TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 129
TAR
Decreto cautelare 28 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione degli atti impugnati

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure del ricorrente, evidenziando l'inadeguatezza della motivazione fornita dall'Amministrazione riguardo al diniego di assegnazione in deroga, soprattutto in presenza di documentate problematiche di salute.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di legge in materia di transito nei ruoli civili

    Il Tribunale ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo che l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato le condizioni di salute del ricorrente ai fini dell'assegnazione della sede.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione del verbale di riunione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il verbale, in quanto atto presupposto, soffra del vizio di difetto di motivazione riscontrato negli atti consequenziali.

  • Rigettato
    Richiesta di attribuzione sede specifica

    Il Tribunale ha respinto la domanda di ordinare l'attribuzione della sede a Trapani, ritenendo che, in seguito all'accoglimento dell'azione di annullamento per difetto di motivazione, sia necessario un riesame da parte della Pubblica Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 129
    Data del deposito : 3 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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