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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1173/2021 R.G. avente ad oggetto “querela di falso” promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Simona Arasi, presso il cui studio sito in Messina, via E. L. Pellegrino n. 29, è elettivamente domiciliata;
Attrice;
Contro
nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
e , nato a [...], il C.F._2 Controparte_2
05/08/1971, (C.F. , in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_3
rappresentante di Controparte_3
[...
[...] (C.F. ), con sede in Capo d'Orlando, via Pirandello, n. 8,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Capo d'Orlando, via Consolare Antica n. 475, presso lo studio dell'avv. Decimo Lo Presti, che li rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in Sede;
Conclusioni: rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10 febbraio 2025, svoltasi, giusta decreto del 4-01-2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte in atti e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 29-07-2021, proponeva Parte_1
querela di falso in via principale ex art. 221, comma 1, c.p.c. e domanda risarcitoria.
Nel corpo dell'atto introduttivo, esposte le proprie ragioni in fatto e in diritto,
l'attrice conveniva in giudizio , e Controparte_2 Controparte_1
in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, chiedendo all'intestato Tribunale di “1) accertare e dichiarare la falsità delle busta paga mese luglio 2016 e della busta paga mese agosto 2016 a firma apparente di , le cui copie sono state inviate a Parte_1
quest'ultima a mezzo pec del 12/10/2016, accertando che le sottoscrizioni che figurano in esse apposte non appartengono alla IG.ra ; 2) In ogni caso Parte_1
adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc, e della normativa vigente applicabile, in esito all'accertamento della falsità; 3)
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 30-11-2021, si costituivano i predetti convenuti, instando per “1. In via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità della querela di falso notificata ed introduttiva del presente giudizio per violazione dell'art. 221 c.p.c. e per i motivi ut supra formulati in merito alla carenza di procura speciale ed alla mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità.
2. Nel merito, in via meramente subordinata e senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, rigettare le domande attoree e ritenere e dichiarare l'autografia delle sottoscrizioni contestate ed oggetto di giudizio.
3. Sempre in via subordinata rispetto alla preliminare eccezione di nullità, rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, infondata ed inammissibile”.
All'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2022, comparivano “per parte attrice l'avv. Simona Arasi la quale si riporta al preverbale in atti e la parte personalmente, , la quale conferma di aver conferito incarico per il Parte_1
presente procedimento all'avv. Arasi. L'avv. Arasi rappresenta che la volontà di proporre querela di falso era stata personalmente manifestata dall'attrice già in sede di denuncia querela e si riserva di rinnovare eventualmente la procura. È inoltre presente per il convenuto l'avv. Sara Maria Gullotti in sostituzione dell'avv. Decimo
Lo Presti che si riporta al preverbale in atti. Le parti insistono nella richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e l'avv. Gullotti precisa che tale richiesta viene formulata solo in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare”
(cfr. verbale in atti) e il G.I. si riservava.
Quindi, con ordinanza del 14-01-2022, “Ritenuto che, in considerazione della posizione assunta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla validità o meno della procura nell'ipotesi di querela di falso proposta in via principale e non incidentale (vedi ad es. Cassazione civile sez. II, 19/08/2015, n.16919),
l'eccezione preliminare di parte convenuta può essere esaminata unitamente al merito, vanno concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”, concedeva i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 5-07-2022.
3 Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie e la causa veniva istruita documentalmente e mediante consulente tecnica grafologica rimessa al dott. giusta ordinanze del 14 e del 15 dicembre Persona_1
2022.
In data 17 aprile 2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva e, alla successiva udienza del 26-06-2023, il G.I. “Rilevato che, allo stato, non emergono evidenze perché venga disposta la chiesta rinnovazione delle operazioni peritali, tuttavia, va accolta la richiesta, formulata in via subordinata dall'attrice, per la concessione di un termine per sintetiche note relativamente agli esiti della perizia in atti”, rinviava la causa all'udienza dell'8-01-2024, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni antecedenti la detta data di udienza per il deposito di sintetiche note difensive.
Alla precitata udienza dell'8 gennaio 2024, il G.I., “Premesso il contenuto dell'ordinanza del 30-10-2022 ove si è esplicitato che “Appaiono irrilevanti ai fini della decisione della causa le prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali) chieste da parte convenuta poiché afferenti a circostanze estranee rispetto all'oggetto del contendere che attengono alla proposta querela di falso”; Rilevato che parte attrice, che pure aveva chiesto un termine per note con riferimento alla CTU in atti, non ha depositato le predette note entro il termine assegnato con ordinanza del 28-06-
2023; Ritenuta, allora, la causa matura per la decisione…”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10-02-2025.
Come accennato, l'udienza del 10-2-2025 veniva “sostituita”, giusta decreto del 4-01-2025, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti e, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa veniva rimessa alla decisione collegiale, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, nelle note del 9-2-2025, precisava che: “In Parte_1
ottemperanza al provvedimento giurisdizionale si redigono le presenti note con le quali ci si riporta a tutti i propri atti e verbali di causa, da intendersi qui
4 integralmente ritrascritti al fine dell'accoglimento delle domande avanzate nell'atto introduttivo (Voglia il Tribunale: 1)accertare e dichiarare la falsità delle busta paga mese luglio 2016 e della busta paga mese agosto 2016 a firma apparente di Pt_1
, le cui copie sono state inviate a quest'ultima a mezzo pec del 12/10/2016,
[...]
accertando che le sottoscrizioni che figurano in esse apposte non appartengono alla
IG.ra ; 2) In ogni caso adottare ogni consequenziale provvedimento di Parte_1
legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 cpc, e della normativa vigente applicabile, in esito all'accertamento della falsità; 3) Condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice. 4) Ammettere CTU al fine di accertare quanto in narrativa, premettendo che la IG.ra presta sin d'ora il consenso alla Parte_1
comparazione della scrittura. 5) Con riserva di prova testimoniale con l'indicazione dei relativi capitoli. 6) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria:
Si chiede sin d'ora che sia disposta, sugli originali delle buste paga oggetto di contestazione (luglio ed agosto 2016), consulenza tecnica al fine di accertare la falsità della sottoscrizione. Si chiede ordinarsi a controparte la produzione degli originali delle buste paga oggetto di contestazione (luglio ed agosto 2016) e/o disporsi l'acquisizione d'ufficio degli stessi.)]. Tenuto conto della relazione peritale del ctu e della difformità con l'elaborato peritale a firma del ctp Prof. Per_1 Per_2
, si reitera la richiesta di nomina di altro ctu. Si ribadisce che il ctu non ha
[...]
risposto ai rilievi sollevati dal ctp e non ha motivato il discostamento dalla Per_2
relazione del ctp , con oltre 50 anni di esperienza nel settore, già ctu del Per_2
Tribunale di Patti, di Messina e di innumerevoli altri fori. Il ctp con dovizia Per_2
di particolari ha specificato, sotto un profilo tecnico e scientifico, i motivi per i quali le firme sulle buste paga non sono riconducibili in alcun modo alla IG.ra , Parte_1
senza alcun dubbio. Necessaria, pertanto, appare la nomina di altro ctu che risponda ai quesiti del Giudice ed ai rilievi del ctp. Ci si riporta integralmente alle osservazioni avanzate dal ctp , da intendersi qui integralmente ritrascritte. Si contesta Per_2
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e si chiede dichiararsi l'inammissibilità
e/o il rigetto delle domande avanzate ex adverso. Nella malaugurata ipotesi di non
5 accoglimento della domanda istruttoria per come richiesta e reiterata, si precisano le conclusioni riportandosi a tutti i propri atti e verbali di causa, ivi inclusi gli elaborati del Prof. , da intendersi qui ritrascritti. Si sottolinea che la firma sulle buste Per_2
paga non appartiene alla dott.ssa , per come dalla stessa ribadito, ed il Ctu Pt_1
non ha (e non può non essendo della ) individuato con certezza Per_1 Pt_1
assoluta l'appartenenza delle firme alla stessa. Si chiede la concessione dei termini per memorie conclusive”, mentre, nelle note scritte del 30-1-2025, i convenuti precisavano le seguenti conclusioni: “I IGnori e come in atti CP_1 CP_2
rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, insistono nella propria posizione processuale, precisando le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiedono che, alla luce delle risultanze peritali che riconoscono le firme disconosciute come apposte dalla IGnora , contrariamente Pt_1
a quanto dalla medesima affermato, la causa venga posta in decisione, con accoglimento delle proprie domande e con vittoria di spese e compensi di lite .In via meramente subordinata e senza recesso dalle superiori richieste, si chiede che l'Ill.mo
Giudice Voglia concedere i termini di cui all'art. 189 c.p.c.”.
2. Preliminarmente, rileva notare che il presente costituisce un procedimento per querela di falso introdotto in via principale ex art. 221 c.p.c. a tenore del quale “La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
Peraltro, nel testo dell'art. 225 comma 1 c.p.c., previgente all'entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia” e applicabile ratione temporis al procedimento de quo, è disposto che “Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio”.
2.1. Tanto premesso, l'eccezione preliminare di parte convenuta, rubricata
6 “NULLITA' DELLA SPIEGATA QUERELA DI FALSO PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 221 C.P.C.” per l'asserita genericità della procura alle liti rilasciata dall' al proprio difensore, è infondata e va rigettata, considerato che “In Pt_1
tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che l'individuazione dei documenti occorra allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa” (Cassazione civile sez.
II, 19/08/2015, n.16919), e considerato che, nel caso di specie, nessuna incertezza si pone sul conferimento del mandato, come pure emerge dalle dichiarazioni della querelante la quale, comparsa all'udienza di prima comparizione del 10 gennaio 2022, ha confermato “di aver conferito incarico per il presente procedimento all'avv. Arasi” (vedi verbale d'udienza).
3. Nel merito, si osserva che, con ordinanza del 30-10-2022, comunicata anche al P.M. in Sede che, in data 11-11-2022, vi apponeva il visto, il G.I. ordinava “a nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1 [...]
di produrre in giudizio gli Controparte_3
originali delle buste paga oggetto di contestazione -mesi di luglio e agosto 2016 - e rinvia ex art. 223 c.p.c. all'udienza del 12-12-2022”.
Di talché, all'udienza del 10 dicembre 2022, i convenuti provvedevano ad esibire gli originali delle buste paga (di cui veniva disposta la custodia in cassaforte) mentre la querelante disconosceva formalmente le sottoscrizioni ivi apposte.
Conseguentemente, come accennato, con ordinanza del 14-12-2022, veniva disposta una consulenza grafologica, rimessa, con ordinanza del 15-12-2022, al dott. affinché “il CTU, sentite le parti e i rispettivi Persona_1
7 consulenti tecnici, eventualmente nominati, esaminata la sottoscrizione riferita all'attrice sugli originali delle buste paga come custodite in cassaforte Parte_1
autorizzandosi già da ora il CTU ad acquisirne la visibilità; esaminata la sottoscrizione di apposta sulla querela in atti e sul contratto di Parte_1
apprendistato in ati e salvi eventuali saggi grafici che il CTU ritenga opportuno effettuare, di se la sottoscrizione apposta sulle predette buste paga sia o meno riferibile all'attrice, perché e con quale grado di certezza”.
3.1. Ora, nel caso in esame, non può prescindersi dalle risultanze delle operazioni peritali del dott. trasfuse nella relazione del 17-04-2023. Per_1
Il CTU, esaminati i documenti in verifica (firma su busta paga del 02 agosto
2016, vergata con penna a sfera di colore nero e firma su busta paga del 07 settembre 2016, vergata con penna a sfera di colore nero) e i documenti di comparazione disponibili [(n. 6 sottoscrizioni su contratto di apprendistato del 08 aprile 2016 vergate con penna a sfera di colore nero su foglio bianco dattiloscritto;
firma su lettera raccomandata a/r del 10 ottobre 2016
(indirizzata alla e all'ispettorato Controparte_3
Territoriale del Lavoro), vergata con penna a sfera di colore nero;
n. 3 firme su verbale di ricezione di querela orale del 10 ottobre 2016 sporta dall'attrice presso la NE dei IN (Stazione di Capo d'Orlando, c.da Santa
Lucia, 16), vergate con penna a sfera di colore nero;
n. 2 firme su verbale di integrazione di querela orale del 13 ottobre 2016 sporta dall'attrice presso la
NE dei IN (Stazione di Capo d'Orlando, c.da Santa Lucia, 16), vergate con penna a sfera di colore nero;
firma su procura alle liti datata 20 giugno 2020 (data aggiunta a penna), vergata con penna a sfera di colore blu;
firma su procura alle liti datata 10 luglio 2021 (data aggiunta a penna), vergata con penna a sfera di colore blu;
scrittura e firme su saggio grafico del
18 gennaio 2023, vergate nella prima pagina con penna a sfera di colore blu su foglio a righe del tipo “uso bollo” e nelle due pagine successive con penna a sfera di colore nero su fogli bianchi UNI-A4 secondo le istruzioni del c.t.u.;
8 firma in calce al verbale delle operazioni del 18 gennaio 2023, vergata con penna a sfera di colore blu)]; premessi la metodologia utilizzata per condurre l'analisi e il confronto dei documenti in esame (§ 4); premessa ancora l'indagine scientifica strumentale svolta (§ 5); attraverso l'analisi delle firme in verifica (§ 6) e delle grafie autografe di comparazione (§ 7), ha proceduto al confronto fra le caratteristiche delle firme in verifica e quelle comparative (§
8), evidenziando, in sintesi, che: “Dai rilevamenti fatti in sede di analisi e le conseguenti valutazioni si è proceduto al confronto diretto tra le firme in verifica V1 e
V2 e le tutte le firme e le scritture di comparazione disponibili. Confronto delle caratteristiche generali. A seguito dell'analisi metodologica di tutti gli elementi grafici, anche quelli meno evidenti, come gli aspetti più spontanei legati alla dinamica dei movimenti, sono emerse profonde analogie che confermano una corrispondenza di mano tra le firme in verifica e le scritture autografe di comparazione della IG.ra
. Sia le due firme in verifica che le comparative autografe oltre alle palesi Parte_1
somiglianze morfologiche che si palesano al primo sguardo sono anche caratterizzate dall'analogo sviluppo del tracciato che procede con la medesima continuità generando firme compatibili nelle proporzioni, nella pressione esercitata dalla penna sul foglio, nella qualità del tratto, nella direzione, nell'inclinazione e nel rapporto controllo/movimento. Dai confronti sono risultati compatibili anche i punti di inizio e fine del nome e del cognome, i punti di inizio e fine di ogni lettera, l'apertura, lo sviluppo e la chiusura degli ovali ed anche i piccoli segni, come nel caso del puntino sulla lettera “i” Per una migliore comprensione si riportano di seguito delle tavole di confronto tra le due firme oggetto d'indagine con alcune comparative corredate da dimostrazioni grafiche esemplificative che evidenziano le risultanze dell'analisi di confronto attraverso gli elementi chiave utili ai fini identificativi. Dal confronto relativo alla direzione del tracciato emergono evidenti corrispondenze tra le firme in verifica e le comparative. La sinuosità è analoga in molte firme del campione di comparazione, il punto di inizio della iniziale “A” è posto in basso e quello di rilascio della penna alla fine dell'ovale “o” è in alto a sinistra (rispetto alla lettera stessa). Nel
9 nome si riscontra la stessa tendenza alla zona media gladiolata che, sia nelle firme in verifica che in molte comparative, fa sì che il gruppo di lettere “ren” sia posto leggermente più in alto rispetto al rigo. (firme riprodotte in Scala 2:1) (…). Anche in merito alla continuità del tracciato si rilevano delle importanti corrispondenze. In primo luogo, è opportuno sottolineare che nelle due firme in verifica non sono presenti riprese, bottoni di sosta, incertezze o segni di sospetto di alcun genere. Ciò che invece risulta evidente è la corrispondenza dell'unico punto in cui l'autore solleva la penna dal foglio: tra la lettera “i” e la successiva “l”. Infatti, la sosta la si può osservare in tutte le firme di comparazione in cui è presente il punto sulla lettera “i” del cognome. Per il resto la tendenza è quella di legare tutte le lettere tra loro. Delle analogie sostanziali sono presenti anche relativamente allo stile dei collegamenti tra le lettere. (firme riprodotte in Scala 2:1) (…). Confronti delle caratteristiche strutturali particolari. La lettera più rappresentativa della firma della IG.ra è l'iniziale Pt_1
“A” del cognome, caratterizzata da una personalizzazione frutto di un gesto regressivo curvo sviluppato in senso antiorario che costituisce anche un elemento di collegamento con la successiva lettera “i”. Inoltre, il punto di inizio è spesso posto al di sotto del rigo e l'angolo superiore che unisce i due tratti verticali è acuto. Tutte le connotazioni sopraelencate si ritrovano in entrambe le sottoscrizioni in verifica V1 e
V2. Corrispondenze che si estendono ad entrambe le lettere “Ai” compreso il punto sulla lettera “i” vergato con una particolare forma di virgoletta francese “<“ che si ritrova in alcune comparative come C3.1 e C5. (Ingrandimenti 4X - Scala 4:1).
L'elemento chiave ai fini identificativi è costituito dalla tendenza inconsapevole a ridurre progressivamente di altezza la sequenza di lettere della zona media “eren”.
Infatti, si nota la “e” spesso gonfia seguita dalla “r” spesso rappresentata come una
“i”, la seconda “e” più bassa snella della prima (spesso anch'essa rappresentata come una “i” ad. es. firma C2) e la “n” a ghirlanda con i punti superiori che diminuiscono progressivamente di altezza. In alcuni casi (ad. es. firma C2) si nota come una accelerazione, l'altezza diminuisce ma aumenta la larghezza man mano che si conclude la firma, slanciandosi verso destra. Queste connotazioni sono tutte presenti
10 nelle due firme in verifica. Inoltre, come più volte sottolineato, il filo grafico delle sottoscrizioni V1 e V2 è deciso e vergato con una velocità costante. Una caratteristica di questo genere non può essere riprodotta senza lasciare tracce del cosiddetto sforzo imitativo che si paleserebbe in una limitazione di velocità, un tratto più disegnato e meno sicuro, delle esitazioni o comunque delle soste ingiustificate. (Ingrandimenti 4X
- Scala 4:1)”.
Il dott. ha, inoltre, risposto esaustivamente alle osservazioni di parte Per_1
attrice, precisando che “In data 12/04/2023 sono pervenute a mezzo email PEC da parte dell'avv. Simona Arasi le osservazioni di parte attrice a firma del c.t.p. dott.
Nulla è pervenuto da parte convenuta. Si riportano di seguito Persona_2
delle puntuali risposte in merito alle singole note critiche mosse dal dott. Per_2
. Si citano testualmente le principali osservazioni: “Chiedo al Perito
[...]
d'Ufficio, al di là di qualsivoglia polemica tecnica, di indicarmi nelle firme in verifica ed in quelle di paragone, il valore del "rapporto controllo /movimento", come si misura la "qualità del tratto”, e la scientifica valutazione dei valori delle “firme curve
"e di quelle “gonfie"” (pag. 4 delle osservazioni del dott. del Per_2
01/04/2023).“Nella Fase 1, si rileva che il Perito d'Ufficio ha condotto una analisi degli "aspetti generici" delle " caratteristiche fondamentali" e degli idiotismi grafici, non esposti invero, a mio giudizio, in modo obiettivo al fine di valutarne il contenuto in quanto, nella maniera con cui sono stati descritti producono solo dubbiose indicazioni su anonimi aspetti marginali di caratteristiche che il C.T.U. indica, addirittura fondamentali: la natura "gonfia con un appoggio medio", la "grafia curva", gli "ovali semplificati", li "tracciato cinematico", il "dinamismo nella sua matrice fisica", al "pressione grafica", gli "ovali semplificati" sono queste giuste valutazioni che in sede di confronti tecnico-analitici essendo "fisiche" poiché misurabili in altri contesti tecnici di Scienze Esatte, in maniera strumentalmente incontestabili poiché riferiti ad unità di misura appositamente "testate", sono invece indicazioni, nelle Scienze Forensi, di scale metriche che l'esperto indica ma, non può materialmente dimostrare!” (pag. 4 delle osservazioni del dott. del Per_2
11 01/04/2023). “In relazione a quanto fin qui esposto e ribadito, non reputo giustificato il risultato che indica nella l'autrice materiale delle 2 firme apposte Parte_1
sulle 2 Buste Paga oggetto di verifica, rilevando che in tutta la "Bozza" non esiste una scala di riferimento, od unità di misura per quantificare e, di conseguenza, paragonare tra le 2 verificande e le firme di paragone utilizzate le descritte caratteristiche”. (pag. 6 delle osservazioni del dott. del 01/04/2023). Il dott. Per_2
, in sintesi, sostiene che le risultanze della relazione non sono attendibili Per_2
perché le somiglianze rilevate non sono quantificabili con una unità di misura scientifica. Esso sottolinea spesso le parole misurazione, quantificazione e valori, probabilmente riferendosi al metodo Grafometrico e non al metodo Grafonomico che lui stesso cita nelle sue osservazioni generando un po' di confusione nel lettore. Il metodo analitico comparativo su base grafologica utilizzato nella relazione di consulenza d'ufficio del sottoscritto non è basato su una unità di misura metrica, non prevede una quantificazione numerica attraverso la determinazione di “valori” relativi a caratteristiche come la qualità del tratto o il rapporto forma movimento. Un approccio “numerico” è proprio di altre metodologie, in particolare fu esperito nello scorso secolo da diversi autori con il metodo denominato grafometrico. Questi periti, mossi dall'eIGenza di dare maggiore credito e scientificità alla perizia su scrittura provarono a proporre formule matematiche 1915) o leggi di Persona_3
probabilità (Albert S. Osborn 1929), tuttavia si tratta di metodi che negli anni non hanno dimostrato una maggiore affidabilità e che a parere dello scrivente non sono condivisibili. Invece il più attendibile metodo grafonomico citato dal c.t. di parte
<<studia i fenomeni grafici sotto il loro aspetto obiettivo ma anche in relazione alle>scritture nelle quali si osservano. La grafonomia ha basi fisse, norme costanti e da rigorosamente gli stessi risultati, purché le norme stesse vengano applicate con serietà e con metodo […] questo studio di fenomeni spontanei, di rapporti causa ed effetto che si riassume nell'espressione di un certo numero di leggi naturali è, per conseguenza, secondo la definizione stessa delle scienze, una scienza. La grafonomia studia quindi la scrittura nel suo modo di estrinsecazione, nel suo procedimento e nei
12 suoi sviluppi;
l'analizza in tutti i suoi aspetti;
ne coglie le difformità e le somiglianze;
mette in rilievo le caratteristiche più spiccate;
paragona gli elementi che hanno particolarità distintive ed infine considera ogni segno in dipendenza del modo, tempo e movimento con cui fu vergata, studiando ogni tratto, sia singolarmente che in correlazione con gli altri che precedono e seguono>>. Dunque, la ricerca di valori,
l'utilizzo della misurazione, le formule o le statistiche non si ritengono elementi utili all'indagine né tantomeno la loro assenza può essere prova di inattendibilità dell'indagine. Il dott. nelle prime pagine delle proprie note critiche sottolinea Per_2
come proprio a causa dell'impossibilità di “misurare” i valori richiesti le risultanze possono essere solo espresse in termini di appartenenza presumibile, probabilità ma mai di certezza, si cita testualmente: “In via preliminare è giusto ricordare che le
Indagini e Comparazioni Grafiche si svolgono nell'ambito di una Scienza Forense, come del resto avviene in altri settori riconosciuti di esclusiva pertinenza nelle Aule
Giudiziarie, e la loro caratterizzazione e contenuto, permettono solo indicazioni di
Appartenenza presumibile, di Probabilità ma mai di Certezza. Quanto testè descritto
è un limite non indifferente poiché il valore "probatorio" scaturisce dalla impossibilità di valutazione da parte degli Esperti non essendo in loro uso strumentazione abilitata a "misurare" in maniera oggettiva la maggior parte dei valori richiesti che, in definitiva, serviranno come piattaforma comune per i confronti.”. (pag. 3 delle osservazioni del dott. del 01/04/2023). Dunque, Per_2
sembrerebbe che il dott. voglia da un lato affermare che la relazione del c.t.u. Per_2
sia carente perché priva di misurazioni dei valori grafici secondo una unità di misura ma allo stesso tempo che tali valori grafici non sono misurabili e dunque le risultanze inattendibili. Secondo tale incondivisibile ragionamento sarebbe inattendibile qualsiasi indagine grafologica su scritture esistente. Inoltre, si sottolinea come il consulente tecnico di parte (nelle note critiche del 01/04/2023) attraverso delle sue considerazioni di carattere metodologico generale si limiti a tentare di screditare l'attendibilità dell'indagine svolta dal c.t.u. ma non fornisca alcun contributo tecnico specifico sulle scritture volto a sostenere la propria tesi. Nelle sue osservazioni non
13 sono infatti presenti delle analisi sulla scrittura, dei confronti, delle riproduzioni delle firme con dimostrazioni grafiche, osservazioni circa la presenza di eventuali discordanze sostanziali tra le firme in verifica e le comparative autografe.
Discordanze che di fatto, nel caso che ci occupa, non esistono. Le risultanze dell'analisi condotta nell'elaborato peritale sono palesi. Le due firme in verifica oltre ad avere profonde analogie con le comparative autografe sono prive di discordanze sostanziali e dunque autografe. In merito alla tematica alle risultanze in termini di probabilità e non di certezza invece si può concordare su alcuni aspetti. Il dibattito contemporaneo in merito al giudizio in grafologia giudiziaria è molto ampio e articolato. Infatti, lo scrivente ritiene che non è mai opportuno parlare di certezza assoluta ma di certezza tecnica e solo nei casi in cui la documentazione a disposizione
è sufficiente per svolgere una analisi completa e accurata. In alcuni casi, quando la documentazione di comparazione non è sufficiente o quando lo scritto in verifica è troppo breve, poco personalizzato, particolarmente artificioso o vergato in stampatello
è necessario esprimersi in termini di probabilità. Nel caso che ci occupa, volendo usare la massima prudenza possibile, vista la brevità e il basso livello di personalizzazione delle firme della IG.ra si può parlare di alta Parte_1
probabilità di autografia” (§ 9).
Ne sono, allora, derivate le seguenti considerazioni conclusive: “Dalle analisi e dai confronti effettuati tra le firme in verifica V1 e V2 e l'ampio campione di scritture autografe di comparazione è emersa la presenza di profonde analogie. Esse riguardano, oltre alle componenti morfologiche (che sarebbero più facili da imitare), anche e soprattutto gli aspetti sostanziali, le peculiarità di natura intrinseca connesse alle condizioni soggettive di canalizzazione dell'energia scrittoria che nel caso in esame si collocano al di fuori di ogni ipotesi di imitazione, in quanto, a parere dello scrivente, presuppongono i medesimi meccanismi di interazione gestuale. Le analogie interessano tutti i generi grafologici ed in particolare: la natura del tratto, la conduzione del tracciato, la direzione, la continuità, la velocità, il rapporto forma/movimento, i rapporti dimensionali e proporzionali e la pressione esercitata sul
14 foglio. Si sottolinea inoltre che nelle firme in verifica non sono stati rilevati segni di sospetto come incertezze, bottoni di sosta, interruzioni del tracciato e soprattutto non si sono riscontrate discordanze grafiche sostanziali tra le sottoscrizioni V1 e V2 e le scritture autografe tali da poter mettere in dubbio l'identità di mano del documento. Il sottoscritto, nel rassegnare la presente relazione tecnica, ringrazia il Giudice per la fiducia e riporta le conclusioni alle quali
è pervenuto in risposta al quesito: Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, dalle analisi e dai confronti effettuati sulla documentazione esaminata, si può pertanto affermare con alta probabilità che le firme apposte sulle due buste paga oggetto di verifica risultano autografe in quanto compatibili con la scrittura della IG.ra . (§ 10 e § 11). Parte_1
4. Ciò posto, il Collegio ritiene di poter condividere le risultanze della relazione tecnica del dott. che appaiono valide sul piano tecnico- Per_1
scientifico oltre che congruamente motivate anche con riguardo alle risposte rese alle osservazioni del consulente di parte attrice.
Né inficia tale esito la circostanza secondo la quale il consulente tecnico d'ufficio sia pervenuto ad un parere di alta probabilità e non di certezza tecnica in merito all'autografia delle sottoscrizioni apposte sulle buste paga contestate dalla , atteso che “la stessa Corte territoriale ha applicato -in Pt_1
relazione all'art. 2697 c.c. - il principio generale secondo cui, nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale (cfr. Cass. n. 4571/1983 e Cass. n. 6050/1998)” (Cassazione civile sez.
VI, 24/01/2019, n.2126) e ancora che “Muovendo allo scrutinio di merito, è indiscutibile il principio affermato da parte convenuta, ossia che l'onere della prova del falso incombe sulla parte che tale falsità assume…
Quindi la prova del falso deve essere particolarmente puntuale e rigorosa, anche per le conseguenze suscettibili di discendere dall'affermata falsità” (Tribunale Vicenza
15 sez. II, 14/02/2024, n.389).
Invero, nella vicenda per cui è causa, parte attrice non ha fornito la prova del falso, non rilevando, in tale ottica, il contenuto della consulenza tecnica di parte, considerato che “la consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta come disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15572 del 11/12/2000, Rv. 542558 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
8621 del 09/04/2018, Rv. 647730 - 01)” (Cassazione civile sez. II, 28/08/2024,
n.23254).
Inoltre, se è vero che il querelante “può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni”. (Cassazione civile sez. III, 17/06/1998, n.6050) e che “la consulenza grafologica non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice evitare di fare ricorso ad essa ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori.” (Tribunale
Modena sez. I, 04/01/2016, n.1), nel caso di specie, non ha Parte_1
articolato richieste istruttorie diverse dalle seguenti: “In via istruttoria si chiede ammettersi, sugli originali delle buste paga oggetto di contestazione, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare quanto indicato con atto introduttivo (falsità della sottoscrizione), premettendo che la IG.ra ribadisce il consenso alla Parte_1
comparazione della scrittura e la propria disponibilità anche ad un eventuale saggio grafico. A tal fine si chiede ordinarsi a controparte la produzione degli originali delle buste paga oggetto di contestazione (luglio ed agosto 2016) e/o disporsi l'acquisizione d'ufficio degli stessi. Si offrono in comunicazione quali scritture di comparazione, redatte in un periodo contemporaneo a quelle in contestazione, i seguenti documenti: querela sporta dalla IG.ra , contratto di apprendistato” (cfr. memoria ex art. Pt_1
16 sono stati rilevati segni di sospetto come incertezze, bottoni di sosta, interruzioni del tracciato e, soprattutto, non si sono riscontrate discordanze grafiche sostanziali tra le sottoscrizioni V1 e V2 e le scritture autografe tali da poter mettere in dubbio l'identità di mano del documento, in difetto di ogni altro elemento di prova, la domanda formulata dalla “accertare e Pt_1
dichiarare la falsità delle busta paga mese luglio 2016 e della busta paga mese agosto
2016 a firma apparente di , le cui copie sono state inviate a quest'ultima Parte_1
a mezzo pec del 12/10/2016, accertando che le sottoscrizioni che figurano in esse apposte non appartengono alla IG.ra ”, risulta infondata e va, Parte_1
quindi, rigettata.
5. Analoga sorte, ossia il rigetto, merita la domanda risarcitoria la quale, a ben vedere, oltre che fondarsi (verosimilmente stante il deficit allegatorio di cui si dirà infra) su un presupposto (la falsità delle contestate sottoscrizioni) non verificato in giudizio, risulta sguarnita, prima ancora che di ogni elemento - anche solo indiziario - di prova, del proprio contenuto assertivo minimo.
La , infatti, in citazione, si è limitata ad allegare che “il sottoscritto Pt_1
dichiara di proporre, come propone, querela di falso con richiesta di risarcimento di tutti i danni…”, chiedendo, nelle proprie conclusioni, di “condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla parte attrice”, senza alcuna specificazione né della natura, della tipologia e della consistenza ontologica di tali pretesi danni (sia subiti sia, persino, subendi) né della loro quantificazione.
Di tali danni, così come genericamente menzionati, non solo non è stato offerto alcun riscontro probatorio ma neppure una minima qualificazione sul piano allegatorio.
6. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi per tutte le fasi tranne che per quella istruttoria per cui vanno applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014,
17 aggiornati dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia
(indeterminabile – complessità bassa), secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 4.712,00
6.1. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 1173/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta le domande di cui alla querela di falso proposta da Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
3. Ordina, ai sensi dell'art. 226 comma 1 c.p.c., la restituzione dell'originale dei documenti custoditi presso la Cancelleria di questo Tribunale;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dei Parte_1
convenuti, complessivamente liquidate in € 4.712,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali (15%) come per legge.
5. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti.
Così deciso in Patti, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del
Tribunale, il 7 maggio 2025.
18 IL GIUDICE EST.
GIANLUCA ANTONIO PELUSO
IL PRESIDENTE
MARIO SAMPERI
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 12-3-2022).
Sicché, atteso che, in base alle risultanze della CTU, nelle firme in verifica non