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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 2225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2225/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SERENA CIRIO e MARCO CARLO MONTESSORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
03/02/1975, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERENA CIRIO e MARCO CARLO MONTESSORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 13/11/2024;
oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
pagina 1 di 5
2. I coniugi hanno già provveduto ad abbandonare la casa coniugale ed hanno reperito autonome abitazioni e provveduto alla divisione dei beni mobili custoditi nella casa coniugale.
3. Le figlie minori, affidate al padre in regime di affidamento esclusivo, verranno collocate stabilmente presso l'abitazione del padre, presso il quale manterranno la residenza anagrafica;
4. Le figlie potranno stare con la madre a fine settimana alternati ed un pomeriggio infrasettimanale nella settimana del weekend non di pertoccanza della madre, con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali e di studio delle minori;
5. Durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, con particolare attenzione alle esigenze delle stesse.
6. Le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti.
7. Entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici.
8. La madre contribuirà al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00 mensili (€ 100,00 euro ciascuna). Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato al padre entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...] su carta prepagata intestata al padre;
9. il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie per le figlie minori;
10. le parti concordano altresì che gli assegni unici per le figlie minori saranno interamente versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare il consenso nelle sedi competenti;
11. Spese legali compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 8/10/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in OL ES (PV) il 21/09/2008 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
dalla loro unione sono nati l'11/07/2010 e il 19/12/2013, e non vi sono Persona_1 Per_2
altri figli naturali, legittimati o adottivi;
Con note scritte in sostituzione dell'udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Il Giudice Relatore, rilevando che nelle conclusioni congiunte le parti non avevano specificato le pagina 2 di 5 ragioni che giustificavano l'affido esclusivo in favore del padre derogando, quindi, alla regola generale dell'affido condiviso, fissava udienza al fine di permettere ai coniugi di chiarire tale punto.
All'udienza del 12/02/2025, le parti modificavano tale condizione e chiedevano congiuntamente che fosse “previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre ove assumeranno residenza.
Si prevede altresì la conferma di tutte le altre condizioni”.
Il Giudice riservava la causa per la decisone collegiale alla luce della modifica richiesta.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 C.p.c., depositato in data 08/10/2024, le parti hanno domandato la separazione consensuale e hanno rassegnato le condizioni riportate in epigrafe.
Le condizioni congiunte rassegnate dai coniugi devono essere accolte non risultando contrarie a all'interesse dei figli e neppure alle norme imperative di legge, avendo provveduto nel corso dell'udienza del 12/02/2025 a modificare la condizione che prevedeva l'affidamento esclusivo a favore del padre.
Le figlie minori e vivranno stabilmente con il padre, ove manterranno Persona_1 Per_2
anche la residenza anagrafica, trascorreranno con la madre fine settimana alternati e un pomeriggio nella settimana del weekend di pertinenza del padre;
la madre contribuirà al loro mantenimento con un importo di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia), mentre il padre si farà carico delle spese straordinarie nella misura del 100%.
Le condizioni di natura economica appaiono compatibili con i redditi dichiarati dai coniugi.
Le parti hanno dato atto di essere di fatto separate e di avere residenze autonome ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando pertanto la volontà di separarsi consensualmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in OL ES (PV) il 21/09/2008 (trascritto nei registri di Stato Civile del pagina 3 di 5 Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL ES (PV) il 21/09/2008 (anno 2008, n. 4, parte II, serie A);
autorizza
i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
dispone
- l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, ove assumeranno la residenza.
- che le figlie , e trascorrano con la madre fine settimana alternati e un Per_1 Per_1 Per_2
pomeriggio nella settimana del weekend di pertinenza del padre, con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali e di studio delle minori;
- che durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, con particolare attenzione alle esigenze delle stesse;
- che le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti;
- che entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici;
- che la madre contribuirà al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00 mensili (€
100,00 euro ciascuna). Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato al padre entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...] su carta prepagata intestata al padre;
- che il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie per le figlie minori;
- che gli assegni unici per le figlie minori saranno interamente versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare il consenso nelle sedi competenti;
Spese legali compensate
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente pagina 4 di 5 Dott. Paolo RAMPINI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2225/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti SERENA CIRIO e MARCO CARLO MONTESSORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
, codice fiscale , nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
03/02/1975, rappresentato e difeso dagli avv.ti SERENA CIRIO e MARCO CARLO MONTESSORO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 13/11/2024;
oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
pagina 1 di 5
2. I coniugi hanno già provveduto ad abbandonare la casa coniugale ed hanno reperito autonome abitazioni e provveduto alla divisione dei beni mobili custoditi nella casa coniugale.
3. Le figlie minori, affidate al padre in regime di affidamento esclusivo, verranno collocate stabilmente presso l'abitazione del padre, presso il quale manterranno la residenza anagrafica;
4. Le figlie potranno stare con la madre a fine settimana alternati ed un pomeriggio infrasettimanale nella settimana del weekend non di pertoccanza della madre, con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali e di studio delle minori;
5. Durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, con particolare attenzione alle esigenze delle stesse.
6. Le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti.
7. Entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici.
8. La madre contribuirà al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00 mensili (€ 100,00 euro ciascuna). Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato al padre entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...] su carta prepagata intestata al padre;
9. il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie per le figlie minori;
10. le parti concordano altresì che gli assegni unici per le figlie minori saranno interamente versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare il consenso nelle sedi competenti;
11. Spese legali compensate.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto depositato il 8/10/2024 gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in OL ES (PV) il 21/09/2008 (trascritto nei registri di Stato Civile del
Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
dalla loro unione sono nati l'11/07/2010 e il 19/12/2013, e non vi sono Persona_1 Per_2
altri figli naturali, legittimati o adottivi;
Con note scritte in sostituzione dell'udienza i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Il Giudice Relatore, rilevando che nelle conclusioni congiunte le parti non avevano specificato le pagina 2 di 5 ragioni che giustificavano l'affido esclusivo in favore del padre derogando, quindi, alla regola generale dell'affido condiviso, fissava udienza al fine di permettere ai coniugi di chiarire tale punto.
All'udienza del 12/02/2025, le parti modificavano tale condizione e chiedevano congiuntamente che fosse “previsto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre ove assumeranno residenza.
Si prevede altresì la conferma di tutte le altre condizioni”.
Il Giudice riservava la causa per la decisone collegiale alla luce della modifica richiesta.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 C.p.c., depositato in data 08/10/2024, le parti hanno domandato la separazione consensuale e hanno rassegnato le condizioni riportate in epigrafe.
Le condizioni congiunte rassegnate dai coniugi devono essere accolte non risultando contrarie a all'interesse dei figli e neppure alle norme imperative di legge, avendo provveduto nel corso dell'udienza del 12/02/2025 a modificare la condizione che prevedeva l'affidamento esclusivo a favore del padre.
Le figlie minori e vivranno stabilmente con il padre, ove manterranno Persona_1 Per_2
anche la residenza anagrafica, trascorreranno con la madre fine settimana alternati e un pomeriggio nella settimana del weekend di pertinenza del padre;
la madre contribuirà al loro mantenimento con un importo di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia), mentre il padre si farà carico delle spese straordinarie nella misura del 100%.
Le condizioni di natura economica appaiono compatibili con i redditi dichiarati dai coniugi.
Le parti hanno dato atto di essere di fatto separate e di avere residenze autonome ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando pertanto la volontà di separarsi consensualmente
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara
la separazione personale dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in OL ES (PV) il 21/09/2008 (trascritto nei registri di Stato Civile del pagina 3 di 5 Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL ES (PV) il 21/09/2008 (anno 2008, n. 4, parte II, serie A);
autorizza
i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
dispone
- l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, ove assumeranno la residenza.
- che le figlie , e trascorrano con la madre fine settimana alternati e un Per_1 Per_1 Per_2
pomeriggio nella settimana del weekend di pertinenza del padre, con orari e modalità da concordarsi tra le parti, tenendo conto delle esigenze personali e di studio delle minori;
- che durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere fino a 15 giorni anche non consecutivi con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, con particolare attenzione alle esigenze delle stesse;
- che le figlie trascorreranno le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre, secondo modalità da concordarsi tra le parti;
- che entrambi i genitori dovranno comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici;
- che la madre contribuirà al mantenimento delle figlie minori nella misura di € 200,00 mensili (€
100,00 euro ciascuna). Detto importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versato al padre entro il giorno 25 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN
[...] su carta prepagata intestata al padre;
- che il padre sosterrà al 100% le spese straordinarie per le figlie minori;
- che gli assegni unici per le figlie minori saranno interamente versati al padre. La madre presta con la presente il consenso a tal fine e si impegna a prestare il consenso nelle sedi competenti;
Spese legali compensate
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente pagina 4 di 5 Dott. Paolo RAMPINI
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