Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2024, proposto dalle sigg.re ST ER e ME ER, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Neri, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n. 107;
contro
il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico di Sepino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n. 74;
per l'annullamento
del decreto del Ministero della Cultura del 20 settembre 2024 con il quale è stata dichiarata “ la causa di pubblica utilità ai sensi dell''articolo 98 comma 1 del D. Lgs 42/2004, ai fini dell''espropriazione, degli immobili siti nel Comune di Sepino, catasto terreni, foglio 11, particella 57 ”;
di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preordinato connesso o conseguente, fra i quali:
- la nota prot. 8630 dell''08.03.2024 di comunicazione di avvio del procedimento;
- le relazioni allegate alla relativa richiesta del 14/23 marzo 2023 prot. 477;
- la nota prot. n. 1330 del 21.05.2024 e relativo verbale di accesso;
- la nota prot. n. 2082 del 02.08.2024;
- la nota prot. n. 2306 del 03.09.2024;
- la nota n. 2385 del 12.09.2024;
- tutti gli altri atti e provvedimenti richiamati nell''impugnato decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. LU LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le sig.re ST ER e ME ER sono proprietarie degli immobili ubicati in Sepino, nella C.da Altilia, sulle aree identificate nei registri catastali al fg. 11, p.lle nn. 57, 645 e 647.
1.1. Si tratta di beni ricadenti nell’area in cui un tempo esisteva l’antica civitas di Saepinum , la cui tutela e valorizzazione è ora demandata al Parco Archeologico di Sepino, istituito con d.P.C.M. n. 123 del 24 giugno 2021: area da tempo oggetto di iniziative espropriative.
1.2. Con questo scopo, diversi cespiti ricadenti nell’area venivano inseriti nel piano triennale di acquisizioni ai sensi del D.L. n. 98/2011, e con il Decreto n. 695/2018 la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’allora Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (oggi M.I.C.) dichiarava la pubblica utilità dell'espropriazione di una serie di immobili di interesse archeologico in quella zona.
1.3. Ulteriori iniziative espropriative sono state più di recente avviate, sempre nella suddetta prospettiva.
Da ultimo, con la nota n. 477 del 23 marzo 2023, il Direttore del Parco Archeologico di Sepino ha richiesto alla Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Tutela del Ministero della Cultura di avviare il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 95 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, al fine di espropriare altre aree private, tra cui i fondi di proprietà delle sig.re ER identificati nei registri catastali al fg. 11, p.lla n. 57 (cfr. all. n. 1 alla produzione della difesa erariale del 3 gennaio 2025).
1.4. Nel prosieguo della vicenda amministrativa, con la nota n. 8630 dell'8 marzo 2024 il Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, comunicava quindi alle sig.re ER l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’esproprio dell’immobile di loro proprietà sito al fg. 11, p.lla n. 57.
1.5. Infine, con il Decreto del Direttore Generale n. 1402 del 20 settembre 2024 il Ministero della Cultura ha effettivamente dichiarato la pubblica utilità dell’immobile testé detto.
2. Contro gli atti della procedura descritta le signore ER, in qualità di proprietarie del bene espropriando, hanno proposto quindi la presente impugnativa, affidandosi ai motivi di ricorso così rubricati:
I- « Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità manifesta e sviamento di potere. Violazione dei principi di lealtà, collaborazione, trasparenza e di buona amministrazione »;
II- « Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 98, 1° commma, D. Lgs. n. 42/2004; violazione e mancata applicazione delle norme di cui agli artt. 96 e 98, 2° comma, D. Lgs. n. 42/2004, nonché delle norme di cui al DPR 327/2001 e succ. mod. ed intregr. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motvazione e sviamento di potere sotto altri profili ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che l’azione amministrativa sarebbe stata affetta da eccesso di potere (motivo I), e da una presunta violazione dell’art. 98 del D.Lgs. n. 42/2004 (motivo II).
3. In resistenza al ricorso, per il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico di Sepino si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, eccependo l’infondatezza delle censure ex adverso proposte e domandando il rigetto dell’impugnativa.
4. Con l’ordinanza cautelare n. 4 del 9 gennaio 2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorso ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc.amm..
5. Nel successivo corso del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie.
6. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere integralmente respinto, in quanto le censure con lo stesso proposte risultano infondate.
8. Con il suo primo motivo è stato denunciato un presunto difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, vizio che avrebbe finito per cagionare:
- “ l’errore macroscopico costituito dalla pretesa accessibilità degli immobili part.lla 645 (fabbricato) e part.lla 405 (terreno) attraverso la part.lla n. 362 che, tuttavia e contrariamente a quanto assunto nella nota del 02.08.24, non solo non confina con la S.S. 87, ma non è utilizzabile neppure accedendo dalla strada comunale o vicinale, con la quale confina solo con uno spigolo costituito da un angolo acuto, impossibile da utilizzare come passaggio ” (cfr. il ricorso a pag. 6);
- inoltre, “ la segnalata inutilità della dichiarazione di pubblica utilità riferita al solo bene immobile oggetto della stessa (part.lla 57), tanto più che, contrariamente a quanto rappresentato nella relazione tecnica estimativa (cfr. pag. 15), di evidente pertinenza del contiguo fabbricato (par.lla n. 645) (cfr. il ricorso a pag. 6);
- infine, a presunta “ violazione dei principi di buon andamento della sua attività, di trasparenza e di collaborazione con i privati interessati ” (cfr. il ricorso a pag. 6).
Nessuno di questi rilievi è stato tuttavia suffragato dai necessari elementi probatori.
8.1. Innanzitutto, è rimasta del tutto indimostrata la tesi di parte ricorrente che il previsto esproprio comporterebbe l’inaccessibilità dei fondi siti sulle p.lle nn. 645 e 405.
In proposito l’Amministrazione, nel corso del procedimento, con la sua nota del 2 agosto 2024 aveva già opposto con chiarezza alle interessate che, “ Per quanto attiene la dedotta inaccessibilità di altri fondi di proprietà della cliente per effetto dell'esproprio della particella 57, dall'esame delle risultanze catastali l’accesso alle particelle 645 e 405 ben risulta possibile attraverso la particella 362 che peraltro si rivela più comodo e praticabile sia perché nelle immediate vicinanze della SS 87 sia perché non richiede il transito attraverso l’area archeologica ” (cfr. la pag. 2 della citata nota, in atti quale all.n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 14 dicembre 2024).
Il ricorso in esame, dal canto suo, si limita ad affermare che il fondo di cui alla p.lla 362, “ contrariamente a quanto assunto nella nota del 02.08.24, non solo non confina con la S.S. 87, ma non è utilizzabile neppure accedendo dalla strada comunale o vicinale, con la quale confina solo con uno spigolo costituito da un angolo acuto, impossibile da utilizzare come passaggio ” (cfr. il ricorso a pag. 6).
Il fatto è poi che, al contrario di quanto sostenutosi con il ricorso, la lamentata inaccessibilità dei predetti fondi non si evince dalla planimetria catastale pur allegata agli atti del giudizio dalle ricorrenti. La pagina che le ricorrenti hanno depositato in giudizio, infatti, già di per sé lascia intravedere il percorso alternativo, rappresentato dall’Amministrazione, che consentirebbe l’accesso ai fondi di cui alle p.lle nn. 645 e 405 attraverso la n. 362 (cfr. all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 14 dicembre 2024).
La produzione appena detta, quindi, non vale certo a dimostrare l’assunto della paventata interclusione.
La parte ricorrente, inoltre, con il proprio gravame, si è limitata ad asserire l’impraticabilità del punto di accesso alternativo indicato dall’Amministrazione, senza allegare alcun elemento di riscontro di una simile circostanza.
8.2. Altrettanto indimostrata è rimasta l’affermazione secondo la quale la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe stata “inutile”. Il ricorso, al riguardo, ha richiamato il contenuto delle note trasmesse dalla sig.ra ST ER all’Amministrazione in data 11 luglio 2024, con le quali la stessa aveva “ osservato l'inutilità della dichiarazione di pubblica utilità dell'immobile di cui 4 alla part.lla 57, rivendicandone la natura e la consistenza di fabbricato, ed aveva -comunque rappresentato e lamentato che la programmata espropriazione del bene, nonché di quello contiguo part.lla 64, le avrebbe impedito l'accesso al fabbricato part.lla n. 645 ed anche al limitrofo terreno part.lla 405 ” (cfr. il ricorso alle pagine 4 e 5).
In primis , non sono sufficienti a suffragare la tesi della “inutilità” le fotografie allegate agli atti di causa (all.ti nn. 1,2 e 3 alla produzione della parte ricorrente del 7 gennaio 2025), dalle quali -peraltro- si evince che i fabbricati oggetto di esproprio non versano in perfetto stato di conservazione.
Dalle foto, invero, emerge la presenza di un passaggio tra due fabbricati, tuttavia questo dato non è affatto sufficiente a dimostrare che il fabbricato insistente sulla p.lla 57 abbia natura pertinenziale rispetto ad un’abitazione adiacente (che sarebbe ubicata sulla p.lla n. 645).
8.3. Infine, neppure emergono indici di una qualsiasi violazione dei principi di buon andamento e di collaborazione: neppure questa generica censura, infatti, è risultata assistita dai necessari elementi di specificazione e, altresì, di concreto riscontro probatorio.
8.4. In conclusione, nel descritto contesto di risultanze, non si rinviene alcun deficit istruttorio dell’azione amministrativa, né tanto meno una qualche forma di travisamento dei fatti, onde il primo motivo di gravame deve essere pertanto disatteso.
9. Del pari carente di pregio risulta altresì il secondo motivo del ricorso, calibrato sulla presunta inapplicabilità al caso concreto dell’art. 98, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004.
Secondo parte ricorrente, la normativa applicabile nel caso di specie sarebbe stata quella dettata dagli artt. 96 e 98, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, in luogo di quella di cui agli artt. 95 e 98, comma 1, della stessa fonte: premessa che avrebbe imposto, nella fattispecie, la necessità della preventiva approvazione di un " progetto complessivo di restauro del complesso immobiliare in questione " (cfr. il ricorso a pag. 10).
L’impostazione a base di questo secondo mezzo è tuttavia infondata, come emergerà già dal richiamo della disciplina di settore.
9.1. Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 42/2004 (rubricato “ Espropriazione di beni culturali ”):
- “ I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi ” (comma 1);
- “ Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento ” (comma 2).
Va poi soggiunto che l’espropriazione dei beni culturali ex art. 95 cit. può avvenire “ per fini strumentali ” ( ex art. 96) o “ per interesse archeologico ” ( ex art. 97), senza che, tuttavia, la scelta tra le due richiamate finalità segni una qualche forma di apprezzabile differenza sul piano della disciplina applicabile alla “ Dichiarazione di pubblica utilità , regime il quale, in ogni caso, è quello di cui al successivo art. 98 del D.Lgs. n. 42/2004.
Quest’ultimo (rubricato appunto “ Dichiarazione di pubblica utilità ”), a sua volta, dispone che:
- “ La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero ” (comma 1);
- “ Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ” (comma 2).
Il successivo art. 99 è poi dedicato al tema della “ Indennità di esproprio per i beni culturali ”, regolato, anch’esso, a prescindere dal fatto che la procedura espropriativa sia stata attivata “ per fini strumentali ” ex art. 96 cit. o “ per interesse archeologico ” ai sensi del successivo art. 97.
In ogni evenienza, infine, “ Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ” (cfr. l’art. 99 del D.Lgs. n. 42/2004).
9.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato espressamente assunto “ ai sensi dell’articolo 95 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004 ” (come si evince dal suo oggetto) e sulla base della premessa secondo la quale “ l’acquisizione del terreno in questione faciliterebbe il risanamento necessario per eliminare il degrado in cui versa l’area e per la sua completa fruizione e valorizzazione ” (cfr. il decreto impugnato): ora, come sta per osservarsi, l’Amministrazione ha legittimamente decretato la pubblica utilità “ ai sensi dell’articolo 98 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 ” (cfr. il decreto impugnato).
9.3. La costante giurisprudenza amministrativa ha, sul punto, ribadito come " le specificità della fattispecie dell'art. 95 sono dunque le seguenti: oggetto dell'esproprio è un bene già qualificato come bene culturale, che può anche essere un bene mobile; scopo primario dell'espropriazione è anzitutto l'acquisizione del bene, per la sua migliore fruizione, e non la realizzazione di un'opera con effetto di trasformazione del territorio (comma 1); l'espropriazione prevista dall'art. 96 ("Espropriazione per fini strumentali"), invece, viene disposta se l'esproprio di "edifici ed aree" è necessario per "isolare o restaurare beni culturali immobili" per "assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso "(cfr. Cons. Stato, sent. 669/15).
Nel primo caso, pertanto, (" espropriazione del bene culturale ") il fine è di assicurare la miglior tutela e fruibilità pubblica del bene già conosciuto e dichiarato di interesse culturale (vincolato); in questo caso la dichiarazione di pubblica utilità (ministeriale) coincide con la manifestazione di volontà di assicurare migliori condizioni di tutela e fruibilità del bene vincolato mediante l'acquisto al demanio pubblico; ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (come previsto dall'art. 94 del testo unico del 1999 e, oggi, dal comma 2 dell'articolo 98 del codice del 2004), non è quindi richiesta la previa approvazione di un progetto di intervento.
Nel secondo caso, viceversa, (così come nella espropriazione dei beni archeologici), " il fine specifico è quello di isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso, ovvero di eseguire ricerche archeologiche; l'oggetto è un immobile che non è (o non è ancora) stato dichiarato di interesse culturale (vale a dire l'immobile, in sé privo di interesse culturale, confinante o vicino a quello vincolato, oppure l'area sulla quale eseguire le ricerche archeologiche); la dichiarazione di pubblica utilità richiede l'approvazione di un progetto (di isolamento o restauro etc. del monumento, ovvero della ricerca archeologica) " (cfr. T.A.R. Campania, Sez. V, 24 aprile 2020, n. 1467; id. n. 40/2007; nonché T.A.R. Molise, 12 dicembre 2019, n. 445).
In entrambe le fattispecie diverse da quella disciplinata dall'art. 95 cit., il bene da espropriare non è di per sé tale ma è in rapporto con un bene culturale (in atto ai sensi dell'art. 96, ovvero in via potenziale ai sensi dell'art. 97) ed è sempre un bene immobile. Inoltre, lo scopo primario consiste nell'eseguire un'opera ovvero un intervento con trasformazione dell'area, non contemplando il procedimento fasi di competenza degli enti territoriali non regionali.
A tali specificità della fattispecie dell'art. 95 si correla la stessa specialità del relativo procedimento di espropriazione rispetto a quello disciplinato in via generale dal d.P.R. n. 327 del 2001, relativo alla espropriazione di immobili, o diritti relativi, per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, come risulta confermato sia dall'art. 100 del Codice, che riferisce l'applicazione delle " disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità ", in quanto compatibili, ai " casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 ", non citando l'art. 95 cit.; sia dall'art. 52 del d.P.R. n. 327 del 2001, che, in riferimento ai pertinenti articoli del Testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali vigente all'epoca, dispone che " Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico ", non venendo anche in tal caso citata la corrispondente disposizione sulla espropriazione dei beni culturali (art. 91).
Merita, ancora, menzione che, in forza dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 42/2004 del Codice dei Beni Culturali, è statuito che " sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ... ".
9.4. Tanto premesso in punto di diritto, dalla disamina appena svolta, appare del tutto inconferente la censura all'uopo sollevata dalle odierne ricorrenti in forza del ritenuto assunto secondo cui l'Amministrazione avrebbe attivato, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art. 96 del Codice dei Beni Culturali in assenza dell'approvazione del prescritto progetto definitivo delle opere, dovendosi ritenere, al contrario, che il procedimento posto in essere dal Ministero resistente sia stato quello previsto dall'art. 95.
Milita in tal senso, prioritariamente, il fatto che l'immobile espropriando era stato dichiarato bene culturale dal decreto di vincolo, conformemente alla previsione di cui al citato art. 95, secondo cui l'espropriazione dei beni culturali riguarda, appunto, un bene già qualificato come bene culturale.
Invero, come risulta dai documenti depositati in giudizio dall'avvocatura erariale, sull'area oggetto della dichiarazione di P.U. insiste un vincolo di tutela indiretta apposto con il D.M. del 24 febbraio 1992, ex lege n. 1089/19 39 che individua una zona di rispetto denominata “AREA ARCHEGOLOGICA DI ALTILIA-SEPINO” della quale fa parte anche l’area ricadente sul fg. 11 p.lla 57 (cfr. all. 1.4 alla produzione della difesa erariale del 3 gennaio 2025), che circoscrive l'area oggetto della dichiarazione di P.U..
Tale inclusione si giustifica con la collocazione dell'area in oggetto all'interno del più ampio bene archeologico, essendovi immediatamente contiguo, costituito dal complesso archeologico dell’antica città di Sepino.
Unitamente al suddetto elemento formale, secondariamente, devono evidenziarsi anche le finalità complessive della procedura espropriativa che appaiono in linea con quelle delineate nel suddetto art. 95 cit..
Invero, nelle relazioni scientifiche allegate agli atti del procedimento si legge che:
- nella “relazione introduttiva” allegata alla suddetta richiesta l’Ufficio proponente esponeva come la dichiarazione di pubblica utilità, fra l’altro, “ consente l’esproprio degli immobili su Porta Tammaro che, allo stato, costituisce l’ingresso principale del Parco – anche per motivi di sicurezza - direttamente dalla SS 87 e che necessitano di importanti interventi edilizi di restauro che potrebbero essere realizzati attraverso l’utilizzo di fondi già stanziati ……Permette, sul piano degli obiettivi di chiusura del Parco, in concomitanza con l’eventuale ottenimento di fondi nell’ambito del piano triennale di acquisto immobili di cui sopra, di completare l’esproprio degli immobili e della aree poste ad est ed ovest della Porta Tammaro così dando continuità alla perimetrazione del Parco saldando le relative aree con quelle della fascia esterna oggetto del Decreto Prefettizio del 2001 e anch’esse rientranti nella predetta richiesta di dichiarazione di pubblica utilità…..onde consentire un decisivo avanzamento nel processo di acquisizione allo Stato delle aree private rientranti nell’area archeologica per il raggiungimento dell’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione dell’area stessa” (cfr. all. n. 1.1 alla produzione della difesa erariale del 3 gennaio 2025);
- inoltre, nella “relazione archeologica” allegata alla medesima richiesta si sottolineava “ lo scopo di migliorare le condizioni di tutela, di decoro, di godimento ai fini della fruizione pubblica del bene medesimo ”, e, con particolare riferimento alla p.lla 57, si aggiungeva quanto segue: “ Il terreno è localizzato tra la cortina esterna e quella interna della cinta muraria e la torre inglobata nel fabbricato al F. 11 p. lla 645, oggetto della stessa procedura. L’immobile, di mq 70, risulta qualificato come terreno seminativo e si pone a ridosso; dell’edifico attiguo che versa in cattivo stato di conservazione e risulta pericolante e in parte inaccessibile (figg. 11- 14). Sul terreno è presente una struttura in blocchi cementizi e pietre, con copertura in tavolato ligneo che si presente fatiscente e pericolante (fig. 15). L’acquisizione del terreno da parte dello Stato faciliterebbe il risanamento architettonico necessario per eliminare il degrado in cui attualmente riversa l’area e per una sua completa 6 fruizione ” (cfr. all. n. 1.2 alla produzione della difesa erariale del 3 gennaio 2025).
9.5. Ciò premesso, l' iter espropriativo posto in essere dall'Amministrazione risulta riferibile alla fattispecie di cui all'art. 95 del citato Codice, in quanto necessario a completare il quadro espropriativo dell'unità immobiliari disseminate nell'area archeologica, al fine di garantire la migliore fruizione del bene archeologico nonché di assicurare il circuito di protezione perimetrale del sito.
9.6. In definitiva, ne discende la legittimità del procedimento posto in essere dall'Amministrazione.
10. Non guasta in conclusione aggiungere che la legittimità dell’azione espropriativa complessivamente dispiegata dalle Amministrazioni resistenti per la valorizzazione e tutela del Parco Archeologico di Sepino è stata già in passato acclarata da questo Tribunale con la sentenza n. 445 del 2019 e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1696 del 1° marzo 2021.
11. In definitiva, risultando infondate tutte le censure proposte dalle odierne ricorrenti, il ricorso in epigrafe deve pertanto essere integralmente respinto.
12. Le spese processuali, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge, possono essere infine integralmente compensate tra tutte le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
LU LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU LA | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO