Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 19/02/2026, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2026, proposto da CA PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TR MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Castellani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della graduatoria finale di merito, decreto prot. n. 470, relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”, AS48 – Scienze motorie e Sportive, regione Umbria, pubblicata il 3 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa del mancato inserimento del titolo di riserva (all. 1);
- dell’integrazione della graduatoria finale del concorso di merito, prot. n. 544, al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, conformemente l’art. 9, comma 3 del D.D.G. 2575/2023 e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, per la classe di concorso AS48 – Scienze motorie e Sportive, regione Umbria, pubblicata il 29 luglio u.s. sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa del mancato inserimento del titolo di riserva (all. 2);
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;
- dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206” ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
per l’adozione di idonee misure cautelari
volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierno ricorrente di essere incluso nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206 per la classe AS48, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
nonché per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AS48);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso AS48).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di TR MA e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO EL RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 29.10.2025, la parte ricorrente impugnava la graduatoria indicata in epigrafe, nella parte in cui non risultava incluso nella medesima, a causa del mancato inserimento del titolo di riserva.
Rappresentava, in fatto, che in sede di domanda di partecipazione aveva omesso di “ flaggare ” il possesso del titolo di riserva, in quanto conseguente all’attestazione dello svolgimento del servizio civile nazionale e che, pertanto, lo stesso all’esito delle prove non è stato considerato in posizione utile ai fini dell’inserimento in graduatoria, nonostante avesse conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità (nella specie, 192,25 punti, ritenuto pari o addirittura superiore a quello di altri candidati vincitori, cui è stata riconosciuta la riserva).
1.2. Con atto notificato il giorno 11.11.2025, il Ministero resistente formulava opposizione, chiedendo la decisione del ricorso in sede giurisdizionale. Parte ricorrente provvedeva alla trasposizione del ricorso, mediante notifica dell’atto di avviso e deposito del ricorso il giorno 8.1.2026.
1.3. In diritto solleva le seguenti censure a sostegno del ricorso:
“ I. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa – violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - violazione e/o falsa applicazione del d.l. 80/2021 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta ”, con cui deduce la discriminazione della condotta dell’amministrazione che non ha consentito di indicare in domanda il titolo di riserva, equiparando il servizio prestato alla situazione di non aveva alcun titolo di riserva; al contrario, avrebbe dovuto riconoscere l’equivalenza del servizio prestato al servizio civile universale, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, IV-ter, n. 12019/2025).
1.3. Si costituiva in giudizio in data 26.1.2026 il controinteressato, TR MA, deducendo l’infondatezza del gravame.
1.4. L’Amministrazione si costituiva con atto formale in data 29.1.2026 depositando una relazione amministrativa il successivo 30.1.2026.
1.5. Alla camera di consiglio del 4.2.2026, veniva dato avviso alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., circa un possibile profilo di inammissibilità in ragione della tardività del deposito del ricorso, operando il termine dimidiato ex art. 119, comma 2, c.p.a..
1.6. Le parti producevano memorie su tale questione. In particolare, il ricorrente rappresentava come l’abbreviazione dei termini propria dei giudizi accelerati non fosse applicabile anche al termine di trasposizione ex art. 48 c.p.a. e che, in ogni caso, anche in ragione di diverse interpretazioni giurisprudenziali, sussistesse nel caso di specie un errore scusabile.
2. – Alla camera di consiglio del 18.2.2026, previo avviso reso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è irricevibile e, in ogni caso, infondato.
3.1. Emerge agli atti di causa che, a seguito dell’opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, proposta dal Ministero resistente in data 11.11.2025, parte ricorrente provvedeva a depositare il ricorso dinanzi al TAR in data 8.1.2026.
Il deposito è avvenuto, pertanto, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 48, comma 1, c.p.a. che – nel caso dei giudizi soggetti al rito accelerato PNRR – è dimidiato per effetto del combinato disposto dell’art. 12 bis , D.L. n. 68/2022 e 119, comma 2, c.p.a.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è applicabile nelle materie di cui all’art. 119 comma 1, c.p.a., la regola del dimezzamento dei termini anche al deposito dell’atto di costituzione in giudizio ed all’avviso di cui all’art. 48 c.p.a., circostanza già ampiamente confermata dalla giurisprudenza di questo Giudice.
Si richiama sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6124 (conforme a Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2007, n. 4136), che ha precisato, al riguardo, quanto segue: “ Innanzitutto va rilevato che dal principio di alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale - previsto dall’art. 8, comma 2, D.P.R. 1199/1971 - discende che in tale ricorso amministrativo la vera e propria fase che possa ritenersi “proposizione del ricorso introduttivo” deve individuarsi, secondo il successivo art. 9, nella notificazione del ricorso ad uno almeno dei controinteressati e successiva presentazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, ma non anche in quella eventualmente successiva dell’atto di costituzione in giudizio al TAR, per proseguirlo a seguito di opposizione ex art. 10, primo comma cit. Tant’è vero che la disposizione ult. cit. aggiunge che, in tal caso, il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme di rito vigenti.
Ed è appena il caso di considerare che, sempre in base alla disposizione ult. cit., ciò che va notificato al fine ivi previsto, a pena di inammissibilità, è solo l’avviso di voler insistere nel ricorso, ma non anche il ricorso stesso, che oltretutto è stato già notificato e non può più essere modificato o integrato nei motivi e nelle conclusioni, dovendo semplicemente essere depositato al TAR, nei termini previsti. 6. Da quanto detto discendono ulteriori conseguenze in ordine alle domande ed alle conclusioni presentate dall’appellante…..Viceversa, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, per le materie soggette al rito speciale di cui all’art. 23 bis, commi 1, lett. b, e 2, della legge n. 1034 del 1971, non si è mai dubitato che il deposito dell’atto di costituzione ex art. 10 primo comma cit. presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, ivi definito atto successivo alla proposizione del ricorso, dovesse eseguirsi nel termine dimidiato di 30 giorni.
Il che ovviamente esclude in radice che si sia verificato un contrasto di giurisprudenza che possa ritenersi rilevante ai fini della decisione della presente controversia. ”
Da quanto precede deriva che “ l’atto di trasposizione in nessun modo può essere equiparato alla proposizione del ricorso già introdotto, così come nemmeno l’avviso di voler insistere nel ricorso può essere assimilato alla notificazione del ricorso introduttivo in primo grado (Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1443 del 9 febbraio 2023) e ciò conferma l’insussistenza nel caso di specie delle esigenze difensive che giustificano l’inapplicabilità del termine dimezzato alla notificazione del ricorso introduttivo, risolvendosi la trasposizione in adempimenti che consistono di operazioni giuridicamente rilevanti per gli effetti che ne scaturiscono ma che non incidono sul diritto di difesa in senso stretto, inteso come diritto ad articolare difese compiute in un tempo ritenuto congruo; ed anzi proprio il carattere elementare dell’operazione di deposito presso la segreteria del T.a.r di un atto che riproduce pedissequamente il contenuto del ricorso originario presentato in sede giustiziale, giustifica l’assoggettamento del termine entro cui deve essere adempiuta alla regola del dimezzamento, ciò al fine di assicurare la celere definizione del giudizio in materie particolarmente sensibili in cui, accanto al principio della ragionevole durata del processo, rileva l’esigenza di garantire che una serie di interventi particolarmente rilevanti possano essere realizzati celermente, in un quadro di sicurezza giuridica, riducendo i tempi di definizione del contenzioso (Cons. St., IV, n. 2266/2025).
Inoltre non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini poiché, come osservato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2266 del 2025 “ la giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dal T.a.r., aveva già ampiamente chiarito che al termine di deposito dell’atto di trasposizione si applica, nei riti c.d. accelerati, la regola del dimezzamento dei termini ”.
In particolare nel caso di specie non sussistono oscillazioni nella giurisprudenza del giudice di appello e il quadro interpretativo deve ritenersi da tempo definitivamente chiarito nei termini ricostruiti.
Le esposte considerazioni portano a dover ritenere irricevibile il ricorso, per tardività del deposito dell’atto di trasposizione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
3.2. Anche prescindendo dal precedente rilievo, il Collegio ritiene che il ricorso sia in ogni caso infondato nel merito, posta la mancata allegazione della situazione legittimante la riserva in sede di domanda di partecipazione, né successivamente prima della formazione della graduatoria.
Emerge agli atti come il ricorrente “ ha omesso di flaggare per mero errore il possesso del titolo di riserva in quanto in possesso dell’attestato di servizio civile nazionale ” (ricorso p. 5).
Anche successivamente a tale momento, il ricorrente ha in ogni caso atteso sino al 2.10.2025 (ossia tre mesi dopo l’approvazione della graduatoria definitiva) per richiedere all’amministrazione la valutazione del proprio titolo.
Per giurisprudenza conforme, infatti, i titoli di riserva – rientrando nell’ampia categoria dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 – “ sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché siano stati esibiti all’esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria .” (Cons. St., VII, n. 9667/2024).
Una volta pubblicata la graduatoria finale, il principio di autoresponsabilità, oltre che le esigenze di garantire la par condicio tra i concorrenti e la stabilità degli atti conclusivi della procedura concorsuale, impone all’amministrazione di non poter accettare una tardiva produzione del titolo, non sussistendo nel caso di specie neppure gli estremi per l’attivazione di un eventuale soccorso istruttorio (stante, come detto, la incontestata omessa dichiarazione del titolo).
Detto rilievo rivesta portata assorbente rispetto alle ulteriori censure ricorsuali dirette a sostenere l’equiparazione tra il servizio civile universale e il servizio civile nazionale svolto dal ricorrente (profilo sul quale, peraltro, questa sezione si è già espresso in senso favorevole; cfr. sentenza n. 2525/2026).
4. – Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve, in definitiva, essere respinto in quanto infondato.
5. – Le spese possono essere compensate stante la particolarità della questione e le considerazioni in rito che sostengono la decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR AS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO EL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL RO | DR AS |
IL SEGRETARIO