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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16006 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63325/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63325/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Danesi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(UCRAINA) il 18.04.1981, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Soldini e dell'avv.
Lorenzo De Santis, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– ); Email_2 Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 chiedeva che Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il
27.01.2013 con , precisando che dall'unione erano nati i Controparte_1 figli e e (entrambi nati a Roma il 27.03.2013), e che in data Per_1 Per_2
18.05.2021, in sede di udienza presidenziale, il Tribunale di Roma aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, e che da allora aveva vissuto ininterrottamente separato dal coniuge. In particolare, chiedeva l'affidamento
1 condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con loro prevalente collocamento presso la madre alla quale resterà assegnata in uso esclusivo la già casa coniugale, disporre che il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la moglie secondo il calendario di frequentazione, nonché determinare nella misura di euro 2.000,00 mensili l'assegno di mantenimento per i figli e disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Nel termine concesso, il ricorrente, con memoria integrativa depositata in data 28.04.2023, modificava le conclusioni e chiedeva di determinare in euro 2.200,00 mensili l'assegno di mantenimento per i figli minori e “che il marito versi alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese e in ogni caso per il tempo a lei necessario a reperire autonoma attività lavorativa e comunque non oltre un anno dalla sentenza”. All'udienza del 05.06.2025, in sede di precisazione delle conclusioni, svoltasi con modalità cartolari, il Pt_1 modificando nuovamente le sue istanze, chiedeva disporsi che “il padre corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 3.000,00
(1.500,00 per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese, da versare su conto corrente
a lei intestato. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo indici Istat. Le spese straordinarie per i bambini faranno carico ai genitori al 50%” e stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, in particolare, statuire l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori e Per_2
versando l'importo mensile di € 2.000,00, con rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al il 100% delle spese straordinarie, nonché determinare nella misura di euro 1.500,00 il contributo dovuto dal ricorrente al mantenimento della moglie a titolo di assegno divorzile.
Con sentenza non definitiva n. 12070/2023 pubblicata il 03.08.2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., acquisita la documentazione prodotta dalle parti e svolta la regolare istruttoria, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Il Collegio ritiene inoltre equo disporre la conferma delle disposizioni contenute in separazione relativamente all'affidamento condiviso dei due figli minori e al loro collocamento presso la casa familiare, che resterà assegnata alla madre. Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, appare opportuno prevedere che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze personali e della volontà dei figli medesimi e che i tempi di frequentazione, in caso di mancato accordo tra le parti, si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 20,00,
a week end alterni con pernotto, quando i minori dimostreranno di gradirlo, presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo
24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei due minori, da porsi a carico del padre e sulla debenza di un assegno divorzile da corrispondere alla resistente.
In ordine al concorso al mantenimento dei figli il Collegio, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla resistente ritiene equo stabilire a carico di il versamento dell'importo di euro 2.000,00 mensili in favore dei due Pt_1 figli, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
La domanda di assegno divorzile merita accoglimento. Sul punto invero occorre precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in
3 favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970,
4 adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il ricorrente, sia in ragione della differenza patrimoniale e reddituale tra le parti come documentalmente provata, sia in ragione del maggioritario contributo offerto dalla alla gestione familiare nel corso del CP_1 matrimonio e della convivenza, come emerso all'esito dell'interrogatorio formale e dell'escussione del teste debba corrispondere alla moglie un assegno Testimone_1 divorzile nella misura di euro 1.000,00 al mese. Ed invero è inequivocabile che il abbia potuto lavorare fino ad età avanzata, nonostante la nascita dei due Pt_1 figli minori grazie alla possibilità di delegare alla moglie la gestione integrale dei figli. La invero, ha contribuito alla carriera del marito, allorquando questi CP_1 si è completamente disimpegnato dall'accudimento quotidiano dei due minori.
L'opportunità di spendere le proprie energie lavorative per continuare a lavorare allorquando i figli gemelli sono nati (allorquando il ricorrente aveva già 64 anni), conferma che il ricorrente abbia potuto disporre di una disponibilità di tempo che ha sottratto inevitabilmente alla gestione famigliare. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile occorre tenere presente la durata del matrimonio e della convivenza, per complessivi 14 anni, la disparita della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché il prevalente contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei due figli gemelli.
Ed invero, da un esame delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che il reddito del ammontava ad euro 73.547,00 nel 2019, euro 60.823,00 nel Pt_1
2020, euro 53.221,00 nel 2021 ed euro 63.837,00 nel 2022, di contro, la resistente, come da documentazione versata in atti, risulta non percepire alcun reddito se non l'importo di euro 278,00, a titolo di canone di locazione di un immobile sito in
Odessa non più percepito a far data dall'invasione russa del Donbass. Quanto alle
5 consistenze patrimoniali il è proprietario della casa coniugale al 100%, Pt_1 nonché usufruttuario dell'unità immobiliare destinata alla locazione a terzi con canone mensile pari ad euro 1.350,00.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo di di Parte_1 corrispondere un assegno mensile alla moglie, da considerarsi come divorzile dalla pubblicazione del presente provvedimento, da determinarsi nella misura di euro
1.000,00 mensili. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
63325/2022, preso atto della sentenza parziale n. 12070/2023 pubblicata il
03.08.2023 intervenuta tra e , ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre;
dispone che il regime di frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Roma al Largo Olgiata n.15
a convivente con i figli;
Controparte_1
- Determina in euro 1.000,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di Parte_1 Controparte_1 lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Determina in euro 2.000,00 il contributo mensile dovuto da a Parte_1 per il mantenimento dei figli e , da Controparte_1 Per_1 Per_2 corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 30.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
6 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63325/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Paola Danesi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(UCRAINA) il 18.04.1981, con il patrocinio dell'avv. Patrizia Soldini e dell'avv.
Lorenzo De Santis, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– ); Email_2 Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.10.2022 chiedeva che Parte_1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il
27.01.2013 con , precisando che dall'unione erano nati i Controparte_1 figli e e (entrambi nati a Roma il 27.03.2013), e che in data Per_1 Per_2
18.05.2021, in sede di udienza presidenziale, il Tribunale di Roma aveva autorizzato i coniugi a vivere separati, e che da allora aveva vissuto ininterrottamente separato dal coniuge. In particolare, chiedeva l'affidamento
1 condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con loro prevalente collocamento presso la madre alla quale resterà assegnata in uso esclusivo la già casa coniugale, disporre che il padre potrà vedere i figli ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la moglie secondo il calendario di frequentazione, nonché determinare nella misura di euro 2.000,00 mensili l'assegno di mantenimento per i figli e disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. Nel termine concesso, il ricorrente, con memoria integrativa depositata in data 28.04.2023, modificava le conclusioni e chiedeva di determinare in euro 2.200,00 mensili l'assegno di mantenimento per i figli minori e “che il marito versi alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese e in ogni caso per il tempo a lei necessario a reperire autonoma attività lavorativa e comunque non oltre un anno dalla sentenza”. All'udienza del 05.06.2025, in sede di precisazione delle conclusioni, svoltasi con modalità cartolari, il Pt_1 modificando nuovamente le sue istanze, chiedeva disporsi che “il padre corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento dei figli la somma di € 3.000,00
(1.500,00 per ciascun figlio) entro il 5 di ogni mese, da versare su conto corrente
a lei intestato. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo indici Istat. Le spese straordinarie per i bambini faranno carico ai genitori al 50%” e stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva, in particolare, statuire l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli minori e Per_2
versando l'importo mensile di € 2.000,00, con rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat, oltre al il 100% delle spese straordinarie, nonché determinare nella misura di euro 1.500,00 il contributo dovuto dal ricorrente al mantenimento della moglie a titolo di assegno divorzile.
Con sentenza non definitiva n. 12070/2023 pubblicata il 03.08.2023 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., acquisita la documentazione prodotta dalle parti e svolta la regolare istruttoria, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Il Collegio ritiene inoltre equo disporre la conferma delle disposizioni contenute in separazione relativamente all'affidamento condiviso dei due figli minori e al loro collocamento presso la casa familiare, che resterà assegnata alla madre. Per quanto concerne il regime di frequentazione paterna, appare opportuno prevedere che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze personali e della volontà dei figli medesimi e che i tempi di frequentazione, in caso di mancato accordo tra le parti, si svolgeranno come di seguito riportati: un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 16.00 fino alle ore 20,00,
a week end alterni con pernotto, quando i minori dimostreranno di gradirlo, presso il domicilio del padre;
durante le vacanze natalizie alternando negli anni il periodo
24/30 dicembre a quello 31 dicembre e 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento dei due minori, da porsi a carico del padre e sulla debenza di un assegno divorzile da corrispondere alla resistente.
In ordine al concorso al mantenimento dei figli il Collegio, tenuto conto dell'assegnazione della casa familiare alla resistente ritiene equo stabilire a carico di il versamento dell'importo di euro 2.000,00 mensili in favore dei due Pt_1 figli, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
La domanda di assegno divorzile merita accoglimento. Sul punto invero occorre precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione,
e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in
3 favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale -risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970,
4 adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio. Nel caso di specie ritiene il Tribunale che il ricorrente, sia in ragione della differenza patrimoniale e reddituale tra le parti come documentalmente provata, sia in ragione del maggioritario contributo offerto dalla alla gestione familiare nel corso del CP_1 matrimonio e della convivenza, come emerso all'esito dell'interrogatorio formale e dell'escussione del teste debba corrispondere alla moglie un assegno Testimone_1 divorzile nella misura di euro 1.000,00 al mese. Ed invero è inequivocabile che il abbia potuto lavorare fino ad età avanzata, nonostante la nascita dei due Pt_1 figli minori grazie alla possibilità di delegare alla moglie la gestione integrale dei figli. La invero, ha contribuito alla carriera del marito, allorquando questi CP_1 si è completamente disimpegnato dall'accudimento quotidiano dei due minori.
L'opportunità di spendere le proprie energie lavorative per continuare a lavorare allorquando i figli gemelli sono nati (allorquando il ricorrente aveva già 64 anni), conferma che il ricorrente abbia potuto disporre di una disponibilità di tempo che ha sottratto inevitabilmente alla gestione famigliare. Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile occorre tenere presente la durata del matrimonio e della convivenza, per complessivi 14 anni, la disparita della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché il prevalente contributo offerto dalla moglie nell'accudimento e nell'educazione dei due figli gemelli.
Ed invero, da un esame delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, emerge che il reddito del ammontava ad euro 73.547,00 nel 2019, euro 60.823,00 nel Pt_1
2020, euro 53.221,00 nel 2021 ed euro 63.837,00 nel 2022, di contro, la resistente, come da documentazione versata in atti, risulta non percepire alcun reddito se non l'importo di euro 278,00, a titolo di canone di locazione di un immobile sito in
Odessa non più percepito a far data dall'invasione russa del Donbass. Quanto alle
5 consistenze patrimoniali il è proprietario della casa coniugale al 100%, Pt_1 nonché usufruttuario dell'unità immobiliare destinata alla locazione a terzi con canone mensile pari ad euro 1.350,00.
Ciò posto, il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo di di Parte_1 corrispondere un assegno mensile alla moglie, da considerarsi come divorzile dalla pubblicazione del presente provvedimento, da determinarsi nella misura di euro
1.000,00 mensili. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici
ISTAT.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
63325/2022, preso atto della sentenza parziale n. 12070/2023 pubblicata il
03.08.2023 intervenuta tra e , ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre;
dispone che il regime di frequentazione padre-figli sia regolata nelle modalità dettagliate in parte motiva;
- dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Roma al Largo Olgiata n.15
a convivente con i figli;
Controparte_1
- Determina in euro 1.000,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da corrispondersi presso il di Parte_1 Controparte_1 lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- Determina in euro 2.000,00 il contributo mensile dovuto da a Parte_1 per il mantenimento dei figli e , da Controparte_1 Per_1 Per_2 corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio il 30.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
6 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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