Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2046/2022
promossa da
' rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte 1 C.F. C.F. 1 '
LENTINI FEDERICO e SPIRIO DAVIDE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione ordinanza ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 8 luglio 2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000119338 del 16/05/2022, n. OI-
000118991 del 16/05/2022 e n. OI-000118700 del 16/05/2022 emesse a causa del mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori;
esponeva di essere stata legale rappresentante della società GE.DA.LP Srl dalla sua
Si costituiva l'ente previdenziale che argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione afferente la prescrizione delle somme portate dalle ordinanze impugnate.
Invero, l'ingiunzione n. OI-000118700 riguarda i periodi contributivi 12/2009, 01/2010,
02/2010, 08/2010, 09/2010 e 10/2010; per essa è stata inviata la Diffida Prot.
CP_1 0100.25/05/2011, notificata in data 15/07/2011 per compiuta giacenza con A/R n.
60953087724-1.
Tale ultima diffida è stata seguita dall'inoltro degli atti alla Procura della Repubblica che (a seguito della depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria) ha restituito il fascicolo in data 30/05/2016, data da cui deve considerarsi decorrere il nuovo termine di prescrizione.
Invero, “In tema di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, la prescrizione del diritto a riscuotere la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa decorre non dal momento in cui è stata commessa la violazione ma da quello in cui gli atti, trasmessi dall'autorità giudiziaria, pervengono all'autorità amministrativa, poichè soltanto dal ricevimento degli atti l'amministrazione
è in grado di esercitare il relativo diritto." (cfr. Cass. sent. n. 9235/2005 e sent. n. 13278/2006).
Pertanto, la diffida Prot. CP_1 0100. del 30/05/2017 risulta tempestiva, così come la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 16/05/2022. Parimenti deve argomentarsi con riferimento alle ordinanze ingiunzione n. O-I 000119338,
riguardante i periodi contributivi 12/2010 e 01/2011, e n. OI-000118991, riguardante i periodi contributivi 05/2012, 06/2012, 08/2012, 09/2012 e 10/2012; per la prima è stata inoltrata la
Diffida Prot. CP_1 0100.25/05/2011, notificata in data 15/07/2011 per compiuta giacenza con
A/R n. 60953087724-1, nonché trasmissione atti alla Procura della Repubblica e ulteriore diffida nel 2017; per la seconda, è stata inoltrata notifica in data 23/08/2013 con A/R n.
65015813215-0 e poi diffida del 30/05/2017.
Viceversa, deve accogliersi l'eccezione afferente la nullità delle notifiche per essere state effettuate nei confronti della ricorrente nonostante in data 04.08.2014 la società sia stata messa in liquidazione, con contestuale nomina del liquidatore e legale rappresentante della società in liquidazione Luigi Genova.
Orbene, la cancellazione della società dal registro delle imprese non determina la sua estinzione, qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali;
sicché l'amministrazione finanziaria, in relazione ai rapporti tributari passibili di accertamento, può far valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notificare l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in quest'ultimo, per i rapporti non definiti rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale (cfr. Cass. sent. n. 25472 del 2008 e sent. n.
14147 del 2003).
Tuttavia, nel caso in cui sia ancora in itinere la procedura di liquidazione, le notifiche vanno effettuate al commissario liquidatore;
invero, solo con la chiusura della liquidazione gli organi della procedura decadono.
Dello stesso avviso è stato il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in occasione dell'Ordinanza n. 753 del 09 gennaio 2024 secondo cui "Sono valide ed efficaci le notificazioni di atti impositivi intestati a società, indifferentemente di capitali o di persone, estinta, se notificati, dopo l'estinzione, agli ex soci (anche collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, D.P.R. n. 600 del
1973 per il caso di morte del debitore), o anche solo a taluno degli ex soci, senza necessità
dell'emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno, pur peculiare, di tipo successorio in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società e, pertanto, ne rispondono, ancorché nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o anche illimitatamente" a seconda della circostanza;
ossia, se fossero limitatamente od illimitatamente responsabili per i debiti sociali".
I giudici, nell'Ordinanza richiamata, hanno legittimato la necessità di notificare direttamente ai soci e non più al liquidatore eventuali richieste di pagamento riconducibili ad obbligazioni tributarie contratte dalla società prima della sua estinzione. Del resto, la notifica di un atto (impositivo) riguardante una società estinta effettuata nei confronti del suo liquidatore è una notifica effettuata ad un soggetto non più esistente considerando che la qualifica o meglio lo status di liquidatore sono strettamente subordinati all'esistenza stessa della società.
Nel caso di specie era onere di parte resistente provare l'avvenuta notifica al soggetto corretto;
era dunque suo onere provare l'estinzione della società e la cancellazione dal registro delle imprese, circostanza che avrebbe legittimato la notifica all'ex rappresentante legale di cui, tuttavia, non vi è prova in atti.
Per tali ragioni, va dichiarata la nullità della notifica effettuata a parte ricorrente, n.q. di rappresentante legale della società Controparte_2 con conseguente caducazione delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara la nullità delle ordinanze ingiunzione impugnate;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.865,00 oltre iva e cpa come per legge e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo