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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3275 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato il [...], a [...], nello Stato del Paraná, in Parte_1
Brasile, codice fiscale , residente in avenida Felicio Turquino n° 786, nella C.F._1
città di Sarandi, nello Stato del Paraná, in Brasile;
nata il [...], a [...], nello Stato del Paraná, codice Parte_2
fiscale residente in avenida Prudente de Moraes n° 265, nella città di C.F._2
Maringá, nello Stato del Paraná, in Brasile;
nata il [...], a [...], nello Stato del Paraná, codice fiscale Parte_3
, residente in avenida Prudente de Moraes n° 265, nella città di Maringá, nello C.F._3
Stato del Paraná, in Brasile;
nata il [...], a [...], nello Stato del Paraná, codice fiscale Controparte_1
figlia di e nato a C.F._4 Parte_2 Parte_4
Curitiba, nello stato del Paraná, il 31/12/1983 rappresentata da entrambi i genitori e con essi residente in avenida Prudente de Moraes n° 265, nella città di Maringá, nello Stato del Paraná, in
Brasile; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Romano Simone Ruggiero Korenjak, presso il cui studio eleggono domicilio, giusta procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
1 (c.f. ) in persona del in carica legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_2
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti dichiaravano di essere discendenti diretti di nato in [...], nel comune di Persona_1
Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, l'11 dicembre 1887, poi emigrato in Brasile e mai naturalizzato brasiliano (all. 2). Si coniugò il 5 febbraio 1910 con cittadina Persona_2
italiana, nella città di Taquaritinga, Stato di San Paolo, in Brasile (all. 3).
Dalla citata unione coniugale nacque in Brasile, il 23 giugno 1918 a Taquaritinga, Persona_3
nello Stato di San Paolo, il quale sposò il 5 aprile 1941, a Pindorama, Persona_4
Dall'unione nacque in Brasile, il 15 novembre 1952 a Alto Piquiri, nello Persona_5
Stato del Paraná (all. 8). contraeva matrimonio l'8 gennaio 1976 a Mariluz, Persona_5
nello Stato del Paraná, con prendendo il cognome del marito e facendosi così Persona_6
chiamare Successivamente, divorziava da il 4 gennaio Controparte_4 Persona_6
1984, mantenendo il cognome da coniugata. ha avuto cinque figli, tra i Controparte_4
quali: nato in Brasile il [...], a [...], nello Stato del Parte_1
Paraná, che a sua volta sposò il 26 agosto 1995 a Sarandi, nello Stato del Paraná, Persona_7
che in seguito al matrimonio passerà a chiamarsi
[...] Persona_8 Parte_2
nata in Brasile il [...] a [...], nello Stato del Paraná, col nome di
[...]
(all. 13), la quale sposò in prime nozze il 20 novembre 1999 a Mariluz, Parte_2 [...]
(all. 14), dal quale divorziò il 20 ottobre 2016. Successivamente, sposò in Persona_9
seconde nozze il 19 maggio 2018 a Maringá, adottando il nome Persona_10
completo di Parte_2
ha due figli: nata in [...], il [...], a Parte_2 Parte_3
Umuarama, nello Stato del Paraná (all. 15), figlia di adottata dal secondo Parte_2
2 marito di quest'ultima, attraverso sentenza di adozione del 21 febbraio Parte_4
2020; e nata in Brasile, il [...], a [...], nello Stato del Controparte_1
Paraná (all. 16), figlia legittima di e Parte_2 Parte_4
Conseguentemente, i ricorrenti intendevano far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, considerando che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, come Persona_1
risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Stranieri del Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana.
I ricorrenti rappresentavano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di Curitiba (Brasile), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da un cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al cosiddetto “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889, che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e, in tal senso, rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa, trasferimento della residenza all'estero o ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1,
3 c.c. del 1865). La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata dal decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Per_1
prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione. Di contro, rileva il certificato negativo
[...]
di naturalizzazione depositato, che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto, la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita,
4 possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato. L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_5
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge. Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il
5 procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10/12/2024.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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