TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8931 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°20911/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 delle Milizie n.108, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Bisogno che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE –
CONTRO
già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Roma, Via CP_3
Antonio Fontanesi n.24; - CONVENUTA CONTUMACE -
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_4 P.IVA_1 legale in con sede legale in Roma, Via Federico Cesi 72;
- CONVENUTO CONTUMACE -
oggetto: regolarizzazione posizione contributiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che grazie a contratto del 31.03.2017, con decorrenza dal 01.04.2017, era stato assunto alle dipendenze di società esercente l'attività di trasporto pubblico di persone, a seguito di Controparte_5 cessione del contratto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità (con assunzione convenzionale del 05.11.2002), intercorso con esposto che, per tutta la Parte_2 durata del rapporto, aveva espletato mansioni di conducente di autobus / pullman per il trasporto di persone, inquadrato quale operatore d'esercizio Settore trasporto pubblico,
CCNL degli Autoferrotranvieri, dedotto di aver aderito al ND Pensione CP_4 conferendo il proprio TFR in misura integrale con versamento a carico del datore di lavoro autorizzando espressamente quest'ultimo a prelevare un'ulteriore percentuale della propria retribuzione, pari al 2% da destinare al fondo complementare, reso noto che ogni mese dalla retribuzione erano stati trattenuti importi sotto la voce FPrC base (ND Previdenziale complementare – Tratt. ND AZ – TFR a fondo OCC. D) a titolo CP_4 CP_4 CP_4 di contribuzione volontaria, lamentato che alle indicate trattenute non era corrisposto versamento del dovuto al fondo da parte del datore di lavoro tanto che dalla posizione individuale del ND risultava che al 31.12.2023 vi era stato un unico versamento CP_4 di €268,55, reso noto che dal 31.07.2021 il non solo non aveva versato alcunché, CP_6 ma addirittura non aveva comunicato al ND le distinte di contribuzione con gli importi da versare indicati nelle buste paga, richiamata la sentenza emessa in suo favore n.962, pubblicata in data 02.02.2022, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato per il periodo dal mese di settembre 2007 sino ad aprile 2019: “la Controparte_7 al pagamento della somma di € 27.186,89 a favore del ND , oltre rivalutazione ed CP_4 interessi come per legge”, quantificato il dovuto in relazione al periodo successivo tenuto conto delle operate trattenute, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il ND NT , in forza CP_4 del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e a far data dal Parte_1 Controparte_2
01.05.2019 fino al 30.04.2024, è pari complessivamente ad €12.029,38, oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia e per l'effetto condannare ad accantonare presso il ND la somma CP_7 CP_4 complessiva di €12.029,38 maturata da maggio 2019 sino al 30.04.2024 oltre interessi e rivalutazione o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di TFR maturato dal Sig. ed accantonato sul ND;
Accertare e dichiarare il diritto Parte_1 CP_4 del ricorrente al versamento in favore del ND PRIAMO – ND Pensione
NT a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote di TFR maturate dal 01.05.2019 sino al
30.04.2024 pari complessivamente ad €12.029,38; accertare e dichiarare l'inadempimento del all'obbligo di versare al ND gli emolumenti prelevati Controparte_7 CP_4 mensilmente dalla retribuzione del Sig. con decorrenza dal 01.05.2019 sino Parte_1 al 30.04.2024 pari ad €12.029,38; accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. ; accertare e dichiarare la persistenza ancora ad oggi e sino alla pronuncia Parte_1 della sentenza del descritto inadempimento;
per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare il al Controparte_7 pagamento in favore del ND della somma di €12.029,38 o nella somma maggiore CP_4
o minore che risulterà di giustizia (maturata dal 01.05.2019 sino al 30.04.2024), e delle somme non versate per il periodo successivo al 30.04.2024 ed al pagamento per il futuro in favore del delle quote maturande;
in ogni caso condannare il CP_4 CP_4 CP_7 all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
condannare a risarcire il CP_7 danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di €12.029,38 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”
Non si costituivano in giudizio e società convenuta. CP_4
All'odierna udienza la difesa istante rendeva noto e documentava il mutamento di denominazione sociale e chiedeva che la condanna comprendesse anche il dovuto al fondo tenuto conto anche del periodo successivo da maggio ad ottobre 2024, quantum evincibile dalle buste paga che venivano allegate. La causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo all'interesse ad agire del ricorrente, ricorda l'Ufficio che il ND CP_4 sono istituti della tipologia “a contribuzione definita” e, in quanto tali, si avvalgono del meccanismo della capitalizzazione, caratterizzato dall'accumulo dei versamenti in un conto individuale nominativo, con conseguente determinazione della misura della futura prestazione in funzione dell'entità della contribuzione versata in relazione al singolo soggetto e come, nell'ambito delle previdenza complementare, non operi il principio di automaticità delle prestazioni sancito in via generale dall'art. 2116, comma 1, c.c., in forza del quale il soggetto tutelato acquisisce il diritto alle prestazioni al momento in cui si sia verificato l'evento generatore del bisogno, prescindendosi dall'adempimento degli obblighi contributivi che gravano sul datore di lavoro. Ritenere che la contribuzione sia dovuta a prescindere dall'adempimento dell'obbligo di versamento significherebbe, infatti, ammettere la possibilità di utilizzare, per reperire i fondi necessari, versamenti eseguiti su diversi conti individuali e diretti ad incrementare diverse posizioni individuali, con conseguente evidente pregiudizio per queste ultime.
Da ciò discende che nel caso di specie l'omesso versamento dei contributi e della quota di
TFR da parte del datore di lavoro al fondo e, per l'effetto, l'omesso accantonamento di tali quote, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta, immediata e diretta, sul lavoratore interessato, in quanto a causa dell'omesso versamento, il montante accantonato sarà inferiore alla somma che il lavoratore avrebbe potuto legittimamente attendersi ove il datore di lavoro obbligato avesse tempestivamente ed esattamente adempiuto.
Atteso che l'Istituto depositario, a fronte dell'inadempimento, non può agire in executivis per il recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo degli accantonamenti non versati da
[...]
non essendo prevista dal D.Lgs. n.225/2015 per la contribuzione complementare CP_8 tale possibilità, nel protrarsi dell'inerzia da parte del datore di lavoro, legittimamente il dipendente può agire onde vedere accertata l'omissione contributiva con correlata condanna della datrice di lavoro al versamento.
2. Come è stato reso noto all'ultima udienza e comprovato dalla documentazione allegata, è intervenuta modificata della forma sociale della convenuta società, da consortile Cont ad s.r.l. (vedi visura agli atti) da cui domanda ad oggi formulata nei confronti di CP_1 già
[...] Controparte_9
3. Nel merito parte ricorrente ha dato prova, con la documentazione allegata al proprio fascicolo, di essere stata assunta da in data 1.4.2017 (vedi cessione di Controparte_5 contratto e successive buste paga). L'iscrizione al ND è stata a sua volta CP_4 documentata dal modulo di adesione del 19.6.2007, dalla sentenza emessa in favore del ricorrente nel febbraio 2022 e dall'estratto conto contributivo rilasciato dal medesimo ND aggiornato al 6.5.2024 nonché dalle trattenute operate in busta paga.
4. In merito all'ammontare dovuto il conteggio operato in ricorso appare corretto tenuto conto degli estratti conto annuali rilasciati dalla società sino a luglio 2021 e, per il periodo successivo, dell'ammontare trattenuto in busta paga nonché dai CUD consegnati al lavoratore e della dichiarazione del ND del maggio 2024 in riferimento al mancato versamento del dovuto sulla posizione individuale a far data dall'agosto 2021. Ne consegue la condanna di al versamento del dovuto in favore del ND convenuto, Controparte_2 sulla posizione individuale del lavoratore, pari alla somma di €12.029,38, ammontare maturato dal 01.05.2019 sino al 30.04.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali. Non possono essere viceversa oggetto di condanna somme trattenute successivamente al deposito del ricorso, chieste senza precisazione dell'ammontare nelle conclusioni, dovendosi la domanda ritenere limitata a quanto dedotto in fatto a tale data. Per altro, in riferimento al successivo periodo da maggio 2024 ad ottobre dello stesso anno, pur comprovato l'ammontare delle trattenute operate dalle buste paga da ultimo prodotte, manca riscontro da parte del ND di omesso versamento di quanto trattenuto.
5. I compensi di lite seguono la soccombenza tra ricorrente e datrice di lavoro mentre sono integralmente compensati tra ricorrente e ND beneficiario della statuizione di condanna in qualità di depositaria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'inadempimento di nel versamento al ND di quanto Controparte_1 CP_4 trattenuto in busta paga sotto la voce FPrC base (quote di TFR e 2% a fondo complementare) sulla posizione di e, per l'effetto, condanna in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante, a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente mediante corresponsione al ND della somma di €12.029,38 maturata dal 01.05.2019 sino al CP_4
30.04.2024, oltre accessori come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore di Controparte_2 parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €2.500,00, da distrarsi;
compensa le spese di lite tra ricorrente e ND . CP_4
Roma, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°20911/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1 delle Milizie n.108, presso lo Studio dell'Avv. Patrizia Bisogno che lo rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo telematico;
- RICORRENTE –
CONTRO
già , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Roma, Via CP_3
Antonio Fontanesi n.24; - CONVENUTA CONTUMACE -
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_4 P.IVA_1 legale in con sede legale in Roma, Via Federico Cesi 72;
- CONVENUTO CONTUMACE -
oggetto: regolarizzazione posizione contributiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che grazie a contratto del 31.03.2017, con decorrenza dal 01.04.2017, era stato assunto alle dipendenze di società esercente l'attività di trasporto pubblico di persone, a seguito di Controparte_5 cessione del contratto di lavoro subordinato, senza soluzione di continuità (con assunzione convenzionale del 05.11.2002), intercorso con esposto che, per tutta la Parte_2 durata del rapporto, aveva espletato mansioni di conducente di autobus / pullman per il trasporto di persone, inquadrato quale operatore d'esercizio Settore trasporto pubblico,
CCNL degli Autoferrotranvieri, dedotto di aver aderito al ND Pensione CP_4 conferendo il proprio TFR in misura integrale con versamento a carico del datore di lavoro autorizzando espressamente quest'ultimo a prelevare un'ulteriore percentuale della propria retribuzione, pari al 2% da destinare al fondo complementare, reso noto che ogni mese dalla retribuzione erano stati trattenuti importi sotto la voce FPrC base (ND Previdenziale complementare – Tratt. ND AZ – TFR a fondo OCC. D) a titolo CP_4 CP_4 CP_4 di contribuzione volontaria, lamentato che alle indicate trattenute non era corrisposto versamento del dovuto al fondo da parte del datore di lavoro tanto che dalla posizione individuale del ND risultava che al 31.12.2023 vi era stato un unico versamento CP_4 di €268,55, reso noto che dal 31.07.2021 il non solo non aveva versato alcunché, CP_6 ma addirittura non aveva comunicato al ND le distinte di contribuzione con gli importi da versare indicati nelle buste paga, richiamata la sentenza emessa in suo favore n.962, pubblicata in data 02.02.2022, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato per il periodo dal mese di settembre 2007 sino ad aprile 2019: “la Controparte_7 al pagamento della somma di € 27.186,89 a favore del ND , oltre rivalutazione ed CP_4 interessi come per legge”, quantificato il dovuto in relazione al periodo successivo tenuto conto delle operate trattenute, concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare che l'importo del trattamento di fine rapporto accantonato presso il ND NT , in forza CP_4 del rapporto di lavoro intercorso tra il Sig. e a far data dal Parte_1 Controparte_2
01.05.2019 fino al 30.04.2024, è pari complessivamente ad €12.029,38, oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia e per l'effetto condannare ad accantonare presso il ND la somma CP_7 CP_4 complessiva di €12.029,38 maturata da maggio 2019 sino al 30.04.2024 oltre interessi e rivalutazione o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di TFR maturato dal Sig. ed accantonato sul ND;
Accertare e dichiarare il diritto Parte_1 CP_4 del ricorrente al versamento in favore del ND PRIAMO – ND Pensione
NT a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini - delle quote di TFR maturate dal 01.05.2019 sino al
30.04.2024 pari complessivamente ad €12.029,38; accertare e dichiarare l'inadempimento del all'obbligo di versare al ND gli emolumenti prelevati Controparte_7 CP_4 mensilmente dalla retribuzione del Sig. con decorrenza dal 01.05.2019 sino Parte_1 al 30.04.2024 pari ad €12.029,38; accertare e dichiarare la perdita patrimoniale subita dal Sig. ; accertare e dichiarare la persistenza ancora ad oggi e sino alla pronuncia Parte_1 della sentenza del descritto inadempimento;
per l'effetto degli accertamenti che precedono, anche in applicazione degli artt. 1218 e 1223 ss c.c, condannare il al Controparte_7 pagamento in favore del ND della somma di €12.029,38 o nella somma maggiore CP_4
o minore che risulterà di giustizia (maturata dal 01.05.2019 sino al 30.04.2024), e delle somme non versate per il periodo successivo al 30.04.2024 ed al pagamento per il futuro in favore del delle quote maturande;
in ogni caso condannare il CP_4 CP_4 CP_7 all'applicazione sulle somme dovute degli incrementi previsti per legge e con modalità tali da garantire al ricorrente la medesima posizione che avrebbe conseguito ove i versamenti fossero stati di volta in volta regolarmente effettuati;
condannare a risarcire il CP_7 danno da ritardo pari agli incrementi che la somma di €12.029,38 avrebbe generato se fosse stata tempestivamente versata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”
Non si costituivano in giudizio e società convenuta. CP_4
All'odierna udienza la difesa istante rendeva noto e documentava il mutamento di denominazione sociale e chiedeva che la condanna comprendesse anche il dovuto al fondo tenuto conto anche del periodo successivo da maggio ad ottobre 2024, quantum evincibile dalle buste paga che venivano allegate. La causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riguardo all'interesse ad agire del ricorrente, ricorda l'Ufficio che il ND CP_4 sono istituti della tipologia “a contribuzione definita” e, in quanto tali, si avvalgono del meccanismo della capitalizzazione, caratterizzato dall'accumulo dei versamenti in un conto individuale nominativo, con conseguente determinazione della misura della futura prestazione in funzione dell'entità della contribuzione versata in relazione al singolo soggetto e come, nell'ambito delle previdenza complementare, non operi il principio di automaticità delle prestazioni sancito in via generale dall'art. 2116, comma 1, c.c., in forza del quale il soggetto tutelato acquisisce il diritto alle prestazioni al momento in cui si sia verificato l'evento generatore del bisogno, prescindendosi dall'adempimento degli obblighi contributivi che gravano sul datore di lavoro. Ritenere che la contribuzione sia dovuta a prescindere dall'adempimento dell'obbligo di versamento significherebbe, infatti, ammettere la possibilità di utilizzare, per reperire i fondi necessari, versamenti eseguiti su diversi conti individuali e diretti ad incrementare diverse posizioni individuali, con conseguente evidente pregiudizio per queste ultime.
Da ciò discende che nel caso di specie l'omesso versamento dei contributi e della quota di
TFR da parte del datore di lavoro al fondo e, per l'effetto, l'omesso accantonamento di tali quote, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta, immediata e diretta, sul lavoratore interessato, in quanto a causa dell'omesso versamento, il montante accantonato sarà inferiore alla somma che il lavoratore avrebbe potuto legittimamente attendersi ove il datore di lavoro obbligato avesse tempestivamente ed esattamente adempiuto.
Atteso che l'Istituto depositario, a fronte dell'inadempimento, non può agire in executivis per il recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo degli accantonamenti non versati da
[...]
non essendo prevista dal D.Lgs. n.225/2015 per la contribuzione complementare CP_8 tale possibilità, nel protrarsi dell'inerzia da parte del datore di lavoro, legittimamente il dipendente può agire onde vedere accertata l'omissione contributiva con correlata condanna della datrice di lavoro al versamento.
2. Come è stato reso noto all'ultima udienza e comprovato dalla documentazione allegata, è intervenuta modificata della forma sociale della convenuta società, da consortile Cont ad s.r.l. (vedi visura agli atti) da cui domanda ad oggi formulata nei confronti di CP_1 già
[...] Controparte_9
3. Nel merito parte ricorrente ha dato prova, con la documentazione allegata al proprio fascicolo, di essere stata assunta da in data 1.4.2017 (vedi cessione di Controparte_5 contratto e successive buste paga). L'iscrizione al ND è stata a sua volta CP_4 documentata dal modulo di adesione del 19.6.2007, dalla sentenza emessa in favore del ricorrente nel febbraio 2022 e dall'estratto conto contributivo rilasciato dal medesimo ND aggiornato al 6.5.2024 nonché dalle trattenute operate in busta paga.
4. In merito all'ammontare dovuto il conteggio operato in ricorso appare corretto tenuto conto degli estratti conto annuali rilasciati dalla società sino a luglio 2021 e, per il periodo successivo, dell'ammontare trattenuto in busta paga nonché dai CUD consegnati al lavoratore e della dichiarazione del ND del maggio 2024 in riferimento al mancato versamento del dovuto sulla posizione individuale a far data dall'agosto 2021. Ne consegue la condanna di al versamento del dovuto in favore del ND convenuto, Controparte_2 sulla posizione individuale del lavoratore, pari alla somma di €12.029,38, ammontare maturato dal 01.05.2019 sino al 30.04.2024, oltre rivalutazione ed interessi legali. Non possono essere viceversa oggetto di condanna somme trattenute successivamente al deposito del ricorso, chieste senza precisazione dell'ammontare nelle conclusioni, dovendosi la domanda ritenere limitata a quanto dedotto in fatto a tale data. Per altro, in riferimento al successivo periodo da maggio 2024 ad ottobre dello stesso anno, pur comprovato l'ammontare delle trattenute operate dalle buste paga da ultimo prodotte, manca riscontro da parte del ND di omesso versamento di quanto trattenuto.
5. I compensi di lite seguono la soccombenza tra ricorrente e datrice di lavoro mentre sono integralmente compensati tra ricorrente e ND beneficiario della statuizione di condanna in qualità di depositaria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'inadempimento di nel versamento al ND di quanto Controparte_1 CP_4 trattenuto in busta paga sotto la voce FPrC base (quote di TFR e 2% a fondo complementare) sulla posizione di e, per l'effetto, condanna in persona Parte_1 Controparte_2 del legale rappresentante, a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente mediante corresponsione al ND della somma di €12.029,38 maturata dal 01.05.2019 sino al CP_4
30.04.2024, oltre accessori come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore di Controparte_2 parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in complessivi €2.500,00, da distrarsi;
compensa le spese di lite tra ricorrente e ND . CP_4
Roma, il 16.9.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari