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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10721 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 919/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 919/2022, pendente tra e consorti (Avv. Parte_1
NI AR RI) e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. Melinda Nardella); rilevato che parte ricorrente nelle note scritte depositate il 17.6.2025 ha chiesto, riformulando le domande proposte in ricorso:
“1) In via principale, condannare l' Controparte_2 al risarcimento del danno in favore di ciascun ricorrente nella misura indicata a margine del
[...] rispettivo nominativo, come di seguito, per tutte le causali indicate in ricorso e/o nella misura che salvo gravame sarà ritenuta di legge, il tutto con condanna al pagamento degli interessi di legge fino al soddisfo:
11.019,46 € Parte_2
10.548,70 € Parte_3
11.019,46 € CP_3
11.019,46 € Parte_4
11.019,46 € Parte_5
8.917,07 € CP_4
6.243,01 € Parte_6
7.228,59 € Parte_7
7.228,59 € Parte_8
5.731,71 € Parte_9
9.035,74 € Controparte_5
9.035,74 € Parte_10
9.035,74 € Controparte_6
9.035,74 € Parte_11
9.035,74 € Parte_12
7.902,84 € Parte_13
4.066,08 € Parte_14
4.066,08 € Controparte_7
4.066,08 € Controparte_8
DEL 4.066,08 € Controparte_9
[...]
4.066,08 € Parte_15
2.924,05 € Parte_16
3.998,07 € Parte_17
2.258,93 € Parte_18
2.258,93 € Parte_1 2.258,93 € Parte_19
2) in via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il datore non sia inadempiente, come indicato in ricorso, e stante le mancate contestazioni dei criteri utilizzati per il riparto delle maggiorazioni del 20% del fatturato tra il personale dell'equipe trasfusionale nel periodo 2015-2020, condannare l' convenuta al pagamento a titolo retributivo in favore di ciascun ricorrente delle somme CP_1 nella misura indicata a margine del rispettivo nominativo per tutte le causali in atti, oltre alla condanna al pagamento degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo: 9.582,14 € Parte_2
9.172,78 € Parte_3
9.582,14 € CP_3
9.582,14 € Parte_4
9.582,14 € Parte_5
7.753,98 € CP_4
5.428,70 € Parte_6
6.312,23 € Parte_7
6.312,23 € Parte_8
5.010,59 € Parte_9
7.890,29 € Controparte_5
7.890,29 € Parte_10
7.890,29 € Controparte_6
7.890,29 € Parte_11
7.890,72 € Parte_12
6.890,87 € Parte_13
3.550,63 € Parte_14
3.550,63 € Controparte_7
3.550,63 € Controparte_8
3.550,63 € Controparte_10
3.550,63 € Parte_15
2.542,65 € Parte_16
3.476,58 € Parte_17
1.972,57 € Parte_18
1.972,57 € Parte_1
1.972,57 € Parte_19
3) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, e per il caso in cui si ritenessero contestati i criteri utilizzati da parte ricorrente, condannare l convenuta sulla CP_1 base dei criteri specifici dalla stessa indicati e/o dal proprio conteggio di liquidazione, al pagamento delle somme che, per l'effetto, risulteranno dovute, fatto salvo il diritto dei ricorrenti a chiedere in sede di gravame il maggior importo in caso di contestazione;
il tutto con condanna al pagamento di interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
4) in via ancor più subordinata e sempre salvo gravame, per il caso in cui si ritenesse che il datore non sia inadempiente, come indicato in ricorso, condannare l'Azienda convenuta, con sentenza immediatamente esecutiva, a determinare gli specifici criteri di liquidazione del riparto delle maggiorazioni del 20% sul fatturato di cui al D.M. Sanità 1.9.1995 e/o entro il termine perentorio che l'Ill.mo Tribunale vorrà indicare, condannandola fin d'ora (con sentenza generica) a versare ai ricorrenti le somme che risulteranno dovute in forza di tali criteri e/o di conteggi, salvo il diritto di ciascun ricorrente al maggior importo in caso contestazione e/o di gravame;
il tutto con condanna al pagamento di interessi di legge;
pagina 3 di 5 rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto al compenso relativo alle attività inerenti UOC centro trasfusionale e immunoematologia dell'azienda opponente sul Decreto del Ministero della Sanità del 1 settembre 1995 il quale ha stabilito che le Case di Cura e gli Ospedali che insistono nel territorio dell privi di strutture CP_1 trasfusionali proprie, hanno l'obbligo di stipulare Convenzioni con le
[...]
per ottenere le prestazioni di sangue e servizi trasfusionali Controparte_11 prevedendo l'obbligo dell'Azienda pubblica di assicurare l'assistenza di medicina trasfusionale 24 ore su 24 per 365 giorni dell'anno e che, in riferimento agli obblighi economici, l ogni mese ha l'obbligo di fatturare alle Case di Cura ed agli CP_1
Ospedali convenzionati un “contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifico fornita, pari al 20% del fatturato complessivo”; rilevato che la ha statuito in ordine alle modalità di riparto del predetto CP_12
20% del fatturato di cui al D.M. 1.9.1995, con la deliberazione della Giunta Regionale del n. 376/2001 il cui art.11 ha stabilito che: “Per le attività trasfusionali svolte nei CP_12 confronti delle case di cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 1° settembre 1995 compete una quota pari al 20% del FATTURATO complessivo derivante dalla convenzione in favore del PERSONALE dell'equipe del CENTRO stesso. La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese deve essere contenuta nell'atto deliberativo Aziendale della consulenza” e con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 342/2008 il cui art.15 ha riprodotto pedissequamente la citata disposizione dettata dall'art. 11 DGR n. 376/2001; rilevato che appare pacifico tra le parti che tali provvedimenti sono stati attuati dall'odierna parte datoriale nella Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2010 e specificamente all'art. 22 (all'interno del Regolamento della “Consulenza”), il cui comma 8, in tema di quota di competenza al personale dell'equipe del centro trasfusionale, prevede espressamente che “per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle Case di Cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del decreto Ministero Sanità 1.9.1995 compete una quota pari al 20% del FATTURATO complessivo derivante dalla convenzione in favore del PERSONALE dell'equipe del CENTRO stesso, al netto delle quote a favore dell La ripartizione di tale quota tra gli CP_1 aventi diritto verrà effettuata in proporzione all'apporto professionale di ciascuna delle unità interessate. La liquidazione dei compensi verrà effettuata al netto delle quote a favore dell sulla base della certificazione prodotta dalla AFC PPVCS e dalla CP_1
Ragioneria, previa verifica da parte del Direttore della Parte_20 del recupero del debito orario, quantificato in sede di
[...] contrattazione integrativa”; rilevato che secondo quanto espressamente disposto dal comma 8 dell'art. 22, la ripartizione del 20% al personale dell'equipe del centro avviene solo mediante l'attuazione di specifici criteri, dianzi riportati per esteso, quali la ripartizione tra gli aventi diritto in proporzione all'apporto professionale di ciascuna unità interessata e pagina 4 di 5 sulla base di una certificazione prodotta dalla AFC PPVCS e dalla Ragioneria previa verifica da parte del Direttore della Parte_20 del recupero del debito orario;
e parametrando la ripartizione anche sulla base della presenza in servizio degli operatori e previa verifica del recupero del debito orario;
rilevando che le predette circostanze devono sussistere ai fini dell'erogazione del compenso preteso;
rilevato che, secondo quanto specificamente ed efficacemente eccepito dalla parte resistente in comparsa, parte ricorrente non ha adempiuto l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, essendo rimaste dette circostanze, mai neppure compiutamente dedotte dai lavoratori, del tutto sfornite di qualsivoglia allegazione e, a fortiori, di qualsivoglia prova;
rilevato che l'insanabile carenza in punto di allegazione, e di prova, determina perciò solo il rigetto del ricorso;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 2.8.2025
Il G.L.
P. FA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.L., letti gli atti del procedimento n. 919/2022, pendente tra e consorti (Avv. Parte_1
NI AR RI) e in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (Avv. Melinda Nardella); rilevato che parte ricorrente nelle note scritte depositate il 17.6.2025 ha chiesto, riformulando le domande proposte in ricorso:
“1) In via principale, condannare l' Controparte_2 al risarcimento del danno in favore di ciascun ricorrente nella misura indicata a margine del
[...] rispettivo nominativo, come di seguito, per tutte le causali indicate in ricorso e/o nella misura che salvo gravame sarà ritenuta di legge, il tutto con condanna al pagamento degli interessi di legge fino al soddisfo:
11.019,46 € Parte_2
10.548,70 € Parte_3
11.019,46 € CP_3
11.019,46 € Parte_4
11.019,46 € Parte_5
8.917,07 € CP_4
6.243,01 € Parte_6
7.228,59 € Parte_7
7.228,59 € Parte_8
5.731,71 € Parte_9
9.035,74 € Controparte_5
9.035,74 € Parte_10
9.035,74 € Controparte_6
9.035,74 € Parte_11
9.035,74 € Parte_12
7.902,84 € Parte_13
4.066,08 € Parte_14
4.066,08 € Controparte_7
4.066,08 € Controparte_8
DEL 4.066,08 € Controparte_9
[...]
4.066,08 € Parte_15
2.924,05 € Parte_16
3.998,07 € Parte_17
2.258,93 € Parte_18
2.258,93 € Parte_1 2.258,93 € Parte_19
2) in via subordinata, per il caso in cui si ritenesse che il datore non sia inadempiente, come indicato in ricorso, e stante le mancate contestazioni dei criteri utilizzati per il riparto delle maggiorazioni del 20% del fatturato tra il personale dell'equipe trasfusionale nel periodo 2015-2020, condannare l' convenuta al pagamento a titolo retributivo in favore di ciascun ricorrente delle somme CP_1 nella misura indicata a margine del rispettivo nominativo per tutte le causali in atti, oltre alla condanna al pagamento degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo: 9.582,14 € Parte_2
9.172,78 € Parte_3
9.582,14 € CP_3
9.582,14 € Parte_4
9.582,14 € Parte_5
7.753,98 € CP_4
5.428,70 € Parte_6
6.312,23 € Parte_7
6.312,23 € Parte_8
5.010,59 € Parte_9
7.890,29 € Controparte_5
7.890,29 € Parte_10
7.890,29 € Controparte_6
7.890,29 € Parte_11
7.890,72 € Parte_12
6.890,87 € Parte_13
3.550,63 € Parte_14
3.550,63 € Controparte_7
3.550,63 € Controparte_8
3.550,63 € Controparte_10
3.550,63 € Parte_15
2.542,65 € Parte_16
3.476,58 € Parte_17
1.972,57 € Parte_18
1.972,57 € Parte_1
1.972,57 € Parte_19
3) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, e per il caso in cui si ritenessero contestati i criteri utilizzati da parte ricorrente, condannare l convenuta sulla CP_1 base dei criteri specifici dalla stessa indicati e/o dal proprio conteggio di liquidazione, al pagamento delle somme che, per l'effetto, risulteranno dovute, fatto salvo il diritto dei ricorrenti a chiedere in sede di gravame il maggior importo in caso di contestazione;
il tutto con condanna al pagamento di interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
4) in via ancor più subordinata e sempre salvo gravame, per il caso in cui si ritenesse che il datore non sia inadempiente, come indicato in ricorso, condannare l'Azienda convenuta, con sentenza immediatamente esecutiva, a determinare gli specifici criteri di liquidazione del riparto delle maggiorazioni del 20% sul fatturato di cui al D.M. Sanità 1.9.1995 e/o entro il termine perentorio che l'Ill.mo Tribunale vorrà indicare, condannandola fin d'ora (con sentenza generica) a versare ai ricorrenti le somme che risulteranno dovute in forza di tali criteri e/o di conteggi, salvo il diritto di ciascun ricorrente al maggior importo in caso contestazione e/o di gravame;
il tutto con condanna al pagamento di interessi di legge;
pagina 3 di 5 rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto al compenso relativo alle attività inerenti UOC centro trasfusionale e immunoematologia dell'azienda opponente sul Decreto del Ministero della Sanità del 1 settembre 1995 il quale ha stabilito che le Case di Cura e gli Ospedali che insistono nel territorio dell privi di strutture CP_1 trasfusionali proprie, hanno l'obbligo di stipulare Convenzioni con le
[...]
per ottenere le prestazioni di sangue e servizi trasfusionali Controparte_11 prevedendo l'obbligo dell'Azienda pubblica di assicurare l'assistenza di medicina trasfusionale 24 ore su 24 per 365 giorni dell'anno e che, in riferimento agli obblighi economici, l ogni mese ha l'obbligo di fatturare alle Case di Cura ed agli CP_1
Ospedali convenzionati un “contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifico fornita, pari al 20% del fatturato complessivo”; rilevato che la ha statuito in ordine alle modalità di riparto del predetto CP_12
20% del fatturato di cui al D.M. 1.9.1995, con la deliberazione della Giunta Regionale del n. 376/2001 il cui art.11 ha stabilito che: “Per le attività trasfusionali svolte nei CP_12 confronti delle case di cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 1° settembre 1995 compete una quota pari al 20% del FATTURATO complessivo derivante dalla convenzione in favore del PERSONALE dell'equipe del CENTRO stesso. La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese deve essere contenuta nell'atto deliberativo Aziendale della consulenza” e con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 342/2008 il cui art.15 ha riprodotto pedissequamente la citata disposizione dettata dall'art. 11 DGR n. 376/2001; rilevato che appare pacifico tra le parti che tali provvedimenti sono stati attuati dall'odierna parte datoriale nella Deliberazione del Direttore Generale n. 12/2010 e specificamente all'art. 22 (all'interno del Regolamento della “Consulenza”), il cui comma 8, in tema di quota di competenza al personale dell'equipe del centro trasfusionale, prevede espressamente che “per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle Case di Cura private ai sensi del comma 1 art. 1 del decreto Ministero Sanità 1.9.1995 compete una quota pari al 20% del FATTURATO complessivo derivante dalla convenzione in favore del PERSONALE dell'equipe del CENTRO stesso, al netto delle quote a favore dell La ripartizione di tale quota tra gli CP_1 aventi diritto verrà effettuata in proporzione all'apporto professionale di ciascuna delle unità interessate. La liquidazione dei compensi verrà effettuata al netto delle quote a favore dell sulla base della certificazione prodotta dalla AFC PPVCS e dalla CP_1
Ragioneria, previa verifica da parte del Direttore della Parte_20 del recupero del debito orario, quantificato in sede di
[...] contrattazione integrativa”; rilevato che secondo quanto espressamente disposto dal comma 8 dell'art. 22, la ripartizione del 20% al personale dell'equipe del centro avviene solo mediante l'attuazione di specifici criteri, dianzi riportati per esteso, quali la ripartizione tra gli aventi diritto in proporzione all'apporto professionale di ciascuna unità interessata e pagina 4 di 5 sulla base di una certificazione prodotta dalla AFC PPVCS e dalla Ragioneria previa verifica da parte del Direttore della Parte_20 del recupero del debito orario;
e parametrando la ripartizione anche sulla base della presenza in servizio degli operatori e previa verifica del recupero del debito orario;
rilevando che le predette circostanze devono sussistere ai fini dell'erogazione del compenso preteso;
rilevato che, secondo quanto specificamente ed efficacemente eccepito dalla parte resistente in comparsa, parte ricorrente non ha adempiuto l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento del diritto azionato, essendo rimaste dette circostanze, mai neppure compiutamente dedotte dai lavoratori, del tutto sfornite di qualsivoglia allegazione e, a fortiori, di qualsivoglia prova;
rilevato che l'insanabile carenza in punto di allegazione, e di prova, determina perciò solo il rigetto del ricorso;
rilevato che la peculiarità della vicenda impone la compensazione integrale delle spese di lite;
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 2.8.2025
Il G.L.
P. FA
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