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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n°6370 /2024 R.G.L., promossa
D A
, NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI ROSSELLO PROVVIDENZA, rappresentata e difesa dall'avv.to COSTA SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza V.E. Orlando n. 6, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e
CERNIGLIARO DELIA c/o avvocatura distrettuale via Savarè, 1 CP_1
Milano, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 21/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, la IG.ra , NQ Parte_1
DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI ROSSELLO Parte_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 5.10.2022, con il quale l' CP_1
revocava la pensione cat. INVCIV n. 07834962 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008 e contestualmente richiedeva un
1 indebito del trattamento pensionistico a far data dal 2017 dell'importo di € 14.492,33, convenne in giudizio l' Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Annullare ad ogni effetto di
[...]
legge il provvedimento di revoca pensione cat. INVCIV/550200/07834962 con decorrenza 2017 e con contestuale richiesta di indebito della somma di € 14.492,33 -
Ordinare il ripristino della prestazione INVCIV/550200/07834962 con effetto dal primo gennaio 2017. -Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c che si dichiara antistatario e dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”.
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Com'è noto, l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma
10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
2 gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In proposito, la locale Corte di Appello, con la sentenza n. 405/2020, ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. n° 207/2008 conv. in L. n°
14/2009 come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 122 del 30
Luglio 2010 “è una disciplina che pone a carico dei pensionati [che non presentano
(integrale) dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, ovvero il cui coniuge non presenta dichiarazione al Fisco] a comunicare i propri redditi all'ente previdenziale.
Nella specie, difatti, l'indebito non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale, ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.
35, che rendendo piu' efficace e rapido il sistema previdenziale, impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all' E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o CP_1
mala fede del percettore sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco - la variazione
(il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si e' avuta la conoscibilita' dei redditi. Laddove, nella fattispecie in esame, l' non ha CP_1
mai eccepito tale variazione reddituale ma ha fatto conseguire l'indebito dalla violazione dell'obbligo di comunicazione normativamente sanzionato, che prescinde dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza) essendo sufficiente anche il solo silenzio (cosi' Cass. n. 8731/2019 e n.27096/2018). Ciò è, peraltro, in linea con l'indirizzo di legittimità espresso con le sentenze su citate che evidenziano come la decadenza invocata, sia, comunque, subordinata a tale onere di comunicazione”.
L'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione rimarca l'importanza della effettiva ricezione della comunicazione del preavviso ex art. 13, comma 6 lett. c
L. n. 122 del 2010 come condizione indispensabile per la revoca della prestazione.
Orbene, esaminando le comunicazioni prodotte dal convenuto, si evince che quella relativa al preavviso di sospensione della prestazione (per mancata comunicazione dei
3 redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008) è datata 2.7.2021 ed è tornata al mittente per compiuta giacenza in data 24.08.2021, mentre la comunicazione di avviso di sospensione riporta la data del 13.10.2021 ed è tornata anch'essa al mittente per compiuta giacenza in data 04.11.2021 (cfr. produzione convenuto).
Tuttavia, tali comunicazioni sono state inviate alla IG.ra , la Parte_3
quale come si evince dalla documentazione in atti è titolare di pensione cat. INVCIV n.
07834962 sin dal 17 novembre 2005 senza revisione, sulla scorta della diagnosi di ritardo mentale medio grave e che per tale grave patologia, con decreto del 13 ottobre
2012, il Giudice Tutelare ha nominato quale amministratore di sostegno la SI.ra
[...]
(cfr. produzione ricorrente). Parte_1
Ebbene, dall'esame del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno si evince l'incapacità della IG.ra per la patologia certificata, nonché la Parte_2
rappresentanza del suo amministratore, con la conseguenza, come da recentissima giurisprudenza di legittimità, che gli atti ancorché diretti al beneficiario devono essere notificati all'amministratore di sostegno, titolare di poteri sostitutivi (cfr. Cass. Ord. n.
3762/2024).
Nella specie, va rilevato come l' convenuto non abbia dimostrato di avere CP_1
provveduto, prima della revoca definitiva della prestazione in esame, a comunicare all'amministratore di sostegno della IG.ra il provvedimento di previa Parte_2
sospensione, come richiesto dalla sequenza procedimentale prevista dal succitato comma 6, lett. c) dell'art. 13 della L. 122 del 2010.
Com'è noto, l'attività di notificazione ha lo scopo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, ed è quindi finalizzato a conseguire la certezza legale che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del notificando, con gli effetti che ne conseguono.
Pertanto, in difetto della comunicazione della sospensione della prestazione Contr all' la parte ricorrente non ha avuto modo di inviare la comunicazione dei redditi mancante atta ad impedire la successiva revoca definitiva della prestazione a seguito della quale, in base all'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010, l'ente avrebbe potuto procedere al recupero delle somme erogate nell'anno nel quale avrebbe dovuto essere inviata la comunicazione dei redditi omessa.
4 Su quest'ultima questione, inoltre, si evidenzia che la comunicazione della sospensione riporta la data di ottobre 2021, pertanto ben oltre i termini previsti dalla legge citata.
Il provvedimento di revoca e contestuale richiesta di indebito oggi opposto deve altresì ritenersi illegittimo, in quanto l' convenuto non ha dimostrato di avere CP_1
provveduto a comunicare il preavviso di sospensione neppure per gli anni 2018-2019-
2020-2021.
In ultimo, occorre sottolineare che durante gli anni compresi tra il 2017 e il 2021 la IG.ra ha continuato a percepire l'assegno mensile di assistenza, Parte_2
ingenerando affidamento.
La giurisprudenza si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia» (C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
5 Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento della IG.ra la quale ha pacificamente percepito l'assegno Parte_2
mensile di assistenza erogato fino a ottobre 2021 e poi revocato e richiesto quale indebito, a distanza di anni, solamente con la comunicazione del 5.10.2022 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008.
Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro CP_1
14.492,33.
In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 5.10.2022 e conseguentemente che nulla è CP_1
dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Considerate, inoltre, le domande di ricostituzione reddituale allegate, dalle quali si evince che la IG.ra ha sempre avuto diritto alla percezione della Parte_2
prestazione revocata, deve condannarsi parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione INVCIV/550200/07834962 dalla data della revoca.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1
emesso in data 5.10.2022 e di conseguenza che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Condanna parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione
INVCIV/550200/07834962 dalla data della revoca.
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.to Costa Salvatore.
Così deciso in Palermo il 7/02/2025.
6 IL GIUDICE O.
Marta Capuano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n°6370 /2024 R.G.L., promossa
D A
, NQ DI AMMINISTRATORE DI Parte_1
SOSTEGNO DI ROSSELLO PROVVIDENZA, rappresentata e difesa dall'avv.to COSTA SALVATORE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza V.E. Orlando n. 6, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e
CERNIGLIARO DELIA c/o avvocatura distrettuale via Savarè, 1 CP_1
Milano, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott.
Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 21/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 24/04/2024, la IG.ra , NQ Parte_1
DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI ROSSELLO Parte_2
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 5.10.2022, con il quale l' CP_1
revocava la pensione cat. INVCIV n. 07834962 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008 e contestualmente richiedeva un
1 indebito del trattamento pensionistico a far data dal 2017 dell'importo di € 14.492,33, convenne in giudizio l' Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Annullare ad ogni effetto di
[...]
legge il provvedimento di revoca pensione cat. INVCIV/550200/07834962 con decorrenza 2017 e con contestuale richiesta di indebito della somma di € 14.492,33 -
Ordinare il ripristino della prestazione INVCIV/550200/07834962 con effetto dal primo gennaio 2017. -Con vittoria di spese, compensi e onorari di lite, oltre rimborso spese forfettario, CPA ed IVA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c che si dichiara antistatario e dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.”.
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va accolto.
Com'è noto, l'articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo il comma
10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi
e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
2 gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
In proposito, la locale Corte di Appello, con la sentenza n. 405/2020, ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 35, comma 10 bis, D.L. n° 207/2008 conv. in L. n°
14/2009 come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 122 del 30
Luglio 2010 “è una disciplina che pone a carico dei pensionati [che non presentano
(integrale) dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate, ovvero il cui coniuge non presenta dichiarazione al Fisco] a comunicare i propri redditi all'ente previdenziale.
Nella specie, difatti, l'indebito non deriva dal rilievo del superamento del limite reddituale, ma consegue ad un meccanismo sanzionatorio, disciplinato dal citato art.
35, che rendendo piu' efficace e rapido il sistema previdenziale, impone un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero, in sua assenza, con la comunicazione dei redditi stessi all' E' poi irrilevante, rispetto a tale sistema, sia lo stato soggettivo di buona o CP_1
mala fede del percettore sia la tempistica di cui all'art. 13 comma 2 legge 412/1991, che riguarda la distinta ipotesi in cui sia accertata - con la collaborazione del pensionato, qualora questi non sia tenuto a dichiarare i redditi al fisco - la variazione
(il superamento) dei limiti reddituali e ne derivi l'onere per l'istituto previdenziale di attivarsi per la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si e' avuta la conoscibilita' dei redditi. Laddove, nella fattispecie in esame, l' non ha CP_1
mai eccepito tale variazione reddituale ma ha fatto conseguire l'indebito dalla violazione dell'obbligo di comunicazione normativamente sanzionato, che prescinde dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza) essendo sufficiente anche il solo silenzio (cosi' Cass. n. 8731/2019 e n.27096/2018). Ciò è, peraltro, in linea con l'indirizzo di legittimità espresso con le sentenze su citate che evidenziano come la decadenza invocata, sia, comunque, subordinata a tale onere di comunicazione”.
L'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione rimarca l'importanza della effettiva ricezione della comunicazione del preavviso ex art. 13, comma 6 lett. c
L. n. 122 del 2010 come condizione indispensabile per la revoca della prestazione.
Orbene, esaminando le comunicazioni prodotte dal convenuto, si evince che quella relativa al preavviso di sospensione della prestazione (per mancata comunicazione dei
3 redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008) è datata 2.7.2021 ed è tornata al mittente per compiuta giacenza in data 24.08.2021, mentre la comunicazione di avviso di sospensione riporta la data del 13.10.2021 ed è tornata anch'essa al mittente per compiuta giacenza in data 04.11.2021 (cfr. produzione convenuto).
Tuttavia, tali comunicazioni sono state inviate alla IG.ra , la Parte_3
quale come si evince dalla documentazione in atti è titolare di pensione cat. INVCIV n.
07834962 sin dal 17 novembre 2005 senza revisione, sulla scorta della diagnosi di ritardo mentale medio grave e che per tale grave patologia, con decreto del 13 ottobre
2012, il Giudice Tutelare ha nominato quale amministratore di sostegno la SI.ra
[...]
(cfr. produzione ricorrente). Parte_1
Ebbene, dall'esame del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno si evince l'incapacità della IG.ra per la patologia certificata, nonché la Parte_2
rappresentanza del suo amministratore, con la conseguenza, come da recentissima giurisprudenza di legittimità, che gli atti ancorché diretti al beneficiario devono essere notificati all'amministratore di sostegno, titolare di poteri sostitutivi (cfr. Cass. Ord. n.
3762/2024).
Nella specie, va rilevato come l' convenuto non abbia dimostrato di avere CP_1
provveduto, prima della revoca definitiva della prestazione in esame, a comunicare all'amministratore di sostegno della IG.ra il provvedimento di previa Parte_2
sospensione, come richiesto dalla sequenza procedimentale prevista dal succitato comma 6, lett. c) dell'art. 13 della L. 122 del 2010.
Com'è noto, l'attività di notificazione ha lo scopo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, ed è quindi finalizzato a conseguire la certezza legale che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del notificando, con gli effetti che ne conseguono.
Pertanto, in difetto della comunicazione della sospensione della prestazione Contr all' la parte ricorrente non ha avuto modo di inviare la comunicazione dei redditi mancante atta ad impedire la successiva revoca definitiva della prestazione a seguito della quale, in base all'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010, l'ente avrebbe potuto procedere al recupero delle somme erogate nell'anno nel quale avrebbe dovuto essere inviata la comunicazione dei redditi omessa.
4 Su quest'ultima questione, inoltre, si evidenzia che la comunicazione della sospensione riporta la data di ottobre 2021, pertanto ben oltre i termini previsti dalla legge citata.
Il provvedimento di revoca e contestuale richiesta di indebito oggi opposto deve altresì ritenersi illegittimo, in quanto l' convenuto non ha dimostrato di avere CP_1
provveduto a comunicare il preavviso di sospensione neppure per gli anni 2018-2019-
2020-2021.
In ultimo, occorre sottolineare che durante gli anni compresi tra il 2017 e il 2021 la IG.ra ha continuato a percepire l'assegno mensile di assistenza, Parte_2
ingenerando affidamento.
La giurisprudenza si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri
e della famiglia» (C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
5 Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento della IG.ra la quale ha pacificamente percepito l'assegno Parte_2
mensile di assistenza erogato fino a ottobre 2021 e poi revocato e richiesto quale indebito, a distanza di anni, solamente con la comunicazione del 5.10.2022 per mancata comunicazione dei redditi anno 2017 ex art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008.
Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro CP_1
14.492,33.
In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 5.10.2022 e conseguentemente che nulla è CP_1
dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Considerate, inoltre, le domande di ricostituzione reddituale allegate, dalle quali si evince che la IG.ra ha sempre avuto diritto alla percezione della Parte_2
prestazione revocata, deve condannarsi parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione INVCIV/550200/07834962 dalla data della revoca.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio, trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1
emesso in data 5.10.2022 e di conseguenza che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Condanna parte convenuta a ripristinare l'integrale importo della pensione
INVCIV/550200/07834962 dalla data della revoca.
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.to Costa Salvatore.
Così deciso in Palermo il 7/02/2025.
6 IL GIUDICE O.
Marta Capuano
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