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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/02/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE _________________
VERBALE DI UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 15/02/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 888/2023 R.G.
È comparso, per il ricorrente, l'avv. MARIA CATENA SPURIO RASIZZI la quale insiste in ricorso e si riporta alle note scritte, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione.
Per la CAPITANERIA DI PORTO è comparso il II cap. Aiutante Testimone_1 il quale insiste in comparsa e chiede il rigetto dell'opposizione.
IL G.U. invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888/2023 R.G.
TRA
(CF/P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, via
Cristoforo Colombo 167 presso lo studio professionale dell'avv. Maria Catena Spurio
Rasizzi e dell'avv. Francesco Aloisi che la rappresentano e difendono come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ) in persona del Comandante e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 6, comma 9, d. lgs. n. 150/2011
OPPOSTO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 9 luglio 2023 la riassumeva Parte_1 davanti a questo Tribunale il giudizio di opposizione alle ordinanze nn. 41, 42 e 43/2023 con cui la (nel prosieguo, Controparte_1 semplicemente, la ) gli aveva ingiunto il pagamento di complessivi € 6.064,00 CP_1 per violazioni in materia di pesca.
2 Fissata l'udienza (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e integrato il contraddittorio, con comparsa del 27 dicembre 2023 si costituiva la Capitaneria, resistendo.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
2. – È ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove l'amministrazione non adempia
l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass., n. 1122/1999; Cass. n.
1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n.
689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n.
150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato,
“il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – lo si nota incidentalmente – vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione (nemo tenetur se detegere).
Spetta dunque alla provare i fatti costitutivi posti a fondamento della CP_1 sanzione.
Nondimeno è assolutamente pacifico che sia il verbale di accertamento dell'infrazione sia la relazione di servizio fanno “piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed
3 alle dichiarazioni delle parti” (così, e.g., Cass., n. 23800/2014), mentre non vincolano rispetto al loro contenuto informativo (appreso da terzi) e valutativo.
2. – In primo luogo la censura i verbali di accertamento, lamentando Parte_1 che le violazioni non sono state contestate nello stesso momento del loro rilevamento.
La doglianza è infondata.
L'art. 14, commi 1 e 2, L. n. 689/1981 prevede che “[l]a violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste un obbligo di contestazione immediata e la scelta dell'Amministrazione di procedere a una contestazione differita trova una causa legittima nella natura delle operazioni.
Risulta infatti ex actis che l'irrogazione delle sanzioni prende le mosse da un'attività di monitoraggio nell'ambito del Golfo di Patti volta al contrasto della pesca illegale del Parte_
ovvero del e del giacché «non risultano unità da pesca professionali Parte_2 Pt_3 autorizzate ad intraprendere tale pesca, da parte del competente » Organizzazione_1
(v. il rapporto NOPA redatto il 10 febbraio 2022 in atti).
È allora naturale che, al fine di fare emergere eventuali trasgressioni nonché alla luce delle contestazioni concretamente elevate (su cui v. meglio infra) i militari della Capitaneria dovessero rimanere nascosti e monitorare a distanza l'imbarcazione “San Vincenzo”
08MZ426: sarebbe assolutamente contrario a ogni logica immaginare che lo stesso accertamento – legittimo o meno – avrebbe portato ai medesimi risultati se gli agenti fossero stati ben visibili in mare aperto.
Pertanto, in difetto di un onere di contestazione immediata ed essendo provato e non negato che gli estremi delle violazioni sono state notificate nei termini, l'opponente non ha di che dolersi sotto questo specifico profilo.
3.1. – I restanti profili di opposizione attengono al merito delle ordinanze-ingiunzione e, pertanto, è necessario individuare separatamente le trasgressioni contestate.
Con l'ordinanza n. 41/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 11, comma 1, d. lgs. n.
4/2012 in relazione all'1, comma 3, D.M. 24 novembre 2008 e all'art. 10, comma 1, lett.
4 h) del medesimo decreto legislativo, alla cui stregua “[a]l fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di (...) h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa”.
In particolare, si contesta l'utilizzo dell'apparato motore di bordo per calare in mare con azione circuitante una rete trainata tipo “sciabica da natante”.
La violazione di cui all'ordinanza n. 41 riposa pertanto nell'impiego dell'apparato motore nonostante l'imbarcazione sia abilitata solo alla pesca remo-velica.
Come si legge nel PVC n. 091105A: “da successive verifiche d'ufficio è stato accertato che l'unità di pesca in parola risulta munita di “licenza di navigazione” n. 09/2021 con la quale viene abilitata alla pesca "removelica”. Inoltre, l'“attestazione provvisoria” per l'esercizio della pesca marittima n.
000002/rilasciata in data 02.07.2021 non indica, per tale attività, la presenza di motori apparato/potenza”.
Sul punto la società cooperativa ha affermato che “l'azione della cala, posizionamento della rete in mare con relativo spostamento dell'imbarcazione, può senz'altro effettuarsi con l'uso dell'apparato motore in quanto lo spostamento dell'imbarcazione a remi sarebbe impossibile anche per l'eccessivo sforzo fisico degli operatori, come le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione possono far intuire ed evidenziare”. Ha altresì sostenuto che il
“DM del 24.11.2008 del impone il divieto dell'uso del motore solo per CP_2
l'azione di prelievo (del prodotto pescato) e pertanto la rete non può essere salpata solo in questo caso con l'aiuto del motore di bordo a cui è collegato un verricello.
Dall'interpretazione della normativa, la violazione può compiersi solo nel caso di azione di prelievo e non di posizionamento della rete in mare e nel PVC si parla solo di operazione in cui veniva calata la rete in mare con azione circuitante”.
Il rilievo non persuade.
Infatti, l'art. 1 del D.M. 24 novembre 2008 stabilisce che: “1. Gli armatori ed i proprietari delle unità esercitanti la piccola pesca, ove munite di licenza di pesca per l'esercizio dell'attività senza essere dotate di apparato motore, previa richiesta al Organizzazione_2
–
[...] Organizzazione_3
, viale dell'Arte n. 16 – 00144 Roma - possono essere autorizzati all'installazione di
[...] un apparato motore, di potenza non superiore ai seguenti massimali: a) Kw 29,5 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 4; b) Kw 44 per unità aventi lunghezza fuori tutto non
5 superiore a metri 5; c) Kw 74 per unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al punto 1, la lunghezza fuori tutto presa in considerazione è quella calcolata esclusivamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche. 3.
L'utilizzo del predetto apparato propulsivo è consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell'attività di prelievo e, quindi, ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione”.
In quanto remo-velica (v. licenza di pesca) l'imbarcazione “San Vincenzo” deve normalmente utilizzare per spostarsi in mare i remi o la vela.
Tuttavia, come appena visto il D.M. cit. consente di installare a bordo apparati propulsivi di modesta potenza a condizione che essi siano impiegati per gli spostamenti, mentre ne inibisce l'uso al fine del prelievo.
Dire come fa la società cooperativa che la violazione non si commette nel caso in cui venga posizionata la rete in mare (nel gergo “calata”) non coglie nel segno perché distorce il significato letterale della previsione e non considera che la cala/calata è una fase del prelievo.
È chiaro, infatti, che quando la norma parla di “attività di prelievo” intende riferirsi a tutte le fasi dello stesso e che, già secondo la comune esperienza, calare la rete in mare con azione circuitante (beninteso, fatto non contestato dall'opponente [“nel PVC si parla solo di operazione in cui veniva calata la rete in mare con azione circuitante”, pag. 8 del ricorso] implica un atto idoneo e inequivoco finalizzato alla pesca, i.e. al prelievo.
Diversamente, non si spiega perché tale asserita attività di posizionamento sia stata compiuta due volte come accertato dai verbalizzanti (“i verbalizzanti constatavano che il succitato motopesca intorno alle ore 15:30 c.a. eseguiva n. 2 distinte operazioni di pesca” con un mezzo analogo alla sciabica da natante che “in entrambe le operazioni veniva calato in mare con azione circuitante utilizzando l'apparato motore di bordo”) né si coglierebbe il significato logico di tale condotta – si noti – percepita dai verbalizzanti.
Peraltro, l'art. 153 cod. nav. individua la licenza di pesca come quel documento da cui emergono le caratteristiche dell'imbarcazione. Sennonché, leggendo quella prodotta dall'opponente, non risulta alcuna autorizzazione all'uso di motore;
circostanza quest'ultima che conferma l'impossibilità tout court del suo impiego (v. pure art. 1, comma
5, D.M. 24 novembre 2008, alla cui stregua non solo occorre l'autorizzazione all'installazione del motore, ma “l'avvenuta installazione dell'apparato propulsivo deve essere annotata sulla licenza di cui all'art. 153 e seguenti del Codice della navigazione”).
6 L'ordinanza n. 41/2023 va pertanto confermata in quanto immune dalla censura contestata.
3.2 – Con l'ordinanza n. 42/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 11, comma 1, d. lgs. n. 4/2012 in relazione agli art. 9, comma 1, lett. b) L.R. n. 25/1990, art. 13 Reg. U.E.
n. 1967/2006 e art. 10, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 4/2012, alla cui stregua “[a]l fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di
(...)” b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti”.
In altre parole, viene contestato l'impiego di una rete assimilabile alla sciabica da natante a distanza inferiore a quella consentita (15-20 m) in difetto dell'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto e del cicirello “per cui non gode delle specifiche deroghe per le misure tecniche dell'attrezzo e relativamente alla distanza dalla costa” (v. la parte motiva del provvedimento).
Sul punto l'opponente nega di avere utilizzato una sciabica da natante giacché “la definizione di “sciabica da natante” riportata all'art. 2, comma 1 lettera a) punto ii) del
Reg. C.E. 1967/2006 non può essere applicata alla piccola pesca costiera che rappresenta l'attività svolta e intrapresa dall'imbarcazione 8MZ426 di cui è armatrice la
[...]
(pag. 8 del ricorso introduttivo). Org_4
In particolare, a supporto delle sue argomentazioni produce il decreto del 25 luglio 2019,
n. prot. 0405, il cui articolo unico stabilisce, tra l'altro, che
È opportuno evidenziare a) che l'art. 2, comma 1, lett. a), punto ii) definisce le sciabiche da natante come “reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore;
possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio” e b) che l'art. 13 del citato regolamento vieta “l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa”, nonché “l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa”, salve eventuali deroghe di distanza operate dagli Stati membri.
Nel PVC n. 091110A si legge come “nel corso dell'attività di monitoraggio, i verbalizzanti constatavano che il succitato motopesca intorno alle ore 15.30 c.a., eseguiva n. 2 distinte 7 operazioni di pesca mediante l'utilizzo sotto costa, a poche decine di metri dalla battigia, di una rete trainata tipo "sciabica da natante", così come definita dall'art. 2” citato
“azionata e tirata attraverso funi ed il recupero effettuato mediante l'utilizzo di verricelli presenti a bordo e con unità con apparato motore ingranato”.
Ora, è pacifico che nel caso di specie è stata utilizzato un attrezzo assimilabile di fatto alla sciabica da natante.
Certo, deve darsi per assodato che le reti utilizzate siano quelle in dotazione della barca (e cioè a circuizione senza chiusura e a tremaglio, le cui maglie avevano dimensioni rispettivamente di 14 e 32 mm, cfr. giornale di bordo all. 11 al ricorso) e ciò perché non è possibile immaginare che i militari a distanza siano riusciti a percepirne la grandezza.
Nondimeno nella relazione di servizio si legge chiaramente che “al termine dell'ultima bordata di pesca, il natante si riaffiancava rapidamente al motopesca, riprendendo in consegna, questa volta in modo inequivocabile il velo precedentemente consegnato e presumibilmente anche il pescato” (v. rapporto del 10 febbraio 2022). Org_5
In altre parole, non vi è certezza che l'operazione di pesca sia stata fruttuosa (ivi si legge che veniva consegnato “presumibilmente anche il pescato”), ma è pacifico che il natante affiancatosi alla prendeva in consegna un velo e che questo velo – all'inizio CP_3 dell'avvistamento non individuato con certezza (“Nel corso dell'attività d'osservazione, intorno alle ore 15.30 c.a. veniva notato un natante tipo Open di colore bianco lunghezza pari a 5 mt. c.a. munito di tendalino di colore blu (chiuso) e motore f.b. colore grigio, con due persone a bordo, affiancarsi al succitato motopesca e trasbordare del materiale non meglio specificato (presumibilmente velo da applicare alla rete da circuizione”, v. ancora rapporto – è stato all'esito visto “in modo Org_5 inequivocabile”.
Ora, è evidente che l'applicazione del velo alla rete in dotazione è idoneo a conseguire nei fatti un risultato analogo all'impiego della sciabica da natante, tant'è che l'ordinanza- ingiunzione e il processo verbale parlano di rete trainata tipo sciabica da natante e non di sciabica da natante tout court.
Peraltro, l'epilogo non muterebbe neppure se tale velo non fosse stato concretamente applicato per ostruire le maglie o ridurne le dimensioni (condotta vietata dall'art. 11 Reg.
C.E.), giacché l'art. 2 Reg. citato quando definisce la sciabica fa riferimento anche a una semplice rete a circuizione e l'art. 13 Reg. vieta tout court – se non sono rispettate le distanze prima indicate – l'uso di attrezzi trainati, cioè a prescindere dalla dimensione delle maglie della rete (“Subito dopo, il motopesca eseguiva n.2 bordate di pesca calando in mare
8 rapidamente e sotto costa una rete a circuizione, presumibilmente armata con il velo (consegnato dai due individui presenti sul natante sopraggiunto nella zona d'osservazione) e utilizzata come attrezzo trainato del tipo sciabica da natante. Tale attività veniva eseguita nelle vicinanze del segnalamento della rete da posta precedentemente calata in mare dallo stesso motopesca”, v. rapporto . Org_5
Invero l'opponente non contesta specificamente né che la fosse intenta alla CP_3 pesca di bianchetto, rossetto e cicirello né la distanza dalla costa che, come emerge ictu oculi dalla visione del materiale fotografico (in particolare la 2ª, la 4ª e la 5ª foto allegate dalla Capitaneria), è ravvicinata e sicuramente inferiore alle tre miglia nautiche (v. ancora art. 13 Reg.), che equivalgono a circa 5km.
La società cooperativa ha evidenziato le differenze tra sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura, ha affermato – come si è visto non condivisibilmente – che per la rete a circuizione senza chiusura non c'è limite di distanza dalla costa e profondità, ma solo il limite della dimensione della maglia e infine ha richiamato il decreto del 25 luglio 2019, n. prot. 0405 secondo cui anche una sciabica da natante può essere utilizzata per la pesca costiera (quindi a meno di 3 miglia nautiche dalla costa) per le imbarcazioni – come quella in esame – di lunghezza inferiore a 12 metri.
Tale ultimo rilievo da cui la società vorrebbe in buona sostanza far discendere la liceità della propria condotta non convince, perché il D.M. dalla stessa richiamato modifica l'art. 3 D.M. n. 210 del 16 maggio 2019 che, tuttavia, si occupa della pesca del tonno e non della specie ittica oggetto di accertamento non contestato sul punto (il decreto è infatti denominato “disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso -Anno 2019”).
L'opponente ha taciuto su questo profilo – che si noti è essenziale, in quanto siffatti D.M. hanno sicura funzione integrativa dei precetti punitivo-amministrativi e possono essere conosciuti d'ufficio (v., mutatis mutandis, Cass., n. 35102/2022 in materia di usura) e non ha argomentato in ordine alla possibilità di un'applicazione analogica anche alla pesca di bianchetto, rossetto e cicirello che appare già prima facie non praticabile alla luce della diversità delle specie e delle tecniche di cattura.
Siccome a) l'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. n. 25/1990 stabilisce che “[a]l fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascicoe/ocon sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
(...) b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo
9 Calavà”, b) sono stati impiegati attrezzi trainati e c) non sono state rispettate le 3 miglia dalla costa anche l'ordinanza n. 42/2023 è immune da censure.
3.3 – Con l'ordinanza n. 43/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 1174 cod. nav. in relazione all'omessa comunicazione alla centrale operativa della di Controparte_1
del ritorno nel sorgitore di Portorosa. CP_1
L'opponente non ha negato l'inadempimento, ma ha prodotto il giornale di bordo da cui si evince la registrazione dell'orario di rientro in porto.
L'art. 1174 cod. nav. prevede la punizione di “chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti”.
La Capitaneria ha prodotto l'ordinanza n. 13/2013 il cui art. 4 prevede che “tutte le unità da pesca che intendono entrare o uscire dai porti/approdi del Circondario marittimo di Milazzo, devono Org provvedere a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Milazzo (chiamata su 16 CP_1
VHF – tel. 090/9281110) ...”.
Risulta allora irrilevante che il rientro sia stato registrato nel giornale di bordo, giacché
l'ordinanza n. 13/2013 che integra l'art. 1174 cod. nav. è una disposizione di polizia che risponde a interessi pubblicistici di controllo dei flussi portuali.
È pacifico che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (ex plurimis, Cass., n. 720/2018; Cass., n. 13610/2007). Inoltre per configurare l'esimente della buona fede, che rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, occorrono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti altresì che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass., n. 6018/2019).
L'opponente ha dimostrato piena consapevolezza della trasgressione commessa e non ha invero articolato prove volte a escludere la mala fede.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni l'opposizione va integralmente respinta, ma nulla va disposto sulle spese malgrado la soccombenza della ricorrente, giacché la resistente non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario
10 appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 30597/2017).
Né può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui alle disposizioni in materia di illecito amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 888/2023 R.G., rigetta integralmente l'opposizione spiegata da Parte_1
e conferma le ordinanze n. 41/2023 del 9 febbraio 2023, 42/2023 del 10
[...] febbraio 2023 e 43/2023 del 14 febbraio 2023 tutte emesse dal
[...]
Controparte_1
, nulla disponendo sulle spese.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 febbraio 2024. Il Giudice Giuseppe Puglisi
11
VERBALE DI UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 15/02/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 888/2023 R.G.
È comparso, per il ricorrente, l'avv. MARIA CATENA SPURIO RASIZZI la quale insiste in ricorso e si riporta alle note scritte, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione.
Per la CAPITANERIA DI PORTO è comparso il II cap. Aiutante Testimone_1 il quale insiste in comparsa e chiede il rigetto dell'opposizione.
IL G.U. invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888/2023 R.G.
TRA
(CF/P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Patti, via
Cristoforo Colombo 167 presso lo studio professionale dell'avv. Maria Catena Spurio
Rasizzi e dell'avv. Francesco Aloisi che la rappresentano e difendono come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
(c.f. ) in persona del Comandante e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex art. 6, comma 9, d. lgs. n. 150/2011
OPPOSTO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 9 luglio 2023 la riassumeva Parte_1 davanti a questo Tribunale il giudizio di opposizione alle ordinanze nn. 41, 42 e 43/2023 con cui la (nel prosieguo, Controparte_1 semplicemente, la ) gli aveva ingiunto il pagamento di complessivi € 6.064,00 CP_1 per violazioni in materia di pesca.
2 Fissata l'udienza (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e integrato il contraddittorio, con comparsa del 27 dicembre 2023 si costituiva la Capitaneria, resistendo.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale.
2. – È ius receptum che “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente”, così che “ove l'amministrazione non adempia
l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito”, “l'opposizione deve essere accolta” (Cass. n. 5095/1999 e, nello stesso senso, Cass., n. 1122/1999; Cass. n.
1531/1996; Cass., n. 3741/1999 che, tra l'altro, precisa come “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n.
689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato”).
Tale criterio di riparto dell'onere probatorio – elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689/1981 – è pacificamente applicabile anche nel regime di impugnazione delineato dall'art. 6 d. lgs. n. 150/2011, non avendo il legislatore mutato la struttura bifasica del procedimento: come del resto dimostra l'art. 6, comma 11, d. lgs. n.
150/2011 alla cui stregua, sulla falsariga dell'art. 23, comma 12, L. n. 689/1981 abrogato,
“il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”; prove che – lo si nota incidentalmente – vanno fornite dall'Amministrazione procedente giacché, come nella materia penale strettamente intesa, anche nell'ambito del diritto punitivo-amministrativo vige il divieto di auto-incriminazione (nemo tenetur se detegere).
Spetta dunque alla provare i fatti costitutivi posti a fondamento della CP_1 sanzione.
Nondimeno è assolutamente pacifico che sia il verbale di accertamento dell'infrazione sia la relazione di servizio fanno “piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed
3 alle dichiarazioni delle parti” (così, e.g., Cass., n. 23800/2014), mentre non vincolano rispetto al loro contenuto informativo (appreso da terzi) e valutativo.
2. – In primo luogo la censura i verbali di accertamento, lamentando Parte_1 che le violazioni non sono state contestate nello stesso momento del loro rilevamento.
La doglianza è infondata.
L'art. 14, commi 1 e 2, L. n. 689/1981 prevede che “[l]a violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste un obbligo di contestazione immediata e la scelta dell'Amministrazione di procedere a una contestazione differita trova una causa legittima nella natura delle operazioni.
Risulta infatti ex actis che l'irrogazione delle sanzioni prende le mosse da un'attività di monitoraggio nell'ambito del Golfo di Patti volta al contrasto della pesca illegale del Parte_
ovvero del e del giacché «non risultano unità da pesca professionali Parte_2 Pt_3 autorizzate ad intraprendere tale pesca, da parte del competente » Organizzazione_1
(v. il rapporto NOPA redatto il 10 febbraio 2022 in atti).
È allora naturale che, al fine di fare emergere eventuali trasgressioni nonché alla luce delle contestazioni concretamente elevate (su cui v. meglio infra) i militari della Capitaneria dovessero rimanere nascosti e monitorare a distanza l'imbarcazione “San Vincenzo”
08MZ426: sarebbe assolutamente contrario a ogni logica immaginare che lo stesso accertamento – legittimo o meno – avrebbe portato ai medesimi risultati se gli agenti fossero stati ben visibili in mare aperto.
Pertanto, in difetto di un onere di contestazione immediata ed essendo provato e non negato che gli estremi delle violazioni sono state notificate nei termini, l'opponente non ha di che dolersi sotto questo specifico profilo.
3.1. – I restanti profili di opposizione attengono al merito delle ordinanze-ingiunzione e, pertanto, è necessario individuare separatamente le trasgressioni contestate.
Con l'ordinanza n. 41/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 11, comma 1, d. lgs. n.
4/2012 in relazione all'1, comma 3, D.M. 24 novembre 2008 e all'art. 10, comma 1, lett.
4 h) del medesimo decreto legislativo, alla cui stregua “[a]l fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di (...) h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa”.
In particolare, si contesta l'utilizzo dell'apparato motore di bordo per calare in mare con azione circuitante una rete trainata tipo “sciabica da natante”.
La violazione di cui all'ordinanza n. 41 riposa pertanto nell'impiego dell'apparato motore nonostante l'imbarcazione sia abilitata solo alla pesca remo-velica.
Come si legge nel PVC n. 091105A: “da successive verifiche d'ufficio è stato accertato che l'unità di pesca in parola risulta munita di “licenza di navigazione” n. 09/2021 con la quale viene abilitata alla pesca "removelica”. Inoltre, l'“attestazione provvisoria” per l'esercizio della pesca marittima n.
000002/rilasciata in data 02.07.2021 non indica, per tale attività, la presenza di motori apparato/potenza”.
Sul punto la società cooperativa ha affermato che “l'azione della cala, posizionamento della rete in mare con relativo spostamento dell'imbarcazione, può senz'altro effettuarsi con l'uso dell'apparato motore in quanto lo spostamento dell'imbarcazione a remi sarebbe impossibile anche per l'eccessivo sforzo fisico degli operatori, come le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione possono far intuire ed evidenziare”. Ha altresì sostenuto che il
“DM del 24.11.2008 del impone il divieto dell'uso del motore solo per CP_2
l'azione di prelievo (del prodotto pescato) e pertanto la rete non può essere salpata solo in questo caso con l'aiuto del motore di bordo a cui è collegato un verricello.
Dall'interpretazione della normativa, la violazione può compiersi solo nel caso di azione di prelievo e non di posizionamento della rete in mare e nel PVC si parla solo di operazione in cui veniva calata la rete in mare con azione circuitante”.
Il rilievo non persuade.
Infatti, l'art. 1 del D.M. 24 novembre 2008 stabilisce che: “1. Gli armatori ed i proprietari delle unità esercitanti la piccola pesca, ove munite di licenza di pesca per l'esercizio dell'attività senza essere dotate di apparato motore, previa richiesta al Organizzazione_2
–
[...] Organizzazione_3
, viale dell'Arte n. 16 – 00144 Roma - possono essere autorizzati all'installazione di
[...] un apparato motore, di potenza non superiore ai seguenti massimali: a) Kw 29,5 per unità aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 4; b) Kw 44 per unità aventi lunghezza fuori tutto non
5 superiore a metri 5; c) Kw 74 per unità aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 5. 2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al punto 1, la lunghezza fuori tutto presa in considerazione è quella calcolata esclusivamente in applicazione del regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche. 3.
L'utilizzo del predetto apparato propulsivo è consentito solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun impiego nell'attività di prelievo e, quindi, ai fini esclusivi della sicurezza della navigazione”.
In quanto remo-velica (v. licenza di pesca) l'imbarcazione “San Vincenzo” deve normalmente utilizzare per spostarsi in mare i remi o la vela.
Tuttavia, come appena visto il D.M. cit. consente di installare a bordo apparati propulsivi di modesta potenza a condizione che essi siano impiegati per gli spostamenti, mentre ne inibisce l'uso al fine del prelievo.
Dire come fa la società cooperativa che la violazione non si commette nel caso in cui venga posizionata la rete in mare (nel gergo “calata”) non coglie nel segno perché distorce il significato letterale della previsione e non considera che la cala/calata è una fase del prelievo.
È chiaro, infatti, che quando la norma parla di “attività di prelievo” intende riferirsi a tutte le fasi dello stesso e che, già secondo la comune esperienza, calare la rete in mare con azione circuitante (beninteso, fatto non contestato dall'opponente [“nel PVC si parla solo di operazione in cui veniva calata la rete in mare con azione circuitante”, pag. 8 del ricorso] implica un atto idoneo e inequivoco finalizzato alla pesca, i.e. al prelievo.
Diversamente, non si spiega perché tale asserita attività di posizionamento sia stata compiuta due volte come accertato dai verbalizzanti (“i verbalizzanti constatavano che il succitato motopesca intorno alle ore 15:30 c.a. eseguiva n. 2 distinte operazioni di pesca” con un mezzo analogo alla sciabica da natante che “in entrambe le operazioni veniva calato in mare con azione circuitante utilizzando l'apparato motore di bordo”) né si coglierebbe il significato logico di tale condotta – si noti – percepita dai verbalizzanti.
Peraltro, l'art. 153 cod. nav. individua la licenza di pesca come quel documento da cui emergono le caratteristiche dell'imbarcazione. Sennonché, leggendo quella prodotta dall'opponente, non risulta alcuna autorizzazione all'uso di motore;
circostanza quest'ultima che conferma l'impossibilità tout court del suo impiego (v. pure art. 1, comma
5, D.M. 24 novembre 2008, alla cui stregua non solo occorre l'autorizzazione all'installazione del motore, ma “l'avvenuta installazione dell'apparato propulsivo deve essere annotata sulla licenza di cui all'art. 153 e seguenti del Codice della navigazione”).
6 L'ordinanza n. 41/2023 va pertanto confermata in quanto immune dalla censura contestata.
3.2 – Con l'ordinanza n. 42/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 11, comma 1, d. lgs. n. 4/2012 in relazione agli art. 9, comma 1, lett. b) L.R. n. 25/1990, art. 13 Reg. U.E.
n. 1967/2006 e art. 10, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 4/2012, alla cui stregua “[a]l fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di
(...)” b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti”.
In altre parole, viene contestato l'impiego di una rete assimilabile alla sciabica da natante a distanza inferiore a quella consentita (15-20 m) in difetto dell'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto e del cicirello “per cui non gode delle specifiche deroghe per le misure tecniche dell'attrezzo e relativamente alla distanza dalla costa” (v. la parte motiva del provvedimento).
Sul punto l'opponente nega di avere utilizzato una sciabica da natante giacché “la definizione di “sciabica da natante” riportata all'art. 2, comma 1 lettera a) punto ii) del
Reg. C.E. 1967/2006 non può essere applicata alla piccola pesca costiera che rappresenta l'attività svolta e intrapresa dall'imbarcazione 8MZ426 di cui è armatrice la
[...]
(pag. 8 del ricorso introduttivo). Org_4
In particolare, a supporto delle sue argomentazioni produce il decreto del 25 luglio 2019,
n. prot. 0405, il cui articolo unico stabilisce, tra l'altro, che
È opportuno evidenziare a) che l'art. 2, comma 1, lett. a), punto ii) definisce le sciabiche da natante come “reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore;
possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio” e b) che l'art. 13 del citato regolamento vieta “l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa”, nonché “l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa”, salve eventuali deroghe di distanza operate dagli Stati membri.
Nel PVC n. 091110A si legge come “nel corso dell'attività di monitoraggio, i verbalizzanti constatavano che il succitato motopesca intorno alle ore 15.30 c.a., eseguiva n. 2 distinte 7 operazioni di pesca mediante l'utilizzo sotto costa, a poche decine di metri dalla battigia, di una rete trainata tipo "sciabica da natante", così come definita dall'art. 2” citato
“azionata e tirata attraverso funi ed il recupero effettuato mediante l'utilizzo di verricelli presenti a bordo e con unità con apparato motore ingranato”.
Ora, è pacifico che nel caso di specie è stata utilizzato un attrezzo assimilabile di fatto alla sciabica da natante.
Certo, deve darsi per assodato che le reti utilizzate siano quelle in dotazione della barca (e cioè a circuizione senza chiusura e a tremaglio, le cui maglie avevano dimensioni rispettivamente di 14 e 32 mm, cfr. giornale di bordo all. 11 al ricorso) e ciò perché non è possibile immaginare che i militari a distanza siano riusciti a percepirne la grandezza.
Nondimeno nella relazione di servizio si legge chiaramente che “al termine dell'ultima bordata di pesca, il natante si riaffiancava rapidamente al motopesca, riprendendo in consegna, questa volta in modo inequivocabile il velo precedentemente consegnato e presumibilmente anche il pescato” (v. rapporto del 10 febbraio 2022). Org_5
In altre parole, non vi è certezza che l'operazione di pesca sia stata fruttuosa (ivi si legge che veniva consegnato “presumibilmente anche il pescato”), ma è pacifico che il natante affiancatosi alla prendeva in consegna un velo e che questo velo – all'inizio CP_3 dell'avvistamento non individuato con certezza (“Nel corso dell'attività d'osservazione, intorno alle ore 15.30 c.a. veniva notato un natante tipo Open di colore bianco lunghezza pari a 5 mt. c.a. munito di tendalino di colore blu (chiuso) e motore f.b. colore grigio, con due persone a bordo, affiancarsi al succitato motopesca e trasbordare del materiale non meglio specificato (presumibilmente velo da applicare alla rete da circuizione”, v. ancora rapporto – è stato all'esito visto “in modo Org_5 inequivocabile”.
Ora, è evidente che l'applicazione del velo alla rete in dotazione è idoneo a conseguire nei fatti un risultato analogo all'impiego della sciabica da natante, tant'è che l'ordinanza- ingiunzione e il processo verbale parlano di rete trainata tipo sciabica da natante e non di sciabica da natante tout court.
Peraltro, l'epilogo non muterebbe neppure se tale velo non fosse stato concretamente applicato per ostruire le maglie o ridurne le dimensioni (condotta vietata dall'art. 11 Reg.
C.E.), giacché l'art. 2 Reg. citato quando definisce la sciabica fa riferimento anche a una semplice rete a circuizione e l'art. 13 Reg. vieta tout court – se non sono rispettate le distanze prima indicate – l'uso di attrezzi trainati, cioè a prescindere dalla dimensione delle maglie della rete (“Subito dopo, il motopesca eseguiva n.2 bordate di pesca calando in mare
8 rapidamente e sotto costa una rete a circuizione, presumibilmente armata con il velo (consegnato dai due individui presenti sul natante sopraggiunto nella zona d'osservazione) e utilizzata come attrezzo trainato del tipo sciabica da natante. Tale attività veniva eseguita nelle vicinanze del segnalamento della rete da posta precedentemente calata in mare dallo stesso motopesca”, v. rapporto . Org_5
Invero l'opponente non contesta specificamente né che la fosse intenta alla CP_3 pesca di bianchetto, rossetto e cicirello né la distanza dalla costa che, come emerge ictu oculi dalla visione del materiale fotografico (in particolare la 2ª, la 4ª e la 5ª foto allegate dalla Capitaneria), è ravvicinata e sicuramente inferiore alle tre miglia nautiche (v. ancora art. 13 Reg.), che equivalgono a circa 5km.
La società cooperativa ha evidenziato le differenze tra sciabica da natante e rete a circuizione senza chiusura, ha affermato – come si è visto non condivisibilmente – che per la rete a circuizione senza chiusura non c'è limite di distanza dalla costa e profondità, ma solo il limite della dimensione della maglia e infine ha richiamato il decreto del 25 luglio 2019, n. prot. 0405 secondo cui anche una sciabica da natante può essere utilizzata per la pesca costiera (quindi a meno di 3 miglia nautiche dalla costa) per le imbarcazioni – come quella in esame – di lunghezza inferiore a 12 metri.
Tale ultimo rilievo da cui la società vorrebbe in buona sostanza far discendere la liceità della propria condotta non convince, perché il D.M. dalla stessa richiamato modifica l'art. 3 D.M. n. 210 del 16 maggio 2019 che, tuttavia, si occupa della pesca del tonno e non della specie ittica oggetto di accertamento non contestato sul punto (il decreto è infatti denominato “disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso -Anno 2019”).
L'opponente ha taciuto su questo profilo – che si noti è essenziale, in quanto siffatti D.M. hanno sicura funzione integrativa dei precetti punitivo-amministrativi e possono essere conosciuti d'ufficio (v., mutatis mutandis, Cass., n. 35102/2022 in materia di usura) e non ha argomentato in ordine alla possibilità di un'applicazione analogica anche alla pesca di bianchetto, rossetto e cicirello che appare già prima facie non praticabile alla luce della diversità delle specie e delle tecniche di cattura.
Siccome a) l'art. 9, comma 1, lett. b) L.R. n. 25/1990 stabilisce che “[a]l fine di favorire il ripopolamento ittico nei golfi di Catania, Castellammare e Patti è vietato l'esercizio della pesca a strascicoe/ocon sistemi allo stesso assimilabili che sono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nelle zone di mare così delimitate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:
(...) b) golfo di Patti, nel tratto di mare compreso entro la congiungente tra Capo Milazzo e Capo
9 Calavà”, b) sono stati impiegati attrezzi trainati e c) non sono state rispettate le 3 miglia dalla costa anche l'ordinanza n. 42/2023 è immune da censure.
3.3 – Con l'ordinanza n. 43/2023 viene sanzionata la violazione dell'art. 1174 cod. nav. in relazione all'omessa comunicazione alla centrale operativa della di Controparte_1
del ritorno nel sorgitore di Portorosa. CP_1
L'opponente non ha negato l'inadempimento, ma ha prodotto il giornale di bordo da cui si evince la registrazione dell'orario di rientro in porto.
L'art. 1174 cod. nav. prevede la punizione di “chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti”.
La Capitaneria ha prodotto l'ordinanza n. 13/2013 il cui art. 4 prevede che “tutte le unità da pesca che intendono entrare o uscire dai porti/approdi del Circondario marittimo di Milazzo, devono Org provvedere a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Milazzo (chiamata su 16 CP_1
VHF – tel. 090/9281110) ...”.
Risulta allora irrilevante che il rientro sia stato registrato nel giornale di bordo, giacché
l'ordinanza n. 13/2013 che integra l'art. 1174 cod. nav. è una disposizione di polizia che risponde a interessi pubblicistici di controllo dei flussi portuali.
È pacifico che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (ex plurimis, Cass., n. 720/2018; Cass., n. 13610/2007). Inoltre per configurare l'esimente della buona fede, che rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, occorrono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti altresì che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass., n. 6018/2019).
L'opponente ha dimostrato piena consapevolezza della trasgressione commessa e non ha invero articolato prove volte a escludere la mala fede.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni l'opposizione va integralmente respinta, ma nulla va disposto sulle spese malgrado la soccombenza della ricorrente, giacché la resistente non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario
10 appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 30597/2017).
Né può, invero, farsi applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. relativo alle ipotesi di cui all'art. 417 bis c.p.c. e non anche a quelle di cui alle disposizioni in materia di illecito amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 888/2023 R.G., rigetta integralmente l'opposizione spiegata da Parte_1
e conferma le ordinanze n. 41/2023 del 9 febbraio 2023, 42/2023 del 10
[...] febbraio 2023 e 43/2023 del 14 febbraio 2023 tutte emesse dal
[...]
Controparte_1
, nulla disponendo sulle spese.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 febbraio 2024. Il Giudice Giuseppe Puglisi
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