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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 15/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1160/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Maresca e Nocerino)
PARTE APPELLANTE
E
E Controparte_1 Controparte_2
(avv.ti Bruschi e Parpaglioni)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9814 del 22/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da e Controparte_1
nei confronti di (d'ora in poi, breviter, anche “ ”) - previa Controparte_2 Parte_1 CP_3 disapplicazione del combinato disposto degli artt. 31.5 e 31.6 del CCAL del 2012 e del 2016, nella parte in cui limitavano la “indennità di utilizzazione professionale”, da corrispondere nelle giornate di ferie, alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i macchinisti, nonché dell'art. 77.2.4 del CCNL del 2012 e del 2016, nella parte in cui escludeva la “indennità per assenza dalla residenza” dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie - si dichiarava il diritto dei ricorrenti all'inserimento, nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali dal luglio 2007, dell'indennità di utilizzazione professionale nella misura intera e dell'indennità per assenza dalla residenza, e, per l'effetto, si condannava la resistente al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 18/7/2007 alla sentenza - oltre alle ulteriori differenze maturande a tali titoli in ipotesi di mancato adeguamento della resistente a tale pronuncia - seguendo i criteri di calcolo esposti in motivazione, unitamente alla rivalutazione e agli interessi, compensando la metà delle spese di lite e ponendo la restante parte a carico della Società.
Quest'ultima interponeva appello, cui resistevano i lavoratori.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
L'appello è articolato in sei motivi (quelli dal secondo al quinto vengono spiegati in via gradata).
Con il primo - denunciando la violazione dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 2109, comma 2, c.c., e degli artt. 10 e 18-bis del d.lgs. n. 66/2003, in relazione all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla C.G.U.E. - l'appellante sostiene che il Tribunale capitolino, partendo dal presupposto di una necessaria, sostanziale, coincidenza della retribuzione feriale con quella ordinaria, avrebbe errato ad includere, nella retribuzione spettante per il periodo feriale, le indennità di cui sopra.
Con il secondo motivo - denunciando la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla C.G.U.E. - l'appellante rileva che gli originari ricorrenti non avrebbero dimostrato che le suddette indennità avessero le peculiari caratteristiche enucleate dai giudici di Lussemburgo, segnatamente sul versante dell'effetto dissuasivo, per essere prese in considerazione nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie.
Con il terzo motivo - denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretato dalla CGUE - l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe utilizzato un criterio errato per verificare l'incidenza delle indennità ex adverso rivendicate sulla retribuzione dei lavoratori.
Con il quarto motivo - denunciando soprattutto la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. -
l'appellante evidenzia la motivazione apparente, non avendo il Tribunale chiarito le ragioni per cui avrebbe ravvisato le caratteristiche di cui sopra nelle indennità de quibus.
Con il quinto motivo - denunciando la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 - l'appellante, in merito al quantum della pretesa azionata, ritiene erroneo il calcolo del numero dei 28 giorni presi in considerazione dal giudice di prime cure, in quanto, stante l'articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, il periodo di ferie retribuito era pari a 20 giorni lavorativi.
Con il sesto motivo - denunciando la violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4), c.c. - l'appellante reitera l'eccezione di prescrizione, in quanto decorrente in costanza del rapporto di lavoro. Tali motivi - che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto - si rivelano nel complesso infondati, sottolineando che i giudici di legittimità hanno, di recente, avallato le conclusioni raggiunte dal Tribunale capitolino nella gravata sentenza, sulla base delle considerazioni giuridiche di cui appresso, qui condivise in quanto espresse nell'esercizio della funzione nomofilattica (v., inizialmente, Cass., sez. lav., 26/6/2023, n. 18160, in una fattispecie relativa alle “indennità di condotta” e “indennità di riserva” riguardante i macchinisti;
Cass., sez. lav., 11/7/2023, n. 19711, sulla qualifica di capotreno;
Cass., sez. lav.,
15/12/2023, n. 35146, concernente ancora la figura del macchinista;
in senso conforme, v., tra le altre,
Cass., sez. lav., 20/5/2024, nn. 13932, e Cass., sez. lav., 21/5/2024, n. 14089; agli insegnamenti del giudice di legittimità si sono uniformate, in fattispecie analoghe, la maggior parte delle decisioni del Tribunale di
Roma e la totalità delle decisioni di questa Corte territoriale: v., tra le altre, sent. n. 82 del 10/1/2025, nn. 901
902 e 903 dell'11/3/2024, n. 575 del 9/2/2024, n. 65 del 12/1/2024; cui adde sent. del 18/7/2023 e del
27/5/2025, estensore lo scrivente, le cui argomentazioni vengono riportate infra ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In punto di fatto, è incontestato che gli originari ricorrenti sono dipendenti della Società come macchinisti B1, svolgono in prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni da loro condotti sulle linee ferroviarie e relativi impianti, e sono entrambi tecnici specializzati.
E', altresì, incontestato che la retribuzione mensile ordinaria dei tecnici specializzati è composta da importi fissi e continuativi nonché di ulteriori importi liquidati continuativamente ogni mese, ma il cui importo è proporzionale all'effettivo tempo trascorso a bordo macchina e treno.
In particolare, la “indennità di utilizzazione professionale” prevista dal CCAL retribuisce le ore prestate per le attività di condotta e di scorta e, per il macchinista, comprende l'ulteriore voce retributiva commisurata ai chilometri percorsi, ma tale indennità viene forfetizzata solo per alcune fattispecie, come la presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento, per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e abilitazione (la misura forfetizzata, per i macchinisti, è pari a € 12,80).
Per il personale di macchina e di bordo, il CCNL prevede, inoltre, un ulteriore voce variabile, denominata “indennità per assenza dalla residenza”, definita dall'art. 27 p. 2.1, lett. d), CCNL, riguardante il periodo intercorrente tra l'ora di partenza del treno e l'ora di arrivo nello stesso impianto in cui aveva avuto inizio il lavoro giornaliero, ma che viene erogata solo nella misura indicata dall'art. 77.2.1 e 2.2 del CCNL.
In buona sostanza, nelle giornate di ferie, per un verso, viene esclusa parte della retribuzione variabile percepita normalmente nei giorni lavorativi sostituendola con un'indennità forfetizzata e, per altro verso,
l'indennità di assenza dalla residenza non viene del tutto pagata.
In punto di diritto, va verificato, in concreto, se tali computi datoriali siano esatti, il che comporta, a monte, la corretta individuazione del concetto di “retribuzione” spettante al lavoratore durante le ferie.
Occorre premettere che la nozione di retribuzione, da applicare durante il periodo di godimento delle ferie, è fortemente influenzata dall'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che, con l'espressione “ferie annuali Persona_1 retribuite”, contenuta nell'art. 7, n. 1), della direttiva n. 88/2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire, nel suddetto periodo di riposo, la retribuzione ordinaria (v., nello stesso senso, C.G.U.E.
20/1/2009, C-350/06 e C-520/06 e altri). CP_4 Si è inteso assicurare, quindi, una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sull'assunto fondante che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (v. C.G.U.E. 13/12/2018, C-155/10 e altri, Per_2 nonché 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_2
In questa prospettiva, qualsiasi incentivo o sollecitazione, che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie, è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, il quale si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (v., in questo senso, anche la recente C.G.U.E. 13/1/2022, C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte, la quale ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE - con cui sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio del 23/11/1993, v. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66/2003 - per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v. Cass., sez. lav., 17/5/2019, n. 13425).
Anche riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione, da utilizzare come parametro, debba comprendere qualsiasi importo pecuniario, che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (v., altresì, Cass., sez. lav., 30/11/2021, n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. europea di retribuzione, nell'àmbito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, si è, poi, chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di
“indennità di volo integrativa”.
A tal fine, si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo -
Sezione personale navigante tecnico), laddove escludeva tale indennità nel periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 - decreto di attuazione della direttiva
2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo, che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire allo stesso condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (v. Cass., sez. lav., 23/6/2022, n. 20216).
È opportuno, inoltre, rammentare - come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata - che “le sentenze della Corte di Giustizia dell'U.E. hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale”, sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme;
le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione U.E., hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'àmbito della Comunità” (così Cass., sez. lav., 17/5/2019, n. 13425). Nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve, quindi, dare un'interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione, nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, del T.F.U.E.; l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del Trattato F.U.E., poichè permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'àmbito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie loro sottoposte - v. C.G.U.E. 13/11/1990, C-106/89
; C.G.U.E. 14/7/1994, C-91/92 C.G.U.E. 10/4/1984, ; C.G.U.E. CP_5 Persona_3 Persona_4
28/6/2012, , tutte citate in motivazione da Cass., sez. trib., 11/12/2012, n. 22577 - a meno CP_6 che la norma interna si riveli assolutamente incompatibile con quella eurounitaria (ma non è questo il caso di specie).
A questi principi si è attenuto il primo giudice, il quale ha correttamente proceduto ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
In particolare, il Tribunale: a) ha verificato che, durante il periodo di godimento delle ferie, ai lavoratori ricorrenti non erano erogati, o erano erogati in misura ridotta, dalla Società i compensi de quibus, che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal Contratto collettivo;
b) ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile;
e c) ha evidenziato che la tipicità delle attività di cui sopra, proprie delle mansioni di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
In quest'ordine di concetti, si ritiene che l'interpretazione, offerta dal giudice di prime cure, delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti, di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, oltre ad essere del tutto plausibile, si rivela in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che - lo si ripete - è quella di assicurare, in primis, un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Nello specifico, si è affermata la necessità di includere, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, anche le parti variabili della retribuzione denominate “indennità di utilizzazione professionale” di cui all'art. 31, punto 4, del Contratto integrativo Gruppo FS, nonchè “compenso per assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2, del CCNL, in quanto esse rientrano nel concetto delineato dalla Corte di Giustizia come “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” oppure “elementi collegati allo status personale e professionale”.
Entrambe le suddette voci retributive risultano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità - come, peraltro, emerge dall'esame delle buste paga allegate - e non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
Le medesime voci retributive sono, poi, connesse in modo intrinseco allo stato professionale del lavoratore ed all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro, da includersi, dunque, obbligatoriamente nel trattamento spettante durante le ferie annuali. In particolare, circa la summenzionata “indennità di utilizzazione professionale”, la Società non aveva contestato specificamente le deduzioni dei ricorrenti, inerenti le specifiche attività del macchinista, articolate per sostenerne l'intrinseca connessione con lo status professionale e le mansioni svolte.
Di contro, la Società opina che il succedersi dei Contratti collettivi intervenuti nel corso del tempo, e che hanno disciplinato in vario modo l'indennità di utilizzazione professionale nella sua parte fissa e variabile unitamente al salario di produttività, dimostra che le parti sociali hanno attentamente ponderato il valore di tale indennità e le modalità con cui esso potesse incidere nelle giornate di ferie, tanto da aver mantenuto, nella retribuzione feriale, sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto), manifestando così la consapevolezza e la loro volontà di “valutare con precisione entro quali limiti il computo della IUP potesse escludere ogni effetto dissuasivo o penalizzante per il lavoratore in ferie”, ed esprimendo in tal modo una valutazione che è di stretta competenza delle normative e delle prassi nazionali,
e quindi della contrattazione collettiva, con l'unico limite che, da tale valutazione, non derivi alcun effetto di dissuasione per la fruizione delle ferie;
non sarebbe così censurabile - si assume - che la normativa contrattuale abbia previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie, limitandola ad una cifra fissa ben precisa, ed escluso il compenso per l'assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti aziendali 2012 e 2016 del
[...]
e art. 77.2.4 del CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016). Controparte_7
Tuttavia, tali deduzioni non appaiono convincenti.
Da un punto di vista generale, deve tenersi conto, infatti, di quanto stabilito nella citata sentenza della
C.G.U.E 13/12/2018, C-358/17 , secondo cui, “sebbene la direttiva 2003/88 non osti a che le Parte_2 parti sociali adottino, con contratto collettivo in forza di una normativa nazionale, norme dirette a contribuire in modo generale al miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, le modalità di applicazione di tali norme devono, però, rispettare i limiti derivanti da tale direttiva” (v., in tal senso, anche C.G.U.E. 16/3/2006,
C-131/04 e C-257/04 e altri); a tale riguardo, un'estensione dei diritti alle ferie annuali Persona_5 retribuite oltre il minimo richiesto all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest'ultima; tali misure non possono servire a compensare l'effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, “a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Il fatto che la materia delle ferie e della retribuzione da corrispondere durante tale periodo sia stata oggetto di contrattazione collettiva non vale, quindi, a sottrarre le pattuizioni raggiunte dalle parti sociali da una verifica circa la loro conformità alle disposizioni della direttiva 2003/88, in particolare per quanto concerne la possibilità che le misure contenute in tali pattuizioni, in ipotesi anche migliorative sotto altri profili, comportino una riduzione della retribuzione corrisposta durante il periodo feriale rispetto a quella percepita durante i periodi lavorativi.
In consonanza con tali principi, la prevalente giurisprudenza di merito ha rilevato che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non possa in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In quest'ottica, risulta decisiva - non già la misura solo parziale della decurtazione - bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito;
il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, ma quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Inoltre, per quanto riguarda il “compenso per assenza dalla residenza”, la giurisprudenza ha sottolineato che tale voce è volta a compensare - non già una modalità temporanea o un esborso occasionale - bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede: invero, l'art. 77, comma 2, del CCNL riconosce tale voce al “personale mobile”, in ragione della “assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate;
né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, in quanto fattori inidonei ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
A ciò si aggiunga che l'anzidetto art. 77 del CCNL distingue, in maniera espressa e molto netta,
l'indennità di trasferta dal compenso in esame, specificamente previsto al punto 2 per il “personale mobile”, il quale, proprio perché è sempre “in viaggio”, è destinatario di altra normativa rispetto a quella prevista al punto 1, disciplinante l'indennità di trasferta, e che contempla il riconoscimento di un emolumento distinto per la peculiare fattispecie della “assenza dalla residenza”, la cui definizione si rinviene nell'art. 28, punto 2, lett. d), del CCNL di settore.
Da tale definizione, oltre che dalla disciplina che lo riguarda, si può ricavare la natura retributiva e non già indennitaria del compenso de quo, in quanto esso non risulta erogato a titolo di rimborso di spese occasionali e accessorie, essendo legato alle ore di lavoro prestate in luogo lontano dalla sede di servizio, e non compensa alcuna spesa, giacché il personale mobile parte e fa ritorno nel suo impianto, venendogli comunque garantiti il c.d. buono pasto e l'eventuale pernottamento fuori sede (v. quanto previsto dall'art. 48 del CCNL con riferimento al RFR - Riposo Fuori Residenza).
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, dunque, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
Resta da verificare - riguardo all'ulteriore profilo dell'indagine scrutinato dal primo giudice - se le disposizioni collettive che li riguardano e ne regolano la loro computabilità ai fini della retribuzione feriale siano compatibili con le indicazioni fornite dai giudici dell'Unione, in relazione alla necessità che tale retribuzione sia determinata “ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”.
E' questo il parametro con cui verificare, infatti, il rispetto del limite della “dissuasività”, su cui la
Società ha svolto ampie ed approfondite argomentazioni al fine di escludere che le disposizioni collettive che regolano alla materia de qua siano in contrasto con il diritto europeo. In proposito, si rileva, in primo luogo, che non possono essere valorizzate, in tal senso, argomentazioni basate sull'esistenza nel nostro ordinamento del principio di irrinunciabilità alle ferie annuali, che sarebbe assente, invece, negli ordinamenti di altri Stati membri dell'Unione Europea.
Come ribadito più volte dalla Corte di Giustizia U.E., la norma di cui all'art. 7, n. 1), della direttiva
2003/88 è inderogabile, e il diritto alle ferie annuali retribuite “deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario”, il quale è espressamente sancito all'art. 31, par.
2, della Carta dei diritti dell'Unione Europea, alla quale l'art. 6, par. 1, T.U.E. riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati - v. C.G.U.E. 8/11/2012, C-229/11 e C-230/11 e ; C.G.U.E. Per_6 Per_7
29/11/2017, C-214/16 King; C.G.U.E. 4/10/2018, C-12/17 Dicu - per cui esso deve trovare, comunque, applicazione e garanzia, anche se, per ipotesi, nel singolo ordinamento nazionale non fosse prevista in maniera esplicita l'irrinunciabilità delle ferie.
Il fatto che, nel nostro ordinamento, vi sia una previsione siffatta non significa che automaticamente non si possano verificare in concreto situazioni in cui il lavoratore possa essere indotto a non fruire delle ferie per non subire una decurtazione della retribuzione percepita durante i periodi di lavoro;
né può avere rilievo dirimente l'assunto che i lavoratori ricorrenti abbiano regolarmente fruito delle ferie nei periodi considerati, o che - da un punto di vista generale - potrebbero, comunque, goderne anche in un momento successivo all'anno di riferimento, così da escludere ogni “effetto dissuasivo” dal prendere le ferie connesso alla percezione di una retribuzione inferiore.
Come condivisibilmente evidenziato dalla citata Cass., sez. lav., 23/6/2022, n. 20216 - sulla scorta di quanto stabilito dalla sentenza della C.G.U.E. 13/1/2022, C-514/20 DS c/ e dalla precedente CP_8 giurisprudenza dello stesso consesso - “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” (v. C.G.U.E. 25/6/2020, C-762/18 e C-37/19, Controparte_9
e , e la giurisprudenza ivi citata).
[...] Controparte_10
Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore debba normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, C.G.U.E. 20/1/2009, C-350/06 e
C-520/06, Schultz-Hoff).
Se sono queste le esigenze che il riconoscimento del diritto alle ferie retribuite annuali intende salvaguardare, deve allora ritenersi che “ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto anche solo potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con tali esigenze” (così C.G.U.E. 6/11/2018, C-619/16 e la giurisprudenza ivi citata). CP_11
Per questo motivo - prosegue la sentenza di legittimità sopra richiamata - è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, allorchè la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88 risulti inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poichè ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (v. C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 , e la giurisprudenza ivi citata). Pt_2 Del pari, i giudici di Lussemburgo hanno dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, C.G.U.E. 22/5/2014, C-539/12 Lock).
Nella prospettiva presa in considerazione dalla giurisprudenza della C.G.U.E. e dei giudici nazionali di legittimità, ciò che occorre indagare, quindi, è se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali e disposizioni contrattuali, sussista un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettatigli, stante che l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sotto tale aspetto, non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione.
Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua.
Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile, perché pone in comparazione dati non omogenei, senza considerare, peraltro, che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie.
Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie,
e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta.
Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi, “potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di
Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (si stima che la percentuale di incidenza si assesti sul 27-30%).
Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). Parte_2
A diverse conclusioni, poi, non può condure la deduzione datoriale secondo cui i conteggi dovrebbero prendere in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo
Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.
Per converso, non risulta dimostrato il godimento di un numero di giorni di ferie diverso da quello risultante dalle buste paga prodotte dai ricorrenti, considerato che le deduzioni della Società riguardanti la fruizione di un numero di giorni maggiore sono state sviluppate sulla base di un mero prospetto di formazione unilaterale.
Al riguardo, deve ritenersi infondata, poi, l'obiezione della Società secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore.
Invero, l'art. 68, comma 6, del CCNL, nel prevedere l'applicazione di tale divisore, riguarda la sola retribuzione fissa, e non gli elementi variabili, che maturano solo in caso di lavoro effettivo;
il totale delle indennità percepite va correttamente diviso - non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, bensì - per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti.
Con il sesto (ed ultimo) motivo di gravame - come sopra accennato - la Società sostiene l'erroneità della statuizione di rigetto della sollevata eccezione di prescrizione.
Tale statuizione merita, invece, conferma.
In proposito, si rammenta che, con la legge n. 92/2012, è stato fortemente ridimensionato l'àmbito di operatività della tutela reintegratoria, in modo da rendere residuale l'applicazione di tale forma di tutela,
l'unica idonea ad assicurare una stabilità del rapporto di lavoro paragonabile a quella propria del pubblico impiego o di altre fattispecie in cui essa è parimenti assicurata per legge o per contratto, tale da consentire il decorso della prescrizione in corso di rapporto.
Con l'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di
RE SR - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione.
In tal senso, si è recentemente pronunciato il Supremo Collegio - v. Cass. sez. lav., 6/9/2022, n.
26246, di cui, peraltro, la difesa della Società appellante è pienamente consapevole, seguita da Cass., sez. lav., n. 30957/2022, n. 30959/2022, n. 36108/2022, n. 19663/2023, n. 1020/2024, n. 1023/2024, n.
2674/2024, n. 18008/2024, cui adde Cass., sez. lav., 15/12/2023, n. 35146, con particolare riferimento a
- il cui orientamento merita di essere condiviso, anche alla luce dell'insegnamento fornito in CP_12 passato dai giudici della Consulta (v. Corte Cost. 21/12/1972, n. 174), secondo cui “una vera stabilità non si assicura se, all'annullamento dell'avvenuto licenziamento, non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare”. Orbene, nella vigenza della legge n. 92/2012, la possibilità di rimuovere integralmente gli effetti del licenziamento è circoscritta ai soli casi di licenziamento nullo, mentre, per gli altri casi, essa o è parziale (art. 18, comma 4, legge n. 300/1970), o non sussiste proprio, limitandosi la tutela assicurata alla sola corresponsione di un'indennità che, peraltro, non può spingersi oltre un numero prefissato di mensilità di retribuzione.
In tale situazione, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo (v., altresì, il successivo d.lgs. n. 23/2015), il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria “forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicchè è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza (costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In applicazione di tale principio, dovrebbero considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, con riferimento a quelle per le quali, alla data anzidetta, non risulta decorso il termine quinquennale, non si considera maturata la fattispecie estintiva: in quest'ottica, sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dagli odierni appellati a decorrere, appunto, dal luglio 2007.
In altri termini, nel caso di specie, l'affermato principio della non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro è idoneo a coprire la totalità dei crediti fatti qui valere, atteso la legge n. 92/2012 è entrata in vigore il 18/7/2012, mentre la richiesta degli originari ricorrenti (tuttora dipendenti della Società) si attesta su un periodo successivo.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento e la gravata sentenza va confermata, sia pure con le integrazioni motivazionali di cui sopra.
La proposta conciliativa, prospettata dalla Società con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. dell'11/7/2025 ed anticipata via pec alla controparte, non risulta aver trovato l'adesione di quest'ultima (v. note del 14/7/2025).
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in linea ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando, altresì, il valore della causa e l'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 15/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE EL)