Decreto cautelare 28 aprile 2025
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Nifo Sarrapochiello, Luca Di Natale, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, datato 14 febbraio 2025, con il quale è stato disposto il transito dell’istante nel personale civile, limitatamente alla parte in cui richiama “la prevista procedura istruttoria” nella quale è stata assegnata la sede di IO del LL (Bari);
- del Verbale della riunione del 27 novembre 2024 con i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in IO EL LL (Bari) presso il 36° Stormo;
- di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- per l'effetto, ordinare l’attribuzione in favore del ricorrente di una sede di servizio in Trapani e ciò per la presenza di quei “Casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali” che derogano al criterio regionale;
- con espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa MA SA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - già Capitano dell’Esercito Italiano ed effettivo presso l’82° Reggimento Fanteria “Torino” di Barletta - espone, in particolare, che:
- in data 17 settembre 2024, veniva sottoposto a visita medico legale presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari (verbale modello BL/S -OMISSIS- del 17 settembre 2024), che esprimeva il seguente giudizio diagnostico: A) Episodio Depressivo Maggiore moderato con ansia somatizzata, in buon controllo farmacologico, in soggetto con tratti di personalità improntata a rigidità - Disturbo depressivo ricorrente (F33) ;
- a causa delle gravi patologie, il deducente veniva dichiarato: 1) permanentemente non idoneo in modo assoluto al S.M.I. da collocare in congedo assoluto (art. 929, D.Lgs. 66/2010). E’ sì idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’A.D. (art. 930 d.lvo n. 66/2010) con controindicazione all’impiego in mansioni che possano esporre a stress psico-fisico intenso (....) 2) il giudizio di non idoneità decorre dal: 17.09.2024. L’inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesione che risultano dipendenti da causa di servizio: no ;
- le patologie riscontrate dalla C.M.O. di Bari erano già state rilevate dalla Commissione Medica per l’Accertamento dell’Invalidità Civile, la quale, nella seduta del 28 agosto 2024, riconosceva il ricorrente: invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 50%;
- il deducente presentava domanda di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare, integrando successivamente l’istanza di transito al fine di richiedere l’assegnazione della sede di servizio in Trapani, in deroga al criterio regionale, esponendo in particolare le sue gravi e documentate patologie;
- in data 27 novembre 2024 veniva espletata riunione della Commissione sui transiti, al cui esito (cfr. allegato “B”) veniva assegnata all’interessato la sede di IO del LL (Bari) presso il 36^ Stormo, disattendendo - pertanto - la richiesta preferenza in deroga per la sede di Trapani;
- ne scaturivano gli atti consequenziali, segnatamente: atto di concerto del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare -OMISSIS- del 12 febbraio 2025; decreto-OMISSIS- del 14 febbraio 2025; invito per il giorno 3 marzo 2025.
1.1 - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il succitato decreto del 14 febbraio 2025 e gli ulteriori atti, di cui in epigrafe, esclusivamente per la parte relativa all’assegnazione della sede di servizio in IO del LL (Bari).
Ha domandato, altresì, che sia ordinata l’attribuzione in suo favore di una sede di servizio in Trapani, per la presenza di quei “Casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali” che derogano al criterio regionale.
Ha formulato espressa riserva (in altro giudizio) al risarcimento dei danni subiti e subendi .
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1 - Mancanza di motivazione degli atti impugnati
Violazione e/o falsa applicazione di legge - in particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Sviamento ;
2 - Violazione e/o falsa applicazione di legge
In particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento Militare), così come recepito dal Ministero della Difesa con circolare n. 051229 del 25.07.2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento. Violazione del principio del legittimo affidamento. Sviamento;
3 - Violazione di legge per carenza di istruttoria;
4 - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità.
1.2 - Si è costituito in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa.
1.3 - Con ordinanza 16 maggio 2025, n. 159, questa sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal ricorrente, ai fini del riesame, così argomentando:
Rilevato che l’istanza di assegnazione in deroga presso la sede di Trapani, avanzata dal ricorrente ai sensi dell’Allegato 1, punto B, della circolare -OMISSIS- del 25 luglio 2023, è stata respinta senza motivazione;
Ritenuto che, pur riconoscendo ampia discrezionalità all’Amministrazione militare, va rilevata l’insufficienza motivazionale del diniego, che non consente di apprezzare le ragioni effettive che si oppongono all’accoglimento;
Ritenuto opportuno, pertanto, che l’Amministrazione si ridetermini sulla posizione del ricorrente con più esplicita motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
1.4 - Non risulta agli atti di causa che l’Amministrazione abbia adempiuto al riesame disposto in sede cautelare.
1.5 - All’udienza pubblica del 18 settembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato, nei sensi e nei termini di seguito illustrati.
3. - Il ricorrente lamenta, essenzialmente, difetto istruttorio e motivazionale.
Deduce che, nella riunione del 27 novembre 2024, nulla risulta detto sulle sue motivate richieste di assegnazione in deroga, non essendo state palesate alcuna motivazione in merito alle manifestate molteplici esigenze di essere assegnato in un Ente dislocato in regione Sicilia né alcuna argomentazione riguardo alle sue importanti problematiche di salute, accertate dalla C.M.O. e dalla documentazione sanitaria presentata, con la conseguente impossibilità di ricostruzione dell’ iter logico-giuridico svolto dalla P.A. per l’adozione delle determinazioni contestate in parte qua .
Invoca, in particolare, la Circolare -OMISSIS-del 25 luglio 2023, la quale, con l’“Annesso 1” (relativo alla determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare dell’Esercito richiedente il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Difesa ai sensi dell’art. 930 C.o.m. ), dispone, in particolare, che il personale transitato viene assegnato presso un Ente dislocato in una sede insistente nella regione di ultimo servizio (paragrafo “A”), precisando - però - al paragrafo “B” ( Possibilità di deroga ) che, Al fine della determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato, si può tener conto delle seguenti possibilità di deroga ai criteri sub. A: 1. Casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali ; mentre alcuna menzione è stata fatta dalla P.A. circa le esigenze del ricorrente e le sue condizioni di salute.
Richiama pertinente giurisprudenza a supporto.
4. - Le suddette censure sono fondate.
5. - Invero, osserva il LLgio che la normativa fondamentale della procedura di transito dei militari nei ruoli civili della Difesa è data dal combinato disposto dell’art. 930 del decreto legislativo n. 66/2010 e dal decreto del Ministero della Difesa del 18 aprile 2002. La Circolare -OMISSIS-del 25 luglio 2023 integra attualmente la normativa su alcuni aspetti del transito, in particolare sui criteri di assegnazione del personale transitato.
La suddetta Circolare, per quel che qui rileva, prevede, per quanto riguarda i Criteri per la determinazione della sede di prima assegnazione all’atto del transito del personale dell’Esercito Italiano (“Annesso 1”), che:
Lo Stato Maggiore dell’Esercito, fatte salve le primarie “esigenze funzionali di Forza Armata”, individua in ordine di priorità i seguenti criteri per la determinazione della 1^ assegnazione per il proprio personale militare richiedente il transito nei ruoli civili dell’A.D. ai sensi dell’art. 930 C.o.m.:
1. Ente di servizio, qualora sia stata avanzata richiesta formale da parte del Comandante dell’Ente e sia comunque disponibile la posizione organica riferita al profilo professionale assegnato.
2. Ente dislocato in una sede insistente nella regione di ultimo servizio, qualora sussistano posizioni organiche disponibili per il profilo assegnato.
3. Ente dislocato in una regione più prossima a quella di ultimo servizio dove l’interessato trovi utile collocazione organica, nel caso non sia possibile soddisfare i restanti criteri sopra citati (paragrafo “A”).
La citata Circolare fa salve, poi, Al fine della determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato , quale possibilità di deroga ai criteri sub. A. , i casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali (paragrafo “B” - Possibilità di deroga , punto n. 1): deroga, quest’ultima, che impone, al cospetto di precise e documentate indicazioni provenienti dalla parte istante, di esplicitare la valutazione al riguardo compiuta (per considerazioni sostanzialmente omologhe, in relazione alla precedente circolare -OMISSIS-del 21 giugno 2011, che prevedeva la possibilità di deroga in relazione a particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale , cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 154, pure richiamata dal deducente, e giurisprudenza ivi citata - T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, 27 marzo 2023, n. 120, pure citata da parte ricorrente; cfr. anche T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sezione prima, 28 gennaio 2021, n. 29; T.A.R. Abruzzo, sezione prima, L’Aquila, 18 febbraio 2022, n. 62; T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima bis, 14 novembre 2023, n. 16974 ).
6. - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, l’Amministrazione ha omesso sul punto un’adeguata motivazione; mentre era dovere dell’Amministrazione datrice di lavoro evidenziare (se esistenti) quegli elementi puntuali di valutazione ovvero ostativi che impedivano a essa di applicare, a fronte delle problematiche di salute rappresentate dal deducente, la deroga al criterio generale di cui al paragrafo “A” dell’“Annesso 1” della menzionata Direttiva della Direzione Generale per il personale civile della Difesa -OMISSIS-del 25 luglio 2023.
In altri termini, come già rilevato nella fase cautelare del giudizio, l’istanza di assegnazione in deroga presso la sede di Trapani è stata disattesa senza adeguata motivazione in parte qua ; pertanto, pur riconoscendo ampia discrezionalità all’Amministrazione militare in subiecta materia , va rilevata l’insufficienza motivazionale del diniego di assegnazione in deroga, che non consente di apprezzare le ragioni effettive che si oppongono all’accoglimento.
7. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’assegnazione della sede di servizio in IO EL LL (Bari), prescrivendo, altresì, che l’Amministrazione si ridetermini sulla posizione del ricorrente con più esplicita motivazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Va, invece, respinta, in ragione dell’accoglimento dell’azione di annullamento per difetto di motivazione (con il conseguente necessario riesame da parte della P.A.), la domanda di ordinare l’attribuzione in favore del ricorrente di una sede di servizio in Trapani.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (sezione prima), accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, limitatamente alla assegnazione della sede di servizio in IO EL LL (Bari).
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON SP, Presidente
MA SA AN, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SA AN | ON SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.