Articolo 54 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 53Articolo 55
Versione
13 aprile 1963
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Versione
17 aprile 1968
Art. 54.
In caso di riunione di due uffici locali, il direttore dell'ufficio soppresso viene trasferito ad un altro ufficio disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 53 primo comma.
((Nel caso di classificazione di un'agenzia di un ufficio locale di gruppo D o di gruppo B al gruppo superiore, il titolare od il direttore puo' rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purche' il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi))
Entrata in vigore il 17 aprile 1968