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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°10189/2024
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALUMBO ANTONIO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Placido Mandanici n. 27 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TREPPIEDI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via T. Tasso 4 90144 Palermo.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, il sig. convenne in Parte_1 giudizio l' e la e, avendo premesso di avere CP_2 Controparte_1
lavorato alle dipendenze di quest'ultima, seppur “in nero”, nelle giornate del 26 e 28
giugno 2023 e successivamente, in via continuativa, dal 01.07.2023 al 14.11.2023 presso l'Hotel “Al Balhara Resort”, sito in Monreale, svolgendo fino al 24 agosto 2023 mansioni di secondo chef, inquadrabili nel 2° livello del Ccnl Turismo Confcommercio, quindi, dalla suddetta data fino al licenziamento (irrogato oralmente) mansioni di chef executive,
1 riconducibili al 1° livello, rispettando un orario di lavoro che andava dalle 09.00 alle 15.00
e dalle 17.00 alle 23.00 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana, percependo per l'intero rapporto di lavoro un compenso complessivo di euro 3.600,00, lamentò di non avere percepito quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto.
Chiese, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che tra
le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 26 giugno 2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con lo svolgimento, da parte del ricorrente delle
mansioni di secondo chef dal 26.06.2023 al 23 agosto 2023, inquadrabili nel secondo
livello del Ccnl Turismo Confcommercio, ovvero in subordine nel terzo livello, e delle mansioni di chef executive dal 24 agosto 2023 al 14.11.2023, inquadrabili nel primo livello
del CCNL Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in subordine nel secondo livello;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra la retribuzione spettante per le mansioni di secondo chef espletate dal 26.06.2023 al 23
agosto 2023 inquadrabili nel secondo livello del Ccnl Turismo Alberghi e Federalberghi
Confcommercio, ovvero in subordine nel terzo livello, e tra la retribuzione spettante per le mansioni di chef executive espletate dal 24 agosto 2023 al 14.11.2023, inquadrabili nel
primo livello del Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in subordine nel secondo livello del Ccnl Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in
subordine nel terzo livello, e le somme effettivamente percepite, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR ed il tutto così come meglio supra
dedotto in parte motiva;
- per l'effetto condannare, (P.VA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad € 21.050,00 (ventunomilacinquanta/00), a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ratei ferie e permessi, ratei mensilità aggiuntive e rateo tfr, secondo la specifica di cui in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio,
2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi da ogni singola scadenza al saldo;
- accertare e dichiarare il licenziamento orale intimato al ricorrente in data
14.11.2023;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento di
risoluzione del rapporto;
- stante l'inefficacia/nullità del licenziamento intimato in forma orale in data
14.11.2023, condannare la (P.VA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di
lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare la (P.VA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore alla relativa regolarizzazione contributivo-
previdenziale;
- condannare la (P. VA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituì in giudizio tardivamente la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Si costituì in giudizio anche l' , formulando le seguenti conclusioni: “In caso di CP_2
accertamento positivo del rapporto di lavoro Accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei con-tributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalla parte ricorrente e l'interrogatorio formale (disposto ma non reso dal) legale rappresentante della società convenuta, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
3 Possono, innanzitutto, ritenersi quasi integralmente provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.
Sulla scorta dei documenti in atti (cfr. in particolare estratti conto e fogli presenza, di cui agli all. 1 e 5) e delle univoche testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. quanto riferito dai testi :”Ho lavorato per la società convenuta come chef Testimone_1
dal 2 luglio al 24 agosto 2023, quando sono stato licenziato oralmente e ho impugnato tale licenziamento, il giudizio è tuttora pendente. Il ricorrente ha lavorato con me in tutto quel periodo, e da quel che mi ha riferito, aveva svolto già un'attività extra per la società tra il
26 e il 28 Giugno per poi iniziare l'1 Luglio. Era il mio secondo chef, quindi quando io ero presente gli davo tutte le direttive sull'attività da svolgere relative alla preparazione delle pietanze ma in caso di mia assenza era lui a sostituirmi alla guida della brigata della cucina nonché dell'approvvigionamento e della preparazione dei turni degli addetti alla cucina stessa. Il legale rappresentante, il sig. tendeva ad Parte_2
intromettersi alla gestione della cucina, ma io essendo lo chef tendevo ad allontanarlo e a gestirla da solo. Il nostro orario di lavoro andava all'incirca dalle 8.00 alle 15.00 e dalle
18.00 alle 24.00, ma talvolta la pausa pomeridiana non riuscivamo a farla se era
necessario preparare i cibi in vista di eventi serali. Lavoravamo 6 giorni su 7, riposando
un giorno settimana che non coincideva con la domenica. Talvolta anche questo riposo saltava. Usavamo attrezzature e materiali forniti dalla società e segnavamo la nostra presenza in servizio su un apposito foglio fornito dalla stessa”, : “ho Testimone_2
lavorato per la società convenuta sia presso la struttura denominata Qusali sita a
Palermo, che presso l'hotel Balhara, sito a Monreale svolgendo sempre mansioni di aiuto cuoco. Avevo un contratto che andava dal 15 giugno 2023 al 10 gennaio 2024. Ho conosciuto il ricorrente quando il 29 luglio mi sono spostato dal Qusali all'hotel dove ho lavorato ininterrottamente fino a novembre. Quindi non mi hanno più chiamato e ho lavorato per altri 15 giorni a dicembre presso il Qusali e nulla più. Ho intrapreso una controversia tuttora pendente con la società. Quando sono arrivato all'hotel il ricorrente era il secondo chef visto che vi lavorava ancora come primo chef, il sig. , prima Tes_1 sentito come teste. Quando quest'ultimo è stato licenziato, il ricorrente è diventato il primo chef, occupandosi della gestione della cucina, composta da tre elementi, della predisposizione dei turni di lavoro, nonché dell'approvvigionamento della cucina, contattando direttamente l'economato per effettuare gli acquisti. I titolari della società i
Sig.ri ed a volte erano presenti ma lasciavano grande Parte_2 Per_2
4 autonomia al ricorrente nella gestione della cucina. Il mio orario di lavoro andava dalle
5.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 23.00, mentre il ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 15.00
e dalle 17.30 alle 23.00. Avevamo un giorno di riposo a settimana che non coincideva alla
domenica, ma nei periodi di maggiore afflusso della clientela che non so specificare non riuscivamo a riposare. Utilizzavamo strumenti e attrezzature fornite dalla società e
firmavamo su un foglio di presenza per attestare i nostri orari di ingresso e di uscita. Ho lavorato con il ricorrente fino a metà novembre. Non so esattamente come sia cessato il rapporto di lavoro con il ricorrente, credo siano stati i titolari a dirci di rimanere a casa”
e “ho lavorato per la società convenuta dal 21 giugno al 2 agosto 2023, data in Parte_3
cui mi sono dimesso e ho successivamente intrapreso una controversia tutta pendente. Ho lavorato presso l'hotel Balhara come economo, occupandomi di acquisti di food and beverage. Ho conosciuto il ricorrente che svolgeva mansioni di secondo chef in quanto in quel periodo vi era come primo chef il sig. e avevo frequenti contatti anche con lui, Tes_1 proprio per l'acquisto di cibi e bevande. A darmi indicazioni in genere era il sig. Tes_1
ma in sua assenza era lui a fornirle. Da quanto mi hanno riferito, dopo il licenziamento del sig. il ricorrente ha continuato a lavorare come primo chef”) risulta, infatti, che tra Tes_1
le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, seppur non regolarizzato, essendo emersi chiaramente una pluralità di elementi c.d. sintomatici della subordinazione, quali la sottoposizione del ricorrente alle direttive sia del sig. (chef executive della struttura, Tes_1
cfr. all. 4) sia che dei sig.ri (titolari di fatto della società), la continuità CP_1 dell'espletamento della prestazione lavorativa, il rispetto di un orario di lavoro fisso e l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dalla convenuta.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate hanno, poi, confortato le allegazioni attoree concernenti le mansioni concretamente espletate (“secondo chef” fino al 23 agosto
2023 e chef executive dopo il licenziamento del sig. agevolmente riconducibili, le Tes_1 prime, al 3° livello del CCNL di categoria, comprendente “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e d adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori “ fra cui appunto il “- sotto capo cuoco;
” e le
5 seconde, al 1° livello del medesimo CCNL, comprendente “i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia
operativa e dai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,
funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di
notevole rilevanza dell'azienda e cioè: …- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;”; la correttezza di tale inquadramento emerge da due considerazioni: in primo luogo il ricorrente è subentrato integralmente nelle mansioni già svolte dal sig. Tes_1
inquadrato al 1° livello del CCNL di categoria (cfr. contratto all. 4); in secondo luogo risulta incontestato che presso la struttura alberghiera della convenuta erano in funzione due cucine, entrambe ragionevolmente coordinate dal ricorrente dopo il licenziamento del
, l'orario di lavoro svolto (dalle 09.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 23.00 dal lunedì Tes_1
alla domenica, con un giorno di riposto a settimana, come emerge dalla convergenti testimonianze dei testi e e l'ammontare dei compensi concretamente Tes_1 Tes_2
percepiti (3.600,00 euro, di cui euro 1.000 in contanti e la restante parte medianti bonifici bancari).
La spontanea applicazione da parte della convenuta, del CCNL di categoria (cfr. all.
7), pur genericamente contestata in memoria, risulta, poi, provata dal contratto del sig.
collega del ricorrente (all. 4) ove chiaramente e ripetutamente viene richiamata tale Tes_1
fonte negoziale collettiva, per la disciplina del suddetto rapporto.
Le succitate risultanze probatorie possono ritenersi corroborate (ed integrate) dalla condotta processuale della convenuta.
Com'è noto, infatti, l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, militano a favore di una soluzione di tal genere i documenti prodotti, le succitate testimonianze e la complessiva condotta processuale della convenuta, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero e formale.
6 Pertanto, devono ritenersi provate le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, alle mansioni espletate, all'orario rispettato ed ai compensi percepiti.
Di contro il datore di lavoro, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione, straordinario, 13^ e
14^ mensilità e di trattamento di fine rapporto;
pertanto, sono dovute allo stesso le somme relative a questi titoli.
A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alle pretese concernenti l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, non avendo il ricorrente, che ne aveva l'onere, fornito alcuna prova in ordine alla mancata fruizione di essi.
Passando alla quantificazione delle somme dovute, devono condividersi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici e comunque non espressamente contestati da parte convenuta (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), i conteggi di cui al ricorso.
Pertanto, la convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di euro 17.350,00 oltre accessori, dovendosi detrarre dal conteggio operato dal ricorrente quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto (vista l'inefficacia del licenziamento orale di cui si dirà nel prosieguo).
La convenuta, inoltre, non ha dimostrato di aver versato i contributi previdenziali, relativi all'attività lavorativa prestata dal ricorrente alle sue dipendenze nel periodo indicato in ricorso;
va, quindi, condannata a corrispondere all' , nei limiti della CP_2
prescrizione eventualmente maturata, i relativi contributi oltre sanzioni come per legge.
Va, infine, accolta anche l'impugnativa di licenziamento proposta in ricorso.
Sulla natura orale del licenziamento irrogato al ricorrente appare sufficiente riportare quanto riferito dal teste secondo cui: “un giorno di metà novembre di 2023 Testimone_3
eravamo in macchina insieme, mio figlio guidava. Squilla il telefonino e lui mette in vivavoce, l'interlocutore dice “sono ” e a quel punto mio figlio gli ha chiesto CP_1
quando poteva andare a prendere la retribuzione che gli spettava e per risposta il ha detto “non venire perché sei stato licenziato!” e ha chiuso la telefonata”. CP_1
Tali dichiarazioni, come corroborate dalla condotta processuale della convenuta (art. 232 c.p.c.), permettono di ritenere provata l'oralità del licenziamento.
Tale vizio del licenziamento va sussunto all'interno della fattispecie normativa prevista dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 Disposizioni in materia di
7 contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, (id est Jobs Act) – atteso che si tratta di un rapporto di lavoro instaurato successivamente al 7 marzo 2015 - , che dispone che allorquando il licenziamento venga intimato in forma orale questo va dichiarato inefficace, conseguentemente il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro ed ex art. 2, comma 2, del citato decreto il datore di lavoro va altresì condannato al “risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Pertanto, sulla base del combinato disposto fra l'art. 2, comma 1, e l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 deve ritenersi privo di efficacia il licenziamento orale intimato al ricorrente dalla convenuta in data 14.11.2023 e la società va condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino all'effettivo reintegro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla convenuta al ricorrente in data 14.11.2023 e, per l'effetto, condanna la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché a versare a quest'ultimo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
8 trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino all'effettivo reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge ed altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 17.350,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Condanna, altresì, la società convenuta a corrispondere all' (nei limiti della CP_2 prescrizione eventualmente maturata) i contributi dovuti in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle sue dipendenze nel periodo di causa, oltre sanzioni come per legge.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, VA e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Antonio Palumbo.
Condanna, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' CP_2
che liquida in complessivi euro 1.800,00.
Così deciso in Palermo il 03/02/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°10189/2024
R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to PALUMBO ANTONIO Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Placido Mandanici n. 27 a
Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to TREPPIEDI ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via T. Tasso 4 90144 Palermo.
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 03/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, il sig. convenne in Parte_1 giudizio l' e la e, avendo premesso di avere CP_2 Controparte_1
lavorato alle dipendenze di quest'ultima, seppur “in nero”, nelle giornate del 26 e 28
giugno 2023 e successivamente, in via continuativa, dal 01.07.2023 al 14.11.2023 presso l'Hotel “Al Balhara Resort”, sito in Monreale, svolgendo fino al 24 agosto 2023 mansioni di secondo chef, inquadrabili nel 2° livello del Ccnl Turismo Confcommercio, quindi, dalla suddetta data fino al licenziamento (irrogato oralmente) mansioni di chef executive,
1 riconducibili al 1° livello, rispettando un orario di lavoro che andava dalle 09.00 alle 15.00
e dalle 17.00 alle 23.00 dal lunedì alla domenica, con un giorno di riposo a settimana, percependo per l'intero rapporto di lavoro un compenso complessivo di euro 3.600,00, lamentò di non avere percepito quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, straordinaria, ratei di 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto.
Chiese, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che tra
le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 26 giugno 2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con lo svolgimento, da parte del ricorrente delle
mansioni di secondo chef dal 26.06.2023 al 23 agosto 2023, inquadrabili nel secondo
livello del Ccnl Turismo Confcommercio, ovvero in subordine nel terzo livello, e delle mansioni di chef executive dal 24 agosto 2023 al 14.11.2023, inquadrabili nel primo livello
del CCNL Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in subordine nel secondo livello;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive tra la retribuzione spettante per le mansioni di secondo chef espletate dal 26.06.2023 al 23
agosto 2023 inquadrabili nel secondo livello del Ccnl Turismo Alberghi e Federalberghi
Confcommercio, ovvero in subordine nel terzo livello, e tra la retribuzione spettante per le mansioni di chef executive espletate dal 24 agosto 2023 al 14.11.2023, inquadrabili nel
primo livello del Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in subordine nel secondo livello del Ccnl Turismo Alberghi e Federalberghi Confcommercio, ovvero in
subordine nel terzo livello, e le somme effettivamente percepite, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestate, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR ed il tutto così come meglio supra
dedotto in parte motiva;
- per l'effetto condannare, (P.VA ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad € 21.050,00 (ventunomilacinquanta/00), a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, ratei ferie e permessi, ratei mensilità aggiuntive e rateo tfr, secondo la specifica di cui in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta a seguito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio,
2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi da ogni singola scadenza al saldo;
- accertare e dichiarare il licenziamento orale intimato al ricorrente in data
14.11.2023;
- accertare e dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento di
risoluzione del rapporto;
- stante l'inefficacia/nullità del licenziamento intimato in forma orale in data
14.11.2023, condannare la (P.VA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di
lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare la (P.VA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore alla relativa regolarizzazione contributivo-
previdenziale;
- condannare la (P. VA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente procedimento da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituì in giudizio tardivamente la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto.
Si costituì in giudizio anche l' , formulando le seguenti conclusioni: “In caso di CP_2
accertamento positivo del rapporto di lavoro Accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei con-tributi non versati all'ente di previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre sanzioni dovute per legge”.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dalla parte ricorrente e l'interrogatorio formale (disposto ma non reso dal) legale rappresentante della società convenuta, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
3 Possono, innanzitutto, ritenersi quasi integralmente provate le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.
Sulla scorta dei documenti in atti (cfr. in particolare estratti conto e fogli presenza, di cui agli all. 1 e 5) e delle univoche testimonianze raccolte nel corso del giudizio (cfr. quanto riferito dai testi :”Ho lavorato per la società convenuta come chef Testimone_1
dal 2 luglio al 24 agosto 2023, quando sono stato licenziato oralmente e ho impugnato tale licenziamento, il giudizio è tuttora pendente. Il ricorrente ha lavorato con me in tutto quel periodo, e da quel che mi ha riferito, aveva svolto già un'attività extra per la società tra il
26 e il 28 Giugno per poi iniziare l'1 Luglio. Era il mio secondo chef, quindi quando io ero presente gli davo tutte le direttive sull'attività da svolgere relative alla preparazione delle pietanze ma in caso di mia assenza era lui a sostituirmi alla guida della brigata della cucina nonché dell'approvvigionamento e della preparazione dei turni degli addetti alla cucina stessa. Il legale rappresentante, il sig. tendeva ad Parte_2
intromettersi alla gestione della cucina, ma io essendo lo chef tendevo ad allontanarlo e a gestirla da solo. Il nostro orario di lavoro andava all'incirca dalle 8.00 alle 15.00 e dalle
18.00 alle 24.00, ma talvolta la pausa pomeridiana non riuscivamo a farla se era
necessario preparare i cibi in vista di eventi serali. Lavoravamo 6 giorni su 7, riposando
un giorno settimana che non coincideva con la domenica. Talvolta anche questo riposo saltava. Usavamo attrezzature e materiali forniti dalla società e segnavamo la nostra presenza in servizio su un apposito foglio fornito dalla stessa”, : “ho Testimone_2
lavorato per la società convenuta sia presso la struttura denominata Qusali sita a
Palermo, che presso l'hotel Balhara, sito a Monreale svolgendo sempre mansioni di aiuto cuoco. Avevo un contratto che andava dal 15 giugno 2023 al 10 gennaio 2024. Ho conosciuto il ricorrente quando il 29 luglio mi sono spostato dal Qusali all'hotel dove ho lavorato ininterrottamente fino a novembre. Quindi non mi hanno più chiamato e ho lavorato per altri 15 giorni a dicembre presso il Qusali e nulla più. Ho intrapreso una controversia tuttora pendente con la società. Quando sono arrivato all'hotel il ricorrente era il secondo chef visto che vi lavorava ancora come primo chef, il sig. , prima Tes_1 sentito come teste. Quando quest'ultimo è stato licenziato, il ricorrente è diventato il primo chef, occupandosi della gestione della cucina, composta da tre elementi, della predisposizione dei turni di lavoro, nonché dell'approvvigionamento della cucina, contattando direttamente l'economato per effettuare gli acquisti. I titolari della società i
Sig.ri ed a volte erano presenti ma lasciavano grande Parte_2 Per_2
4 autonomia al ricorrente nella gestione della cucina. Il mio orario di lavoro andava dalle
5.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 23.00, mentre il ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 15.00
e dalle 17.30 alle 23.00. Avevamo un giorno di riposo a settimana che non coincideva alla
domenica, ma nei periodi di maggiore afflusso della clientela che non so specificare non riuscivamo a riposare. Utilizzavamo strumenti e attrezzature fornite dalla società e
firmavamo su un foglio di presenza per attestare i nostri orari di ingresso e di uscita. Ho lavorato con il ricorrente fino a metà novembre. Non so esattamente come sia cessato il rapporto di lavoro con il ricorrente, credo siano stati i titolari a dirci di rimanere a casa”
e “ho lavorato per la società convenuta dal 21 giugno al 2 agosto 2023, data in Parte_3
cui mi sono dimesso e ho successivamente intrapreso una controversia tutta pendente. Ho lavorato presso l'hotel Balhara come economo, occupandomi di acquisti di food and beverage. Ho conosciuto il ricorrente che svolgeva mansioni di secondo chef in quanto in quel periodo vi era come primo chef il sig. e avevo frequenti contatti anche con lui, Tes_1 proprio per l'acquisto di cibi e bevande. A darmi indicazioni in genere era il sig. Tes_1
ma in sua assenza era lui a fornirle. Da quanto mi hanno riferito, dopo il licenziamento del sig. il ricorrente ha continuato a lavorare come primo chef”) risulta, infatti, che tra Tes_1
le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, seppur non regolarizzato, essendo emersi chiaramente una pluralità di elementi c.d. sintomatici della subordinazione, quali la sottoposizione del ricorrente alle direttive sia del sig. (chef executive della struttura, Tes_1
cfr. all. 4) sia che dei sig.ri (titolari di fatto della società), la continuità CP_1 dell'espletamento della prestazione lavorativa, il rispetto di un orario di lavoro fisso e l'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dalla convenuta.
Le dichiarazioni testimoniali sopra riportate hanno, poi, confortato le allegazioni attoree concernenti le mansioni concretamente espletate (“secondo chef” fino al 23 agosto
2023 e chef executive dopo il licenziamento del sig. agevolmente riconducibili, le Tes_1 prime, al 3° livello del CCNL di categoria, comprendente “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche e d adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di
autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori “ fra cui appunto il “- sotto capo cuoco;
” e le
5 seconde, al 1° livello del medesimo CCNL, comprendente “i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia
operativa e dai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate,
funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di
notevole rilevanza dell'azienda e cioè: …- capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;”; la correttezza di tale inquadramento emerge da due considerazioni: in primo luogo il ricorrente è subentrato integralmente nelle mansioni già svolte dal sig. Tes_1
inquadrato al 1° livello del CCNL di categoria (cfr. contratto all. 4); in secondo luogo risulta incontestato che presso la struttura alberghiera della convenuta erano in funzione due cucine, entrambe ragionevolmente coordinate dal ricorrente dopo il licenziamento del
, l'orario di lavoro svolto (dalle 09.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 23.00 dal lunedì Tes_1
alla domenica, con un giorno di riposto a settimana, come emerge dalla convergenti testimonianze dei testi e e l'ammontare dei compensi concretamente Tes_1 Tes_2
percepiti (3.600,00 euro, di cui euro 1.000 in contanti e la restante parte medianti bonifici bancari).
La spontanea applicazione da parte della convenuta, del CCNL di categoria (cfr. all.
7), pur genericamente contestata in memoria, risulta, poi, provata dal contratto del sig.
collega del ricorrente (all. 4) ove chiaramente e ripetutamente viene richiamata tale Tes_1
fonte negoziale collettiva, per la disciplina del suddetto rapporto.
Le succitate risultanze probatorie possono ritenersi corroborate (ed integrate) dalla condotta processuale della convenuta.
Com'è noto, infatti, l'art. 232 c.p.c. sancisce che “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, quindi, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Nel caso di specie, militano a favore di una soluzione di tal genere i documenti prodotti, le succitate testimonianze e la complessiva condotta processuale della convenuta, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio libero e formale.
6 Pertanto, devono ritenersi provate le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, alle mansioni espletate, all'orario rispettato ed ai compensi percepiti.
Di contro il datore di lavoro, che ne aveva l'onere, non ha dimostrato di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione, straordinario, 13^ e
14^ mensilità e di trattamento di fine rapporto;
pertanto, sono dovute allo stesso le somme relative a questi titoli.
A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alle pretese concernenti l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, non avendo il ricorrente, che ne aveva l'onere, fornito alcuna prova in ordine alla mancata fruizione di essi.
Passando alla quantificazione delle somme dovute, devono condividersi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici e comunque non espressamente contestati da parte convenuta (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5949 del 12/03/2018), i conteggi di cui al ricorso.
Pertanto, la convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente a titolo di differenze retributive la somma di euro 17.350,00 oltre accessori, dovendosi detrarre dal conteggio operato dal ricorrente quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e di trattamento di fine rapporto (vista l'inefficacia del licenziamento orale di cui si dirà nel prosieguo).
La convenuta, inoltre, non ha dimostrato di aver versato i contributi previdenziali, relativi all'attività lavorativa prestata dal ricorrente alle sue dipendenze nel periodo indicato in ricorso;
va, quindi, condannata a corrispondere all' , nei limiti della CP_2
prescrizione eventualmente maturata, i relativi contributi oltre sanzioni come per legge.
Va, infine, accolta anche l'impugnativa di licenziamento proposta in ricorso.
Sulla natura orale del licenziamento irrogato al ricorrente appare sufficiente riportare quanto riferito dal teste secondo cui: “un giorno di metà novembre di 2023 Testimone_3
eravamo in macchina insieme, mio figlio guidava. Squilla il telefonino e lui mette in vivavoce, l'interlocutore dice “sono ” e a quel punto mio figlio gli ha chiesto CP_1
quando poteva andare a prendere la retribuzione che gli spettava e per risposta il ha detto “non venire perché sei stato licenziato!” e ha chiuso la telefonata”. CP_1
Tali dichiarazioni, come corroborate dalla condotta processuale della convenuta (art. 232 c.p.c.), permettono di ritenere provata l'oralità del licenziamento.
Tale vizio del licenziamento va sussunto all'interno della fattispecie normativa prevista dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 Disposizioni in materia di
7 contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, (id est Jobs Act) – atteso che si tratta di un rapporto di lavoro instaurato successivamente al 7 marzo 2015 - , che dispone che allorquando il licenziamento venga intimato in forma orale questo va dichiarato inefficace, conseguentemente il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro ed ex art. 2, comma 2, del citato decreto il datore di lavoro va altresì condannato al “risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In
ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il
datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Pertanto, sulla base del combinato disposto fra l'art. 2, comma 1, e l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015 deve ritenersi privo di efficacia il licenziamento orale intimato al ricorrente dalla convenuta in data 14.11.2023 e la società va condannata alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino all'effettivo reintegro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla convenuta al ricorrente in data 14.11.2023 e, per l'effetto, condanna la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro nonché a versare a quest'ultimo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
8 trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino all'effettivo reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge ed altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 17.350,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Condanna, altresì, la società convenuta a corrispondere all' (nei limiti della CP_2 prescrizione eventualmente maturata) i contributi dovuti in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle sue dipendenze nel periodo di causa, oltre sanzioni come per legge.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in euro 8.500,00 oltre rimborso spese generali, VA e Cpa come per legge e distrae in favore dell'avv.to Antonio Palumbo.
Condanna, infine, la convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' CP_2
che liquida in complessivi euro 1.800,00.
Così deciso in Palermo il 03/02/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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