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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Scano n. 50/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mannai, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Europa n. 46, Controparte_1
c.f.: , elettivamente domiciliata in Cagliari, via Italia n. 168/B presso e C.F._2
nello studio legale dell'avv. Giovanni Giulio Pala, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale
In via principale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
contratto in Cagliari tra il IGnor e la NO , in data Parte_1 Controparte_1
10.08.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagliari, atto n. 316,
parte II, serie A. 2) prevedere che ciascuno dei due coniugi provveda a sé personalmente,
accertando la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della NO e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore per mancanza dei presupposti. 3) disporre l'affidamento condiviso della FI minore , con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre e diritto, per il padre, di tenerla con sé, sempre fatti salvi diversi accordi, secondo calendario stabilito in sede di separazione consensuale, tenuto conto dell'età della minore e della sua volontà come da Decreto Presidenziale del 4.12.2023: - due pomeriggi a settimana, nello specifico, il mercoledì ed il venerdì, salvo eventuali diversi accordi;
-
compatibilmente con gli impegni scolastici, a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
- una settimana durante le festività natalizie;
- durante le festività Pasquali, ad anni alterni;
- salvo diversi accordi, 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo. La responsabilità
genitoriale sulla FI sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà
disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza della FI presso di sé. I
genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, considerato che è diventato _2
maggiorenne ma non è economicamente autosufficiente, il versamento mensile della somma di
Euro 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.), tutte da concordare preventivamente. Poiché la IG percepisce dall'INPS, a titolo di indennità CP_1
a favore della FI , una somma pari ad euro 324,00, tale somma deve essere utilizzata con Per_1
vincolo di destinazione nell'esclusivo interesse della minore e con vincolo di rendicontazione delle singole spese effettuate, come già stabilito nel Decreto 3325/2019. 4) per quanto attiene l'assegno unico INPS per la FI minore , questo verrà percepito al 50% della quota spettante per Per_1
ciascun coniuge. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Cagliari tra il IGnor e la NO , in data 10.08.2003 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagliari, atto n. 316, parte II, serie A); -
Determinare l'assegno divorzile, stante le precarie condizioni economiche della , nella CP_1
misura che riterrà di giustizia;
- Confermare a carico del resistente l'assegno mensile di mantenimento dei figli di nella misura proporzionale ai redditi ricavati dal ricorrente e comunque nella misura che riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie da versare entro il giorno
5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4 - Per quanto attiene all'assegno unico INPS dovuto per i figli, si chiede che venga attribuito integralmente alla resistente. - Confermare l'assegnazione della casa coniugale e quanto l'arreda alla resistente che vi abiterà insieme ai figli;
- scolastici e ricreativi della minore, due pomeriggi a settimana dalle 17 alle
19.30 Disporre l'affidamento della FI ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_1 presso la madre, con diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni;
- Con vittoria o compensazione delle spese e competenze professionali del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, il sig. , nella qualità di parte Parte_1
ricorrente, ha adito questo Tribunale deducendo l'intervenuto venir meno del vincolo coniugale e chiedendo, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, sig.ra Controparte_1
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto che fosse disposto il ripristino immediato del proprio diritto di visita nei confronti della FI minore , nonché l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 _2
, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, ma con diritto per il padre di Per_1
tenerli con sé secondo le modalità indicate in ricorso e salvo diversi accordi intercorrenti tra i genitori. Ha, altresì, domandato che fosse posta a suo carico la misura del contributo al mantenimento dei figli, nella misura determinata in euro oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, sportive, ricreative, ecc.), da concordarsi preventivamente tra le parti.
Il ricorrente ha chiarito che, poiché la resistente percepisce dall'INPS, a titolo di indennità per la
FI , la somma di euro 302,00, tale somma deve essere utilizzata con vincolo di Per_1
destinazione esclusivamente a favore della minore, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute, come già disposto nel decreto n. 3325/2019. Per quanto riguarda, invece, l'assegno unico
INPS per la stessa minore, egli ha chiesto che venga suddiviso in parti uguali tra i due genitori.
Ha ulteriormente dedotto che la resistente dispone di mezzi economici adeguati e, tenuto conto della sua età e della sua capacità lavorativa ha chiesto, dunque, di dichiarare che nulla è dovuto in suo favore. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha esposto che il matrimonio è stato celebrato in data 10.08.2003 e che da esso sono nati due figli: , nato il [...], oggi _2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , nata il [...]. Ha rilevato Per_1
che l'unione coniugale si è progressivamente logorata fino a determinare il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente separazione consensuale sancita dal verbale del 20.03.2019 e successiva omologazione da parte del Tribunale di Cagliari con decreto n. 3325/2019 del
02.04.2019. Da allora, i coniugi hanno vissuto separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione,
risultando impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha sottolineato che, dopo la separazione, i rapporti con la FI si sono Per_1
interrotti del tutto, con grave pregiudizio per la minore, mentre le modalità di visita stabilite in sede di separazione sono state rispettate esclusivamente con riferimento al figlio . Egli ha lamentato Per_2
che la resistente abbia adottato comportamenti ostruzionistici, tali da impedire l'esercizio del diritto di visita paterno, circostanza che ha determinato effetti negativi sul benessere psicologico della minore.
Ha poi evidenziato che la resistente, pur godendo di buona salute, avendo 49 anni ed essendo dotata di piena capacità lavorativa, non ha cercato alcuna occupazione dalla separazione ad oggi,
nonostante la sua pluriennale esperienza come titolare di un'impresa di pulizie.
****
Con comparsa ritualmente depositata, la sig.ra nella qualità di parte resistente, Controparte_1
si è costituita in giudizio, dichiarando di non opporsi alla pronuncia di divorzio invocata dal ricorrente. Ha tuttavia dedotto la necessità che venga posto a carico di quest'ultimo un assegno divorzile, in ragione delle proprie condizioni economiche precarie, nella misura che il Tribunale
riterrà equa e conforme a giustizia. La resistente ha rilevato altresì l'opportunità di confermare a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei figli, determinato in proporzione ai redditi da lui percepiti, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per esigenze mediche,
sportive, scolastiche e ricreative.
Ha inoltre domandato l'affidamento della minore in forma condivisa, con previsione, a Per_1
favore del padre, di un diritto di visita da esercitarsi due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa.
La resistente ha infine chiesto che venga confermata l'assegnazione della casa coniugale,
unitamente agli arredi, in suo favore, e che l'assegno unico INPS relativo ai figli venga a lei integralmente attribuito, così da poter provvedere direttamente e senza intermediazioni alle necessità quotidiane dei minori.
La resistente ha precisato, in ordine alla situazione economica delle parti, che il ricorrente presta servizio presso la Guardia di Finanza con la qualifica di appuntato scelto, percependo uno stipendio netto mensile di circa euro 2.400,00 ed è essere titolare esclusivo della casa coniugale a lei assegnata, in sede di separazione. Quest'ultima, invece, ha chiarito di svolgere attualmente attività
di colf per poche ore settimanali, con un reddito mensile di circa euro 115,00, e di essersi sempre occupata sia della conduzione della casa che della crescita dei figli, anche dopo la separazione.
La resistente ha rilevato che la FI , oggi sedicenne, è affetta fin dall'infanzia da gravi Per_1
patologie visive per le quali è riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e percepisce dall'INPS un'indennità mensile di euro 289,80. Tale condizione, ha osservato, richiede cure e assistenza costante, incidendo in maniera significativa sul quotidiano della madre, impegnata prevalentemente ad accudirla. In ordine al diritto di visita paterno, la resistente ha contestato l'accusa di ostruzionismo, chiarendo che l'assenza di rapporti tra e il padre è dovuta esclusivamente alla volontà della minore, la Per_1
quale, per le pregresse vicende familiari, non intende incontrarlo. Ha ricordato che i rapporti del ricorrente con il figlio sono invece regolari, circostanza che conferma l'assenza di _2
ostacoli da parte materna.
Quanto al mantenimento, la resistente ha ribadito che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui non si sia attivata nella ricerca di lavoro. Ha spiegato che l'attività attuale è l'unica compatibile con la sua età, il grado di istruzione e, soprattutto, con l'impegno richiesto dall'assistenza quotidiana della FI minore. Ha pertanto respinto la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno stabilito in sede di separazione.
Infine, la resistente ha contestato la domanda del ricorrente relativa all'assegno unico INPS della
FI , sottolineando che le parti hanno concordato di comune accordo che quello relativo a Per_1
fosse percepito dal padre e quello di dalla madre, unico genitore che si _2 Per_1
occupa in concreto della minore.
*****
All'udienza presidenziale del 15.11.2023 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.
Il ricorrente ha confermato integralmente quanto già esposto nel ricorso. Attualmente risiede in affitto ad Assemini, dove sostiene un canone mensile di 400,00 euro a fronte di uno stipendio medio di circa 1.800,00 euro percepito per la sua attività di militare della Guardia di Finanza. Ha inoltre riferito di dover affrontare cure mediche particolarmente onerose, rese necessarie da un incidente domestico. Per quanto riguarda i rapporti familiari, mantiene contatti costanti con il figlio, mentre i legami con la FI sedicenne risultano purtroppo interrotti. La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di abitare ad Assemini nell'ex casa coniugale, immobile di proprietà del ricorrente, insieme ai due figli: , nato il [...], e , nata _2 Per_1
il 3 gennaio 2008, entrambi studenti. Ha precisato che la FI è affetta da una patologia Per_1
oculare che comporta una parziale invalidità, per la quale percepisce un'indennità mensile pari a
324,00 euro. La resistente ha poi riferito di svolgere un'attività lavorativa estremamente limitata,
pari a sole tre ore settimanali, con un reddito di circa 100,00 euro al mese. Ha inoltre aggiunto che,
durante la convivenza matrimoniale, gestiva in proprio un'impresa di pulizie, che tuttavia ha dovuto chiudere in seguito all'opposizione del marito, il quale riteneva che l'attività fosse costantemente in perdita.
*****
Con ordinanza resa in data 4.12.2023 il Presidente f.f ha confermato quanto disposto con ordinanza presidenziale in sede di separazione.
*****
Nel corso dell'udienza del 25 novembre 2024 è emerso che la casa coniugale di Assemini è
attualmente assegnata alla IG , la quale vi abita insieme ai due figli: , CP_1 _2
diciottenne prossimo al diploma, e , sedicenne che frequenta una scuola per estetisti e che Per_1
percepisce una pensione di invalidità a causa delle sue condizioni di salute.
Il signor provvede al versamento di un assegno mensile complessivo di 750 euro, così Pt_1
suddivisi: 300 euro per ciascun figlio e 150 euro per la IG . Egli lavora come militare CP_1
della Guardia di Finanza con sede a Cagliari e vive anch'egli ad Assemini, in un appartamento in affitto per il quale sostiene un canone mensile di 400 euro. La IG , invece, ha un CP_1
reddito molto limitato, poiché lavora come addetta alle pulizie soltanto tre ore a settimana, un giorno alla settimana, percependo circa 25 euro settimanali. Nelle rispettive conclusioni, il procuratore del ricorrente, ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento a favore dei figli, il mantenimento dell'assegnazione della casa familiare alla IG
e l'esclusione di un assegno divorzile in suo favore. Il procuratore della resistente, per la CP_1
IG , ha invece sottolineato le difficoltà della propria assistita nel reperire un lavoro CP_1
stabile, pur avendo avuto in passato esperienze lavorative.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, disponendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
*****
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.02.2023), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
****
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole il Collegio ritiene di confermare- non sussistendo condizioni ostative- l'affidamento condiviso della FI come concordemente Per_1
richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale. La minore predetta secondo concorde volontà delle parti dovrà essere domiciliata essere presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre deve disporsi -
considerata l'età (17 anni) che gli incontri possano essere concordati tra padre e FI secondo la disponibilità e gli impegni della stessa. Deve precisarsi che la FI delle parti è portatrice di handicap in situazione di gravità in ragione di una patologia che non ne diminuisce le capacità di autodeterminazione e di scelta.
*****
Venendo ora ai provvedimenti economici relativi alla prole, il Collegio ritiene di dover confermare,
l'assetto già delineato in sede presidenziale e successivamente in sede di separazione, in ordine agli obblighi di mantenimento a carico del sig. . Pt_1
Va preliminarmente ricordato che, in materia di rapporti familiari, l'obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento negli artt. 147 e 148 c.c., nonché nell'art. 30 Cost., che impongono ai genitori di provvedere, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche, alla cura,
all'istruzione e al sostentamento della prole. Tale obbligo permane non solo durante la minore età
dei figli, ma anche oltre, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di effettiva autosufficienza economica, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in esame, la FI , di anni 16, è ancora minorenne e frequenta un percorso Per_1
scolastico di formazione professionale. Il figlio , di anni 21, pur avendo raggiunto la _2
maggiore età, non dispone di redditi propri, circostanza riconosciuta dallo stesso padre che ne ammette la perdurante condizione di non autosufficienza economica. Pertanto, anche nei suoi confronti permane l'obbligo di contribuzione paterna, non essendo configurabile una cessazione automatica del diritto al mantenimento al compimento del diciottesimo anno di età. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, come emerse in istruttoria, il
Collegio ritiene equo e conforme ai principi indicati disporre che il sig. versi a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 600,00 mensili, come già
stabilito in sede presidenziale e in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole (sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, secondo la prassi consolidata).
Tale misura appare proporzionata alla capacità reddituale del sig. , militare della Guardia di Pt_1
Finanza con sede a Cagliari, ed è altresì idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei figli, avuto riguardo al limitato reddito della sig.ra , la quale svolge attività CP_1
lavorativa saltuaria e priva di stabilità.
In ordine all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, si dispone che le relative somme spettanti per la FI siano interamente corrisposte alla resistente, mentre, per quanto Per_1
concerne il figlio maggiorenne, l'assegno venga ripartito tra i coniugi in misura paritaria, nella percentuale del 50% ciascuno
*****
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per ivi convivere con i figli.
****
Sulla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile giova preliminarmente osservare che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine i criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha sancito il definitivo superamento dello storico criterio del “tenore di vita” dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato come il diritto all'assegno divorzile assolva a una funzione non meramente assistenziale ma anche perequativa e compensativa, come i criteri stabiliti dall'art. 5 siano pari ordinati, e sia necessario valutare in concreto il canone della
“adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, con riferimento allo specifico contesto coniugale, alla luce della complessiva storia coniugale e in prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, alla durata del vincolo coniugale, con rigoroso accertamento, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, del nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. Occorre dunque comparare le condizioni economico patrimoniali delle parti, e qualora il richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, valutando se ciò dipenda dal contributo apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune con sacrificio delle propria realizzazione personale e professionale, anche in relazione alla età del richiedente e durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno dovrà essere adeguata al contributo fornito.
Nel caso in esame, dall'istruttoria emerge che la IG versa in una situazione di CP_1
oggettiva precarietà economica. Attualmente svolge soltanto un'attività saltuaria come colf per tre ore settimanali, con un reddito mensile di circa euro 115,00, del tutto insufficiente a garantire l'autosufficienza economica.
Tale condizione si colloca in netto contrasto con il reddito stabile e consolidato del ricorrente, che ammonta a euro 31.193 annui lordi. Lo stesso risulta onerato da spese abitative per un importo mensile di euro 400,00 e mediche dichiarate. La disparità economica tra le parti è, quindi, evidente e rilevante. Durante la vita matrimoniale, la richiedente ha contribuito in maniera significativa alla gestione della casa e alla cura dei figli, fornendo un apporto essenziale alla stabilità familiare.
Inoltre, la IG ha gestito una propria impresa di pulizie dal 2003 al 2013, dimostrando CP_1
capacità imprenditoriali e competenze lavorative specifiche. La cessazione dell'attività, seppur non comprovata in modo certo come obbligo imposto dal marito, ha inciso sulla continuità del suo reddito.
Nonostante tali competenze, l'età e l'attuale situazione di cura della FI con grave handicap limita la possibilità di reinserimento lavorativo regolare, riducendo concretamente le opportunità di autosostentamento.
La FI , riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, necessita di assistenza Per_1
e cure quotidiane, aggravando il carico di responsabilità della madre. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile deve essere valutato anche alla luce di tali impegni familiari, in quanto incidono sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di ottenere un reddito autonomo.
Il ricorrente, pur gravato da oneri abitativi e spese mediche, dispone di un reddito stabile e pertanto,
il riconoscimento di un assegno divorzile di modesta misura non comporterebbe pregiudizio alla sua situazione economica.
Alla luce dei fattori sopra evidenziati – precarietà economica della richiedente, contributo al matrimonio, responsabilità familiari significative e capacità reddituale del coniuge – sussistono motivi sufficienti per riconoscere un assegno divorzile nella misura di euro 200,00, finalizzato a garantire un sostegno assistenziale alla resistente.
***** Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente nella misura del 50%, in ragione della soccombenza relativa all'assegno divorzile, e dovranno essere rimborsate allo Stato, atteso che la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per la restante parte, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 10.08.2003
tra , nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Cagliari, anno 2003, n. 316, parte II, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
2. Affida in via condivisa la FI minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
principale presso la madre, NO , considerata la necessità di garantire continuità CP_1
nella cura della FI affetta da grave handicap;
3. Stabilisce che il padre, IG. , corrisponda alla madre a titolo di Parte_1
mantenimento della FI la somma mensile di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Dispone che, in relazione all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, le somme spettanti per la FI siano interamente corrisposte alla resistente, mentre quelle Per_1
relative al figlio maggiorenne siano ripartite tra i coniugi in parti uguali, nella misura del
50% ciascuno.
5. Riconosce alla NO , un assegno divorzile personale di € 100,00 mensili, da CP_1
corrispondersi dal ricorrente a partire dalla data di deposito della presente sentenza;
l'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o in caso di variazione significativa della situazione economica di una delle parti o delle esigenze della FI;
6. Rigetta ogni altra domanda, per quanto non espressamente accolta;
7. Pone le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa come per legge, a carico del ricorrente nella misura del 50%, da rimborsarsi allo Stato in quanto la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
compensa tra le parti la residua metà.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1911 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, via
Scano n. 50/A, presso lo studio dell'Avv. Francesca Mannai, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Europa n. 46, Controparte_1
c.f.: , elettivamente domiciliata in Cagliari, via Italia n. 168/B presso e C.F._2
nello studio legale dell'avv. Giovanni Giulio Pala, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale
In via principale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
contratto in Cagliari tra il IGnor e la NO , in data Parte_1 Controparte_1
10.08.2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagliari, atto n. 316,
parte II, serie A. 2) prevedere che ciascuno dei due coniugi provveda a sé personalmente,
accertando la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della NO e Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore per mancanza dei presupposti. 3) disporre l'affidamento condiviso della FI minore , con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre e diritto, per il padre, di tenerla con sé, sempre fatti salvi diversi accordi, secondo calendario stabilito in sede di separazione consensuale, tenuto conto dell'età della minore e della sua volontà come da Decreto Presidenziale del 4.12.2023: - due pomeriggi a settimana, nello specifico, il mercoledì ed il venerdì, salvo eventuali diversi accordi;
-
compatibilmente con gli impegni scolastici, a settimane alterne, dal sabato mattina fino alla domenica sera;
- una settimana durante le festività natalizie;
- durante le festività Pasquali, ad anni alterni;
- salvo diversi accordi, 15 giorni consecutivi, durante il periodo estivo. La responsabilità
genitoriale sulla FI sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, cure mediche, partecipazione ad attività extrascolastiche, attività sportive e ricreative.
Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà
disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza della FI presso di sé. I
genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Disporre a carico del padre quale contributo al mantenimento dei figli, considerato che è diventato _2
maggiorenne ma non è economicamente autosufficiente, il versamento mensile della somma di
Euro 600,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, sportive, ricreative ecc.), tutte da concordare preventivamente. Poiché la IG percepisce dall'INPS, a titolo di indennità CP_1
a favore della FI , una somma pari ad euro 324,00, tale somma deve essere utilizzata con Per_1
vincolo di destinazione nell'esclusivo interesse della minore e con vincolo di rendicontazione delle singole spese effettuate, come già stabilito nel Decreto 3325/2019. 4) per quanto attiene l'assegno unico INPS per la FI minore , questo verrà percepito al 50% della quota spettante per Per_1
ciascun coniuge. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “ Voglia l'ill.mo Tribunale:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Cagliari tra il IGnor e la NO , in data 10.08.2003 e trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Cagliari, atto n. 316, parte II, serie A); -
Determinare l'assegno divorzile, stante le precarie condizioni economiche della , nella CP_1
misura che riterrà di giustizia;
- Confermare a carico del resistente l'assegno mensile di mantenimento dei figli di nella misura proporzionale ai redditi ricavati dal ricorrente e comunque nella misura che riterrà di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie da versare entro il giorno
5 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4 - Per quanto attiene all'assegno unico INPS dovuto per i figli, si chiede che venga attribuito integralmente alla resistente. - Confermare l'assegnazione della casa coniugale e quanto l'arreda alla resistente che vi abiterà insieme ai figli;
- scolastici e ricreativi della minore, due pomeriggi a settimana dalle 17 alle
19.30 Disporre l'affidamento della FI ad entrambi i genitori con domicilio prevalente Per_1 presso la madre, con diritto di visita del padre, compatibilmente con gli impegni;
- Con vittoria o compensazione delle spese e competenze professionali del giudizio.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, il sig. , nella qualità di parte Parte_1
ricorrente, ha adito questo Tribunale deducendo l'intervenuto venir meno del vincolo coniugale e chiedendo, pertanto, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente, sig.ra Controparte_1
Il ricorrente ha, inoltre, chiesto che fosse disposto il ripristino immediato del proprio diritto di visita nei confronti della FI minore , nonché l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 _2
, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, ma con diritto per il padre di Per_1
tenerli con sé secondo le modalità indicate in ricorso e salvo diversi accordi intercorrenti tra i genitori. Ha, altresì, domandato che fosse posta a suo carico la misura del contributo al mantenimento dei figli, nella misura determinata in euro oltre al 50% delle spese straordinarie
(mediche, sportive, ricreative, ecc.), da concordarsi preventivamente tra le parti.
Il ricorrente ha chiarito che, poiché la resistente percepisce dall'INPS, a titolo di indennità per la
FI , la somma di euro 302,00, tale somma deve essere utilizzata con vincolo di Per_1
destinazione esclusivamente a favore della minore, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute, come già disposto nel decreto n. 3325/2019. Per quanto riguarda, invece, l'assegno unico
INPS per la stessa minore, egli ha chiesto che venga suddiviso in parti uguali tra i due genitori.
Ha ulteriormente dedotto che la resistente dispone di mezzi economici adeguati e, tenuto conto della sua età e della sua capacità lavorativa ha chiesto, dunque, di dichiarare che nulla è dovuto in suo favore. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha esposto che il matrimonio è stato celebrato in data 10.08.2003 e che da esso sono nati due figli: , nato il [...], oggi _2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , nata il [...]. Ha rilevato Per_1
che l'unione coniugale si è progressivamente logorata fino a determinare il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente separazione consensuale sancita dal verbale del 20.03.2019 e successiva omologazione da parte del Tribunale di Cagliari con decreto n. 3325/2019 del
02.04.2019. Da allora, i coniugi hanno vissuto separati, senza alcuna possibilità di riconciliazione,
risultando impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Il ricorrente ha sottolineato che, dopo la separazione, i rapporti con la FI si sono Per_1
interrotti del tutto, con grave pregiudizio per la minore, mentre le modalità di visita stabilite in sede di separazione sono state rispettate esclusivamente con riferimento al figlio . Egli ha lamentato Per_2
che la resistente abbia adottato comportamenti ostruzionistici, tali da impedire l'esercizio del diritto di visita paterno, circostanza che ha determinato effetti negativi sul benessere psicologico della minore.
Ha poi evidenziato che la resistente, pur godendo di buona salute, avendo 49 anni ed essendo dotata di piena capacità lavorativa, non ha cercato alcuna occupazione dalla separazione ad oggi,
nonostante la sua pluriennale esperienza come titolare di un'impresa di pulizie.
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Con comparsa ritualmente depositata, la sig.ra nella qualità di parte resistente, Controparte_1
si è costituita in giudizio, dichiarando di non opporsi alla pronuncia di divorzio invocata dal ricorrente. Ha tuttavia dedotto la necessità che venga posto a carico di quest'ultimo un assegno divorzile, in ragione delle proprie condizioni economiche precarie, nella misura che il Tribunale
riterrà equa e conforme a giustizia. La resistente ha rilevato altresì l'opportunità di confermare a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei figli, determinato in proporzione ai redditi da lui percepiti, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per esigenze mediche,
sportive, scolastiche e ricreative.
Ha inoltre domandato l'affidamento della minore in forma condivisa, con previsione, a Per_1
favore del padre, di un diritto di visita da esercitarsi due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa.
La resistente ha infine chiesto che venga confermata l'assegnazione della casa coniugale,
unitamente agli arredi, in suo favore, e che l'assegno unico INPS relativo ai figli venga a lei integralmente attribuito, così da poter provvedere direttamente e senza intermediazioni alle necessità quotidiane dei minori.
La resistente ha precisato, in ordine alla situazione economica delle parti, che il ricorrente presta servizio presso la Guardia di Finanza con la qualifica di appuntato scelto, percependo uno stipendio netto mensile di circa euro 2.400,00 ed è essere titolare esclusivo della casa coniugale a lei assegnata, in sede di separazione. Quest'ultima, invece, ha chiarito di svolgere attualmente attività
di colf per poche ore settimanali, con un reddito mensile di circa euro 115,00, e di essersi sempre occupata sia della conduzione della casa che della crescita dei figli, anche dopo la separazione.
La resistente ha rilevato che la FI , oggi sedicenne, è affetta fin dall'infanzia da gravi Per_1
patologie visive per le quali è riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e percepisce dall'INPS un'indennità mensile di euro 289,80. Tale condizione, ha osservato, richiede cure e assistenza costante, incidendo in maniera significativa sul quotidiano della madre, impegnata prevalentemente ad accudirla. In ordine al diritto di visita paterno, la resistente ha contestato l'accusa di ostruzionismo, chiarendo che l'assenza di rapporti tra e il padre è dovuta esclusivamente alla volontà della minore, la Per_1
quale, per le pregresse vicende familiari, non intende incontrarlo. Ha ricordato che i rapporti del ricorrente con il figlio sono invece regolari, circostanza che conferma l'assenza di _2
ostacoli da parte materna.
Quanto al mantenimento, la resistente ha ribadito che non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui non si sia attivata nella ricerca di lavoro. Ha spiegato che l'attività attuale è l'unica compatibile con la sua età, il grado di istruzione e, soprattutto, con l'impegno richiesto dall'assistenza quotidiana della FI minore. Ha pertanto respinto la richiesta di revoca o riduzione dell'assegno stabilito in sede di separazione.
Infine, la resistente ha contestato la domanda del ricorrente relativa all'assegno unico INPS della
FI , sottolineando che le parti hanno concordato di comune accordo che quello relativo a Per_1
fosse percepito dal padre e quello di dalla madre, unico genitore che si _2 Per_1
occupa in concreto della minore.
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All'udienza presidenziale del 15.11.2023 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.
Il ricorrente ha confermato integralmente quanto già esposto nel ricorso. Attualmente risiede in affitto ad Assemini, dove sostiene un canone mensile di 400,00 euro a fronte di uno stipendio medio di circa 1.800,00 euro percepito per la sua attività di militare della Guardia di Finanza. Ha inoltre riferito di dover affrontare cure mediche particolarmente onerose, rese necessarie da un incidente domestico. Per quanto riguarda i rapporti familiari, mantiene contatti costanti con il figlio, mentre i legami con la FI sedicenne risultano purtroppo interrotti. La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di abitare ad Assemini nell'ex casa coniugale, immobile di proprietà del ricorrente, insieme ai due figli: , nato il [...], e , nata _2 Per_1
il 3 gennaio 2008, entrambi studenti. Ha precisato che la FI è affetta da una patologia Per_1
oculare che comporta una parziale invalidità, per la quale percepisce un'indennità mensile pari a
324,00 euro. La resistente ha poi riferito di svolgere un'attività lavorativa estremamente limitata,
pari a sole tre ore settimanali, con un reddito di circa 100,00 euro al mese. Ha inoltre aggiunto che,
durante la convivenza matrimoniale, gestiva in proprio un'impresa di pulizie, che tuttavia ha dovuto chiudere in seguito all'opposizione del marito, il quale riteneva che l'attività fosse costantemente in perdita.
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Con ordinanza resa in data 4.12.2023 il Presidente f.f ha confermato quanto disposto con ordinanza presidenziale in sede di separazione.
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Nel corso dell'udienza del 25 novembre 2024 è emerso che la casa coniugale di Assemini è
attualmente assegnata alla IG , la quale vi abita insieme ai due figli: , CP_1 _2
diciottenne prossimo al diploma, e , sedicenne che frequenta una scuola per estetisti e che Per_1
percepisce una pensione di invalidità a causa delle sue condizioni di salute.
Il signor provvede al versamento di un assegno mensile complessivo di 750 euro, così Pt_1
suddivisi: 300 euro per ciascun figlio e 150 euro per la IG . Egli lavora come militare CP_1
della Guardia di Finanza con sede a Cagliari e vive anch'egli ad Assemini, in un appartamento in affitto per il quale sostiene un canone mensile di 400 euro. La IG , invece, ha un CP_1
reddito molto limitato, poiché lavora come addetta alle pulizie soltanto tre ore a settimana, un giorno alla settimana, percependo circa 25 euro settimanali. Nelle rispettive conclusioni, il procuratore del ricorrente, ha chiesto la conferma del contributo di mantenimento a favore dei figli, il mantenimento dell'assegnazione della casa familiare alla IG
e l'esclusione di un assegno divorzile in suo favore. Il procuratore della resistente, per la CP_1
IG , ha invece sottolineato le difficoltà della propria assistita nel reperire un lavoro CP_1
stabile, pur avendo avuto in passato esperienze lavorative.
All'esito dell'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, disponendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, di essere legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 28.02.2023), sono trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 3 così come modificata dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
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Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole il Collegio ritiene di confermare- non sussistendo condizioni ostative- l'affidamento condiviso della FI come concordemente Per_1
richiesto da entrambi i coniugi e disposto con ordinanza presidenziale. La minore predetta secondo concorde volontà delle parti dovrà essere domiciliata essere presso l'abitazione materna, ivi stabilendo il suo domicilio prevalente nonché la residenza anagrafica.
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre deve disporsi -
considerata l'età (17 anni) che gli incontri possano essere concordati tra padre e FI secondo la disponibilità e gli impegni della stessa. Deve precisarsi che la FI delle parti è portatrice di handicap in situazione di gravità in ragione di una patologia che non ne diminuisce le capacità di autodeterminazione e di scelta.
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Venendo ora ai provvedimenti economici relativi alla prole, il Collegio ritiene di dover confermare,
l'assetto già delineato in sede presidenziale e successivamente in sede di separazione, in ordine agli obblighi di mantenimento a carico del sig. . Pt_1
Va preliminarmente ricordato che, in materia di rapporti familiari, l'obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento negli artt. 147 e 148 c.c., nonché nell'art. 30 Cost., che impongono ai genitori di provvedere, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche, alla cura,
all'istruzione e al sostentamento della prole. Tale obbligo permane non solo durante la minore età
dei figli, ma anche oltre, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di effettiva autosufficienza economica, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in esame, la FI , di anni 16, è ancora minorenne e frequenta un percorso Per_1
scolastico di formazione professionale. Il figlio , di anni 21, pur avendo raggiunto la _2
maggiore età, non dispone di redditi propri, circostanza riconosciuta dallo stesso padre che ne ammette la perdurante condizione di non autosufficienza economica. Pertanto, anche nei suoi confronti permane l'obbligo di contribuzione paterna, non essendo configurabile una cessazione automatica del diritto al mantenimento al compimento del diciottesimo anno di età. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti, come emerse in istruttoria, il
Collegio ritiene equo e conforme ai principi indicati disporre che il sig. versi a titolo di Pt_1
contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 600,00 mensili, come già
stabilito in sede presidenziale e in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole (sanitarie, scolastiche ed extrascolastiche, secondo la prassi consolidata).
Tale misura appare proporzionata alla capacità reddituale del sig. , militare della Guardia di Pt_1
Finanza con sede a Cagliari, ed è altresì idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze ordinarie dei figli, avuto riguardo al limitato reddito della sig.ra , la quale svolge attività CP_1
lavorativa saltuaria e priva di stabilità.
In ordine all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, si dispone che le relative somme spettanti per la FI siano interamente corrisposte alla resistente, mentre, per quanto Per_1
concerne il figlio maggiorenne, l'assegno venga ripartito tra i coniugi in misura paritaria, nella percentuale del 50% ciascuno
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Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per ivi convivere con i figli.
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Sulla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile giova preliminarmente osservare che l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. A tal fine i criteri contemplati dalla norma
(condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. La sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite ha sancito il definitivo superamento dello storico criterio del “tenore di vita” dei coniugi quale parametro di determinazione dell'assegno divorzile. La Suprema Corte ha in particolare evidenziato come il diritto all'assegno divorzile assolva a una funzione non meramente assistenziale ma anche perequativa e compensativa, come i criteri stabiliti dall'art. 5 siano pari ordinati, e sia necessario valutare in concreto il canone della
“adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, con riferimento allo specifico contesto coniugale, alla luce della complessiva storia coniugale e in prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, alla durata del vincolo coniugale, con rigoroso accertamento, sotto il profilo perequativo compensativo dell'assegno, del nesso causale tra le scelte endofamiliari e la situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale. Occorre dunque comparare le condizioni economico patrimoniali delle parti, e qualora il richiedente risulti privo di mezzi adeguati o oggettivamente impossibilitato a procurarseli, devono accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5, valutando se ciò dipenda dal contributo apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune con sacrificio delle propria realizzazione personale e professionale, anche in relazione alla età del richiedente e durata del matrimonio. La quantificazione dell'assegno dovrà essere adeguata al contributo fornito.
Nel caso in esame, dall'istruttoria emerge che la IG versa in una situazione di CP_1
oggettiva precarietà economica. Attualmente svolge soltanto un'attività saltuaria come colf per tre ore settimanali, con un reddito mensile di circa euro 115,00, del tutto insufficiente a garantire l'autosufficienza economica.
Tale condizione si colloca in netto contrasto con il reddito stabile e consolidato del ricorrente, che ammonta a euro 31.193 annui lordi. Lo stesso risulta onerato da spese abitative per un importo mensile di euro 400,00 e mediche dichiarate. La disparità economica tra le parti è, quindi, evidente e rilevante. Durante la vita matrimoniale, la richiedente ha contribuito in maniera significativa alla gestione della casa e alla cura dei figli, fornendo un apporto essenziale alla stabilità familiare.
Inoltre, la IG ha gestito una propria impresa di pulizie dal 2003 al 2013, dimostrando CP_1
capacità imprenditoriali e competenze lavorative specifiche. La cessazione dell'attività, seppur non comprovata in modo certo come obbligo imposto dal marito, ha inciso sulla continuità del suo reddito.
Nonostante tali competenze, l'età e l'attuale situazione di cura della FI con grave handicap limita la possibilità di reinserimento lavorativo regolare, riducendo concretamente le opportunità di autosostentamento.
La FI , riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, necessita di assistenza Per_1
e cure quotidiane, aggravando il carico di responsabilità della madre. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile deve essere valutato anche alla luce di tali impegni familiari, in quanto incidono sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di ottenere un reddito autonomo.
Il ricorrente, pur gravato da oneri abitativi e spese mediche, dispone di un reddito stabile e pertanto,
il riconoscimento di un assegno divorzile di modesta misura non comporterebbe pregiudizio alla sua situazione economica.
Alla luce dei fattori sopra evidenziati – precarietà economica della richiedente, contributo al matrimonio, responsabilità familiari significative e capacità reddituale del coniuge – sussistono motivi sufficienti per riconoscere un assegno divorzile nella misura di euro 200,00, finalizzato a garantire un sostegno assistenziale alla resistente.
***** Le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente nella misura del 50%, in ragione della soccombenza relativa all'assegno divorzile, e dovranno essere rimborsate allo Stato, atteso che la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per la restante parte, le spese vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 10.08.2003
tra , nato a [...], il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Cagliari, anno 2003, n. 316, parte II, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso
Comune.
2. Affida in via condivisa la FI minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1
principale presso la madre, NO , considerata la necessità di garantire continuità CP_1
nella cura della FI affetta da grave handicap;
3. Stabilisce che il padre, IG. , corrisponda alla madre a titolo di Parte_1
mantenimento della FI la somma mensile di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Dispone che, in relazione all'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, le somme spettanti per la FI siano interamente corrisposte alla resistente, mentre quelle Per_1
relative al figlio maggiorenne siano ripartite tra i coniugi in parti uguali, nella misura del
50% ciascuno.
5. Riconosce alla NO , un assegno divorzile personale di € 100,00 mensili, da CP_1
corrispondersi dal ricorrente a partire dalla data di deposito della presente sentenza;
l'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT o in caso di variazione significativa della situazione economica di una delle parti o delle esigenze della FI;
6. Rigetta ogni altra domanda, per quanto non espressamente accolta;
7. Pone le spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa come per legge, a carico del ricorrente nella misura del 50%, da rimborsarsi allo Stato in quanto la resistente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
compensa tra le parti la residua metà.
Così deciso in Cagliari in data 24.09.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti