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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/09/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1501/2024 R.G.,
Promossa da
sito in Catania viale R. Sanzio 2, in persona AR dell'amministratore pro tempore (c.f. (C.F. )), rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Sondra Gianino;
APPELLANTE
Contro
, nato ad [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti. dall'avv. Antonio Mirone;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti. dall'avv. Santi Puglisi;
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo Con sentenza n. 4676, pubblicata il 4 ottobre 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sull'opposizione proposta dal avverso il AR decreto ingiuntivo n. 2669/2020 emesso il 7 luglio 2020 su ricorso di (col Controparte_2 quale veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 15.760,61, oltre interessi e spese di procedura monitoria), così statuiva: “accoglie parzialmente l'opposizione
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2669/2020; condanna il
[...]
al pagamento della somma di euro 11.058,56 in favore di Controparte_3 CP_2
oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna fattura al soddisfo;
rigetta le restanti
[...] domande;
compensa in ragione di metà le spese processuali tra il condominio opponente e
condanna il al pagamento della Controparte_2 AR restante metà in favore di .............. condanna il Controparte_2 AR
al pagamento delle spese nei confronti di ..............”.
[...] Controparte_1
A sostegno di tale pronuncia, per quanto in questa sede interessa, rilevava il primo giudice che “La domanda di manleva proposta dal nei confronti del precedente AR amministratore non è fondata. La difesa del ha dedotto Controparte_1 AR
l'inadempimento del precedente amministratore rispetto ai doveri discendenti dal rapporto di mandato, lamentando una responsabilità ai sensi degli artt. 1710, 1711, 1129 e 1130 c.c.
Rileva il decidente che non sussista l'inadempimento dell'amministratore, al quale non può addossarsi la responsabilità per l'inadempimento dall'obbligo di pagamento dell'impresa di ascensori. Esaminando gli addebiti contestati da parte opponente, si osserva come non possa essere imputata al precedente amministratore la responsabilità per non avere comunicato la disdetta dal contratto. Come è stato sopra evidenziato, la delibera assembleare del 14.12.2015 non attribuiva all'amministratore il compito di comunicare la tempestiva disdetta dal contratto, avendo la stessa soltanto un valore programmatico in ordine all'intenzione dei condomini di acquisire alcuni preventivi a condizioni più vantaggiose. Peraltro, il non ha dimostrato di avere consegnato AR all'amministratore detti preventivi, sicché non può dirsi che il precedente amministratore abbia esorbitato dai limiti del mandato ovvero che non abbia dato attuazione al deliberato assembleare. Quanto alla possibilità di comunicare la disdetta, non è condivisibile quanto affermato da parte opponente in ordine al fatto che comunque l'amministratore si sarebbe CP_ dovuto avvedere dell'onerosità del servizio fornito da e comunicare la disdetta.
Premesso che la manutenzione degli ascensori costituisce un obbligo di fonte legale (come sopra precisato), l'amministratore avrebbe sicuramente compiuto un atto (questo sì) esorbitante dai propri poteri laddove avesse intimato la diffida e stipulato un contratto con altra impresa senza autorizzazione dell'assemblea. In ordine alla mancata sottoposizione CP_ all'assemblea della nuova proposta contrattuale di del 14.12.2017 (doc. 9), va osservato che se è vero che detta proposta non sia stata inserita all'ordine del giorno delle due assemblee del 19.12.2017 (doc. 10) e del 7.5.2018 (doc. 11), non va trascurato che entrambe le assemblee siano andate deserte sicché l'amministratore non ha avuto la possibilità di esporre la nuova proposta contrattuale nemmeno all'ultimo punto dell'ordine del giorno, dedicato alle c.d. “varie ed eventuali”. Infine, non è dimostrato che
l'inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo sia imputabile al precedente amministratore. Gli estratti conto BNL del condominio (doc. 30-31- 32) danno atto di un andamento altalenante dei conti condominiali ma comunque inidoneo a soddisfare il credito CP_ di , atteso che: il saldo al 31.12.2016 era pari ad euro 713, al 31.12.2017 era di euro
9.531,28, ed al 30.06.2018 di euro 31,83. In ogni caso, la presenza di liquidità
(concretamente esistente solo al 31.12.2017) non è elemento sufficiente per imputare al geometra la responsabilità del mancato pagamento dell'impresa, sia perché la CP_1 gestione condominiale è complessa e prevede necessariamente la necessità di assicurare il pagamento di altri servizi sia perché i bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2015, 2016 e
2017 non furono approvati dall'assemblea, che lasciò deserte le due adunanze del
19.12.2017 e del 7.5.2018”.
Avverso tale decisione il ha interposto appello AR con atto di citazione notificato in data 4 novembre 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Si è, altresì, costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 appellata nella parte in cui contiene la statuizione di condanna del Controparte_4
al pagamento della somma di € 11.058,56, oltre interessi legali dallo scaduto al
[...] saldo, rimettendosi alle determinazioni che la Corte di Appello adita riguardo alla fondatezza o meno della domanda di manleva spiegata dal appellante nei confronti di AR
. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 giugno 2025.
Motivi della decisione
Col primo articolato motivo dell'impugnazione, il AR
2 censura la sentenza laddove il primo giudice ha rigettato la domanda di manleva proposta
[...] dal nei confronti del precedente amministratore , ritenendo AR Controparte_1 che non sussista inadempimento ai doveri di cui all'art. 1130 c.c.. Sostiene che, sebbene l'assemblea abbia espresso la volontà di impedire il tacito CP_ rinnovo dei contratti in essere con , non ha dato seguito a tale Controparte_1 richiesta, contravvenendo ai doveri dall'art. 1130 c.c.; che la conclusione cui giunge il giudice di prime cure è erronea e contraddittoria tanto più se si considera che con e-mail del CP_ 14.12.2017 la ha comunicato all' una nuova proposta contrattuale, CP_1 decisamente più vantaggiosa di quella in essere a quella data, e l'amministratore non solo non ha mai comunicato la predetta proposta all'assemblea condominiale ma non l'ha nemmeno inserita all'ordine del giorno delle successive assemblee del 19.12.2017 e del
07.05.2018, contravvenendo ancora una volta ai doveri discendenti dal rapporto di mandato con il ed arrecando un grave pregiudizio economico al;
che AR AR
, in virtù dei poteri di rappresentanza attribuitegli dalla legge, avrebbe Controparte_1
CP_ dovuto/potuto comunicare tempestivamente la disdetta dei contratti in essere con , sottoscrivendo nell'interesse del Condominio nuovi contratti per la manutenzione degli ascensori a condizioni più vantaggiose;
che il primo giudice non ha tenuto conto dei documenti prodotti dal che attestano la presenza di liquidità di cassa per gli anni AR
2016, 2017 e 2018 (durante la gestione ), né che l'amministratore non ha CP_1 CP_1 prodotto alcuna prova contraria idonea a dimostrare di avere adempiuto o a giustificare CP_ l'inadempimento e. quindi, il mancato pagamento del fornitore per cause al medesimo non imputabili;
Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la presenza di liquidità di cassa non fosse elemento sufficiente per imputare all' la responsabilità del mancato CP_1 pagamento dell'impresa; che il giudice di primo grado ha omesso di valutare il verbale del
4.5.2018 di revoca dell'amministratore Geom. per mala gestio. CP_1
Il motivo è infondato.
E', invero, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo all'insussistenza del dedotto inadempimento di degli obblighi connessi al mandato di Controparte_1 amministratore del , resistendo, le argomentazioni Controparte_3 espresse dal tribunale a supporto della dedotta infondatezza della domanda di inadempimento, ai rilievi svolti dal con il proposto Parte_2 gravame.
Deduce il condominio con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato da
[...] che l avrebbe “.... esorbitato dai propri poteri avendo assunto CP_2 CP_1 autonomamente (contro la volontà assembleare) decisioni relative ad attribuzioni non ordinarie (contratti gravosi e vessatori di durata decennale e con oggetto e corrispettivo indeterminato ed indeterminabile), i.e. mancata disdetta dei contratti di manutenzione n. 10181302 e n. 10181401 e dei contratti aggiuntivi di reperibilità e pronto intervento con conseguente rinnovo tacito dei detti contratti dall'1.7.2017 per un ulteriore periodo decennale, con ciò esponendo il condomino da egli amministrato (i cui interessi avrebbe invece dovuto tutelare) alle pretese arbitrarie e discrezionali della ditta manutentrice”.
Soggiunge che l' avrebbe “..... violato l'art. 1130 co. 1 n. 1 e n. 10 c.c. per non aver CP_1 eseguito la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 14.12.2015 (doc. 4 cit) con la quale l'assemblea, nell'ottica di realizzare economie e spese fisse, aveva deliberato di reperire preventivi di manutenzione con formula all-inclusive e di dare attuazione dal 2016 al preventivo con il prezzo più basso”.
L' , inoltre, non avrebbe “......... sottoposto all'assemblea del condominio la CP_1 proposta di nuovo contratto a condizioni più vantaggiose che la gli sottopose Controparte_2 con e mail del 14.12.2017 (doc. 9). Nello specifico pur avendo il Geom. ricevuto il CP_1
CP_ 14.12.2017 dalla la proposta di nuovo contratto, non si preoccupò di informare l'assemblea dei condomini per le determinazioni consequenziali e non inserì l'argomento all'ordine del giorno delle successive assemblee del 19.12.2017 e del 7.5.2018”.
Ciò detto, l'assemblea condominiale in data 14.12.2017 sull'ordine del giorno
“Richiesta Perricone di sostituzione del manutentore degli ascensori” ha deliberato: “I condomini, nell'ottica di realizzare economie e spese fisse, reperiranno dei preventivi di ascensoristi con formula all-inclusive. Sarà data attuazione dal 2016 al preventivo col prezzo più basso”.
Orbene, dal tenore della delibera, ad avviso della Corte, non è dato rinvenire l'obbligo a carico dell'amministratore di disdire i contratti di manutenzione in essere con CP_2
[... ed è, comunque, pacifico che all'amministratore non sono pervenuti da parte CP_1 dei condomini preventivi che avrebbero dovuto reperire, sicchè correttamente il primo giudice “... osserva come non possa essere imputata al precedente amministratore la responsabilità per non avere comunicato la disdetta dal contratto ....... Peraltro, il non ha dimostrato di avere consegnato all'amministratore detti preventivi, AR sicché non può dirsi che il precedente amministratore abbia esorbitato dai limiti del mandato ovvero che non abbia dato attuazione al deliberato assembleare”.
Né è consentito attribuire il dedotto inadempimento per non avere l inserito CP_1
CP_ la proposta di nuovo contratto ricevuta da servizi con mail del 14.12.2017 all'ordine del giorno delle successive assemblee del 19.12.2017 e del 7.5.2018, atteso che dette assemblee sono andate entrambe deserte e, come rilevato dal primo giudice,”... l'amministratore non ha avuto la possibilità di esporre la nuova proposta contrattuale nemmeno all'ultimo punto dell'ordine del giorno, dedicato alle c.d. “varie ed eventuali”.
E' parimenti in ordine al mancato pagamento delle prestazioni resi da Controparte_2 non è dato ravvisare responsabilità alcuna in capo all'amministratore , mancando CP_1 la prova, a fronte della produzione degli estratti conto BNL del condominio che registravano un saldo al 31.12.2016 pari ad euro 713, al 31.12.2017 di euro 9.531,28 ed al 30.06.2018 di euro 31,83, che sussistesse la relativa disponibilità di cassa e che, comunque, il pagamento del corrispettivo maturato in favore di avrebbe consentito di Controparte_2 assicurare il pagamento di altri servizi condominiali altrettanto essenziali. E' pacifico, inoltre, che i bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, anni ai quali si riferisce la spesa in questione, non furono approvati dall'assemblea, che lasciò deserte le due adunanze del 19.12.2017 e del 7.5.2018.
Giova, peraltro, rilevare che, sebbene la proposta contrattuale del 14.12.2017 sia stata consegnata dall' alla successiva gestione condominiale, giusta verbale CP_1
29.06.18, epperò solo in data 28 febbraio 2019 il condominio di Controparte_3 ha formulato disdetta dei contratti in essere con con decorrenza 30 giugno Controparte_2
2019.
La domanda svolto con l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui si chiede che l “....nella ipotesi di conferma anche parziale del D.I. 2669/2020 e/o di condanna CP_1 del opponente al pagamento di somme in favore della in forza AR Controparte_2 dei contratti nn. 10181302 e 10181401 e dei contratti aggiuntivi di reperibilità e pronto intervento, il medesimo venga condannato a rivalsare e/o manlevare il Controparte_5
” è da ritenere, comunque, infondata, atteso che le somme di cui alla
[...] pretesa creditoria avanzata monitoriamente da afferisce a prestazioni di cui Controparte_2 il ha goduto, sicchè alcun danno nei confronti di quest'ultimo è riconducibile in AR ragione del mancato pagamento del corrispettivo oggetto di ingiunzione.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5200,01_26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività difensiva svolta. Tali spese si liquidano in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di rito. Nulla sulle spese in relazione alla posizione di nei cui Controparte_2 confronti la notifica dell'impugnazione è da intendere quale mera denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal
[...]
, avverso la sentenza n. 4676, pubblicata il 4 ottobre Parte_3
2024, del giudice unico del tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna il
[...]
in Catania a rifondere, in favore di le spese Controparte_3 Controparte_1 del grado, che liquida, in favore del procuratore antistatario, in complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 12 settembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena