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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/06/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N……………... R.G. LIQ. GIUD. N……………... SENT. N……………... CRONOLOGICO
N……………... REPERTORIO
REPUBBLICA ITALIANA N……………... MOD.2/A/SG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 35-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
Curatela della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo delle società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in persona del Parte_1
Curatore, avv. Flavio Agostini
RICORRENTE
CONTRO corrente in , via Carlo Forlanini n. 3/E C.F. Controparte_4 CP_4
& P.IVA , N. REA SR-437166 P.IVA_1
RESISTENTE
Rilevato che questo Tribunale, con sentenza del 20/07/2023, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo relativamente alle società e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
nominando curatore l'avv. Flavio Agostini;
rilevato che con sentenza del 29/03/2024 è stata dichiarata l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti della
[...]
Parte_1
rilevato che il curatore della predetta procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, con ricorso depositato in data 23/04/2025, ha chiesto, ai sensi dell'art. 287, co. 5 CCII, l'accertamento dello stato di insolvenza relativamente all'odierna resistente in quanto impresa Controparte_4
facente parte del gruppo e parimenti in stato di insolvenza;
esaminati gli atti ed i documenti ed assunte le opportune informazioni;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
Verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
Rilevato che, all'udienza del 13/06/2025, è comparso il dott. CP_5
, amministratore della società debitrice, non opponendosi al ricorso;
[...]
ritenuto che l'appartenenza della resistente al medesimo gruppo di imprese già sottoposte a liquidazione è confermata dai seguenti elementi:
- la debitrice è società interamente detenuta dalla Parte_1
holding del gruppo;
[...]
- l'amministratore della società debitrice, sino alla sostituzione effettuata dal Curatore della liquidazione giudiziale di gruppo, era il sig. , già amministratore di tutte le altre società del Parte_1
gruppo;
- la debitrice ha stretti rapporti economici e commerciali con le altre società del gruppo, in particolare con la con cui Controparte_6
risultano rapporti di dare e avere, essendo la Controparte_4
risultata creditrice della per canoni di affitto non Controparte_6
pagati per 294.144,00 oltre Iva;
ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa resistente ha la sede legale in un Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale ed appartiene al medesimo gruppo già sottoposto a liquidazione;
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCI, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (avuto riguardo alla veste formale della società e al suo oggetto) considerato che, trattandosi di domanda di estensione della procedura di liquidazione giudiziaria di gruppo proposta ai sensi dell'art. 287, comma V,
CIII, non rileva l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, come chiaramente evincibile dalla mancanza di un espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 121 CCII e dalla ratio sottesa alla disciplina di gruppo, che è quella di assicurare la gestione unitaria dell'insolvenza di più imprese appartenenti al medesimo gruppo ( indipendentemente dalla loro dimensione) in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori;
ritenuto che
, per le medesime ragioni sopra riferite, non rileva la sussistenza del parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
la resistente si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- la resistente non dispone di attivo patrimoniale da destinare al soddisfacimento dei creditori;
- dai bilanci depositati emerge che il capitale sociale della debitrice era già stato completamente eroso al 31.12.2022;
- la società ha chiuso gli ultimi tre bilanci in grave perdita e presenta esposizioni nei confronti dell'erario per oltre 85.000 euro;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per l'estensione della liquidazione giudiziale di gruppo;
tenuto conto della precedente nomina del curatore della liquidazione giudiziale di gruppo e della precedente designazione del giudice delegato;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287 CCII, dichiara
l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di: (C.F. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1
in , via Carlo Forlanini n. 3/E, n. R.E.A. SR-437166, amministratore CP_4
unico dott. ; Controparte_5
nomina il dott. Federico Maida Giudice Delegato per la procedura;
nomina il l'avv. FLAVIO AGOSTINI Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del
27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone
N……………... REPERTORIO
REPUBBLICA ITALIANA N……………... MOD.2/A/SG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente
dott. Federico Maida Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 35-1/2025 P.U. avente ad oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
PROMOSSO DA
Curatela della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo delle società Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e in persona del Parte_1
Curatore, avv. Flavio Agostini
RICORRENTE
CONTRO corrente in , via Carlo Forlanini n. 3/E C.F. Controparte_4 CP_4
& P.IVA , N. REA SR-437166 P.IVA_1
RESISTENTE
Rilevato che questo Tribunale, con sentenza del 20/07/2023, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo relativamente alle società e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
nominando curatore l'avv. Flavio Agostini;
rilevato che con sentenza del 29/03/2024 è stata dichiarata l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti della
[...]
Parte_1
rilevato che il curatore della predetta procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, con ricorso depositato in data 23/04/2025, ha chiesto, ai sensi dell'art. 287, co. 5 CCII, l'accertamento dello stato di insolvenza relativamente all'odierna resistente in quanto impresa Controparte_4
facente parte del gruppo e parimenti in stato di insolvenza;
esaminati gli atti ed i documenti ed assunte le opportune informazioni;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
Verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
Rilevato che, all'udienza del 13/06/2025, è comparso il dott. CP_5
, amministratore della società debitrice, non opponendosi al ricorso;
[...]
ritenuto che l'appartenenza della resistente al medesimo gruppo di imprese già sottoposte a liquidazione è confermata dai seguenti elementi:
- la debitrice è società interamente detenuta dalla Parte_1
holding del gruppo;
[...]
- l'amministratore della società debitrice, sino alla sostituzione effettuata dal Curatore della liquidazione giudiziale di gruppo, era il sig. , già amministratore di tutte le altre società del Parte_1
gruppo;
- la debitrice ha stretti rapporti economici e commerciali con le altre società del gruppo, in particolare con la con cui Controparte_6
risultano rapporti di dare e avere, essendo la Controparte_4
risultata creditrice della per canoni di affitto non Controparte_6
pagati per 294.144,00 oltre Iva;
ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa resistente ha la sede legale in un Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale ed appartiene al medesimo gruppo già sottoposto a liquidazione;
considerato che
la resistente è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCI, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (avuto riguardo alla veste formale della società e al suo oggetto) considerato che, trattandosi di domanda di estensione della procedura di liquidazione giudiziaria di gruppo proposta ai sensi dell'art. 287, comma V,
CIII, non rileva l'accertamento del superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, come chiaramente evincibile dalla mancanza di un espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 121 CCII e dalla ratio sottesa alla disciplina di gruppo, che è quella di assicurare la gestione unitaria dell'insolvenza di più imprese appartenenti al medesimo gruppo ( indipendentemente dalla loro dimensione) in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori;
ritenuto che
, per le medesime ragioni sopra riferite, non rileva la sussistenza del parametro di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
la resistente si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame dei documenti prodotti, emergendo i seguenti elementi sintomatici:
- la resistente non dispone di attivo patrimoniale da destinare al soddisfacimento dei creditori;
- dai bilanci depositati emerge che il capitale sociale della debitrice era già stato completamente eroso al 31.12.2022;
- la società ha chiuso gli ultimi tre bilanci in grave perdita e presenta esposizioni nei confronti dell'erario per oltre 85.000 euro;
ritenuto che
, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per l'estensione della liquidazione giudiziale di gruppo;
tenuto conto della precedente nomina del curatore della liquidazione giudiziale di gruppo e della precedente designazione del giudice delegato;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287 CCII, dichiara
l'estensione della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo nei confronti di: (C.F. ), con sede Controparte_4 P.IVA_1
in , via Carlo Forlanini n. 3/E, n. R.E.A. SR-437166, amministratore CP_4
unico dott. ; Controparte_5
nomina il dott. Federico Maida Giudice Delegato per la procedura;
nomina il l'avv. FLAVIO AGOSTINI Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e
35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del
27 giugno 2018; invita il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla
Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, invita il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società; ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al
Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle
Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Dott.ssa Veronica Milone