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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1423 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Romano presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Torrione n. 63;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4.3.2025 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 40020240006061601000 notificatole il
28.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della complessiva CP_1
somma di € 45.529,36 a titolo di omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul minimale relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie in quanto la sentenza n.
2043/2023 pubblicata in data 13.12.2023 e corretta in data 6.3.2024 del
Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro avrebbe dichiarato l'illegittimità di precedente avviso di addebito a oggetto la medesima pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, in via cautelare, che fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessata materia del contendere atteso che con provvedimento dell'1.4.2025 si sarebbe provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito qui impugnato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta agli atti il provvedimento emesso dall a inizio mese l'1.4.2025 con CP_1
il quale ha provveduto a regolarizzare la posizione della provvedendo Pt_1
allo sgravio dell'avviso di addebito qui impugnato.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse devono essere poste a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice procede, cioè, a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso de quo, non vi è dubbio che l'avviso di addebito qui impugnato va dichiarato illegittimo atteso che risulta agli atti sentenza emessa dal Tribunale
di Salerno-Sezione Lavoro che dichiara insussistente l'obbligo di pagamento dei contributi alla gestione separata da parte della . Pt_1
Pertanto, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
45.529,36). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'avvenuto sgravio impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Va poi tenuto conto della condotta dell che senza insistere in soverchie e dilatorie CP_1
eccezioni ha sin da subito abbandonato la propria pretesa contributiva e tanto giustifica - anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1423 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 3.291,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza dell'11.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1423 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Romano presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Torrione n. 63;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4.3.2025 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 40020240006061601000 notificatole il
28.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della complessiva CP_1
somma di € 45.529,36 a titolo di omesso versamento di contributi IVS a percentuale sul minimale relativi ai periodi dal 01/2016 al 12/2023.
Contestava la fondatezza delle pretese creditorie in quanto la sentenza n.
2043/2023 pubblicata in data 13.12.2023 e corretta in data 6.3.2024 del
Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro avrebbe dichiarato l'illegittimità di precedente avviso di addebito a oggetto la medesima pretesa contributiva.
Chiedeva, quindi, in via cautelare, che fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, che lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo la cessata materia del contendere atteso che con provvedimento dell'1.4.2025 si sarebbe provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito qui impugnato.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta agli atti il provvedimento emesso dall a inizio mese l'1.4.2025 con CP_1
il quale ha provveduto a regolarizzare la posizione della provvedendo Pt_1
allo sgravio dell'avviso di addebito qui impugnato.
Va dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti.
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
La definizione della questione, tuttavia, non esonera il giudice dal pronunciarsi sulle spese processuali.
Nel caso de quo le stesse devono essere poste a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Il Giudice procede, cioè, a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte ricorrente, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Nel caso de quo, non vi è dubbio che l'avviso di addebito qui impugnato va dichiarato illegittimo atteso che risulta agli atti sentenza emessa dal Tribunale
di Salerno-Sezione Lavoro che dichiara insussistente l'obbligo di pagamento dei contributi alla gestione separata da parte della . Pt_1
Pertanto, le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie €
45.529,36). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto dell'avvenuto sgravio impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la circostanza che non sia stata alcuna attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Va poi tenuto conto della condotta dell che senza insistere in soverchie e dilatorie CP_1
eccezioni ha sin da subito abbandonato la propria pretesa contributiva e tanto giustifica - anche in un'ottica generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi n. 1423 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp. p.t., così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore della della sola metà delle CP_1 Pt_1
spese del giudizio che liquida, per intero, in complessivi € 3.291,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Salerno, 11.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro