Articolo 81 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1096
Articolo 80Articolo 82
Versione
14 febbraio 1970
Art. 81.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1962-63 restano stabiliti in L. 2.692.244.305 dei quali nell'esercizio 1963-64:
furono versati......... L. 2.280.645.033
rimasero da versare.... " 44.888.372
--------------- " 2.325.533.405
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e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1964. L. 366.710.900
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970