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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 11663/2022, vertente fra le parti:
in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso il cui Ufficio sito in alla via Melo n. 97 per legge domicilia;
CP_1
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore - in proprio e nella Controparte_2
qualità di mandataria del costituito tra essa ed il Controparte_3
mandante - rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_4
Manfredonia, presso il domicilio digitale del quale è elettivamente domicilia, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM RA Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 10.10.2022, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2769/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.08.2022 nel procedimento recante R.G. n.
7932/2022, depositato il 05.09.2022 e notificato all'opponente in data 06.09.2022 - con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €. 45.064,93, Controparte_2 oltre interessi moratori di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Giudice adito annullare il decreto ingiuntivo opposto, siccome del tutto infondato sia in fatto che in diritto, stante l'avvenuto adempimento della pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Parte opponente esponeva di aver sottoscritto con la società opposta, nell'anno 2017, un contratto di “Facility Management” per la manutenzione di alcuni immobili in uso all'Amministrazione, il quale prevedeva la corresponsione dei corrispettivi per i servizi prestati, in favore della entro 30 giorni dalla data della fine del mese di ricevimento della Controparte_2
fattura da parte della . CP_1
Deduceva l'opponente che la in sede monitoria aveva sostenuto, Controparte_2
infondatamente, che la relativamente al predetto contratto, aveva lasciato insolute Controparte_1 le fatture n. 3239E del 04.05.2017 con scadenza 18.07.2017 di €. 1.559,18, n. 6160E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 5.985,83, n. 6161E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €.
37.218,31 e n. 8681E del 21.09.2017 con scadenza 05.12.2017 di €. 301,61, per un ammontare complessivo di €. 45.064,93 oltre IVA, in quanto l'Ente aveva correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, sicché nulla era dovuto all'opposta.
Più nel dettaglio, la rappresentava che, dagli ordinativi di pagamento emessi Controparte_1
in favore della come risultanti dalle schermate del Sistema per la Gestione Controparte_2
Integrata della Contabilità economica e finanziaria (“SICOGE”) prodotte in giudizio, le partite economiche pretese dalla società opposta risultavano regolarmente liquidate: per quanto riguardava la fattura n. 3239E del 04.05.2017, risultava liquidata la somma di €. 2.546,89 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200, bonifico TRN n. 55286126710); le fatture n. 6160E del 13.07.2017 di €.
12.330,84 e n. 6161E del 13.07.2017 di €. 42.888,81 risultavano liquidate tramite bonifico TRN n.
55235430307 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200); in ordine alla fattura n. 8681E del 21.09.2017, risultava liquidato l'importo di €. 3.537,74 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200, bonifico TRN n.
55499497010).
IM RA Precisava la parte opponente che gli ordinativi di pagamento allegati in atti costituivano piena prova dell'avvenuto adempimento, atteso che gli stessi erano rivolti alla BA d'IA (presso cui era istituito il conto tesoreria della n. 430/1200), la quale aveva provveduto a Controparte_1
lavorarli in qualità di tesoreria di Stato;
ai sensi del combinato disposto di cui al R.D. n. 827/1924 e al D.P.R. n. 367/1994, l'Amministrazione si era liberata dell'obbligazione a suo carico con l'emissione dell'ordinativo di pagamento alla tesoreria competente (alla quale era ne era affidata l'esecuzione), con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta.
La evidenziava di aver comunicato alla società opposta, con nota n. 163042 Controparte_1
del 30.11.2021, la regolare liquidazione delle somme richieste, sicché la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dalla era da ritenersi pretestuosa, oltre che infondata. Controparte_2
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.01.2023, si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle ragioni, in fatto Controparte_2
e in diritto, poste a base dell'opposizione.
Sosteneva la società opposta che, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, i pagamenti effettuati e prodotti in giudizio dalla non si riferivano ai crediti azionati in via Controparte_1 monitoria dalla (riferiti alle fatture rimaste insolute per l'importo indicato nel Controparte_2
ricorso) ma ad altri crediti cronologicamente antecedenti.
Rilevava la parte opposta che le stampe delle schermate del “SICOGE” non rappresentavano gli ordinativi di pagamento ai quali le stesse si riferivano e che, in ogni caso, anche gli ordinativi relativi alle stesse schermate non avrebbero potuto assurgere a prova dell'imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., da parte della opponente, dei pagamenti ivi indicati alle fatture azionate CP_1
dalla società opposta, in quanto sia le schermate del “SICOGE” sia i relativi ordinativi costituivano dei meri documenti interni all'Ente, sconosciuti alla (anche perché mai Controparte_2
comunicati) e, di conseguenza, non opponibili alla stessa società opposta, la quale ne contestava comunque il contenuto e la riferibilità alle fatture azionate in via monitoria, anche in considerazione della circostanza che gli ordinativi riferiti alle predette schermate avevano ad oggetto pagamenti cumulativi di più fatture.
La parte opposta evidenziava che, dalle voci riferite agli accrediti rilevabili dagli estratti conto relativi ai conti correnti bancari della allegati alla comparsa di costituzione, Controparte_2
risultavano ricevuti dalla tre bonifici - identificati con TRN nn. 55235430307, Controparte_1
55286126710, 55499497010 - di importi non corrispondenti a nessuna delle singole fatture azionate
IM RA in via monitoria e privi di qualsivoglia indicazione, nelle rispettive causali, delle fatture al cui saldo erano destinate le somme corrisposte.
Riferiva la che, nelle suddette circostanze, aveva legittimamente Controparte_2 imputato, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti ricevuti con i bonifici TRN nn.
55235430307, 55286126710, 55499497010 al saldo di altre fatture più risalenti nel tempo rispetto alla data di emissione e scadenza di quelle oggetto di ingiunzione.
Nello specifico, la società opposta dichiarava di aver imputato le somme incassate con il bonifico n. 55235430307 di €. 55.219,65 del 22.09.2017 al pagamento delle fatture nn. Pt_1
1338E/17, 1340E/17, 5992E/17 e solo la somma residua di €. 12.015,51 alle fatture nn. 6160E/17 e
6161E/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mentre le somme incassate con il bonifico Pt_1
n. 55286126710 di €. 3.118,65 del 28.12.2017 le aveva imputate al pagamento delle fatture nn.
1338E/17, 2982E/17, 2983E/17, 2984E/17, 2985E/17 e 2986E/17; infine, le somme incassate con il bonifico n. 55499497010 di €. 3.537,74 del 20.03.2019 erano state imputate al saldo della Pt_1
fattura n. 5992E/17.
Osservava la che l'incongruenza tra le registrazioni contabili, Controparte_2 effettuate dalla società creditrice e dall'Ente debitore, era stata determinata dalla mancata imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., da parte della dei pagamenti effettuati nel corso del Controparte_1
rapporto contrattuale, circostanza inidonea a contrastare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del giudizio.
Parte opposta, pertanto, articolava le proprie conclusioni, chiedendo: “A) preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. autorizzare e/o concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, o, in subordine, per la diversa per la quale sono sussistenti i presupposti di legge per autorizzarla e/o concederla;
B) all'esito, ma in tutti i casi, dichiarare inammissibile ed infondata, e, comunque, rigettare l'opposizione proposta dalla , e le CP_1
eccezioni e domande che ha formulato con la stessa, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in subordine e salvo gravame, nel caso di accoglimento, dichiarare tenuta e condannare la CP_1
a pagarle la somma di € 45.064,93, oltre Iva (Iva da versarsi in regime di split payment direttamente all'Erario) ed oltre ancora gli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs n. 231/2002, così come espressamente pattuito all'art. 9 co. 7 delle Condizioni Generali [doc. f] allegate alla Convenzione
Consip, sugli importi delle singole fatture che ne costituiscono l'ammontare dalle loro scadenze al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, anche in tal caso oltre
Iva come innanzi indicato e con gli stessi interessi;
D) in tutti i casi condannare la medesima al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e, nell'ipotesi sub C), anche di quelle relative alla fase monitoria”.
IM RA Con ordinanza resa all'esito della prima udienza del 26.01.2023, questo Giudice, rilevato che l'opposizione non si presentava fondata su prova scritta o di pronta soluzione - in quanto “l'opponente aveva contestato l'avversa pretesa deducendo l'asserito intervenuto pagamento estintivo delle n. 4 fatture azionate con l'opposto monitorio, producendo a tal fine le stampe delle schermate del proprio
Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità economica e finanziaria” e, dalla disamina della suddetta documentazione di valenza interna all'Ente, era emerso che erano stati disposti tre bonifici di pagamento contraddistinti con T.R.N. nn. 55235430307, 55286126710, 55499497010, “di importi non corrispondenti a nessuna delle singole fatture azionate” nonché “privi di qualsivoglia indicazione nelle rispettive causali delle fatture al cui saldo erano destinate le relative somme” - concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., invitandole ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia insorta.
Conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del
07.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
IM RA La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434), e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. n. 9685/2000).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale, il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alla domanda di accertamento negativo, chiesto dalla del Controparte_5
credito vantato dalla in sede monitoria, che trova origine nel contratto di Controparte_2
“Facility Management” con il quale, nell'anno 2017, la aveva affidato alla Controparte_5
la manutenzione di alcuni immobili in uso all'Ente, concordando che i Controparte_2
corrispettivi per i servizi di manutenzione prestati avrebbero dovuto essere corrisposti entro 30 giorni dalla data della fine del mese di ricevimento della relativa fattura.
Tale credito, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, veniva quantificato dalla in complessivi €. 45.064,93 oltre IVA (da versarsi in regime di “split Controparte_2 payment”) e interessi ex art. 5 D. Lgs n. 231/2002 sugli importi portati dalle singole fatture (come previsto dall'art. 9, comma 7, delle “Condizioni Generali” allegate alla “Convenzione” stipulata dalle parti), riferito alle fatture, allegate nella procedura monitoria, n. 3239E del 04.05.2017 con scadenza
18.07.2017 di €. 1.559,18, n. 6160E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 5.985,83, n. 6161E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 37.218,31 e n. 8681E del 21.09.2017 con scadenza
05.12.2017 di €. 301,61.
La ha dedotto di avere estinto il debito in forza degli ordinativi di Controparte_5
pagamento emessi in favore della come risultanti dalle schermate estratte dal Controparte_2
IM RA “SICOGE” prodotte in giudizio: la fattura n. 3239E del 04.05.2017, era stata liquidata con bonifico
TRN n. 55286126710 di €. 2.546,89; le fatture n. 6160E del 13.07.2017 di €. 12.330,84 e n. 6161E del 13.07.2017 di €. 42.888,81 erano state liquidate tramite bonifico TRN n. 55235430307 e la fattura n. 8681E del 21.09.2017 era stata saldata con bonifico TRN n. 55499497010 di €. 3.537,74.
Di contro, la società opposta ha contestato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento de qua, atteso che le corresponsioni invocate dall'opponente erano state imputate dalla creditrice ad altri debiti, originati da fatture emesse in precedenza o coeve, rimaste anch'esse insolute.
Dagli estratti conto relativi ai conti correnti bancari intestati alla è Controparte_2
emerso che gli accrediti riguardavano tre bonifici di pagamento effettuati dalla Controparte_1
(identificati con T.R.N. nn. 55235430307, 55286126710, 55499497010), di importi non corrispondenti ad alcuna delle fatture azionate in sede monitoria e privi di indicazione, nelle rispettive causali, delle fatture al cui saldo erano state destinate le somme corrisposte (cfr. doc. n. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La società creditrice, rilevata la carenza di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c. da parte della debitrice, aveva imputato i pagamenti ricevuti al saldo di altre fatture, anch'esse insolute, più risalenti nel tempo o di pari data (rispetto alla data di scadenza del pagamento delle fatture azionate), ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., e in particolare: le somme incassate con il bonifico n. Pt_1
55235430307 di €. 55.219,65 del 22.09.2017 le aveva imputate al pagamento delle fatture nn.
1338E/17, 1340E/17, 5992E/17 e, per la restante somma di €. 12.015,51, al pagamento dei residui importi insoluti di cui alle fatture azionate nn. 6160E/17 e 6161E/17; le somme percepite con il bonifico T.R.N. n. 55286126710 di €. 3.118,65 del 28.12.2017 le aveva imputate a saldo del credito scaduto più risalente nel tempo portato dalla fattura n. 1338E/17 e, il residuo esitato, a saldo dei crediti portati dalle fatture non oggetto di ingiunzione nn. 2982E/17, 2983E/17, 2984E/17, 2985E/17 e
2986E/17; infine, le somme ricevute con il bonifico n. 55499497010 di €. 3.537,74 del Pt_1
20.03.2019 erano state imputate dalla creditrice a saldo del credito di cui alla fattura n. 5992E/17 (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 6, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). CP_6
Sul punto va anzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, chi si affermi titolare di un credito ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il persistente mancato pagamento da parte del debitore;
ove però quest'ultimo dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare ad un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (cfr. Cass. Civ., n. 2276/2020).
IM RA Si aggiunga, sempre in linea generale, che, in forza del disposto dell'art. 1193, comma 1, c.c., al debitore viene data in primo luogo facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare nei confronti di un medesimo creditore verso il quale abbia più debiti della stessa specie. Tale facoltà va, tuttavia, esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente priva di effetti (cfr., tra le altre, Cass. Civ., n. 21512/2019, n. 6217/2016, n. 24837/2014 e n. 19527/2012).
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, mette conto rilevare è sulla stessa debitrice che gravava l'onere di provare il collegamento dei pagamenti effettuati con il credito derivante dalle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, tanto più in presenza della ferma contestazione di tale collegamento da parte della la quale ha pure prospettato Controparte_2 la diversa imputazione dei bonifici di pagamento ad altri debiti pregressi dell'opponente.
Sta di fatto che la oltre a non avere operato alcuna imputazione al Controparte_5
momento dei pagamenti in questione, non ha assolto al proprio onus probandi nei termini anzidetti, difettando, pertanto, la prova dell'estinzione del credito di cui si controverte nel presente giudizio.
Va evidenziato, infatti, che le schermate estratte dal sistema “SICOGE”, prodotte in giudizio in copia fotostatica dalla parte opponente, non possono assurgere a prova dell'imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c. da parte della debitrice, in quanto non dimostrano l'avvenuta attestazione - al momento dell'effettuazione del pagamento, ai sensi della citata norma codicistica - dell'imputazione delle corresponsioni eseguite alle fatture poi azionate dalla creditrice in sede monitoria;
le suddette schermate e gli ordinativi ivi indicati, ai quali sarebbero riferiti i pagamenti eseguiti, rappresentano documentazione interna all'Ente, non comunicata alla creditrice al momento dell'effettuazione dei pagamenti e, quindi, a quest'ultima non opponibile, in quanto concretante, sostanzialmente, una dichiarazione di imputazione successiva al pagamento e fatta dalla debitrice senza l'adesione della creditrice, di conseguenza giuridicamente priva di effetti.
Mette conto rilevare, inoltre, che l'Ente opponente non ha contestato in giudizio la sussistenza, al momento dell'effettuazione delle disposizioni di pagamento, di ulteriori fatture insolute più risalenti nel tempo e/o di pari data rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento delle quali la società creditrice aveva dichiarato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di aver imputato ex art. 1193, comma 2, c.c. le somme accreditate sul proprio conto corrente bancario tramite i predetti tre bonifici effettuati dalla privi dell'imputazione di cui Controparte_1 all'art. 1193, comma 1, c.c..
A mente dall'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono
IM RA al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere
IM RA in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014).
Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Nondimeno va rammentato che, in tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193
c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione). La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza (cfr. Cass. Civ., n. 917/2013).
Nella fattispecie in esame, la parte opponente non ha provveduto a contestare tempestivamente l'imputazione ex art. 1193, comma 2, c.c. dichiarata dalla società opposta all'atto della costituzione in giudizio con la propria comparsa di costituzione e risposta - non avendo, peraltro, nemmeno provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. - cosicché può affermarsi che l'imputazione operata dalla società creditrice sia stata accettata dall'Ente debitore per mancanza di tempestiva contestazione, in quanto la conoscenza dell'imputazione e la conseguente mancata contestazione immediata determinano il configurarsi della preclusione contemplata dall'art. 1195 c.c..
In definitiva, parte opponente ha dimostrato di aver eseguito pagamenti senza imputazione astrattamente idonei a saldare il debito nei confronti della parte opposta, la quale ha eccepito una diversa imputazione dei suddetti pagamenti, rilevando l'accettazione implicita di tale imputazione da
IM RA parte opponente, e ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni ex art. 1193 c.c. per imputare i pagamenti a diversi crediti.
Deve concludersi, pertanto, che parte opponente non abbia dimostrato di aver versato somme idonee ad estinguere il credito azionato in via monitoria dalla società creditrice opposta.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione proposta dalla Controparte_5
deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.10.2022, dalla nei confronti della Controparte_5 Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Controparte_5
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2769/2022, emesso dal Tribunale di Bari il 22.08.2022 e depositato il 05.09.2022;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della CP_1 CP_5 CP_1
parte opposta delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in €. Controparte_2
5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 22.04.2024.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IM RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 11663/2022, vertente fra le parti:
in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
presso il cui Ufficio sito in alla via Melo n. 97 per legge domicilia;
CP_1
- parte attrice opponente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore - in proprio e nella Controparte_2
qualità di mandataria del costituito tra essa ed il Controparte_3
mandante - rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Controparte_4
Manfredonia, presso il domicilio digitale del quale è elettivamente domicilia, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
IM RA Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 10.10.2022, la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2769/2022 emesso da questo Tribunale in data 22.08.2022 nel procedimento recante R.G. n.
7932/2022, depositato il 05.09.2022 e notificato all'opponente in data 06.09.2022 - con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €. 45.064,93, Controparte_2 oltre interessi moratori di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria - convenendo in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia il Giudice adito annullare il decreto ingiuntivo opposto, siccome del tutto infondato sia in fatto che in diritto, stante l'avvenuto adempimento della pretesa creditoria azionata da parte opposta.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Parte opponente esponeva di aver sottoscritto con la società opposta, nell'anno 2017, un contratto di “Facility Management” per la manutenzione di alcuni immobili in uso all'Amministrazione, il quale prevedeva la corresponsione dei corrispettivi per i servizi prestati, in favore della entro 30 giorni dalla data della fine del mese di ricevimento della Controparte_2
fattura da parte della . CP_1
Deduceva l'opponente che la in sede monitoria aveva sostenuto, Controparte_2
infondatamente, che la relativamente al predetto contratto, aveva lasciato insolute Controparte_1 le fatture n. 3239E del 04.05.2017 con scadenza 18.07.2017 di €. 1.559,18, n. 6160E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 5.985,83, n. 6161E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €.
37.218,31 e n. 8681E del 21.09.2017 con scadenza 05.12.2017 di €. 301,61, per un ammontare complessivo di €. 45.064,93 oltre IVA, in quanto l'Ente aveva correttamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, sicché nulla era dovuto all'opposta.
Più nel dettaglio, la rappresentava che, dagli ordinativi di pagamento emessi Controparte_1
in favore della come risultanti dalle schermate del Sistema per la Gestione Controparte_2
Integrata della Contabilità economica e finanziaria (“SICOGE”) prodotte in giudizio, le partite economiche pretese dalla società opposta risultavano regolarmente liquidate: per quanto riguardava la fattura n. 3239E del 04.05.2017, risultava liquidata la somma di €. 2.546,89 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200, bonifico TRN n. 55286126710); le fatture n. 6160E del 13.07.2017 di €.
12.330,84 e n. 6161E del 13.07.2017 di €. 42.888,81 risultavano liquidate tramite bonifico TRN n.
55235430307 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200); in ordine alla fattura n. 8681E del 21.09.2017, risultava liquidato l'importo di €. 3.537,74 (anno 2017, conto tesoreria 430/1200, bonifico TRN n.
55499497010).
IM RA Precisava la parte opponente che gli ordinativi di pagamento allegati in atti costituivano piena prova dell'avvenuto adempimento, atteso che gli stessi erano rivolti alla BA d'IA (presso cui era istituito il conto tesoreria della n. 430/1200), la quale aveva provveduto a Controparte_1
lavorarli in qualità di tesoreria di Stato;
ai sensi del combinato disposto di cui al R.D. n. 827/1924 e al D.P.R. n. 367/1994, l'Amministrazione si era liberata dell'obbligazione a suo carico con l'emissione dell'ordinativo di pagamento alla tesoreria competente (alla quale era ne era affidata l'esecuzione), con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta.
La evidenziava di aver comunicato alla società opposta, con nota n. 163042 Controparte_1
del 30.11.2021, la regolare liquidazione delle somme richieste, sicché la pretesa creditoria avanzata in sede monitoria dalla era da ritenersi pretestuosa, oltre che infondata. Controparte_2
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opponente rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.01.2023, si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza delle ragioni, in fatto Controparte_2
e in diritto, poste a base dell'opposizione.
Sosteneva la società opposta che, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, i pagamenti effettuati e prodotti in giudizio dalla non si riferivano ai crediti azionati in via Controparte_1 monitoria dalla (riferiti alle fatture rimaste insolute per l'importo indicato nel Controparte_2
ricorso) ma ad altri crediti cronologicamente antecedenti.
Rilevava la parte opposta che le stampe delle schermate del “SICOGE” non rappresentavano gli ordinativi di pagamento ai quali le stesse si riferivano e che, in ogni caso, anche gli ordinativi relativi alle stesse schermate non avrebbero potuto assurgere a prova dell'imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., da parte della opponente, dei pagamenti ivi indicati alle fatture azionate CP_1
dalla società opposta, in quanto sia le schermate del “SICOGE” sia i relativi ordinativi costituivano dei meri documenti interni all'Ente, sconosciuti alla (anche perché mai Controparte_2
comunicati) e, di conseguenza, non opponibili alla stessa società opposta, la quale ne contestava comunque il contenuto e la riferibilità alle fatture azionate in via monitoria, anche in considerazione della circostanza che gli ordinativi riferiti alle predette schermate avevano ad oggetto pagamenti cumulativi di più fatture.
La parte opposta evidenziava che, dalle voci riferite agli accrediti rilevabili dagli estratti conto relativi ai conti correnti bancari della allegati alla comparsa di costituzione, Controparte_2
risultavano ricevuti dalla tre bonifici - identificati con TRN nn. 55235430307, Controparte_1
55286126710, 55499497010 - di importi non corrispondenti a nessuna delle singole fatture azionate
IM RA in via monitoria e privi di qualsivoglia indicazione, nelle rispettive causali, delle fatture al cui saldo erano destinate le somme corrisposte.
Riferiva la che, nelle suddette circostanze, aveva legittimamente Controparte_2 imputato, ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., i pagamenti ricevuti con i bonifici TRN nn.
55235430307, 55286126710, 55499497010 al saldo di altre fatture più risalenti nel tempo rispetto alla data di emissione e scadenza di quelle oggetto di ingiunzione.
Nello specifico, la società opposta dichiarava di aver imputato le somme incassate con il bonifico n. 55235430307 di €. 55.219,65 del 22.09.2017 al pagamento delle fatture nn. Pt_1
1338E/17, 1340E/17, 5992E/17 e solo la somma residua di €. 12.015,51 alle fatture nn. 6160E/17 e
6161E/17 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, mentre le somme incassate con il bonifico Pt_1
n. 55286126710 di €. 3.118,65 del 28.12.2017 le aveva imputate al pagamento delle fatture nn.
1338E/17, 2982E/17, 2983E/17, 2984E/17, 2985E/17 e 2986E/17; infine, le somme incassate con il bonifico n. 55499497010 di €. 3.537,74 del 20.03.2019 erano state imputate al saldo della Pt_1
fattura n. 5992E/17.
Osservava la che l'incongruenza tra le registrazioni contabili, Controparte_2 effettuate dalla società creditrice e dall'Ente debitore, era stata determinata dalla mancata imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c., da parte della dei pagamenti effettuati nel corso del Controparte_1
rapporto contrattuale, circostanza inidonea a contrastare la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del giudizio.
Parte opposta, pertanto, articolava le proprie conclusioni, chiedendo: “A) preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. autorizzare e/o concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta, o, in subordine, per la diversa per la quale sono sussistenti i presupposti di legge per autorizzarla e/o concederla;
B) all'esito, ma in tutti i casi, dichiarare inammissibile ed infondata, e, comunque, rigettare l'opposizione proposta dalla , e le CP_1
eccezioni e domande che ha formulato con la stessa, e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
C) in subordine e salvo gravame, nel caso di accoglimento, dichiarare tenuta e condannare la CP_1
a pagarle la somma di € 45.064,93, oltre Iva (Iva da versarsi in regime di split payment direttamente all'Erario) ed oltre ancora gli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs n. 231/2002, così come espressamente pattuito all'art. 9 co. 7 delle Condizioni Generali [doc. f] allegate alla Convenzione
Consip, sugli importi delle singole fatture che ne costituiscono l'ammontare dalle loro scadenze al saldo, ovvero la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, anche in tal caso oltre
Iva come innanzi indicato e con gli stessi interessi;
D) in tutti i casi condannare la medesima al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e, nell'ipotesi sub C), anche di quelle relative alla fase monitoria”.
IM RA Con ordinanza resa all'esito della prima udienza del 26.01.2023, questo Giudice, rilevato che l'opposizione non si presentava fondata su prova scritta o di pronta soluzione - in quanto “l'opponente aveva contestato l'avversa pretesa deducendo l'asserito intervenuto pagamento estintivo delle n. 4 fatture azionate con l'opposto monitorio, producendo a tal fine le stampe delle schermate del proprio
Sistema per la Gestione Integrata della Contabilità economica e finanziaria” e, dalla disamina della suddetta documentazione di valenza interna all'Ente, era emerso che erano stati disposti tre bonifici di pagamento contraddistinti con T.R.N. nn. 55235430307, 55286126710, 55499497010, “di importi non corrispondenti a nessuna delle singole fatture azionate” nonché “privi di qualsivoglia indicazione nelle rispettive causali delle fatture al cui saldo erano destinate le relative somme” - concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., invitandole ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia insorta.
Conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del
07.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con autorizzazione al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
IM RA La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434), e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. n. 9685/2000).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale, il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alla domanda di accertamento negativo, chiesto dalla del Controparte_5
credito vantato dalla in sede monitoria, che trova origine nel contratto di Controparte_2
“Facility Management” con il quale, nell'anno 2017, la aveva affidato alla Controparte_5
la manutenzione di alcuni immobili in uso all'Ente, concordando che i Controparte_2
corrispettivi per i servizi di manutenzione prestati avrebbero dovuto essere corrisposti entro 30 giorni dalla data della fine del mese di ricevimento della relativa fattura.
Tale credito, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, veniva quantificato dalla in complessivi €. 45.064,93 oltre IVA (da versarsi in regime di “split Controparte_2 payment”) e interessi ex art. 5 D. Lgs n. 231/2002 sugli importi portati dalle singole fatture (come previsto dall'art. 9, comma 7, delle “Condizioni Generali” allegate alla “Convenzione” stipulata dalle parti), riferito alle fatture, allegate nella procedura monitoria, n. 3239E del 04.05.2017 con scadenza
18.07.2017 di €. 1.559,18, n. 6160E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 5.985,83, n. 6161E del 13.07.2017 con scadenza 26.09.2017 di €. 37.218,31 e n. 8681E del 21.09.2017 con scadenza
05.12.2017 di €. 301,61.
La ha dedotto di avere estinto il debito in forza degli ordinativi di Controparte_5
pagamento emessi in favore della come risultanti dalle schermate estratte dal Controparte_2
IM RA “SICOGE” prodotte in giudizio: la fattura n. 3239E del 04.05.2017, era stata liquidata con bonifico
TRN n. 55286126710 di €. 2.546,89; le fatture n. 6160E del 13.07.2017 di €. 12.330,84 e n. 6161E del 13.07.2017 di €. 42.888,81 erano state liquidate tramite bonifico TRN n. 55235430307 e la fattura n. 8681E del 21.09.2017 era stata saldata con bonifico TRN n. 55499497010 di €. 3.537,74.
Di contro, la società opposta ha contestato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento de qua, atteso che le corresponsioni invocate dall'opponente erano state imputate dalla creditrice ad altri debiti, originati da fatture emesse in precedenza o coeve, rimaste anch'esse insolute.
Dagli estratti conto relativi ai conti correnti bancari intestati alla è Controparte_2
emerso che gli accrediti riguardavano tre bonifici di pagamento effettuati dalla Controparte_1
(identificati con T.R.N. nn. 55235430307, 55286126710, 55499497010), di importi non corrispondenti ad alcuna delle fatture azionate in sede monitoria e privi di indicazione, nelle rispettive causali, delle fatture al cui saldo erano state destinate le somme corrisposte (cfr. doc. n. 3, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La società creditrice, rilevata la carenza di imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c. da parte della debitrice, aveva imputato i pagamenti ricevuti al saldo di altre fatture, anch'esse insolute, più risalenti nel tempo o di pari data (rispetto alla data di scadenza del pagamento delle fatture azionate), ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c., e in particolare: le somme incassate con il bonifico n. Pt_1
55235430307 di €. 55.219,65 del 22.09.2017 le aveva imputate al pagamento delle fatture nn.
1338E/17, 1340E/17, 5992E/17 e, per la restante somma di €. 12.015,51, al pagamento dei residui importi insoluti di cui alle fatture azionate nn. 6160E/17 e 6161E/17; le somme percepite con il bonifico T.R.N. n. 55286126710 di €. 3.118,65 del 28.12.2017 le aveva imputate a saldo del credito scaduto più risalente nel tempo portato dalla fattura n. 1338E/17 e, il residuo esitato, a saldo dei crediti portati dalle fatture non oggetto di ingiunzione nn. 2982E/17, 2983E/17, 2984E/17, 2985E/17 e
2986E/17; infine, le somme ricevute con il bonifico n. 55499497010 di €. 3.537,74 del Pt_1
20.03.2019 erano state imputate dalla creditrice a saldo del credito di cui alla fattura n. 5992E/17 (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 6, allegati alla comparsa di costituzione e risposta). CP_6
Sul punto va anzitutto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con riguardo al riparto dell'onere probatorio, chi si affermi titolare di un credito ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il persistente mancato pagamento da parte del debitore;
ove però quest'ultimo dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare ad un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (cfr. Cass. Civ., n. 2276/2020).
IM RA Si aggiunga, sempre in linea generale, che, in forza del disposto dell'art. 1193, comma 1, c.c., al debitore viene data in primo luogo facoltà di imputare il pagamento al debito che intende soddisfare nei confronti di un medesimo creditore verso il quale abbia più debiti della stessa specie. Tale facoltà va, tuttavia, esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente priva di effetti (cfr., tra le altre, Cass. Civ., n. 21512/2019, n. 6217/2016, n. 24837/2014 e n. 19527/2012).
Applicando le suesposte coordinate al caso di specie, mette conto rilevare è sulla stessa debitrice che gravava l'onere di provare il collegamento dei pagamenti effettuati con il credito derivante dalle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, tanto più in presenza della ferma contestazione di tale collegamento da parte della la quale ha pure prospettato Controparte_2 la diversa imputazione dei bonifici di pagamento ad altri debiti pregressi dell'opponente.
Sta di fatto che la oltre a non avere operato alcuna imputazione al Controparte_5
momento dei pagamenti in questione, non ha assolto al proprio onus probandi nei termini anzidetti, difettando, pertanto, la prova dell'estinzione del credito di cui si controverte nel presente giudizio.
Va evidenziato, infatti, che le schermate estratte dal sistema “SICOGE”, prodotte in giudizio in copia fotostatica dalla parte opponente, non possono assurgere a prova dell'imputazione ex art. 1193, comma 1, c.c. da parte della debitrice, in quanto non dimostrano l'avvenuta attestazione - al momento dell'effettuazione del pagamento, ai sensi della citata norma codicistica - dell'imputazione delle corresponsioni eseguite alle fatture poi azionate dalla creditrice in sede monitoria;
le suddette schermate e gli ordinativi ivi indicati, ai quali sarebbero riferiti i pagamenti eseguiti, rappresentano documentazione interna all'Ente, non comunicata alla creditrice al momento dell'effettuazione dei pagamenti e, quindi, a quest'ultima non opponibile, in quanto concretante, sostanzialmente, una dichiarazione di imputazione successiva al pagamento e fatta dalla debitrice senza l'adesione della creditrice, di conseguenza giuridicamente priva di effetti.
Mette conto rilevare, inoltre, che l'Ente opponente non ha contestato in giudizio la sussistenza, al momento dell'effettuazione delle disposizioni di pagamento, di ulteriori fatture insolute più risalenti nel tempo e/o di pari data rispetto a quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, al pagamento delle quali la società creditrice aveva dichiarato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, di aver imputato ex art. 1193, comma 2, c.c. le somme accreditate sul proprio conto corrente bancario tramite i predetti tre bonifici effettuati dalla privi dell'imputazione di cui Controparte_1 all'art. 1193, comma 1, c.c..
A mente dall'art. 115 c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
tale principio fonda le proprie radici sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. (quanto al rito lavoro) e dell'art. 167 c.p.c. (per il rito ordinario), che impongono
IM RA al convenuto di prendere posizione (rispettivamente nella memoria di costituzione o nella comparsa di risposta) sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Dalla succitata regola, si trae la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti, attore o convenuto, un onere di allegazione
(e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (cfr. Cass.
Civ., n. 1540/2007; Cass. Civ., n. 8647/2016; Cass. Civ., n.16782/2019).
Tutte le parti in causa, infatti, sono chiamate a concorrere per la delimitazione dell'oggetto del processo, in quanto “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n.1540/2007; Cass. Civ., n.23638/2007).
Per quanto riguarda le modalità della contestazione, la giurisprudenza è concorde nell'esigere non solo che la contestazione sia puntuale e dettagliata (cfr. Cass. Civ., n. 21227/2019), ma che il grado di specificità concretamente esigibile sia correlato al tasso di specificità della corrispondente allegazione: il principio di non contestazione postula infatti che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (cfr. Cass. Civ., n.
21075/2016).
Vi è da aggiungere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato la necessità di estendere il principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche ai fatti secondari;
tale norma, invero, ha posto i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione, e non ha introdotto alcuna distinzione tra fatti primari (ovvero i fatti costitutivi del diritto fatto valere
IM RA in giudizio) e fatti cosiddetti secondari (relativi a circostanze di rilievo istruttorio) (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Un., n. 12065/2014).
Su tali premesse, appare chiaro che “l'art. 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Civ. n.
6936/2004; n. 13079/2008; n. 21075/2016; n. 20170/2018; n. 16782/2019; n. 29488/2019; cfr. anche
Cass. Civ., n. 5429/2020).
Nondimeno va rammentato che, in tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati (subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193
c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione). La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell'acquiescenza (cfr. Cass. Civ., n. 917/2013).
Nella fattispecie in esame, la parte opponente non ha provveduto a contestare tempestivamente l'imputazione ex art. 1193, comma 2, c.c. dichiarata dalla società opposta all'atto della costituzione in giudizio con la propria comparsa di costituzione e risposta - non avendo, peraltro, nemmeno provveduto al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. - cosicché può affermarsi che l'imputazione operata dalla società creditrice sia stata accettata dall'Ente debitore per mancanza di tempestiva contestazione, in quanto la conoscenza dell'imputazione e la conseguente mancata contestazione immediata determinano il configurarsi della preclusione contemplata dall'art. 1195 c.c..
In definitiva, parte opponente ha dimostrato di aver eseguito pagamenti senza imputazione astrattamente idonei a saldare il debito nei confronti della parte opposta, la quale ha eccepito una diversa imputazione dei suddetti pagamenti, rilevando l'accettazione implicita di tale imputazione da
IM RA parte opponente, e ha fornito la prova della sussistenza delle condizioni ex art. 1193 c.c. per imputare i pagamenti a diversi crediti.
Deve concludersi, pertanto, che parte opponente non abbia dimostrato di aver versato somme idonee ad estinguere il credito azionato in via monitoria dalla società creditrice opposta.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, l'opposizione proposta dalla Controparte_5
deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 26.001,00 a €. 52.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.10.2022, dalla nei confronti della Controparte_5 Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, Controparte_5
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2769/2022, emesso dal Tribunale di Bari il 22.08.2022 e depositato il 05.09.2022;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della CP_1 CP_5 CP_1
parte opposta delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in €. Controparte_2
5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 22.04.2024.
Il Giudice
dott.ssa IM RA
IM RA