Sentenza 2 marzo 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/03/2017, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2017
N. 00411/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01305/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2014, proposto da:
FR UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Agropoli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliato in LE, corso Vittorio Emanuele n. 58, presso la sede dell’Avvocatura;
nei confronti di
Condominio di via Mazzini n.29, sig,re SC CO e OV CO;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota prot. n. 6955 del 21.03.2014, successivamente notificato, con il quale il Comune di Agropoli ha revocato ( recte , annullato), in autotutela, il permesso di costruire in sanatoria n. 4189/2010, rilasciato in data 28.9.2010 al ricorrente "in qualità di proprietario di parte del fabbricato", avente ad oggetto alcune opere - un solaio di copertura ed il completamento di una balaustra sulla copertura piana - nell'ambito di un immobile sito alla via Mazzini n. 29 del
Comune di Agropoli, del decreto del 9.4.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di LE e LI ha disposto la revoca, in regime di autotutela, del parere favorevole precedentemente reso con nota prot. n. 20545 del 6.8.2010, ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 8745 del 3.2.2014, recante la comunicazione di avvio del procedimento, di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2017 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere proprietario di un immobile sito alla via Mazzini n. 29 del Comune di Agropoli, distinto in catasto al foglio 40, p.lla 485, sub 4), e che, nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria posti in essere in esecuzione della d.i.a. presentata in data 10.9.2004, prot. n. 26014/2004, ha realizzato alcune opere in parziale difformità dal titolo edilizio, rappresentate dal solaio di copertura e dal completamento di una piccola balaustra.
Aggiunge di aver presentato in relazione al suddetto intervento, in data 18.1.2010, istanza di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs n. 42/2004, con riferimento alla quale la Soprintendenza, con provvedimento del 6.8.2010, ha reso parere favorevole, al quale ha fatto seguito il rilascio da parte del Comune di Agropoli a suo favore, "in qualità di proprietario di parte del fabbricato", del richiesto permesso di costruire in sanatoria (n. 4189/8470 del 28.9.2010).
Lamenta quindi l’illegittimità dei provvedimenti di autotutela adottati, prima, dal Comune di Agropoli, quindi, dalla Soprintendenza, con riferimento ai provvedimenti di assenso in precedenza rispettivamente emessi, sul presupposto che gli stessi fossero stati chiesti ed ottenuti dal ricorrente nella inesistente qualità di amministratore del condominio.
Mediante le censure formulate in ricorso, al fine di conseguire l’annullamento dei provvedimenti impugnati, viene quindi dedotto che: 1) i provvedimenti impugnati sono stati adottati sull’erroneo presupposto che i titoli abilitativi oggetto di autotutela fossero stati rilasciati al ricorrente, sig. UO FR, nella qualità e nell'interesse del condominio, mentre la semplice lettura delle premesse del permesso di costruire n. 4189 del 28.9.2010, ingiustamente annullato, consente di rilevare che l'istanza di permesso di costruire è stata presentata dal ricorrente “in qualità di proprietario di parte del fabbricato ubicato in Via Mazzini n. 29 del Comune di Agropoli (SA)” e che il richiedente è stato ritenuto legittimato alla sua presentazione sulla scorta dell’atto di compravendita del 24.4.2004 rep. n. 72348 racc. n. 29581 del notaio Cammarano e successivo
atto n. 72882 racc. n. 29781 dell’8.7.2004;.nè vale invocare l'eventuale necessità di un parere condominiale, atteso che le opere in oggetto attengono alla mera ristrutturazione del solaio di copertura ed al completamento di una piccola balaustra a servizio esclusivo dell'immobile di proprietà del ricorrente, per cui non si rende necessaria alcuna autorizzazione condominiale; 2) in violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, l’Amministrazione ha omesso di rilevare che non sussiste alcun interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire precedentemente rilasciato, che il ricorrente ha ultimato l'intervento edilizio, maturando il conseguente affidamento, e che sono decorsi oltre tre anni dal relativo rilascio; 3) l’impugnato provvedimento di annullamento confligge altresì con la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il quale consente di procedere all'annullamento in autotutela dei titoli edilizi solo nell'ipotesi in cui non sia possibile sanare gli eventuali vizi: nella specie, per contro, l’Amministrazione ha disposto l’annullamento dei titoli edilizi senza preventivamente verificare la possibilità di rimuovere gli eventuali vizi della procedura, nella specie senz’altro praticabile; 4) in violazione del disposto dell’art. 7 e dell’art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, la Soprintendenza ha totalmente omesso la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, mentre il Comune non ha correttamente valutato le osservazioni formulate dal ricorrente.
La difesa erariale ha prodotto pertinente documentazione, rilevando il carattere meramente consequenziale del suo provvedimento rispetto a quello di matrice comunale.
Tanto premesso, la proposta domanda di annullamento non è meritevole di accoglimento.
E’ infondata, in primo luogo, la censura intesa a sostenere l’erroneità del presupposto sul quale si fondano i provvedimenti impugnati, ovvero dell’assunto secondo cui i titoli abilitativi oggetto di autotutela sarebbero stati rilasciati al ricorrente, sig. UO FR, nella qualità di amministratore del condominio: erroneità dimostrata, ad avviso del ricorrente, dalle premesse del permesso di costruire n. 4189 del 28.9.2010, dalle quali si rileverebbe che l'istanza di permesso di costruire è stata presentata dal ricorrente “in qualità di proprietario di parte del fabbricato ubicato in Via Mazzini n. 29 del Comune di Agropoli (SA)” e che il medesimo è stato ritenuto legittimato alla sua presentazione sulla scorta dell’atto di compravendita del 24.4.2004 rep. n. 72348 racc. n. 29581 del notaio Cammarano e successivo atto n. 72882 racc. n. 29781 dell’8.7.2004.
La deduzione attorea, non corroborata mediante la produzione del citato permesso di costruire, è infatti smentita per tabulas , ove si consideri che l’istanza di rilascio del titolo edilizio, prodotta dalla difesa erariale, indica chiaramente che la stessa è stata presentata dal ricorrente “in qualità di amministratore del condominio via Mazzini” e che il suddetto l’ha firmata nella veste di “amministratore”.
Ugualmente infondata è la deduzione attorea secondo la quale non sarebbe stata necessaria, ai fini del conseguimento del titolo edilizio, l’acquisizione del parere condominiale, assumendo il ricorrente che le opere in oggetto attengono alla mera ristrutturazione del solaio di copertura ed al completamento di una piccola balaustra a servizio esclusivo dell'immobile di sua proprietà.
Deve invero osservarsi che la necessità del parere ( rectius , assenso) condominiale, che la falsa dichiarazione in ordine al titolo di legittimazione del ricorrente avrebbe impedito di acquisire, è stata ricollegata dall’Amministrazione comunale intimata all’incidenza delle opere, consistenti tra l’altro nella sostituzione della balaustra del parapetto, sull’aspetto esterno del fabbricato condominiale: incidenza che si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire, prodotta dalla difesa erariale, e dallo stesso intervento consultivo dell’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio, che evidentemente non sarebbe stato necessario nell’ipotesi di opere non rilevanti paesaggisticamente.
Nemmeno meritevole di accoglimento è la censura con la quale la parte ricorrente lamenta che il Comune intimato ha violato l’art. 21 nonies l. n. 241/1990, avendo omesso di indicare l’interesse pubblico all'annullamento del permesso di costruire precedentemente rilasciato, anche in considerazione dell’affidamento maturato in capo al ricorrente e del fatto che sono decorsi oltre tre anni dal rilascio del titolo annullato.
Deve invero osservarsi che la falsità dichiarativa contestata al ricorrente ha impedito la maturazione in capo al medesimo di alcun affidamento meritevole di protezione e che siffatta carenza (di un affidamento tutelabile) non può non incidere (in senso favorevole all’Amministrazione) anche sulla valutazione della ragionevolezza del termine entro il quale è intervenuto il provvedimento di autotutela (unico parametro temporale, alla data di adozione del provvedimento impugnato, cui parametrare normativamente la tempestività dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio).
Infondata è anche la censura con la quale viene dedotto che l’impugnato provvedimento di annullamento confliggerebbe con la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il quale consente di procedere all'annullamento in autotutela dei titoli edilizi solo nell'ipotesi in cui non sia possibile sanare gli eventuali vizi procedurali.
Deve invero osservarsi che, ai sensi della disposizione citata, “in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria…”.
E’ quindi evidente, in base al suo tenore testuale, che la possibilità di emendare i vizi della procedura deve essere valutata nella fase successiva all’adozione del potere di annullamento, allorché l’Amministrazione deve individuare il tipo di sanzione (ripristinatoria o pecuniaria) da applicare.
Non accoglibile è poi la censura intesa a lamentare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento da parte della Soprintendenza, in quanto il contraddittorio procedimentale ha trovato piena esplicazione nel corso del procedimento comunale, anche tenuto conto del carattere meramente consequenziale dell’intervento di autotutela della Soprintendenza.
Infine, non può essere accolta la censura con la quale il ricorrente lamenta che il Comune intimato non ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere le osservazioni procedimentali del ricorrente: da un lato, infatti, il ricorrente non ha prodotto copia delle osservazioni agli atti del giudizio, così precludendo al Tribunale di valutarne la rilevanza ai fini delle determinazioni comunali, dall’altro lato, dal tenore del provvedimento impugnato si evince che l’Amministrazione comunale le ha attentamente valutate, pur ritenendole insuscettibili di influire sull’esito del procedimento, ancorato alle (legittime) ragioni in precedenza esaminate.
Il ricorso deve quindi essere respinto, mentre la peculiarità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1305/2014, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
FR Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | FR Riccio |
IL SEGRETARIO