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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6046 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18211/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18211/2024
Oggi 11 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per 'avv. TROISI GIUSEPPE;
Parte_1 per l'avv. GALLETTI GUIDO. Parte_2
I procuratori delle parti concludono come da ripsettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18211/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TROISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALLETTI GUIDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per il ricorrente: come da note depositate il 29.01.2025 e, quindi., come da ricorso:
“nel merito
- per tutte le causali ampiamente esposte in narrativa condannare la sig.ra a ripetere al Parte_2
l'importo di € 132.700,00 aumentato di interessi legali dalla data di Parte_1 ogni singolo bonifico effettuato dalla in bonis alla sig.ra al saldo, previa Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria, o quello diverso, maggiore o minore, che sarà accertato essere dovuto in
pagina 2 di 10 corso di causa secondo giustiziae/o equità, anche previa riduzione della caparra penitenziale pattuita in sede di sottoscrizione del contratto preliminare datato 10.04.2017.
Spese di causa rifuse.”
Per la resistente: come da comparsa di costituzione:
“In via preliminare: accertato e dichiarato che i fatti di causa sono controversi e la domanda azionata nelle sue articolazioni non è di pronta soluzione, disporsi il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria
a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
In via principale di merito accertata la validità, la vigenza e l'efficacia del contratto preliminare di compravendita dd
10.04.2017, rigettarsi la pretesa avanzata dal fallimento di vedersi restituire dalla Parte_1 signora le somme a lei versate a titolo di acconto in virtù dello stesso, per essere Parte_2 predetta pretesa infondata in fatto ed in diritto, per essere pretestuosa e destituita di fondamento logico-giuridico e probatorio e comunque per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto, con rigetto ad ogni qual modo anche della richiesta di riduzione della caparra penitenziale e comunque per quanto sino a qui contestato ed eccepito.
In via subordinata di merito nella denegatissima ipotesi in cui dovesse venir accertato l'intervenuto esercizio ad opera del fallimento del diritto di recesso riconosciutogli ex art. 5 del contratto preliminare di Parte_1 compravendita dd 10.04.2017, disporsi a carico della signora la restituzione al Parte_2 fallimento della minore somma di € 10.600,00 o di quella ancor minore somma che verrà accertata, per tutti i motivi dedotti nelle premesse del presente atto.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e precisare nel merito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il dichiarava che, essendosi Parte_1 trovata nella necessità di far fronte ad un debito per IVA verso l'Erario per un importo superiore ad €
700 mila, nel maggio del 2017, avrebbe sottoscritto con la società un “contratto Controparte_1 di accollo fiscale” in virtù del quale, nella sostanza, avrebbe ottenuto di poter compensare il proprio debito IVA nei confronti dell'Erario con il credito IVA che la società avrebbe Controparte_1
pagina 3 di 10 dichiarato di vantare per € 510 mila. Il prezzo dell'accollo pattuito in tale accordo sarebbe stato pari al
70% (settanta per cento) del valore nominale di quanto indicato nelle premesse. All'esito di un controllo, effettuato nel novembre del 2018, tuttavia, l'Agenzia avrebbe verificato che il CP_2 credito fatto oggetto del contratto di accollo fosse stato inesistente. Gli Ispettori dell'Agenzia delle
Entrate avrebbero concluso, quindi, accertando in capo alla società l'”Indebito Parte_1 utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti nella misura di € 510.000,00, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 1997, n. 241 ”. La Procura della Repubblica avrebbe, quindi, avviato un procedimento penale, nell'ambito del quale sarebbe stato emesso, in data 24.05.2018, dal G.I.P. del Tribunale di
Venezia, un provvedimento di “sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p.” di tutte le disponibilità liquide della fino alla corrispondenza dell'importo di € 510 mila. Parte_1
Visto il blocco delle attività, su istanza dei dipendenti, con sentenza pubblicata in data 12.09.2019, quindi, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato il Fallimento dell'odierna ricorrente.
Il Curatore Fallimentare, dott.ssa avrebbe, dunque, rilevato che, nello stesso periodo Persona_1 della stipula del predetto contratto di accollo, avesse effettuato pagamenti in favore Parte_1 della sig.ra , per complessivi € 132.700,00, apparentemente giustificati dalla Parte_2 sottoscrizione, in data 10.04.2017, di un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'unità immobiliare ad uso abitativo “...sita a Wohnung Top 3, Rosentaler 2, 9546 Bad
Kleinkircheeim”:
i) bonifico datato 12/04/2017 di € 30.000,00 con causale “acconto preliminare del 10/04/2017”;
ii) bonifico datato 12/04/2017 di € 65.000,00 con causale “acconto preliminare del 10/04/2017”;
iii) bonifico datato 12/09/2017 di € 20.000,00 con causale “secondo acconto preliminare del
10/04/2017”;
iv) bonifico datato 27/10/2017 di € 3.000,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”;
v) bonifico datato 11/12/2017 di € 4.200,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”;
vi) bonifico datato 15/02/2018 di € 3.000,00 con causale “5° acconto acquisto appartamento”;
vii) bonifico datato 08/03/2018 di € 7.500,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”.
La ricorrente sottolineava che detti pagamenti fossero avvenuti in contrasto ocn quanto previsto nello stesso contratto preliminare, nel quale si sarebbe fatto riferimento alla sola caparra penitenziale pattuita, per € 95 mila, mentre avrebbe effettuato pagamenti, tutti a titolo di acconto Controparte_3 sul prezzo, per complessivi € 132.700,00. Ai sensi dell'art. 5 del contratto, inoltre, la caparra avrebbe pagina 4 di 10 dovuto essere versta tramite assegno, che le parti avrebbero convenuto di depositare in via fiduciaria presso un professionista dalle stesse individuato”, anziché tramite bonifico.
All'esito degli accertamenti effettuati dal Nucleo di Venezia della Guardia di Finanza, nell'ambito del citato proceidmento penale, inoltre, sarebbe emerso che:
− il reale ideatore dell'operazione negoziale che aveva permesso alla di Parte_1 compensare il suo debito IVA col credito IVA (asseritamente) vantato dalla fosse Controparte_1 tale sig. , che all'epoca avrebbe affiancato (se non addirittura sostituito) la sig.ra Persona_2
nell'amministrazione di e che le avrebbe presentato la;
Per_3 Parte_1 Controparte_1
− in esecuzione degli accordi intercorsi e sottoscritti, avesse effettivamente pagato Parte_1
l'importo di circa € 350 mila, che avrebbe pattuito quale corrispettivo dell'accollo fiscale più sopra citato;
tale pagamento, tuttavia, non sarebbe stato effettuato in favore di , bensì di Controparte_1 soggetti tutti riconducibili al sig. Persona_2
− tra i pagamenti sopra citati, rientrerebbero anche quelli effettuati, tra l'aprile del 2017 ed il marzo
2018, in favore della sig.ra , moglie del sig. . Parte_2 Persona_2
La sottoscrizione del preliminare di compravendita datato 10.04.2017, dunque, altro non sarebbe stata che un escamotage, ideato dal e dalla moglie, per dare una qualche giustificazione causale ai Per_2 pagamenti che avrebbe effettuato in favore della , tra l'aprile del 2017 ed Parte_1 Parte_2 il marzo 2018. In ragione delle condizioni economiche estremamente difficili in cui sarebbe stata nell'aprile del 2017, sarebbe stato del tutto inverosimile che potesse impegnarsi Parte_1 all'acquisto di un immobile in Austria al prezzo di € 250 mila e, soprattutto, che nel relativo contratto potesse accettare che fosse prevista una caparra penitenziale dell'importo di addirittura € 95 mila.
La ricorrente produceva, inoltre, una mail che IE LI s.r.l. -società riconducibile al sig.
, soggetto legato al ed alla avrebbe inviato a Controparte_4 Per_2 Parte_2 Parte_1 il giorno 12.04.2017, dandole il seguente ordine: “[...]FARE DUE BONIFICI UNO DI EURO 95.000 a
ACCONTO PRELIMINARE DATATO 10 APRILE 2017 IBAN: Controparte_5
IY68R0503536140123570553607[...].
In base a tutto ciò, i pagamenti che aveva effettuato in favore della sig.ra Parte_1 [...]
non sarebbero da ricondurre all'impegno di acquisto dell'immobile sito a Bad Parte_2
Kleinkirchheim, bensì al corrispettivo pattuito con la in sede di stipula del contratto Controparte_1 per l'accollo fiscale.
pagina 5 di 10 Il contratto preliminare di vendita datato 10.04.2017, dunque, in quanto meramente simulato, sarebbe privo di effetti tra le parti.
Si tratterebbe, inoltre, di un'operazione illecita, dal momento che avrebbe previsto la compensazione di crediti inesistenti ed il pagamento di prezzo e/o provvigioni in nero, mediante la creazione ad arte di ulteriori apparenti accordi contrattuali che giustificassero in qualche modo tali passaggi di denaro.
Ne conseguirebbe, quindi, il diritto del Fallimento ricorrente ad ottenere la ripetizione dalla sig.ra
[...]
dell'importo di € 132.700,00, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_2 data di ogni singolo bonifico effettuato da in bonis alla sig.ra al saldo. Parte_1 Parte_2
In ogni caso, l'art. 5 del contratto avrebbe previsto il versamento da parte della società Parte_1 dell'importo di € 95 mila “quale corrispettivo per il diritto di recedere dal presente contratto”;
[...] mentre il successivo art. 6 avrebbe previsto che il rogito dovesse essere stipulato tra le parti entro il termine, definito espressamente come “essenziale”, del 31.12.2017.
Ebbene, non si sarebbe mai avvalsa del diritto di recedere dal contratto previsto Parte_1 dall'art. 5, mentre la sig.ra mai avrebbe sollecitato la stipula: la mancata formalizzazione del Parte_2 contratto in sede notarile sarebbe stata causata dalla semplice scadenza del termine essenziale, in assenza di iniziativa di entrambe le parti. Ne conseguirebbe, dunque, il diritto della promissaria acquirente alla restituzione dell'intera somma versata.
In via di estremo subordine, il chiedeva la riduzione della caparra, in quanto Parte_1 manifestamente eccessiva.
Infine, il allegava di aver tentato invano di definire la presente controversia in via bonaria, Parte_1 invitando la sig.ra a partecipare al procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Parte_2
Dava atto, peraltro, che, in accoglimento della relativa domanda formulata dal Parte_1
il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa in data 04.07.2024 a definizione del
[...] procedimento iscritto al n. 2692/2024 R.G., avrebbe autorizzato “la parte ricorrente al sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà o titolarità della o dovuti alla resistente sig.ra , fino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 160.000,00”. Il presente procedimento, dunque, veniva promosso ai sensi e nei termini di cui all'art. 669 octies c.p.c. Il ricorrente concludeva come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la resistente sosteneva l'irrilevanza degli atti d'indagine penali richiamati e che, quindi, il contratto di compravendita stipulato tra le parti non potesse ritenersi simulato e dovesse, invece, considerarsi valido ed efficace. Aggiungeva che non sarebbe emerso alcun pagina 6 di 10 interesse comune alle parti che avrebbe giustificato la loro determinazione a concludere il contratto apparente di specie, volto a celare un eventuale diverso contratto. Segnalava che non Parte_2 fosse mai stata indagata né imputata nel procedimento penale richiamato in atti, che sarebbe stato, in ogni caso, definito con sentenza assolutoria, n. 3058/2023 dd. 15.11.2023, secondo cui il non Per_2 avrebbe messo in contatto la società con la società , bensì sarebbero stati altri Parte_1 Controparte_1 soggetti, certi e a farlo. Inoltre, sarebbe apparso equivoco il dato che i bonifici Pt_3 Per_4 effettuati dalla fossero finiti, anziché alla società quale corrispettivo del Parte_1 Controparte_1 contratto di accollo concluso, nelle tasche di soggetti terzi riconducibili al , non potendosi Per_2 invece escludere la circostanza che i predetti fossero stati effettuati su iniziativa della , per ragioni Per_3 personalmente riconducibili alla stessa. La signora , peraltro, sarebbe stata indagata dalla Procura Per_3 della Repubblica di Pescara, per riciclaggio, unitamente al signor . Persona_5
Alla luce dell'art 6 del contratto preliminare di compravendita, inoltre, sarebbe pacifico che il termine ivi previsto per il rogito non fosse essenziale, nonostante la dicitura “entro e non oltre”, peraltro messa tra parentesi, in forza delle numerose pronunce della Cassazione su tale specifico argomento. Il contratto concluso tra le parti, invece, sarebbe valido, efficace e ancora vigente, ragion per cui ciascuna delle parti potrebbe pretendere dall'altra l'adempimento, mettendola in mora, nonostante la scadenza del termine pattuito per il rogito.
In subordine, la resistente asseriva che, in qualità di contraente adempiente, avrebbe potuto rinunciare ad avvalersi della risoluzione, ripristinando l'obbligazione contrattuale.
In ulteriore subordine, la signora sosteneva di non poter essere condannata alla restituzione Parte_2 dell'eccedenza ricevuta, pari ad € 37.700,00, rispetto all'importo di € 95.000,00 pattuito quale corrispettivo del recesso, atteso che, nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza di assoluzione del sig. , sarebbe emerso come la stessa sig.ra avesse restituito al Persona_2 Parte_2 fallimento ricorrente, su richiesta della sig.ra , l'importo di € 27.100,00, risultando, quindi, Per_3 semmai, un'eccedenza di soli € 10.600,00, da restituire. Allegava, altresì, le affogliazioni n. 1115, 1116
e 1117 del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale di cui alla citata sentenza e relativi all'estratto conto di da cui risulterebbero i bonifici effettuati appunto dalla CP_6 Parte_1 signora alla fallita (euro 20.000 il 13.9.2017, euro 4.100 il 9.11.2017, euro 3.000 in data Parte_2
29.12.2017).
Concludeva come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, rigettate tutte le istanze istruttorie, in quanto inammissibili o superflue, la causa veniva rinviata sino all'odierna udienza di discussione (con assegnazione di termine pagina 7 di 10 per memorie conclusive), sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già riportato, nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, come già osservato nella precedente ordinanza cautelare di concessione del sequestro ex ar.t 671 cpc, risulta pacifico che:
- abbia dato luogo ai pagamenti elencati nel ricorso, per una somma ben eccedente Parte_1 quanto previsto contrattualmente a titolo di caparra penitenziale, con modalità diverse da quelle previste per quest'ultima e con causale del tutto diversa: “acconto”;
- il termine contrattualmente previsto per il rogito definitivo sia ampiamente decorso, senza che nessuna delle parti, in particolare la promittente venditrice, abbia invitato l'altra ad adempiere né, tantomeno, abbia dichiarato di avvalersi del diritto di recesso per inadempimento dell'altra ed, eventualmente, di ritenzione della caparra;
- l'effettuazione di detti pagamenti sia stata seguita, nel giro di poco più di un anno dall'ultimo versamento, dal fallimento di Parte_1 Pt_1
Alla luce di tali circostanze e considerato, altresì, che l'acquisto di un appartamento ad uso abitativo in località turistica non rientrasse nell'oggetto commerciale di né potesse avere alcuna utilità per Parte_1
l'esercizio della sua attività imprenditoriale, appare evidente la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (ammissibili ex art. 1417 cc) di fondatezza della simulazione relativa del contratto preliminare di compravendita, volto a mascherare la volontà delle parti di distrarre somme di denaro dal patrimonio di versandole alla sig.ra , con suo successivo obbligo di restituzione Parte_1 Parte_2 alla sig.ra o ad un terzo fiduciario, e sottraendole, così, alla possibilità di soddisfazione dei Per_3 creditori della società.
Ciò trova conferma, altresì, nell'e-mail (doc. 9 del ricorrente) inviata da IE LI srl a proprio in data 12 Aprile 2017, in cui vengono date istruzioni circa la necessità di Parte_1 effettuare uno dei bonifici in discorso, proprio a favore della IG.ra , con indicazione Parte_2 anche dell'importo di euro 95.000,00 e della causale “acconto preliminare datato 10 Aprile 2017”, nonché di un ulteriore bonifico a favore della stessa IE. Risulta evidente, quindi, che tale pagamento fosse imputabile ad un'operazione ben diversa dall'adempimento del contratto preliminare di compravendita, nella quale, tramite il coinvolgimento di più soggetti, avrebbe Controparte_3 dato luogo all'uscita di somme di denaro dal suo patrimonio, per scopi estranei sia all'acquisto dell'appartamento di Badkleinkircheeim.
La stessa difesa di parte resistente, peraltro, nel richiamare la sentenza di assoluzione relativa al sig. pagina 8 di 10 , ammette come la stessa non abbia alcun effetto di giudicato con riguardo alla sig.ra , Per_2 Parte_2 non essendo lei mai stata imputata nel medesimo processo, e, per di più, abbia dato atto che i bonifici bancari in questione, effettuati dalla fossero chiaramente finiti nelle tasche di terzi, anziché Parte_1 alla società , quale corrispettivo del contratto di accollo concluso, non ritenendo Controparte_1 raggiunta la prova solo con riguardo al fatto che l'incasso fosse avvenuto da parte di soggetti collegati necessariamente al sig. , in quanto non si sarebbe potuto escludere, invece, che tali pagamenti Per_2 fossero stati effettuati su iniziativa della stessa sig.ra , per ragioni personalmente riconducibili alla Per_3 stessa.
L'illiceità degli accordi in base ai quali detti bonifici sono stati svolti, dunque, è evidente, come anche il fatto che mai e la sig.ra abbiano effettivamente inteso obbligarsi al Parte_1 Parte_2 trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare, bensì solamente procurarsi una copertura, simulata, per l'accordo, dissimulato, di trasferimento di somme di denaro dalla prima alla seconda, allo scopo di distrazione dalla soddisfazione dei creditori della società, poi fallita.
Tutto ciò trova ulteriore conferma, addirittura, nelle dichiarazioni della stessa resistente sig.ra
, in qualità di teste, riportate nella sentenza penale da lei stessa prodotta (emessa nel Parte_2 procedimento penale a carico del marito, sig. – doc. 2 della resistente, pag. 13): la medesima Per_2 parte ha dichiarato di aver stipulato, in qualità di venditrice, un contratto preliminare di compravendita con la sig.ra , relativo ad un immobile in Austria, e di aver ricevuto dalla sig.ra acconti per Per_3 Per_3 euro 120.000,00, ammettendo, così, quantomeno la simulazione relativa oggetto della presente causa.
Il preliminare, invero, è stato sottoscritto dalle parti simulando l'elemento soggettivo dal lato del promissario acquirente: anziché la vera promissaria acquirente era la sig.ra , Parte_1 Per_3 che ha, così, ottenuto formale copertura negoziale per i pagamenti svolti, utilizzando illegittimamente il denaro del patrimonio della società.
L'effettuazione, da parte della resistente, di una parziale restituzione ad degli acconti Parte_1 in questione, invece, è rimasta priva di prova, dato che l'estratto conto prodotto (doc. 5 resistente) in relazione ai bonifici in questione ne attesta l'effettuazione (peraltro, nel 2017) per causali del tutto diverse ed in alcun modo riconducibili all'esecuzione dell'obbligo restitutorio oggetto di causa che, peraltro, la resistente ha sempre contestato, con evidente inverosimiglianza, dunque, del suo pregresso spontaneo adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00). pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata ex artt. 1414, II co., e 1418 cc., la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare dissimulato, sottoscritto tra le parti in data 10.04.2017, condanna ex art. 2033 cc la sig.ra a restituire al l'importo di € 132.700,00 Parte_2 Parte_1 aumentato di interessi legali dalla data di ogni singolo bonifico effettuato dalla Parte_1 in bonis alla sig.ra sino alla proposizione della domanda giudiziale, oltre agli
[...] Parte_2 interessi ex art. 1284, IV co. cc. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.008,00 per compensi della fase di mediazione, oltre € 14.103,00 per compensi del presente giudizio, € 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18211/2024
Oggi 11 Dicembre 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per 'avv. TROISI GIUSEPPE;
Parte_1 per l'avv. GALLETTI GUIDO. Parte_2
I procuratori delle parti concludono come da ripsettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 127 ter e
281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18211/2024 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TROISI GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(C.F. , Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALLETTI GUIDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Per il ricorrente: come da note depositate il 29.01.2025 e, quindi., come da ricorso:
“nel merito
- per tutte le causali ampiamente esposte in narrativa condannare la sig.ra a ripetere al Parte_2
l'importo di € 132.700,00 aumentato di interessi legali dalla data di Parte_1 ogni singolo bonifico effettuato dalla in bonis alla sig.ra al saldo, previa Parte_1 Parte_2 rivalutazione monetaria, o quello diverso, maggiore o minore, che sarà accertato essere dovuto in
pagina 2 di 10 corso di causa secondo giustiziae/o equità, anche previa riduzione della caparra penitenziale pattuita in sede di sottoscrizione del contratto preliminare datato 10.04.2017.
Spese di causa rifuse.”
Per la resistente: come da comparsa di costituzione:
“In via preliminare: accertato e dichiarato che i fatti di causa sono controversi e la domanda azionata nelle sue articolazioni non è di pronta soluzione, disporsi il mutamento del rito, da rito di cognizione sommaria
a rito ordinario, per l'effetto fissando ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
In via principale di merito accertata la validità, la vigenza e l'efficacia del contratto preliminare di compravendita dd
10.04.2017, rigettarsi la pretesa avanzata dal fallimento di vedersi restituire dalla Parte_1 signora le somme a lei versate a titolo di acconto in virtù dello stesso, per essere Parte_2 predetta pretesa infondata in fatto ed in diritto, per essere pretestuosa e destituita di fondamento logico-giuridico e probatorio e comunque per tutti i motivi di cui alle premesse del presente atto, con rigetto ad ogni qual modo anche della richiesta di riduzione della caparra penitenziale e comunque per quanto sino a qui contestato ed eccepito.
In via subordinata di merito nella denegatissima ipotesi in cui dovesse venir accertato l'intervenuto esercizio ad opera del fallimento del diritto di recesso riconosciutogli ex art. 5 del contratto preliminare di Parte_1 compravendita dd 10.04.2017, disporsi a carico della signora la restituzione al Parte_2 fallimento della minore somma di € 10.600,00 o di quella ancor minore somma che verrà accertata, per tutti i motivi dedotti nelle premesse del presente atto.
In ogni caso
Spese di lite integralmente rifuse.
Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e precisare nel merito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, il dichiarava che, essendosi Parte_1 trovata nella necessità di far fronte ad un debito per IVA verso l'Erario per un importo superiore ad €
700 mila, nel maggio del 2017, avrebbe sottoscritto con la società un “contratto Controparte_1 di accollo fiscale” in virtù del quale, nella sostanza, avrebbe ottenuto di poter compensare il proprio debito IVA nei confronti dell'Erario con il credito IVA che la società avrebbe Controparte_1
pagina 3 di 10 dichiarato di vantare per € 510 mila. Il prezzo dell'accollo pattuito in tale accordo sarebbe stato pari al
70% (settanta per cento) del valore nominale di quanto indicato nelle premesse. All'esito di un controllo, effettuato nel novembre del 2018, tuttavia, l'Agenzia avrebbe verificato che il CP_2 credito fatto oggetto del contratto di accollo fosse stato inesistente. Gli Ispettori dell'Agenzia delle
Entrate avrebbero concluso, quindi, accertando in capo alla società l'”Indebito Parte_1 utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti nella misura di € 510.000,00, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 1997, n. 241 ”. La Procura della Repubblica avrebbe, quindi, avviato un procedimento penale, nell'ambito del quale sarebbe stato emesso, in data 24.05.2018, dal G.I.P. del Tribunale di
Venezia, un provvedimento di “sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p.” di tutte le disponibilità liquide della fino alla corrispondenza dell'importo di € 510 mila. Parte_1
Visto il blocco delle attività, su istanza dei dipendenti, con sentenza pubblicata in data 12.09.2019, quindi, il Tribunale di Venezia avrebbe dichiarato il Fallimento dell'odierna ricorrente.
Il Curatore Fallimentare, dott.ssa avrebbe, dunque, rilevato che, nello stesso periodo Persona_1 della stipula del predetto contratto di accollo, avesse effettuato pagamenti in favore Parte_1 della sig.ra , per complessivi € 132.700,00, apparentemente giustificati dalla Parte_2 sottoscrizione, in data 10.04.2017, di un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'unità immobiliare ad uso abitativo “...sita a Wohnung Top 3, Rosentaler 2, 9546 Bad
Kleinkircheeim”:
i) bonifico datato 12/04/2017 di € 30.000,00 con causale “acconto preliminare del 10/04/2017”;
ii) bonifico datato 12/04/2017 di € 65.000,00 con causale “acconto preliminare del 10/04/2017”;
iii) bonifico datato 12/09/2017 di € 20.000,00 con causale “secondo acconto preliminare del
10/04/2017”;
iv) bonifico datato 27/10/2017 di € 3.000,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”;
v) bonifico datato 11/12/2017 di € 4.200,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”;
vi) bonifico datato 15/02/2018 di € 3.000,00 con causale “5° acconto acquisto appartamento”;
vii) bonifico datato 08/03/2018 di € 7.500,00 con causale “acconto preliminare di compravendita”.
La ricorrente sottolineava che detti pagamenti fossero avvenuti in contrasto ocn quanto previsto nello stesso contratto preliminare, nel quale si sarebbe fatto riferimento alla sola caparra penitenziale pattuita, per € 95 mila, mentre avrebbe effettuato pagamenti, tutti a titolo di acconto Controparte_3 sul prezzo, per complessivi € 132.700,00. Ai sensi dell'art. 5 del contratto, inoltre, la caparra avrebbe pagina 4 di 10 dovuto essere versta tramite assegno, che le parti avrebbero convenuto di depositare in via fiduciaria presso un professionista dalle stesse individuato”, anziché tramite bonifico.
All'esito degli accertamenti effettuati dal Nucleo di Venezia della Guardia di Finanza, nell'ambito del citato proceidmento penale, inoltre, sarebbe emerso che:
− il reale ideatore dell'operazione negoziale che aveva permesso alla di Parte_1 compensare il suo debito IVA col credito IVA (asseritamente) vantato dalla fosse Controparte_1 tale sig. , che all'epoca avrebbe affiancato (se non addirittura sostituito) la sig.ra Persona_2
nell'amministrazione di e che le avrebbe presentato la;
Per_3 Parte_1 Controparte_1
− in esecuzione degli accordi intercorsi e sottoscritti, avesse effettivamente pagato Parte_1
l'importo di circa € 350 mila, che avrebbe pattuito quale corrispettivo dell'accollo fiscale più sopra citato;
tale pagamento, tuttavia, non sarebbe stato effettuato in favore di , bensì di Controparte_1 soggetti tutti riconducibili al sig. Persona_2
− tra i pagamenti sopra citati, rientrerebbero anche quelli effettuati, tra l'aprile del 2017 ed il marzo
2018, in favore della sig.ra , moglie del sig. . Parte_2 Persona_2
La sottoscrizione del preliminare di compravendita datato 10.04.2017, dunque, altro non sarebbe stata che un escamotage, ideato dal e dalla moglie, per dare una qualche giustificazione causale ai Per_2 pagamenti che avrebbe effettuato in favore della , tra l'aprile del 2017 ed Parte_1 Parte_2 il marzo 2018. In ragione delle condizioni economiche estremamente difficili in cui sarebbe stata nell'aprile del 2017, sarebbe stato del tutto inverosimile che potesse impegnarsi Parte_1 all'acquisto di un immobile in Austria al prezzo di € 250 mila e, soprattutto, che nel relativo contratto potesse accettare che fosse prevista una caparra penitenziale dell'importo di addirittura € 95 mila.
La ricorrente produceva, inoltre, una mail che IE LI s.r.l. -società riconducibile al sig.
, soggetto legato al ed alla avrebbe inviato a Controparte_4 Per_2 Parte_2 Parte_1 il giorno 12.04.2017, dandole il seguente ordine: “[...]FARE DUE BONIFICI UNO DI EURO 95.000 a
ACCONTO PRELIMINARE DATATO 10 APRILE 2017 IBAN: Controparte_5
IY68R0503536140123570553607[...].
In base a tutto ciò, i pagamenti che aveva effettuato in favore della sig.ra Parte_1 [...]
non sarebbero da ricondurre all'impegno di acquisto dell'immobile sito a Bad Parte_2
Kleinkirchheim, bensì al corrispettivo pattuito con la in sede di stipula del contratto Controparte_1 per l'accollo fiscale.
pagina 5 di 10 Il contratto preliminare di vendita datato 10.04.2017, dunque, in quanto meramente simulato, sarebbe privo di effetti tra le parti.
Si tratterebbe, inoltre, di un'operazione illecita, dal momento che avrebbe previsto la compensazione di crediti inesistenti ed il pagamento di prezzo e/o provvigioni in nero, mediante la creazione ad arte di ulteriori apparenti accordi contrattuali che giustificassero in qualche modo tali passaggi di denaro.
Ne conseguirebbe, quindi, il diritto del Fallimento ricorrente ad ottenere la ripetizione dalla sig.ra
[...]
dell'importo di € 132.700,00, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_2 data di ogni singolo bonifico effettuato da in bonis alla sig.ra al saldo. Parte_1 Parte_2
In ogni caso, l'art. 5 del contratto avrebbe previsto il versamento da parte della società Parte_1 dell'importo di € 95 mila “quale corrispettivo per il diritto di recedere dal presente contratto”;
[...] mentre il successivo art. 6 avrebbe previsto che il rogito dovesse essere stipulato tra le parti entro il termine, definito espressamente come “essenziale”, del 31.12.2017.
Ebbene, non si sarebbe mai avvalsa del diritto di recedere dal contratto previsto Parte_1 dall'art. 5, mentre la sig.ra mai avrebbe sollecitato la stipula: la mancata formalizzazione del Parte_2 contratto in sede notarile sarebbe stata causata dalla semplice scadenza del termine essenziale, in assenza di iniziativa di entrambe le parti. Ne conseguirebbe, dunque, il diritto della promissaria acquirente alla restituzione dell'intera somma versata.
In via di estremo subordine, il chiedeva la riduzione della caparra, in quanto Parte_1 manifestamente eccessiva.
Infine, il allegava di aver tentato invano di definire la presente controversia in via bonaria, Parte_1 invitando la sig.ra a partecipare al procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Parte_2
Dava atto, peraltro, che, in accoglimento della relativa domanda formulata dal Parte_1
il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa in data 04.07.2024 a definizione del
[...] procedimento iscritto al n. 2692/2024 R.G., avrebbe autorizzato “la parte ricorrente al sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà o titolarità della o dovuti alla resistente sig.ra , fino alla concorrenza Parte_2 dell'importo di € 160.000,00”. Il presente procedimento, dunque, veniva promosso ai sensi e nei termini di cui all'art. 669 octies c.p.c. Il ricorrente concludeva come riportato nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la resistente sosteneva l'irrilevanza degli atti d'indagine penali richiamati e che, quindi, il contratto di compravendita stipulato tra le parti non potesse ritenersi simulato e dovesse, invece, considerarsi valido ed efficace. Aggiungeva che non sarebbe emerso alcun pagina 6 di 10 interesse comune alle parti che avrebbe giustificato la loro determinazione a concludere il contratto apparente di specie, volto a celare un eventuale diverso contratto. Segnalava che non Parte_2 fosse mai stata indagata né imputata nel procedimento penale richiamato in atti, che sarebbe stato, in ogni caso, definito con sentenza assolutoria, n. 3058/2023 dd. 15.11.2023, secondo cui il non Per_2 avrebbe messo in contatto la società con la società , bensì sarebbero stati altri Parte_1 Controparte_1 soggetti, certi e a farlo. Inoltre, sarebbe apparso equivoco il dato che i bonifici Pt_3 Per_4 effettuati dalla fossero finiti, anziché alla società quale corrispettivo del Parte_1 Controparte_1 contratto di accollo concluso, nelle tasche di soggetti terzi riconducibili al , non potendosi Per_2 invece escludere la circostanza che i predetti fossero stati effettuati su iniziativa della , per ragioni Per_3 personalmente riconducibili alla stessa. La signora , peraltro, sarebbe stata indagata dalla Procura Per_3 della Repubblica di Pescara, per riciclaggio, unitamente al signor . Persona_5
Alla luce dell'art 6 del contratto preliminare di compravendita, inoltre, sarebbe pacifico che il termine ivi previsto per il rogito non fosse essenziale, nonostante la dicitura “entro e non oltre”, peraltro messa tra parentesi, in forza delle numerose pronunce della Cassazione su tale specifico argomento. Il contratto concluso tra le parti, invece, sarebbe valido, efficace e ancora vigente, ragion per cui ciascuna delle parti potrebbe pretendere dall'altra l'adempimento, mettendola in mora, nonostante la scadenza del termine pattuito per il rogito.
In subordine, la resistente asseriva che, in qualità di contraente adempiente, avrebbe potuto rinunciare ad avvalersi della risoluzione, ripristinando l'obbligazione contrattuale.
In ulteriore subordine, la signora sosteneva di non poter essere condannata alla restituzione Parte_2 dell'eccedenza ricevuta, pari ad € 37.700,00, rispetto all'importo di € 95.000,00 pattuito quale corrispettivo del recesso, atteso che, nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con la sentenza di assoluzione del sig. , sarebbe emerso come la stessa sig.ra avesse restituito al Persona_2 Parte_2 fallimento ricorrente, su richiesta della sig.ra , l'importo di € 27.100,00, risultando, quindi, Per_3 semmai, un'eccedenza di soli € 10.600,00, da restituire. Allegava, altresì, le affogliazioni n. 1115, 1116
e 1117 del fascicolo delle indagini preliminari del procedimento penale di cui alla citata sentenza e relativi all'estratto conto di da cui risulterebbero i bonifici effettuati appunto dalla CP_6 Parte_1 signora alla fallita (euro 20.000 il 13.9.2017, euro 4.100 il 9.11.2017, euro 3.000 in data Parte_2
29.12.2017).
Concludeva come riportato nelle premesse.
In seguito alla prima udienza, rigettate tutte le istanze istruttorie, in quanto inammissibili o superflue, la causa veniva rinviata sino all'odierna udienza di discussione (con assegnazione di termine pagina 7 di 10 per memorie conclusive), sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già riportato, nelle premesse.
All'esito del procedimento, dunque, come già osservato nella precedente ordinanza cautelare di concessione del sequestro ex ar.t 671 cpc, risulta pacifico che:
- abbia dato luogo ai pagamenti elencati nel ricorso, per una somma ben eccedente Parte_1 quanto previsto contrattualmente a titolo di caparra penitenziale, con modalità diverse da quelle previste per quest'ultima e con causale del tutto diversa: “acconto”;
- il termine contrattualmente previsto per il rogito definitivo sia ampiamente decorso, senza che nessuna delle parti, in particolare la promittente venditrice, abbia invitato l'altra ad adempiere né, tantomeno, abbia dichiarato di avvalersi del diritto di recesso per inadempimento dell'altra ed, eventualmente, di ritenzione della caparra;
- l'effettuazione di detti pagamenti sia stata seguita, nel giro di poco più di un anno dall'ultimo versamento, dal fallimento di Parte_1 Pt_1
Alla luce di tali circostanze e considerato, altresì, che l'acquisto di un appartamento ad uso abitativo in località turistica non rientrasse nell'oggetto commerciale di né potesse avere alcuna utilità per Parte_1
l'esercizio della sua attività imprenditoriale, appare evidente la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (ammissibili ex art. 1417 cc) di fondatezza della simulazione relativa del contratto preliminare di compravendita, volto a mascherare la volontà delle parti di distrarre somme di denaro dal patrimonio di versandole alla sig.ra , con suo successivo obbligo di restituzione Parte_1 Parte_2 alla sig.ra o ad un terzo fiduciario, e sottraendole, così, alla possibilità di soddisfazione dei Per_3 creditori della società.
Ciò trova conferma, altresì, nell'e-mail (doc. 9 del ricorrente) inviata da IE LI srl a proprio in data 12 Aprile 2017, in cui vengono date istruzioni circa la necessità di Parte_1 effettuare uno dei bonifici in discorso, proprio a favore della IG.ra , con indicazione Parte_2 anche dell'importo di euro 95.000,00 e della causale “acconto preliminare datato 10 Aprile 2017”, nonché di un ulteriore bonifico a favore della stessa IE. Risulta evidente, quindi, che tale pagamento fosse imputabile ad un'operazione ben diversa dall'adempimento del contratto preliminare di compravendita, nella quale, tramite il coinvolgimento di più soggetti, avrebbe Controparte_3 dato luogo all'uscita di somme di denaro dal suo patrimonio, per scopi estranei sia all'acquisto dell'appartamento di Badkleinkircheeim.
La stessa difesa di parte resistente, peraltro, nel richiamare la sentenza di assoluzione relativa al sig. pagina 8 di 10 , ammette come la stessa non abbia alcun effetto di giudicato con riguardo alla sig.ra , Per_2 Parte_2 non essendo lei mai stata imputata nel medesimo processo, e, per di più, abbia dato atto che i bonifici bancari in questione, effettuati dalla fossero chiaramente finiti nelle tasche di terzi, anziché Parte_1 alla società , quale corrispettivo del contratto di accollo concluso, non ritenendo Controparte_1 raggiunta la prova solo con riguardo al fatto che l'incasso fosse avvenuto da parte di soggetti collegati necessariamente al sig. , in quanto non si sarebbe potuto escludere, invece, che tali pagamenti Per_2 fossero stati effettuati su iniziativa della stessa sig.ra , per ragioni personalmente riconducibili alla Per_3 stessa.
L'illiceità degli accordi in base ai quali detti bonifici sono stati svolti, dunque, è evidente, come anche il fatto che mai e la sig.ra abbiano effettivamente inteso obbligarsi al Parte_1 Parte_2 trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto del contratto preliminare, bensì solamente procurarsi una copertura, simulata, per l'accordo, dissimulato, di trasferimento di somme di denaro dalla prima alla seconda, allo scopo di distrazione dalla soddisfazione dei creditori della società, poi fallita.
Tutto ciò trova ulteriore conferma, addirittura, nelle dichiarazioni della stessa resistente sig.ra
, in qualità di teste, riportate nella sentenza penale da lei stessa prodotta (emessa nel Parte_2 procedimento penale a carico del marito, sig. – doc. 2 della resistente, pag. 13): la medesima Per_2 parte ha dichiarato di aver stipulato, in qualità di venditrice, un contratto preliminare di compravendita con la sig.ra , relativo ad un immobile in Austria, e di aver ricevuto dalla sig.ra acconti per Per_3 Per_3 euro 120.000,00, ammettendo, così, quantomeno la simulazione relativa oggetto della presente causa.
Il preliminare, invero, è stato sottoscritto dalle parti simulando l'elemento soggettivo dal lato del promissario acquirente: anziché la vera promissaria acquirente era la sig.ra , Parte_1 Per_3 che ha, così, ottenuto formale copertura negoziale per i pagamenti svolti, utilizzando illegittimamente il denaro del patrimonio della società.
L'effettuazione, da parte della resistente, di una parziale restituzione ad degli acconti Parte_1 in questione, invece, è rimasta priva di prova, dato che l'estratto conto prodotto (doc. 5 resistente) in relazione ai bonifici in questione ne attesta l'effettuazione (peraltro, nel 2017) per causali del tutto diverse ed in alcun modo riconducibili all'esecuzione dell'obbligo restitutorio oggetto di causa che, peraltro, la resistente ha sempre contestato, con evidente inverosimiglianza, dunque, del suo pregresso spontaneo adempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 260.000,00). pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata ex artt. 1414, II co., e 1418 cc., la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare dissimulato, sottoscritto tra le parti in data 10.04.2017, condanna ex art. 2033 cc la sig.ra a restituire al l'importo di € 132.700,00 Parte_2 Parte_1 aumentato di interessi legali dalla data di ogni singolo bonifico effettuato dalla Parte_1 in bonis alla sig.ra sino alla proposizione della domanda giudiziale, oltre agli
[...] Parte_2 interessi ex art. 1284, IV co. cc. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.008,00 per compensi della fase di mediazione, oltre € 14.103,00 per compensi del presente giudizio, € 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle parti, ed allegazione al verbale.
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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