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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad ordinanza- In nome del Popolo italiano ingiunzione
TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
719/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Marta Bocci) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 07 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01/08/2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000230926 - Prot. .5800.30/05/2022.0218669, emessa in CP_1
data 30/05/2022 (di euro 19.006,60), e avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000278287 -
Prot. .5800.30/05/2022.0218679, emessa in data 30/05/2022 (di euro 22.506,60), CP_1
entrambe notificate in data 02/07/2022, nonché avverso “ogni atto alle stesse connesso e presupposto ivi richiamato “per relationem”, vale a dire l'atto di accertamento CP_1
(protocollo .5800.26/07/2017.0176281) e l'atto di accertamento (protocollo CP_1 CP_1
.5800.11/08/2017.0191744), emessi per violazione dell'art. 2, comma 1bis, d.l. 12 CP_1
settembre 1983, n. 463, rispettivamente, con riferimento al periodo febbraio 2012, agosto 2012
e novembre 2012 e al periodo Dicembre 2012, Gennaio 2013, Febbraio 2013, Marzo 2013,
Aprile 2013, Settembre 2013 e Ottobre 2013.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione degli atti impugnati e la sproporzione delle sanzioni applicate rispetto agli importi contributivi non
Pag. 1 di 3 versati e oggetto di contestazione (rispettivamente, euro 742,37 ed euro 2.156,43), chiedendone in subordine la riduzione.
In via incidentale, ha sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
1bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, così come sostituito dall'art. 3, comma 6, d. lgs 15.01.2016
n. 8 nella parte relativa alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista e in relazione alla necessità di applicazione di un principio di proporzionalità tra queste ultime e l'illecito contestato.
In data 13/02/2025 si è costituito in giudizio l , il quale ha dato atto che “le partite CP_1
creditorie che hanno dato luogo alla comminazione della sanzione amministrativa per cui è causa sono state oggetto di stralcio a seguito della legge di bilancio anno 2023, L. n. 197/2022.
Su tale premessa, l' convenuto ha concluso chiedendo che venisse dichiarata cessata la CP_2
materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione le difese hanno concordato sulla declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e, mentre la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, la difesa dell' resistente ha insistito CP_1 CP_2
per la loro compensazione tra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in autotutela, l' ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Tale conclusione assorbe ogni altro aspetto.
Quanto alla problematica delle spese di lite, osserva lo scrivente che, per un verso, le sanzioni irrogate con le due ordinanze di ingiunzione impugnate non appaiono proporzionate rispetto agli importi contributivi pacificamente non versati dalla ricorrente e che, per altro verso,
l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro disposto dall'art. 1, comma 222, della legge n. 197/2022, ha efficacia automatica, operando pertanto ipso iure, con la conseguenza che esso prescinde dall'adozione da parte degli Enti creditori del conseguente provvedimento di sgravio in autotutela.
In altri precedenti di questa Sezione lavoro, aventi ad oggetto l'impugnazione di ordinanze di ingiunzione, le spese di lite sono state poste a carico dell'Ente resistente sulla base della motivazione che “il provvedimento in autotutela è stato adottato solo dopo l'introduzione della lite”; ma, a differenza di quelle fattispecie, il presente giudizio è stato introdotto prima
Pag. 2 di 3 dell'entrata in vigore della legge n. 197/2022, con la conseguenza che non può essere imputata all' l'omissione di un pregresso e dovuto provvedimento di autotutela, avente peraltro CP_1 natura puramente dichiarativa dell'annullamento del credito.
Sulla base di quanto sopra premesso, ritiene lo scrivente che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Perugia, 07 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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