TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14410 2024 RG
FRA
Avv. LAZZARA GIOVANNI E_
E
DE SA AR Avv. TORTORELLI GIULIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art, 1, comma 51, L. n. 92/2012, depositato in data 11.4.2024, la ha convenuto CO De TI, per l'annullamento e/o la riforma E_ dell'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 29704/2024, pronunciata inter partes nel giudizio iscritto sub n.r.g. 1978/2023, pubblicata in data 20 marzo 2024, comunicata via PEC dalla cancelleria il successivo 21 marzo, per manifesta ingiustizia laddove affermava l'illegittimità del licenziamento intimato a CO De TI “per insussistenza degli illeciti disciplinari contestati al ricorrente”.
Ha ripercorso i fatti, già allegati nella memoria difensiva di costituzione della precedente fase di giudizio, riportando anche le giustificazioni parzialmente confessorie del De TI (e, “…in ogni caso, inconferenti, inveritiere, prive di fondamento e, in quanto tali, del tutto non idonee ad escludere e men che meno a confutare la gravità e la rilevanza degli addebiti contestati”), richiamato espressamente ogni difesa ed eccezione già sollevata nel corso della fase sommaria.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “…1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio con ogni conseguente effetto di legge, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) in via principale nel merito, annullare l'ordinanza qui opposta e meglio indicata in premessa e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a CO De
TI, con ogni conseguente effetto di legge, compresa, in ogni caso, la restituzione di quanto fosse medio tempore corrisposto dall'azienda in favore del predetto lavoratore in forza dell'ordinanza avverso la quale è proposta la presente opposizione;
3) in via subordinata, salvo gravame, dichiarare la legittimità del licenziamento intimato a CO
De TI per giustificato motivo soggettivo, con ogni conseguente effetto di legge, compresa, in ogni caso, la restituzione di quanto fosse medio tempore corrisposto dall'azienda in favore del predetto lavoratore in forza dell'ordinanza avverso la quale è proposta la presente opposizione;
4) in via di ulteriore subordine, ancora salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui fosse confermata la illegittimità del licenziamento per giusta causa, salvo in ogni caso l'ulteriore gravame avverso tale decisione, disporre comunque nei termini di legge, accordando al De TI la sola tutela indennitaria nella misura minima”.
Ha ribadito la censura di inammissibilità della domanda per intervenuta abrogazione del rito
Fornero, atteso che, in base alle modifiche apportate in materia dal d.lgs. n. 149/2022, era ragionevole ritenere che alla data della iscrizione a ruolo del ricorso avversario, avvenuta il 23 gennaio 2023, il rito Fornero fosse già stato abrogato (non poteva considerarsi corretta la decisione di rigetto dell'eccezione, in quanto il decreto legislativo de quo, emanato alla data del 10 ottobre
2022, era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del successivo 17 ottobre e, ai sensi dell'art. 52, era entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con la conseguenza che, salvo quanto espressamente stabilito, le norme ivi contenute si applicavano a decorrere dal 18 ottobre
[termine successivamente anticipato al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio n. 187/2022] e si applicavano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data” specificando altresì che per quelli alla stessa data pendenti, “si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”; al successivo art. 37, il decreto prevedeva espressamente alcune abrogazioni esplicite fra le quali, alla lettera e), il rito Fornero regolato dall'art. 1, commi da 47 a 69 della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Ogni diversa interpretazione, sarebbe esposta al rischio di dubbia legittimità costituzionale, per il quale rimetteva al Tribunale ogni più ampio apprezzamento anche in merito all'opportunità di sollevare espressamente la relativa questione innanzi al Giudice delle Leggi, in relazione al richiamato terzo comma dell'art. 73 della Costituzione.
Derivava pertanto la decadenza dalla facoltà di impugnare il licenziamento per l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso (nemmeno suscettibile di mutamento del rito posto che tale rimedio sussiste solo nel passaggio fra riti entrambi esistenti e non anche nel caso in cui, come quello che qui ci occupa, quello prescelto sia stato espressamente abrogato ed espunto dall'ordinamento). Ha poi diffusamente argomentato nel merito, sulla legittimità del licenziamento intimato e sulla sussistenza dei fatti contestati, per come risultante anche dalla sostanziale conferma dei comportamenti ascritti, ad opera del De TI, anche considerata la esatta ricostruzione delle testimonianze rese nella prima fase, unitamente alle risultanze documentali;
ha rappresentato anche la possibilità di determinare il riferimento temporale in sede di contestazione anche per relationem
e, ripercorrendo i fatti di cui alle contestazioni, ne ha sottolineato la esistenza e rilevanza ai fini disciplinari, in termini di grave e reiterata negligenza, in uno con l'infondatezza della giustificazioni rese dal lavoratore.
La giusta causa era, contrariamente a quanto ritenuto in prima fase, del tutto sussistente e la sanzioni irrogata proporzionata mentre, a tutto concedere, sussisteva il giustificato motivo soggettivo;
anche gli obblighi procedurali erano stati osservati (art. 7 l. 604/66).
Da ultimo, e quanto alla disposta reintegrazione e indennità risarcitoria, ha negato che sussistessero i requisiti di legge per l'applicazione dell'art. 18, comma IV della L. 300/70; il De TI aveva confermato il suo completo disinteresse per la continuazione del rapporto (già alla prima udienza della fase sommaria aveva dichiarato di aver reperito altra occupazione e poi dichiarato di voler optare per la indennità sostitutiva di 15 mensilità); né la domanda formulata in via principale in prima fase, concernente la discriminatorietà del licenziamento per ritorsività, era supportata da idonee allegazioni.
2. Il De TI si è costituito resistendo all'opposizione per la infondatezza di ogni avanzata doglianza.
Ha rilevato come i fatti contestati non erano stati comprovati né nella loro oggettiva consistenza né quanto alla imputabilità; che non aveva mai ammesso gli addebiti;
sottolineato l'incidenza nella valutazione della assenza di qualsivoglia riferimento temporale.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “…rigettare il ricorso avversario perché destituito di fondamento con ogni conseguenza di legge, e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto e, per l'effetto,
- accertare e dichiarare la tardività della contestazione e, comunque, la discriminatorietà per ritorsività ovvero ricorsività, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al sig. CO De TI con lettera in data 23.05.2022 e, per
l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ex
Art. 18 L. 300/70, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per mancanza della giusta causa ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL e del codice disciplinare, comunque non affisso, e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di legge;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento, non ricorrendo gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro né la proporzionalità dell'atto impugnato e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima di legge;
- solo in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il diritto dello stesso odierno resistente alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno, ai sensi dell'Art. 7 della L. n° 604/66, nella misura massima stabilita dalla stessa disposizione…”.
Vinte le spese e competenze di causa.
Alla odierna udienza, disposti vanamente vari differimenti per eventuale composizione bonaria, il processo è stato deciso all'esito della concessione di termine per scambio di note del quale entrambe le parti si sono avvalse.
3. Sul rito. Ritiene il Giudicante che la domanda del ricorrente sia stata correttamente introdotta col ricorso depositato in data 17.1.2023, secondo il rito Fornero, considerata la disciplina introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di attuazione, della legge delega 26 novembre 2021,
n. 206, c.d. riforma Cartabia), come mod. dalla L. 29.12.2022, n. 197, che ha disposto, con l'art. 35, comma I, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal febbraio 2023 e si applicano ai procedimento istaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriori vigenti”, l'art. 441-bis sulle “Controversie in materia di licenziamento” in cui sia proposta domanda di reintegrazione, nonché la contestuale abrogazione ad opera dell'art. 37 lettera e), dell'art. 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero).
4. Nel merito. Per come accertato in prima fase, si controverte della legittimità del licenziamento intimato al De TI all'esito di un procedimento disciplinare riguardante le mansioni di direttore di cantiere da lui svolte nell'ambito dell'appalto per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario metropolitano città di Catanzaro, tra le stazioni di Sala e Germaneto e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente tra le sopra dette stazioni.
4.1. Il De TI aveva in data 22 aprile 2022 ricevuto una contestazione disciplinare nella quale gli era stato contestato il seguente addebito: 1. “risulta dagli accertamenti effettuati che, in violazione dell'art. 9, comma 2 del Protocollo di
Legalità, nell'ambito del Settimanale di Cantiere non sarebbero stati segnalati gli accessi in cantiere delle seguenti società: GIFRA S.r.l., Recuperi Costa Parte_2
S.r.l., ”. Persona_1
2. “dagli accertamenti effettuati risulta che, in violazione della normativa antimafia di cui al D.
Lgs. n. 159/ 2011, della normativa in materia di appalto pubblico di cui al D. Lgs. n. 163/2006 nonché del contratto d'appalto stipulato con la Committenza in data 06/08/2015, Lei avrebbe consentito lo svolgimento in cantiere di alcune attività che non risulterebbero autorizzate dal RUP e nello specifico: Interventi con autospurgo eseguiti dalla
e Prove di laboratorio eseguite dalla . Parte_2 Parte_3
3. “In violazione delle medesime normative e del medesimo contratto d'appalto, tutti citati come sopra, è stato rilevato inoltre che alcuni subcontraenti avrebbero esercitato attività in cantiere e sarebbero stati remunerati senza l'emissione del relativo ordine, ed in particolare le ditte: Pt_2
RA S.r.l. ed . Parte_2 Parte_3
4. “E' stato inoltre accertato che la sarebbe transitata in cantiere Parte_2
senza mai produrre alcun documento di valutazione del rischio in evidente violazione del D. Lgs. n.
81/08” (aveva peraltro ricevuto una precedente contestazione, poi archiviata nell'aprile 2022, in quanto “non sarebbero stati inviati alla Funzione “Affari Legali e Societari”, tutti i report giornalieri relativi alla verifica dell'adempimento dell'invio del settimanale di cantiere, obbligo sancito dall'art. 9 del predetto Protocollo”).
4.2. Rispetto alla contestazione di cui è causa il De TI aveva replicato sostenendo la insussistenza dei fatti anche dal punto di vista della addebitabilità, la loro indeterminatezza ed in giudizio aveva impugnato il licenziamento del 23.6.2022 che ne era conseguito, attesa la tardività della contestazione, la discriminatorietà per ritorsività, istando per la declaratoria di nullità del licenziamento e per la reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenze di legge;
in via subordinata, chiedendo la declaratoria di illegittimità del licenziamento per mancanza della giusta causa ovvero per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL e del codice disciplinare, comunque non affisso;
in via ulteriormente subordinata, istando per l'accertamento della insussistenza degli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro e della sproporzione dell'atto impugnato;
in via di ulteriore subordine, infine, chiedendo l'accertamento del diritto alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno, ai sensi dell'Art. 7 della L. n° 604/66, nella misura massima stabilita dalla stessa disposizione.
5. Con l'ordinanza in questa sede censurata, il Giudice della prima fase ha ritenuto di accogliere il ricorso con statuizione del seguente tenore: “…visti ed applicati gli artt. 18 della Legge n. 300/1970
e 1, commi 47 e segg. della Legge 92/2012, annulla il licenziamento intimato al ricorrente con la lettera del 23 maggio 2022; ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare CO De E_
TI nel posto di lavoro, con ogni conseguenza di legge e di contratto collettivo ed individuale e la condanna a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto entro il limite delle dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo maggiorati degli interessi legali;
…”.
5.1 Tale decisione origina dall'articolata motivazione che si riporta in termini sintetici.
5.2. In primo luogo, viene constata l'assenza nella contestazione di qualsivoglia riferimento temporale rispetto alle condotte oggetto di addebito con conseguente lesione del diritto di difesa dell'incolpato; esaminate poi le singole contestazioni ed esclusa ogni ammissione da parte del De
TI, ha rilevato come da subito il lavoratore avesse immediatamente indicato altro dipendente, tale geometra effettivamente incaricato di controllare le presenze nel cantiere e di Per_2
comunicarle per il periodo giugno - dicembre 2021 e, successivamente, per il periodo 1° febbraio 22 al 31 marzo 22, data in cui il contratto del predetto geometra era scaduto (circostanza che ha trovato conferma anche in sede testimoniale, per come riportato nell'ordinanza).
5.3. E' stato quindi condivisibilmente accertato che: “…Pertanto, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi riferimento temporale rispetto alla prima contestazione in relazione alla data (o alle date) in cui sarebbe stata riscontrata la presenza nel cantiere delle ditte CU Spurghi Servizi
Ecologici, GIFRA S.r.l., Recuperi Costa S.r.l., senza il loro inserimento nel settimanale Persona_1
di cantiere, va riscontrato che proprio tale assenza di determinazione temporale non consente di poter riferire tale affermata omissione al ricorrente e non piuttosto al geometra , incaricato Per_2
come detto di registrare le presenze in cantiere ai fini del loro inserimento nel settimanale di cantiere. In altri termini, se la società datrice di lavoro avesse contestato tale condotta facendo riferimento a una data del mese di gennaio 2022 oppure del mese di aprile 2022 la condotta in questione poteva essere riferita al ricorrente, poiché in tali periodi il geometra non era Per_2
addetto al cantiere. Né, inoltre, tale mancata di indicazione può essere sanata successivamente dalla datrice di lavoro che, solo nella presente sede processuale, ha fatto riferimento al periodo 31 dicembre 2021-11 aprile 2022. Pertanto, la condotta contestata al ricorrente con riguardo al primo illecito deve ritenersi insussistente mancando la possibilità di ricondurre la condotta in esame alla affermata omissione colpevole della ricorrente” (cif. ord. fine pag. 7 inizio pag 8).
5.4. Quanto alla contestazione relativa alla violazione della normativa antimafia, di poi, vengono tratte analoghe conclusioni quanto alla insussistenza del fatto: “Infatti, con riferimento alla
[...]
erano i dipendenti dell'odierna parte convenuta che provvedevano a consegnare i campioni Pt_3
di laboratorio da esaminare alla predetta società che, pertanto, come confermato in sede testimoniale, non avrebbe mai fatto ingresso nel cantiere (dichiarazioni del teste . Il teste Tes_1
ha poi dichiarato, con riguardo alla società “Mi risulta inoltre, proprio Tes_1 Parte_2
per la funzione che ricopro nella società resistente, che effettivamente siano state svolte presso il cantiere di Catanzaro attività relative ad interventi con autospurgo eseguiti dalla Parte_2
(..) “in assenza dell'autorizzazione del RUP” Sul punto, la teste ha dal canto suo Testimone_2 rappresentato che: “Per quello che mi risulta non vi sono stati accessi al cantiere in assenza di autorizzazione del RUP anzi preciso che ero io che mi occupavo di predisporre i tesserini per il personale che doveva accedere al cantiere”.
Pertanto, rilevato il contrasto tra le deposizioni sopra riportate e non essendovi ragioni atte ad attribuire maggior attendibilità alle dichiarazioni rese dal primo piuttosto che dal secondo testimone deve prendersi atto dell'inottemperanza all'onere probatorio incombente sulla società convenuta ai sensi dell'articolo 2697 c.c. in relazione a tale addebito.
Peraltro, al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che per l'attività svolta nel cantiere dalla società
nella fattispecie non risultava necessaria la preventiva autorizzazione del RUP Parte_2
tenuto conto che la predetta società si era limitata svolgere un servizio a seguito del verificarsi di una situazione di somma urgenza e che, tale circostanza, esimeva dalla necessità di richiedere
l'autorizzazione al Rup.
Che tale società fornisse un servizio nel cantiere è stato confermato anche dalla società resistente
(pagina 13 della memoria): “Invero, la ditta ha eseguito il Parte_2
servizio di noleggio dei bagni chimici, comprensivo delle periodiche attività di pulitura degli stessi, nonché attività di spurgo in varie aree del cantiere” evidenziando poi ulteriori circostanze in relazione all'assenza di ordinativi di cui si dirà in occasione della disamina dello specifico illecito disciplinare contestato al ricorrente. La società datrice di lavoro ha, nella memoria, contestato la sussistenza della somma urgenza evidenziata dal ricorrente, senza però che tale aspetto sia stato evidenziato nella lettera di contestazione disciplinare malgrado, sul punto, il dipendente nelle proprie difese abbia segnalato il verificarsi di tale situazione.”.
5.5. E' stato poi riportato, quanto al terzo addebito, quanto riferito dalla teste secondo Tes_3 cui: “Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in favore della RA srl ed Parte_2 Pt_3
preciso che io intervenivo nella fase finale, se non mi veniva comunicata prima la richiesta di intervento. In particolare per quanto riguarda la CU mi sembra di ricordare che un ordine per i WC ci fosse e quindi il pagamento venne fatto a seguito di ordine: tale ordine era “aperto” e pertanto richieste aggiuntive alla CU venivano inserite in quell'ordine. In linea generale preciso che il pagamento veniva effettuato solo dopo che il direttore tecnico siglava le fatture delle società e visionava le attività svolte, solo dopo l'apposizione della sigla veniva effettuato il pagamento. Il direttore tecnico del cantiere è stato dapprima e successivamente Testimone_4 Tes_5
.”; il fatto che la stessa teste abbia riconosciuto “…i documenti allegati ai nn. 17 e 18 ... …
[...]
: si tratta della richiesta dei bagni chimici a cui ho fatto riferimento. Si tratta di ordini relativi al
2018 e al 2020. Il doc. n. 18 non è un ordine aperto e neppure il 17.”; ma anche quanto affermato dal teste secondo cui <GIFRA e sono Tes_1 Pt_2 stati effettuati impropriamente dei pagamenti sulla base di “ordini” che sono stati considerati aperti ma che non contenevano però né il tempo entro cui dovevano essere eseguite le prestazioni né la relativa quantità, erano infatti indicati tempi ed importi non chiari.
Preciso infatti che l'ordine aperto doveva necessariamente contenere la specificazione dell'arco temporale in cui poteva essere fatto e l'importo con il relativo ammontare complessivo della spesa.
Il documento 18 del fascicolo di parte ricorrente che mi viene esibito non è ordine aperto perché non possiede le indicazioni che ho sopra detto pur contenendo la dicitura “oltre che a richiesta”.
L'importo della spesa indicato nel doc. 18 era quello che veniva poi autorizzato successivamente Cont dal CDA aziendale e poi dal ai fini antimafia. Degli ordini aperti si occupava il direttore tecnico del cantiere che era pertanto tenuto a specificare gli elementi relativi al tempo e all'importo complessivo della spesa sempre che tale importo rientrasse in quello indicato nella procura speciale conferitagli. Se l'importo complessivo superava quello indicato nella procura speciale se ne occupava l'Ufficio approvvigionamento di sede sempre su indicazione del direttore tecnico del cantiere.
Anche il documento 17 del fascicolo di parte ricorrente che mi viene esibito non è un ordine aperto:
è un ordine chiuso in quanto fa riferimento ad un arco temporale determinato e ad una spesa finale complessiva. Le ditte RA ed sono quelle che effettivamente sono state Parte_2 Pt_3
remunerate in assenza di un ordine o con ordini privi delle caratteristiche che ho indicato per gli ordini aperti.”>>.
5.6. Costatato quindi come la documentazione esibita ai testimoni, in quanto riguardante ordini effettuati nell'arco temporale 2017-20, e quindi relativi ad un periodo diverso rispetto a quello indicato dalla società seppure nella memoria di costituzione, nonché le risultanze delle deposizioni sopra riportate che confermavano la competenza in materia del direttore tecnico e non del direttore di cantiere, appare quindi del tutto coerente che anche di tale addebito non possa tenersi conto a fini disciplinari.
5.7. Anche l'addebito concernente l'assenza della produzione di alcun documento di valutazione del rischio quando la era transitata in cantiere (con violazione del D. Parte_2
Lgs. n. 81/08) di poi, deve ritenersi riferito a fatto insussistente, in quanto per come riferito dal teste la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata “… alla direzione tecnica del Tes_1 cantiere o ai suoi sottoposti che gestiscono gli aspetti della sicurezza.” e non al direttore di cantiere (il De TI).
5.8. Si è dato poi atto del tutto condivisibilmente della limitata utilizzabilità della testimonianza de relato (dell' e della mancanza di pertinenza del richiamo ad altro pronunciamento Tes_6 afferente il licenziamento dell'Ing. (sent. n. 37372/2022) direttore di cantiere. Tes_5
5.9. Anzi, contrariamente a quanto sembra supporre la parte datoriale, dalla pronuncia che ha riguardato tale soggetto (Ing. , semmai, possono porsi argomenti confermativi della Tes_5
correttezza del convincimento espresso nella ordinanza opposta.
5.10. E' logicamente conseguente – soprattutto nel quadro già ricostruito “di chiara assenza di determinazione temporale …” di “eccessiva ampiezza ed indeterminatezza del periodo solo tardivamente indicato” nonché della conseguente impossibilità di riferire le condotte contestate al ricorrente - che, se viene confermato che la condotta realizzatasi con violazione della normativa antimafia concretatasi nell'aver permesso lo svolgimento in cantiere di attività non autorizzate dal
RUP (responsabile unico del cantiere) nonché nell'aver consentito l'accesso della
[...] senza produzione dei documenti di valutazione dei rischi – condotta peraltro non Parte_2
contestate dal in giudizio seppure variamente giustificate – a diverso soggetto, appaia Tes_5
quantomeno più arduo imputarla anche al De TI.
5.11. Né può sostenersi che il De TI non abbia contestato gli addebiti ascrittigli – che, peraltro, in considerazione di quanto ora assume la società opponente, avrebbero dovuto essere identificati in modo più rigoroso anche considerate le varie figure esistenti nel cantiere, al fine di ricondurre le singole anomalie riscontrate a manchevolezze imputabili al De TI piuttosto che ad altri - proprio per le ragioni già evidenziate che non possono non condizionare la valutazione della fattispecie, anche quanto alla imputabilità della condotta.
6. Deve quindi confermarsi, nonostante il dissenso valutativo della opponente a riguardo, il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte datoriale ex art. 5 L. 604/66, quanto sia alla sussistenza dei fatti per come contestati, sia quanto alla imputabilità degli stessi al De TI, determinazione sicuramente condizionata dalla carenza in termini di chiarezza e specificità della contestazione.
7. Anche il radicale difetto di specificità della contestazione, invero, viene considerato equivalente alla “insussistenza del fatto” (Cass. n. 19632/2018; n. 33531/2024).
7.1. La contestazione generica, priva di indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella loro materialità il fatto o i fatti ritenuti disciplinarmente rilevanti dalla parte datoriale, infatti, impedisce in radice l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore, determinando l'illegittimità del licenziamento per inesistenza dei fatti contestati, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
7.2. Constatata, di poi, la mancata contestazione della allegazione del De TI del requisito dimensionale, con richiamo a conferenti pronunce di legittimità, l'ordinanza della prima fase, ha applicato gli artt. 18 della Legge n. 300/1970 e 1, commi 47 e segg. della Legge 92/2012, ed annullato il licenziamento intimato al ricorrente con la lettera del 23 maggio 2022 con ordine di reintegrazione “… con ogni conseguenza di legge e di contratto collettivo ed individuale” e condanna alla corresponsione della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto entro il limite delle dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo maggiorati degli interessi legali.
7.3. Anche sotto tale profilo la statuizione appare del tutto coerente con l'accertamento compiuto e quindi non sussistono motivi per discostarsene.
8. Assorbita ogni altra doglianza, pertanto, s'impone il rigetto dell'opposizione mentre le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto conferma l'ordinanza n. 29704/2024 emessa inter partes in data 20.3.2024, e condanna la società al pagamento delle spese E_ processuali, liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 14.3.2025 Il Giudice