TRIB
Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/12/2024, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1984, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PANELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni
XXIII, n. 23
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti FRANCESCO PUGI e
FRANCESCA GARZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo,
Via Crispi, n. 9
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1. La IG minore nata in [...]
Arezzo il 28.10.2017, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuerà ad avere la residenza prevalente presso la madre. Ogni decisione relativa alla salute, all'educazione e all'istruzione sarà presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati di tutte le questioni relative alla IG ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza con la IG;
2. Il sig. dovrà tenere la IG con sé CP_1 Pt_1
a finesettimana alternati, prelevandola dalla madre alle ore 16,00 del giovedì e tenendola con sé fino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarla a scuola all'inizio dell'orario scolastico. All'uscita dalla scuola, la minore medesima verrà prelevata dalla sig.ra ; Pt_1
3. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni con Pt_1
ciascun genitore, con la precisazione che il periodo di ferie scolastiche verrà ripartito in ragione della prima metà con un genitore e della seconda metà con l'altro genitore. Nel periodo estivo, coincidente con le ferie scolastiche, il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé la IG nella misura del 50% dell'intero periodo di ferie scolastiche, pari a complessivi
45 giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Il sig. verserà l'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 mensili, Controparte_1
rivalutabili annualmente ISTAT, in favore della IG minore, da versare alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
[...]
Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente in uso, oltre 50% delle spese affrontate dal l a sig.ra a titolo di baby sitter;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Pt_1
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“1) la minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori e manterrà l'attuale collocazione abitativa presso la madre in Arezzo. Ogni decisione relativa alla residenza abituale, alla salute, all'educazione e all'istruzione della IG dovrà
2 essere presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IG ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
; 2) il SI. potrà vedere e tenere con sé la IG con le modalità CP_1 Persona_1 stabilite dalla consulenza tecnica d'ufficio del Dott. del 05/08/2024 . Quindi, Persona_2
nel periodo scolastico, durante la prima e la terza settimana di ogni mese, starà Pt_1
insieme al padre dal giovedì all'uscita della scuola al lunedì mattina, in cui verrà accompagnata da questo direttamente a scuola. Durante, invece, la seconda e la quarta settimana di ogni mese, starà insieme al padre dal giovedì dall'uscita della scuola Pt_1 al venerdì mattina, quando quest'ultimo la dovrà accompagnare a scuola. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura delle scuole, trascorrerà due settimane di Pt_1
vacanza con il padre e due con la madre e per la restante parte del periodo estivo, come nel periodo scolastico, starà insieme al padre, a settimane alterne, dal giovedì al lunedì Pt_1
mattina -nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre - e dal giovedì al venerdì mattina -quando trascorrerà il week end con la madre - . Le parti si dovranno alternare nel passaggio di da un genitore all'altro, nel senso che, quando il padre Pt_1
accompagnerà presso la casa materna, sarà poi compito della madre Pt_1
riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa, alle ore 15 del giorno stabilito.
3) trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni Persona_1
con ciascun genitore, secondo le modalità stabilite nella suddetta C.T.U. Dunque, ad anni alterni, durante le festività natalizie, permarrà dal 24 dicembre alle ore 10.00 al Pt_1
31 dicembre alle ore 10.00 presso il padre e dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre e viceversa. trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, Pt_1 dal sabato della vigilia alle ore 10.00 alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre ed i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre e viceversa. E' fatta salva la possibilità dei genitori di frazionare diversamente i periodo di Natale e di Pasqua in caso di accordo. 4) il
SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1 mezzo di bonifico bancario, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico -sportive, occorrenti alla IG , da determinarsi con Persona_1 riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei
3 figli nei procedimenti di diritto familiare” adottate dal Tribunale di Arezzo il 22/12/2022 saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che l'importo di € 500,00,00 dell'assegno di mantenimento dovrà ritenersi comprensivo del rimborso della quota di spettanza del padre dell'eventuale spesa della baby -sitter della IG. 5) l'assegno unico universale, relativo alla IG , sarà percepito da entrambi i genitori Persona_1
in ragione del 50% ciascuno. Con rigetto, quindi, di ogni contraria istanza ed eccezione, ivi inclusa quella, avanzata dalla SI.ra nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., di Pt_1 incremento da € 500,00 ad € 600,00 mensili dell'assegno di mantenimento della IG minore a carico del padre e di pagamento da parte dello stesso del 50 % delle spese da lei eventualmente affrontate a titolo di baby sitter, le quali non sono neppure da tempo esistenti nell'organizzazione familiare. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. depositato in data 18.01.2024, la ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti della IG minore , nata ad [...]
Arezzo (AR) in data 28.10.2017, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente
, al fine di modificare le condizioni già stabilite nel decreto n. 162/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16.01.2023 nel procedimento V.G. n. 1983/2022, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato la necessità di doversi trasferire, per ragioni lavorative e familiari, in San Severino Marche (MC) e pertanto ha chiesto la conferma dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella nuova residenza. Ha, altresì, chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – IG e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari ad € 500,00 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle spese affrontate a titolo di babysitter.
4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2024, il resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto l'affido
[...]
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre.
Sul punto, il resistente ha rappresentato che il trasferimento della IG nelle Marche comprometterebbe sia il diritto di visita padre – IG sia il rapporto con i nonni paterni. Il ha altresì rappresentato che il nuovo compagno della non sarebbe un buon CP_1 Pt_1 punto di riferimento maschile per e che l'offerta lavorativa delineata dalla Pt_1
ricorrente, quale motivo del trasferimento, non sarebbe verosimile.
Il resistente ha inoltre chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita madre – IG e l'assegno unico universale in suo favore.
In subordine, nel caso di trasferimento di nelle Marche, ha chiesto che venisse Pt_1
disposta la riduzione del contributo di mantenimento ordinario da € 500,00 mensili ad €
250,00 mensili, comprensivo anche delle spese per la babysitter, nonché l'onere a carico della di accompagnare la minore presso l'abitazione paterna e prelevarla dalla stessa. Pt_1
Con ordinanza del 10.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
04.04.2024, è stato dato incarico al C.T.U. al fine di verificare la condizione Persona_2
psicologica della minore circa il suo collocamento e l'eventuale trasferimento.
All'udienza del 31.10.2024, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, preso atto dei documenti nonché delle risultanze della C.T.U., è da rigettare la domanda in ordine al trasferimento della minore a San Severino Marche in quanto non rispondente al benessere della bambina.
Sul punto, la C.T.U. ha stabilito che: “Sulla base di tutte le considerazioni riportate all'interno dei colloqui di Consulenza, i significati che se ne ricavano nella loro portata profonda fanno propendere per consigliare, nell'interesse della IG minore , di Pt_1
non trasferire la bambina in altro luogo, questo per una serie di ragioni:
5 • ha frequentato la prima elementare e le insegnanti della minore hanno riferito di Pt_1
una bambina ben inserita nella classe;
• Le motivazioni espresse dalla GN non contengono un reale progetto abitativo Pt_1
chiaro e con contenuti evolutivi sulla propria persona fumosi e poco chiari, ha riferito del desiderio di trasferirsi a San Severino Marche, ha poi ridefinito questo desiderio di cambiare legato ad andare via da Arezzo in altro luogo non ben precisato, alla fine della Consulenza ha nuovamente espresso il progetto di San Severino Marche;
• L'eventuale trasferimento della minore con la madre a San Severino Marche troverebbe la GN di fatto vicino alla famiglia del suo compagno, signor ma metterebbe Pt_1 Per_3
ulteriore distanza sia dai nonni materni che da quelli paterni, inoltre, nel colloquio avuto con il signor non sembra che i rapporti con la sua famiglia d'origine siano idilliaci, Per_3
pertanto, la reale collaborazione e aiuto che dovrebbe avere la GN da parte di Pt_1
queste persone costituisce un'incognita;
• Il compagno della GN ha riferito che uno degli obiettivi raggiungibili dopo il Pt_1
trasferimento della loro famiglia sarebbe quello di mettere distanza dal signor e, di CP_1
conseguenza, regolare con più serenità quella presenza. Una strategia singolare, a parere dello scrivente, per quell'obiettivo che può essere raggiunto con altre modalità molto meno traumatiche.”
Ed ancora: “La GN e il signor nonostante la difficoltà nella loro Pt_1 CP_1
relazione affettiva e le loro fragilità, sono riusciti a costruire un equilibrio emotivo a
, è stato garantita alla bambina una relazione affettiva in modo tale che Pt_1 Pt_1 sia oggi una bambina serena. L'eventuale trasferimento della madre determinerebbe un cambio nella vita della bambina, ma anche un cambio nella relazione tra i suoi genitori.
Mettere distanza dal padre di rappresenta una strategia completamente contraria Pt_1
al bene e alla sopravvivenza della relazione genitoriale, la GN non può sacrificare Pt_1 la relazione genitoriale con il padre di per salvaguardare l'equilibrio della nuova Pt_1
coppia con il signor Un ulteriore rischio, che non appartiene alla IG minore, è che Per_3 con il trasferimento aumenti la solitudine di . E' necessario, nell'interesse di Parte_1
, che ci sia da parte dei suoi genitori un lavoro che porti ad una maggiore Pt_1
definizione dei loro confini a partire da un dispositivo ben definito.”
6 Del resto la stessa madre, all'esito della CTU, ha abbandonato il progetto relativo al trasferimento nelle Marche, aderendo alla conclusioni espresse sul punto del consulente d'ufficio, dott. Per_2
Per le suesposte ragioni, stante anche la concorde richiesta sul punto delle parti, si conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori confermandone altresì il collocamento prevalente presso la madre nella sua abitazione in Arezzo.
Per quanto concerne le frequentazioni, si conferma quanto stabilito con la C.T.U. e si dispone che durante il periodo scolastico, starà con la madre a settimane alterne come Pt_1
segue:
• Nella prima e terza settimana la minore starà con la madre dal venerdì alla domenica pernottando presso l'abitazione materna il venerdì ed il sabato.
• Inoltre, si dispone, come stabilito dalla C.T.U., che: “Il padre, nel fine settimana di spettanza materna, porterà la IG presso la residenza della madre, sarà compito della madre riaccompagnare presso l'abitazione paterna ad Arezzo la Pt_1
domenica pomeriggio non oltre le ore 19. Sempre durante il periodo scolastico la madre, GN , avrà la possibilità di stare con la IG una settimana Pt_1 aggiuntiva durante la quale sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. Tale periodo dovrà essere concordato dai due genitori all'inizio dell'anno scolastico.
Periodo Estivo A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, il dispositivo subirà un capovolgimento riguardo alla permanenza di presso l'abitazione materna: nei mesi estivi Pt_1
avrà modo di stare più con la madre. Come nel periodo scolastico, i due Pt_1
genitori si dovranno alternare in questi passaggi, quando il padre accompagnerà
presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il calendario Pt_1
stabilito riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 16 del giorno stabilito.” Pt_1
• Si specifica che, nel periodo estivo, starà con il padre nella prima e nella Pt_1
terza settimana dal giovedì alla domenica pernottando presso l'abitazione dello stesso.
• Altresì, come da C.T.U., si stabilisce che: “Durante il periodo estivo potrà Pt_1
trascorrere due settimane di vacanza con il padre e due con la madre. Ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con la
7 IG entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. • Festività natalizie: anni alterni Dal
24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa • Festività pasquali: anni alterni Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori • Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile ad anni alterni con ciascun genitore. Pt_1
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per eventi religiosi, come Pt_1
comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro. • Malattia: • Nel caso che si ammali, la casa di riferimento sarà Pt_1 quella del genitore con il quale è in quel momento. • E' auspicabile che entrambi i genitori permettano reciprocamente la comunicazione telefonica con una Pt_1
volta al giorno.”
In ordine alle questioni economiche, si ritiene equo, non essendo provata alcuna sopraggiunta variazione, confermare il contributo in atto a carico del padre, pari ad euro 500,00, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Riguardo l'assegno unico di mantenimento, considerata la frequentazione della IG presso che paritetica tra i genitori, questo dovrà essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
In ordine alle spese di CTU, il Collegio dispone che quest'ultime siano poste a carico di entrambe le parti solidalmente, ed a carico dell'Erario per quanto riguarda parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed in misura ridotta della metà.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
nata ad [...] in data [...], confermandone il collocamento
[...]
prevalente presso la madre, nella sua abitazione posta in Arezzo;
2) la minore starà con ciascun genitore secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi genitori:
2.a) durante il periodo scolastico, starà con la madre a settimane alterne come Pt_1
segue:
• Nella prima e terza settimana la minore starà con la madre dal venerdì alla domenica pernottando presso l'abitazione materna il venerdì ed il sabato;
• Inoltre, si dispone, come stabilito dalla C.T.U., che: “Il padre, nel fine settimana di spettanza materna, porterà la IG presso la residenza della madre, sarà compito della madre riaccompagnare presso l'abitazione paterna ad Arezzo la Pt_1
domenica pomeriggio non oltre le ore 19. Sempre durante il periodo scolastico la madre, GN , avrà la possibilità di stare con la IG una settimana Pt_1 aggiuntiva durante la quale sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. Tale periodo dovrà essere concordato dai due genitori all'inizio dell'anno scolastico.
Periodo Estivo A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, il dispositivo subirà un capovolgimento riguardo alla permanenza di presso l'abitazione materna: nei mesi estivi Pt_1
avrà modo di stare più con la madre. Come nel periodo scolastico, i due Pt_1
genitori si dovranno alternare in questi passaggi, quando il padre accompagnerà
presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il calendario Pt_1
stabilito riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 16 del giorno stabilito.”; Pt_1
• Si specifica che, nel periodo estivo, starà con il padre nella prima e nella Pt_1
terza settimana dal giovedì alla domenica pernottando presso l'abitazione dello stesso;
• Altresì, come da C.T.U., si stabilisce che: “Durante il periodo estivo potrà Pt_1
trascorrere due settimane di vacanza con il padre e due con la madre. Ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con la
9 IG entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. • Festività natalizie: anni alterni Dal
24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa • Festività pasquali: anni alterni Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori • Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile ad anni alterni con ciascun genitore. Pt_1
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per eventi religiosi, come Pt_1
comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro. • Malattia: • Nel caso che si ammali, la casa di riferimento sarà Pt_1
quella del genitore con il quale è in quel momento. • E' auspicabile che entrambi i genitori permettano reciprocamente la comunicazione telefonica con una Pt_1
volta al giorno.”;
3) conferma il contributo economico in atto, per cui il continuerà a corrispondere CP_1
alla , entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di € Pt_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
4) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) spese di C.T.U. a carico solidale delle parti, ed a carico dell'Erario per quanto riguarda parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed in misura ridotta della metà.
6) spese di lite compensate.
Arezzo, camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2024 promossa da:
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1984, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO PANELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Giovanni Valdarno (AR), Via Papa Giovanni
XXIII, n. 23
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti FRANCESCO PUGI e
FRANCESCA GARZIA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio posto in Arezzo,
Via Crispi, n. 9
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: la parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “1. La IG minore nata in [...]
Arezzo il 28.10.2017, sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuerà ad avere la residenza prevalente presso la madre. Ogni decisione relativa alla salute, all'educazione e all'istruzione sarà presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati di tutte le questioni relative alla IG ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di convivenza con la IG;
2. Il sig. dovrà tenere la IG con sé CP_1 Pt_1
a finesettimana alternati, prelevandola dalla madre alle ore 16,00 del giovedì e tenendola con sé fino al lunedì mattina, provvedendo ad accompagnarla a scuola all'inizio dell'orario scolastico. All'uscita dalla scuola, la minore medesima verrà prelevata dalla sig.ra ; Pt_1
3. trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni con Pt_1
ciascun genitore, con la precisazione che il periodo di ferie scolastiche verrà ripartito in ragione della prima metà con un genitore e della seconda metà con l'altro genitore. Nel periodo estivo, coincidente con le ferie scolastiche, il sig. potrà vedere e tenere con CP_1 sé la IG nella misura del 50% dell'intero periodo di ferie scolastiche, pari a complessivi
45 giorni, anche non consecutivi, da concordare preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
4. Il sig. verserà l'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 mensili, Controparte_1
rivalutabili annualmente ISTAT, in favore della IG minore, da versare alla sig.ra Pt_1
entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
[...]
Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente in uso, oltre 50% delle spese affrontate dal l a sig.ra a titolo di baby sitter;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Pt_1
*
Conclusioni: la parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“1) la minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori e manterrà l'attuale collocazione abitativa presso la madre in Arezzo. Ogni decisione relativa alla residenza abituale, alla salute, all'educazione e all'istruzione della IG dovrà
2 essere presa in pieno accordo tra i due genitori, i quali si terranno reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IG ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza
; 2) il SI. potrà vedere e tenere con sé la IG con le modalità CP_1 Persona_1 stabilite dalla consulenza tecnica d'ufficio del Dott. del 05/08/2024 . Quindi, Persona_2
nel periodo scolastico, durante la prima e la terza settimana di ogni mese, starà Pt_1
insieme al padre dal giovedì all'uscita della scuola al lunedì mattina, in cui verrà accompagnata da questo direttamente a scuola. Durante, invece, la seconda e la quarta settimana di ogni mese, starà insieme al padre dal giovedì dall'uscita della scuola Pt_1 al venerdì mattina, quando quest'ultimo la dovrà accompagnare a scuola. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura delle scuole, trascorrerà due settimane di Pt_1
vacanza con il padre e due con la madre e per la restante parte del periodo estivo, come nel periodo scolastico, starà insieme al padre, a settimane alterne, dal giovedì al lunedì Pt_1
mattina -nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre - e dal giovedì al venerdì mattina -quando trascorrerà il week end con la madre - . Le parti si dovranno alternare nel passaggio di da un genitore all'altro, nel senso che, quando il padre Pt_1
accompagnerà presso la casa materna, sarà poi compito della madre Pt_1
riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa, alle ore 15 del giorno stabilito.
3) trascorrerà le vacanze natalizie e pasquali alternativamente negli anni Persona_1
con ciascun genitore, secondo le modalità stabilite nella suddetta C.T.U. Dunque, ad anni alterni, durante le festività natalizie, permarrà dal 24 dicembre alle ore 10.00 al Pt_1
31 dicembre alle ore 10.00 presso il padre e dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre e viceversa. trascorrerà le festività pasquali, ad anni alterni, Pt_1 dal sabato della vigilia alle ore 10.00 alle ore 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre ed i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre e viceversa. E' fatta salva la possibilità dei genitori di frazionare diversamente i periodo di Natale e di Pasqua in caso di accordo. 4) il
SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1 mezzo di bonifico bancario, la somma di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico -sportive, occorrenti alla IG , da determinarsi con Persona_1 riferimento alle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei
3 figli nei procedimenti di diritto familiare” adottate dal Tribunale di Arezzo il 22/12/2022 saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Si precisa che l'importo di € 500,00,00 dell'assegno di mantenimento dovrà ritenersi comprensivo del rimborso della quota di spettanza del padre dell'eventuale spesa della baby -sitter della IG. 5) l'assegno unico universale, relativo alla IG , sarà percepito da entrambi i genitori Persona_1
in ragione del 50% ciascuno. Con rigetto, quindi, di ogni contraria istanza ed eccezione, ivi inclusa quella, avanzata dalla SI.ra nella memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c., di Pt_1 incremento da € 500,00 ad € 600,00 mensili dell'assegno di mantenimento della IG minore a carico del padre e di pagamento da parte dello stesso del 50 % delle spese da lei eventualmente affrontate a titolo di baby sitter, le quali non sono neppure da tempo esistenti nell'organizzazione familiare. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c. depositato in data 18.01.2024, la ricorrente Parte_1
ha chiesto che il Tribunale regolamentasse le condizioni di esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti della IG minore , nata ad [...]
Arezzo (AR) in data 28.10.2017, dalla relazione more uxorio tra la ricorrente e il resistente
, al fine di modificare le condizioni già stabilite nel decreto n. 162/2023 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16.01.2023 nel procedimento V.G. n. 1983/2022, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato la necessità di doversi trasferire, per ragioni lavorative e familiari, in San Severino Marche (MC) e pertanto ha chiesto la conferma dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nella nuova residenza. Ha, altresì, chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita padre – IG e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, pari ad € 500,00 mensili, da versare alla resistente entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% delle spese affrontate a titolo di babysitter.
4 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.03.2024, il resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso e ha chiesto che venisse disposto l'affido
[...]
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso il padre.
Sul punto, il resistente ha rappresentato che il trasferimento della IG nelle Marche comprometterebbe sia il diritto di visita padre – IG sia il rapporto con i nonni paterni. Il ha altresì rappresentato che il nuovo compagno della non sarebbe un buon CP_1 Pt_1 punto di riferimento maschile per e che l'offerta lavorativa delineata dalla Pt_1
ricorrente, quale motivo del trasferimento, non sarebbe verosimile.
Il resistente ha inoltre chiesto che venisse disposto un determinato regime di visita madre – IG e l'assegno unico universale in suo favore.
In subordine, nel caso di trasferimento di nelle Marche, ha chiesto che venisse Pt_1
disposta la riduzione del contributo di mantenimento ordinario da € 500,00 mensili ad €
250,00 mensili, comprensivo anche delle spese per la babysitter, nonché l'onere a carico della di accompagnare la minore presso l'abitazione paterna e prelevarla dalla stessa. Pt_1
Con ordinanza del 10.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
04.04.2024, è stato dato incarico al C.T.U. al fine di verificare la condizione Persona_2
psicologica della minore circa il suo collocamento e l'eventuale trasferimento.
All'udienza del 31.10.2024, dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
***
Nel merito, preso atto dei documenti nonché delle risultanze della C.T.U., è da rigettare la domanda in ordine al trasferimento della minore a San Severino Marche in quanto non rispondente al benessere della bambina.
Sul punto, la C.T.U. ha stabilito che: “Sulla base di tutte le considerazioni riportate all'interno dei colloqui di Consulenza, i significati che se ne ricavano nella loro portata profonda fanno propendere per consigliare, nell'interesse della IG minore , di Pt_1
non trasferire la bambina in altro luogo, questo per una serie di ragioni:
5 • ha frequentato la prima elementare e le insegnanti della minore hanno riferito di Pt_1
una bambina ben inserita nella classe;
• Le motivazioni espresse dalla GN non contengono un reale progetto abitativo Pt_1
chiaro e con contenuti evolutivi sulla propria persona fumosi e poco chiari, ha riferito del desiderio di trasferirsi a San Severino Marche, ha poi ridefinito questo desiderio di cambiare legato ad andare via da Arezzo in altro luogo non ben precisato, alla fine della Consulenza ha nuovamente espresso il progetto di San Severino Marche;
• L'eventuale trasferimento della minore con la madre a San Severino Marche troverebbe la GN di fatto vicino alla famiglia del suo compagno, signor ma metterebbe Pt_1 Per_3
ulteriore distanza sia dai nonni materni che da quelli paterni, inoltre, nel colloquio avuto con il signor non sembra che i rapporti con la sua famiglia d'origine siano idilliaci, Per_3
pertanto, la reale collaborazione e aiuto che dovrebbe avere la GN da parte di Pt_1
queste persone costituisce un'incognita;
• Il compagno della GN ha riferito che uno degli obiettivi raggiungibili dopo il Pt_1
trasferimento della loro famiglia sarebbe quello di mettere distanza dal signor e, di CP_1
conseguenza, regolare con più serenità quella presenza. Una strategia singolare, a parere dello scrivente, per quell'obiettivo che può essere raggiunto con altre modalità molto meno traumatiche.”
Ed ancora: “La GN e il signor nonostante la difficoltà nella loro Pt_1 CP_1
relazione affettiva e le loro fragilità, sono riusciti a costruire un equilibrio emotivo a
, è stato garantita alla bambina una relazione affettiva in modo tale che Pt_1 Pt_1 sia oggi una bambina serena. L'eventuale trasferimento della madre determinerebbe un cambio nella vita della bambina, ma anche un cambio nella relazione tra i suoi genitori.
Mettere distanza dal padre di rappresenta una strategia completamente contraria Pt_1
al bene e alla sopravvivenza della relazione genitoriale, la GN non può sacrificare Pt_1 la relazione genitoriale con il padre di per salvaguardare l'equilibrio della nuova Pt_1
coppia con il signor Un ulteriore rischio, che non appartiene alla IG minore, è che Per_3 con il trasferimento aumenti la solitudine di . E' necessario, nell'interesse di Parte_1
, che ci sia da parte dei suoi genitori un lavoro che porti ad una maggiore Pt_1
definizione dei loro confini a partire da un dispositivo ben definito.”
6 Del resto la stessa madre, all'esito della CTU, ha abbandonato il progetto relativo al trasferimento nelle Marche, aderendo alla conclusioni espresse sul punto del consulente d'ufficio, dott. Per_2
Per le suesposte ragioni, stante anche la concorde richiesta sul punto delle parti, si conferma l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori confermandone altresì il collocamento prevalente presso la madre nella sua abitazione in Arezzo.
Per quanto concerne le frequentazioni, si conferma quanto stabilito con la C.T.U. e si dispone che durante il periodo scolastico, starà con la madre a settimane alterne come Pt_1
segue:
• Nella prima e terza settimana la minore starà con la madre dal venerdì alla domenica pernottando presso l'abitazione materna il venerdì ed il sabato.
• Inoltre, si dispone, come stabilito dalla C.T.U., che: “Il padre, nel fine settimana di spettanza materna, porterà la IG presso la residenza della madre, sarà compito della madre riaccompagnare presso l'abitazione paterna ad Arezzo la Pt_1
domenica pomeriggio non oltre le ore 19. Sempre durante il periodo scolastico la madre, GN , avrà la possibilità di stare con la IG una settimana Pt_1 aggiuntiva durante la quale sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. Tale periodo dovrà essere concordato dai due genitori all'inizio dell'anno scolastico.
Periodo Estivo A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, il dispositivo subirà un capovolgimento riguardo alla permanenza di presso l'abitazione materna: nei mesi estivi Pt_1
avrà modo di stare più con la madre. Come nel periodo scolastico, i due Pt_1
genitori si dovranno alternare in questi passaggi, quando il padre accompagnerà
presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il calendario Pt_1
stabilito riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 16 del giorno stabilito.” Pt_1
• Si specifica che, nel periodo estivo, starà con il padre nella prima e nella Pt_1
terza settimana dal giovedì alla domenica pernottando presso l'abitazione dello stesso.
• Altresì, come da C.T.U., si stabilisce che: “Durante il periodo estivo potrà Pt_1
trascorrere due settimane di vacanza con il padre e due con la madre. Ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con la
7 IG entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. • Festività natalizie: anni alterni Dal
24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa • Festività pasquali: anni alterni Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori • Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile ad anni alterni con ciascun genitore. Pt_1
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per eventi religiosi, come Pt_1
comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro. • Malattia: • Nel caso che si ammali, la casa di riferimento sarà Pt_1 quella del genitore con il quale è in quel momento. • E' auspicabile che entrambi i genitori permettano reciprocamente la comunicazione telefonica con una Pt_1
volta al giorno.”
In ordine alle questioni economiche, si ritiene equo, non essendo provata alcuna sopraggiunta variazione, confermare il contributo in atto a carico del padre, pari ad euro 500,00, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale.
Riguardo l'assegno unico di mantenimento, considerata la frequentazione della IG presso che paritetica tra i genitori, questo dovrà essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
In ordine alle spese di CTU, il Collegio dispone che quest'ultime siano poste a carico di entrambe le parti solidalmente, ed a carico dell'Erario per quanto riguarda parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed in misura ridotta della metà.
8
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
1) conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore Persona_1
nata ad [...] in data [...], confermandone il collocamento
[...]
prevalente presso la madre, nella sua abitazione posta in Arezzo;
2) la minore starà con ciascun genitore secondo il seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi genitori:
2.a) durante il periodo scolastico, starà con la madre a settimane alterne come Pt_1
segue:
• Nella prima e terza settimana la minore starà con la madre dal venerdì alla domenica pernottando presso l'abitazione materna il venerdì ed il sabato;
• Inoltre, si dispone, come stabilito dalla C.T.U., che: “Il padre, nel fine settimana di spettanza materna, porterà la IG presso la residenza della madre, sarà compito della madre riaccompagnare presso l'abitazione paterna ad Arezzo la Pt_1
domenica pomeriggio non oltre le ore 19. Sempre durante il periodo scolastico la madre, GN , avrà la possibilità di stare con la IG una settimana Pt_1 aggiuntiva durante la quale sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. Tale periodo dovrà essere concordato dai due genitori all'inizio dell'anno scolastico.
Periodo Estivo A differenza del periodo scolastico, durante il periodo estivo, che coinciderà con la chiusura delle scuole, il dispositivo subirà un capovolgimento riguardo alla permanenza di presso l'abitazione materna: nei mesi estivi Pt_1
avrà modo di stare più con la madre. Come nel periodo scolastico, i due Pt_1
genitori si dovranno alternare in questi passaggi, quando il padre accompagnerà
presso la casa materna, sarà compito della madre, seguendo il calendario Pt_1
stabilito riaccompagnare la IG presso la casa paterna e viceversa. Il passaggio di da un genitore all'altro avrà come orario le ore 16 del giorno stabilito.”; Pt_1
• Si specifica che, nel periodo estivo, starà con il padre nella prima e nella Pt_1
terza settimana dal giovedì alla domenica pernottando presso l'abitazione dello stesso;
• Altresì, come da C.T.U., si stabilisce che: “Durante il periodo estivo potrà Pt_1
trascorrere due settimane di vacanza con il padre e due con la madre. Ogni genitore dovrà comunicare direttamente all'altro la data delle vacanze da trascorrere con la
9 IG entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le due settimane di vacanza sarà interrotto il diritto di visita dell'altro genitore. • Festività natalizie: anni alterni Dal
24 dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00 con il padre. Dal 31 dicembre alle ore 10.00 al 6 gennaio alle ore 10.00 con la madre. II° anno: viceversa • Festività pasquali: anni alterni Dal sabato della vigilia dalle ore 10.00 alle 10.00 del Lunedì dell'Angelo con la madre, i restanti giorni di vacanze pasquali con il padre. II° anno: viceversa Il periodo di Natale e Pasqua può essere frazionato diversamente se c'è accordo da parte di entrambi i genitori • Compleanni: Indicativamente ambedue i genitori con , qualora non sia possibile ad anni alterni con ciascun genitore. Pt_1
• Ricorrenze: Nel caso in cui siano previsti per eventi religiosi, come Pt_1
comunioni o cresime, è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, nel caso in cui ciò non avvenga il pranzo deve essere organizzato con uno dei genitori e la cena con l'altro. • Malattia: • Nel caso che si ammali, la casa di riferimento sarà Pt_1
quella del genitore con il quale è in quel momento. • E' auspicabile che entrambi i genitori permettano reciprocamente la comunicazione telefonica con una Pt_1
volta al giorno.”;
3) conferma il contributo economico in atto, per cui il continuerà a corrispondere CP_1
alla , entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, la somma di € Pt_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento della IG, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo;
4) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore;
5) spese di C.T.U. a carico solidale delle parti, ed a carico dell'Erario per quanto riguarda parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed in misura ridotta della metà.
6) spese di lite compensate.
Arezzo, camera di consiglio del 6.12.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
10