TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6245/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. AL Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.5.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] cittadina: cittadina italiana dal 13/09/2019:
Cod. Fisc. (c.f. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Jennifer Capalbo
e
2) Parte_2
Nato a Lezhe (Albania) cittadino: Parte_3
(c.f. )
[...] C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Jennifer Capalbo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Tirana il 7.1.2003
pagina 1 di 5 □ separati consensualmente con verbale in data del 24/05/2021 omologato dal Tribunale di Milano in data 24/06/2021;
con i seguenti figli:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3 Parte_4
(c.f. nata a [...] il [...] entrambi cittadini C.F._4 italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e, comunque, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La SI.ra continuerà a vivere insieme ai figli nella casa coniugale di Cesate (MI), in Parte_1
Via Matteotti n. 11, che conduce in locazione, con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti.
3) I figli minori della coppia, AL e , sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori seppur con collocazione abitativa e residenza prevalente presso la madre.
4) I coniugi si impegnano a adottare di comune accordo tutte le decisioni relative ai minori e alla loro educazione;
in particolare, tutte le questioni di maggiore importanza relative alla vita dei minori verranno prese congiuntamente da entrambi i coniugi.
5) In attuazione del principio di bigenitorialità, il padre potrà vedere i figli minori quando crede, compatibilmente con gli impegni dei bambini.
6) In ogni caso il padre potrà vedere i propri figli:
- una sera in settimana da concordarsi con la madre dalle ore 19.00 sino all'indomani mattina e con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola l'indomani, nei weekend in cui i bambini sono con il padre;
- due sere in settimana da concordarsi con la madre dalle ore 19.00 circa sino all'indomani mattina e con impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola l'indomani nei weekend in cui i bambini sono con la madre;
- a weekend alternati dal sabato alle 19.00 circa alla domenica sera 20.00;
- 7 giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o di Capodanno;
- 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando con la madre il giorno di
Pasqua e Pasquetta;
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi con la madre di anno in anno entro il 30 maggio, comunicando il luogo in cui il padre porterà in villeggiatura i figli;
- compleanni e festività nazionali e ponti ad anni alterni ove non vengano festeggiati insieme.
7) Il padre verserà mensilmente alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di €
500,00 entro il giorno 20 (venti), a mezzo bonifico bancario.
8) Detto assegno sarà rivalutato ogni 12 mesi, a partire dal momento della separazione, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
9) Le spese straordinarie necessarie saranno a carico al 50% di entrambi i genitori intendendosi per straordinarie: pagina 2 di 5 -le spese mediche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, farmaci omeopatici, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
con preventivo accordo relativamente a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
-le spese scolastiche (da documentare), senza preventivo accordo, relativamente a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno nonché quello che si rendesse necessario nel corso dell'anno scolastico, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
mensa, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche con e senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, corsi di recupero e lezioni private se ritenute necessarie o anche solo opportune dal consiglio di classe;
con preventivo accordo relativamente a tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione;
-le spese extrascolastiche (da documentare), senza preventivo accordo relativamente al tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, frequentazione di centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
trasporto pubblico, ricariche cellulari, una attività sportiva per ciascun figlio;
con preventivo accordo per corsi di istruzione, attività ì ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze, corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) Il padre verserà alla madre il 50% delle spese necessarie per lo svolgimento di almeno una attività sportiva per ciascun figlio. Attualmente AL sta frequentando un corso di danza mentre la Per_1 scuola calcio.
11) Le spese di custodia (baby-sitter), verranno divise al 50%, previo accordo e se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in mancanza di alternativa gratuita.
12) Per quanto non specificamente indicato o in caso di contrasto, la qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alle linee guida del 14 novembre 2017 e del protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare condivise dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Milano.
13) L'assegno unico sarà interamente di competenza della SI.ra in quanto genitore Parte_1 presso cui i minori sono collocati come pure le detrazioni fiscali.
14) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità
e la presente dichiarazione potrà servire quale nulla osta necessario per qualsiasi autorità competente al rilascio o al rinnovo di essi. pagina 3 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Tirana in data 7/01/2003 tra i SInori
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5