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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
3) Dott.ssa Di Palo Rossella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 6820/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 22.10.2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Carmela Posillipo, Parte_1
come da procura in atti
-
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Francesca Golino, come Controparte_1
da procura in atti
- RESISTENTE
E
Avv. , in qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 R_
, nato a [...] il [...]
[...]
- INTERVENTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Controparte_3
Cimmino, come da procura in atti
1 - TERZO INTERVENTORE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_4
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: disconoscimento di paternità
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. conclude chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità, perché tardiva, e che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con la conferma dei provvedimenti provvisori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2023, l'odierna istante ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 11.10.2014; - che in data 17.02.2020 è nato il minore;
- che i coniugi non coabitano dal mese di luglio 2023 e, tra gli stessi, è R_
in corso un procedimento di separazione;
- che nel corso della vita matrimoniale i coniugi sono stati per lunghi periodi lontani e, spesso, la coppia ha affrontato forti periodi di crisi a causa dell'atteggiamento dispotico ed autoritario del;
- che, ciononostante, per CP_1
un lungo periodo le parti hanno intrapreso dei tentativi di procreazione, tutti terminati in modo improduttivo;
- che nei mesi antecedenti la gravidanza il , a seguito dei CP_1
perduranti litigi, è stato lontano da casa e la ricorrente ha intrapreso una frequentazione con un altro uomo;
- che tale frequentazione è stata di breve durata;
- che la coppia si è poi riconciliata;
- che, di lì a poco, la ricorrente ha scoperto di essere in attesa e mai ha dubitato della paternità del resistente;
- che anche dopo la nascita del minore la coppia ha vissuto forti crisi causate sempre dall'atteggiamento aggressivo del;
- che il resistente CP_1
decideva di sottoporre il minore a due test del DNA;
- che mai prima di allora la coppia ha avuto dubbi sulla paternità del figlio;
- che il risultato del test del DNA è stato portato a conoscenza della ricorrente alla fine del mese di luglio 2023; - che a seguito di tale scoperta, la situazione tra le parti è degenerata arrivando la ricorrente anche a temere per la serenità
2 del minore.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi che la paternità del bambino non spetta a e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Capua (CE) di provvedere alle prescritte annotazioni sull'atto di nascita del minore.
Con comparsa, tempestivamente depositata in data 20.12.2023, si è costituito il resistente il quale, contestata la domanda avversa, ha esposto: - che la ricorrente era già a conoscenza della possibilità che il minore non fosse figlio naturale del;
- che tanto CP_1
è confermato dai messaggi che la stessa inviava alla sorella del resistente, ove confessava il tradimento avvenuto in costanza di matrimonio e i dubbi sulla paternità del marito;
- che la condotta tenuta dalla ha integrato una violazione dei doveri coniugali;
- che i Pt_1 propri dubbi sorgevano solo dopo l'improvvisa decisione della ricorrente di volersi separare;
- che non corrisponde al vero il fatto che la coppia avrebbe trascorso lunghi periodi lontana né che la relazione sarebbe stata compromessa dalla condotta del;
CP_1
- che nel periodo tra Aprile e Novembre 2019 il resistente frequentava un corso di aggiornamento a Cassino e tutte le sere faceva rientro nella casa coniugale;
- che in quel periodo la ricorrente effettuava l'ultima fecondazione assistita con esito negativo e, a settembre 2019, scopriva la gravidanza di , comunicata al marito solo al quarto R_
mese; - di non aver mai espresso la volontà di disconoscere il bambino ma, anzi, di voler continuare la vita con in modo naturale;
- che, tuttavia, improvvisamente la R_
ricorrente ha deciso, dapprima, di limitare e, poi, successivamente di vietare qualsiasi tipo contatto del con il minore. CP_1
Tanto premesso, il resistente ha chiesto: - dichiararsi la decadenza della madre dall'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, per decorso dei termini;
- accertarsi la veridicità di quanto riferito dalla ricorrente;
- riconoscersi al il diritto CP_1
di continuare a coltivare un rapporto con il minore;
- disporsi l'intervento di R_
assistenti sociali e/o di uno specialista psicoterapeuta che segua il bambino e i coniugi in un percorso di accettazione della nuova realtà familiare.
Con ordinanza del 17.03.2024, preso atto dell'avvenuta riunione al presente procedimento del procedimento recante R.G. 7483/2023 e avente ad oggetto la separazione
3 personale dei coniugi in causa, il Tribunale, tenuto conto anche della delicatezza degli interessi coinvolti, ha nominato un curatore speciale del minore.
Con comparsa del 27.03.2024, ha spiegato intervento volontario CP_3
il quale ha esposto: - di aver appreso da verso la fine di
[...] Parte_1
gennaio e l'inizio di febbraio 2024, che è suo figlio;
- di aver chiesto di conoscere R_
il minore e di essersi prodigato attivamente nell'interesse dello stesso, recandosi a fargli visita pur senza nulla avergli comunicato, però, circa il proprio “status”; - di aver interesse a che venga dichiarato il disconoscimento di paternità del al fine di ottenere, CP_1
successivamente, il proprio riconoscimento di paternità.
Tanto premesso, ha chiesto: - nominarsi un curatore speciale del piccolo R_
, affinchè promuova, nell'interesse dello stesso, un'azione di disconoscimento di
[...]
paternità nei confronti di - accertarsi e dichiararsi che Controparte_1 Controparte_1
non è il padre di;
- accertarsi e dichiararsi che è il padre R_ Controparte_3
del minore;
- ordinarsi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Capua (CE) di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita del piccolo . R_
Con comparsa di risposta, depositata in data 08.06.2024, si è costituita l'Avv.
[...]
in qualità di curatrice speciale del minore la quale, eccepita la CP_2 Persona_1 decadenza della dalla facoltà di esercitare l'azione di disconoscimento, per essere Pt_1
stata la stessa promossa oltre i termini di legge, e rilevata l'inammissibilità dell'intervento del terzo, ha esposto: - che nel dirimere interessi in conflitto relativi al rapporto di filiazione e nell'assumere decisioni relative al minore, deve tenersi conto dell'interesse concreto di questi;
- che il “favor veritatis” rappresenta una “tendenza” giurisprudenziale ma non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta;
- che, fermi i provvedimenti in essere, appare necessario proseguire con gli incontri paterni presso i servizi sociali per verificare la qualità del rapporto del con il minore;
- che, parimenti, sarebbe utile CP_1 un'indagine delle competenze genitoriali e delle condizioni psicofisiche del minore, anche alla luce del fatto che il padre biologico è stato già introdotto nella vita di . R_
Ciò posto, la curatrice speciale ha chiesto: - preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda della ricorrente e dell'intervento
4 volontario di;
- nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere la Controparte_3 domanda della ricorrente e l'intervento volontario ammissibili, disporre la separazione del giudizio di disconoscimento da quello di separazione personale dei coniugi;
- nel merito, qualora il Tribunale non dovesse accogliere le eccezioni preliminari, accertarsi se CP_1
sia o meno padre biologico di e, in caso di esito negativo, valutarsi la
[...] R_ rispondenza di un'eventuale declaratoria di disconoscimento del minore all'interesse dello stesso;
- in caso di accoglimento della domanda di disconoscimento, valutarsi se il cognome sia divenuto o meno segno distintivo dell'identità del minore;
- in caso di CP_1
ammissibilità dello spiegato intervento, dichiararsi inammissibili le domande formulate dall'interventore; - in caso di accoglimento della domanda di disconoscimento e di accoglimento dello spiegato intervento, previa emissione e passaggio in giudicato di sentenza parziale di disconoscimento di paternità, accertarsi se il sia o meno CP_3
padre biologico del minore, con riserva in tal caso di ulteriori osservazioni e richieste, all'esito dell'istruttoria; - adottarsi ogni utile e necessario provvedimento nell'interesse e a tutela del minore.
Previa separazione del giudizio di disconoscimento dal giudizio di separazione recante R.G. n. 7483/2023, invitate le parti a precisare le conclusioni con riguardo al giudizio di disconoscimento (cfr. verbale di udienza del 10.07.2024), all'udienza cartolare del 22.10.2024 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 244 co. 1 c.c. “l'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento”.
In merito, occorre evidenziare che il termine decadenziale dell'art. 244 del codice civile, vincolante e non soggetto alla volontà delle parti, richiede al giudice di verificare il rispetto del suddetto termine ex officio in base all'art. 2969 del codice civile, mentre
l'attore deve provare che l'azione è stata promossa entro il limite temporale previsto, senza considerare eventuali obiezioni sul decorso del termine avanzate dalle parti (Cass. n.
29847 del 2024).
5 Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 244 c.c. nella parte in cui stabilisce che la madre può esercitare l'azione di disconoscimento nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Ciò in quanto parte ricorrente, allo scadere delle preclusioni assertive ed asseverative, non ha mai allegato, a fondamento della propria domanda, l'impotenza a generare del marito.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha dedotto che, nei mesi antecedenti la gravidanza, il , a causa di perduranti litigi di coppia era stato CP_1 lontano da casa e che l'istante aveva intrapreso una breve frequentazione con un altro uomo, precisando che, dopo poco, la coppia si riconciliò e la scoprì di essere Pt_1
incinta (cfr. ricorso introduttivo).
Solo in sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente, in modo assolutamente generico, fa riferimento ad una ipotetica impotenza a generare del marito.
Tale allegazione, oltre che generica, è anche tardiva.
Ciò posto, occorre evidenziare che la ricorrente insiste nelle proprie difese, allegando di non aver avuto mai dubbi sulla paternità del marito, nonostante la frequentazione avuta con un altro uomo nei mesi anteriori alla gravidanza, e di aver avuto conoscenza di siffatta circostanza solo quando il , nell'estate del 2023, ha sottoposto il minore al test del CP_1
DNA, senza il consenso della madre.
Tali allegazioni sono irrilevanti atteso il chiaro tenore della norma in esame, potendo la madre esercitare l'azione per cui è causa o nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio o nel termine di 6 mesi dal giorno in cui la stessa è venuta a conoscenza dell'impotenza a generare del marito al tempo del concepimento, se si allega tale fatto costitutivo.
In definitiva, la domanda di parte ricorrente va dichiarata inammissibile, essendo decorso il termine di legge.
Invero, al momento della proposizione della domanda (06.10.2023), il minore aveva più di tre anni.
Ciò posto, deve ritenersi irrilevante, ai fini della decisione, la documentazione depositata da parte resistente con le relative note in data 23.09.2024 e in data 24.12.2024,
6 nonché da parte ricorrente con le relative memorie in data 10.12.2024.
Del pari inammissibile è l'intervento del terzo, che si qualifica come padre naturale del minore, per essere lo stesso privo di interesse ad agire.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “l'intervento di colui che è indicato come padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità naturale è inammissibile, con il corollario che, in forza della presunzione legale di legittimità della filiazione, la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sin quando tale presunzione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento di un'azione di disconoscimento della paternità legittima” (Cass. civ. n. 1784 del 2012; cfr. anche Cass. n.
20953 del 2018; Cass. 27560 del 2021).
Nel caso di specie, dunque, in capo al terzo – presunto padre naturale – non si configura alcun interesse ad agire (rectius ad intervenire) per non essere lo stesso titolare di alcuna posizione giuridica legittimante detto intervento.
Invero, allo stato, il è titolare di una situazione di mero fatto che intanto CP_3
potrà assurgere a posizione di diritto in quanto venga superata la presunzione legale di paternità del figlio nato in [...] matrimonio (cfr. Cass. n. 20953 del 2018; Cass.
27560 del 2021).
Va, infine, rilevato che nel caso in esame trova, altresì, applicazione l'art. 473 bis.20
c.p.c., che dispone “l'intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473 bis.16. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Nel caso di specie, non risulta rispettato il termine di cui all'art. 473 bis. 20, comma
1, c.p.c.: il terzo si è, infatti, costituito oltre il termine di cui all'art. 473 bis. 16 c.p.c.
(ovvero il termine assegnato dal giudice per la costituzione del convenuto).
Né può ritenersi applicabile l'art. 473 bis. 20, secondo comma, c.p.c., non essendo il presunto padre del minore, così come già esplicitato, contraddittore necessario nel giudizio di disconoscimento della paternità legittima.
In definitiva, per i motivi esposti, l'intervento del va dichiarato CP_3
7 inammissibile: di conseguenza, alcuna statuizione può essere adottata sulle richieste formulate dallo stesso.
Nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, come successivamente modificato, il quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( cfr. art. 28 del d.m. citato), tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione.
Nei rapporti tra le altre parti, attesa la natura del giudizio e le difese espletate, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6820/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di disconoscimento di paternità avanzata da parte ricorrente;
- dichiara inammissibile l'intervento del terzo;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente ( CP_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese di lite tra le altre parti.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 14.01.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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