento del 22.10.2024, emesso all'esito della prima udienza, il Giudice non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti e ha formulato una proposta conciliativa, rinviando la causa per la decisione.
All'udienza del 07.04.2025, su invito del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle seguenti condizioni di cui al verbale di udienza:
“modificare le condizioni di divorzio prevedendo che: 1) ersi, entro il 05 di ogni mese in Parte_1 favore di a titolo di mantenimento delle figlie e Controparte_1 Persona_1 [...]
, la somma di € 260,00 (di cui € 130,00 per ciascuna figlia). Detta somma verrà aggiornata, Persona_2 ogni anno, secondo gli indici rilevati dall'ISTAT”; 2) percepirà il 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico Universale;
3) compensazione delle spese di lite”;
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui al verbale di udienza del 07.04.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1740/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui al verbale di udienza del 07.04.2025;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3051/2024 R.G., avente ad oggetto “modifiche delle condizioni di divorzio” promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittorio Parte_1 C.F._1
Monaco, giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Agnese Pepe, giusta procura in atti
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 18.06.2024, ha chiesto al Tribunale di Parte_1 modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1740/2020 del Tribunale di Foggia, revocando, o in subordine, riducendo l'assegno di mantenimento previsto per le due figlie.
La resistente costituendosi in giudizio in data 17.09.2024, ha chiesto di Controparte_1 rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, nonché di aumentare il mantenimento in favore delle due figlie.
Con provvedimento del 22.10.2024, emesso all'esito della prima udienza, il Giudice non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti e ha formulato una proposta conciliativa, rinviando la causa per la decisione.
All'udienza del 07.04.2025, su invito del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa alle seguenti condizioni di cui al verbale di udienza:
“modificare le condizioni di divorzio prevedendo che: 1) ersi, entro il 05 di ogni mese in Parte_1 favore di a titolo di mantenimento delle figlie e Controparte_1 Persona_1 [...]
, la somma di € 260,00 (di cui € 130,00 per ciascuna figlia). Detta somma verrà aggiornata, Persona_2 ogni anno, secondo gli indici rilevati dall'ISTAT”; 2) percepirà il 100% Controparte_1 dell'Assegno Unico Universale;
3) compensazione delle spese di lite”;
Il giudice, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Tribunale ritiene conformi al diritto e all'interesse della prole le condizioni di cui al verbale di udienza del 07.04.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti, ricorrono giusti ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.1740/2020 del Tribunale di Foggia, nei termini di cui al verbale di udienza del 07.04.2025;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 15.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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