TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati: Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4513, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to GINNCCARI SALVATORE ROSARIO, e Pt_2
, nata a [...], il [...], con l'avv.to SPANO
[...]
NN
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in NO
(LE), il 31.08.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
NO (LE), al n. 2 P. I, anno 2013).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 03.10.2013, e il Per_1 Per_2
26.05.2020.
Con ricorso depositato il 28/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “A) La casa coniugale, sita a Muro Leccese (LE), in via
Salentina n.186, di proprietà del signor , padre di Parte_3 Pt_2
, è assegnata, in tutta la sua consistenza e con tutti gli accessori, le
[...] pertinenze e i mobili che l'arredano, alla signora stessa, che Parte_2 continuerà ad abitarla, insieme ai figli minori, e Persona_3 Per_4 , i quali saranno collocati in modo permanente presso la madre e
[...] avranno residenza presso l'abitazione innanzi indicata. B) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali adotteranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, inerenti all'istruzione e all'educazione degli stessi, avendo presenti le loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
C) Il signor corrisponderà, alla signora , un Parte_1 Parte_2 assegno mensile, di € 400,00, a titolo di contributo economico per il mantenimento dei figli (€ 200,00 per ogni figlio), rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, da versarsi entro il venti di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, sul conto corrente n. 107255715 acceso presso
Unicredit S.p.A. – Filiale Maglie, recante il seguente iban
[...]; D) I ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
E) Entrambi i ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50%, a tutte le ulteriori spese straordinarie per i minori, da individuare secondo il protocollo di intesa vigente presso il
Tribunale di Lecce e che le parti dichiarano di aver letto ed approvato.
F) Ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. i ricorrenti predispongono e propongono il seguente PIANO GENITORIALE PER LA GESTIONE DEI
FIGLI
La casa coniugale, ubicata a Muro Leccese (LE) in via Salentina n. 186, è assegnata alla madre, presso cui sono collocati, in modo permanente, i figli minori e . Persona_3 Persona_4
Con riferimento alle attività scolastiche ed extrascolastiche, i ricorrenti dichiarano che:
a) La figlia minore , di anni 11: Persona_3
- Frequenta la prima media presso l'Istituto Comprensivo “Tito Schipa” di
Muro Leccese, col seguente orario di lezioni:
- lunedì e giovedì 8,10 / 17,10;
- martedì, mercoledì e venerdì 8,10/14,10
È accompagnata a scuola, e, alla fine dell'orario scolastico, viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
- La minore frequenta il doposcuola con il seguente orario:
- martedì, mercoledì e venerdì 16,00/17,30.
È accompagnata al doposcuola, e, alla fine dell'orario, viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
La minore potrebbe aver bisogno di frequentare lezioni private.
In tale evenienza, la minore sarà accompagnata a lezione dalla madre e le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- La minore pratica danza a Muro Leccese, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00, ed è accompagnata dalla madre.
- Frequenta il catechismo, presso la Chiesa Madre di Muro Leccese, nella giornata di venerdì ed è accompagnata dalla madre;
- Alla minore non sono ancora concesse uscite serali e, quando i genitori la riterranno matura per uscire da sola, concorderanno modalità ed orari di uscita e di rientro della minore.
Se la minore avrà necessità di frequentare amici o di partecipare ad eventi fuori dal Comune ove abita, e sempre che i genitori lo ritengano opportuno, questi ultimi la accompagneranno una volta per uno.
- È munita di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno;
b) il figlio , di anni 4: Persona_4
- Frequenta la scuola per l'infanzia presso l'Istituto Comprensivo di Muro
Leccese (LE) col seguente orario di lezione:
- dal lunedì al venerdì ore 08,30 / 14,30.
È accompagnato a scuola dalla madre e alla fine dell'orario scolastico viene riaccompagnato a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
- Non pratica attività sportive.
- È munito di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno.
- Al minore, ancora, non sono concesse uscite serali e, quando i genitori lo riterranno maturo per uscire da solo, concorderanno modalità e orari di uscita e di rientro del minore.
Nell'ambito del presente piano genitoriale e nel rispetto delle condizioni innanzi stabilite, il padre avrà diritto di vedere e tenere, con sé, i figli minori, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 19,00 alle ore 20,30, nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con il pernotto, sempre a condizione che i minori intendano pernottare con il padre.
Qualora i minori non intendano pernottare con il padre, trascorreranno il sabato e la domenica, insieme a quest'ultimo, dalle ore 10,30 alle ore 22,00.
Le festività saranno trascorse, in modo alternato, a partire da Natale 2024, che i minori trascorreranno, con la madre, mentre Capodanno con il padre dalle ore 10:30 alle ore 22,00 e così via, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
Inoltre, trascorreranno le feste pasquali e il Lunedì dell'Angelo, seguendo il medesimo criterio di alternanza, a partire dalla Pasqua del 2025, che trascorreranno con il padre, dalle ore 10,30 alle ore 22,00, mentre il Lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con la madre.
In estate, i minori trascorreranno due periodi consecutivi con il padre di sette giorni con il pernotto, e, sempre che i minori intendano pernottare col padre.
Tali periodi sono individuati, nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto, salvo diverso accordo tra i genitori che interverrà entro il 30 maggio di ogni anno.
Anche le restanti festività del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1°
Novembre e 8 Dicembre, nonché le feste patronali e i compleanni dei minori saranno trascorse dai figli, in modo alternato con l'uno e l'altro dei genitori, in maniera tale che i minori trascorreranno la metà delle predette festività con ogni genitore (col padre dalle ore 10,30 alle ore 22,00) e comunque in base alle disponibilità ed accordi che saranno concordati tra gli stessi.
Il diritto di visita sarà esercitato in maniera compatibile con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e nel rispetto della volontà di questi ultimi.
In ogni caso i genitori, si dichiarano reciprocamente di essere aperti ad ogni soluzione riguardante il diritto di visita nell'interesse dei figli minori.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi conservando, al contempo, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto, comunque della volontà dei minori.
Si impegnano, inoltre, a comunicarsi, l'un l'altra, tempestivamente, gli eventuali impedimenti, in modo che l'altro genitore provveda ad accompagnare i figli perché esercitino le loro attività scolastiche ed extrascolastiche. Si impegnano, infine, a comunicarsi le eventuali modifiche dei recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in località diversa dalla provincia di residenza quando avranno con sé i minori. I signori e Parte_1 Pt_2
acconsentono al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per
[...]
l'espatrio da richiedersi alle Autorità competenti e si autorizzano reciprocamente ad iscrivere sui rispettivi passaporti i figli minori”).
All'udienza del 17.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di volersi separare, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita, materiale e spirituale.
La separazione personale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, nella presente sede, la concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, distinto dal n.
4513/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
28 ottobre 2024, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 , nata a [...] il [...], così provvede: Parte_2
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi anzidetti, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 9 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore
Il Tribunale ordinario civile di Lecce, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg.ri Magistrati: Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile, iscritto al n. 4513, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promosso da
, nato a [...] il [...], con Parte_1
l'avv.to GINNCCARI SALVATORE ROSARIO, e Pt_2
, nata a [...], il [...], con l'avv.to SPANO
[...]
NN
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio civile, in NO
(LE), il 31.08.2013 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di
NO (LE), al n. 2 P. I, anno 2013).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, , il 03.10.2013, e il Per_1 Per_2
26.05.2020.
Con ricorso depositato il 28/10/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale alle condizioni del ricorso
(segnatamente: “A) La casa coniugale, sita a Muro Leccese (LE), in via
Salentina n.186, di proprietà del signor , padre di Parte_3 Pt_2
, è assegnata, in tutta la sua consistenza e con tutti gli accessori, le
[...] pertinenze e i mobili che l'arredano, alla signora stessa, che Parte_2 continuerà ad abitarla, insieme ai figli minori, e Persona_3 Per_4 , i quali saranno collocati in modo permanente presso la madre e
[...] avranno residenza presso l'abitazione innanzi indicata. B) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali adotteranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, inerenti all'istruzione e all'educazione degli stessi, avendo presenti le loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
C) Il signor corrisponderà, alla signora , un Parte_1 Parte_2 assegno mensile, di € 400,00, a titolo di contributo economico per il mantenimento dei figli (€ 200,00 per ogni figlio), rivalutato anno per anno in base agli indici Istat, da versarsi entro il venti di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, sul conto corrente n. 107255715 acceso presso
Unicredit S.p.A. – Filiale Maglie, recante il seguente iban
[...]; D) I ricorrenti concordano che l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
E) Entrambi i ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50%, a tutte le ulteriori spese straordinarie per i minori, da individuare secondo il protocollo di intesa vigente presso il
Tribunale di Lecce e che le parti dichiarano di aver letto ed approvato.
F) Ai sensi dell'art. 473 bis. 12 c.p.c. i ricorrenti predispongono e propongono il seguente PIANO GENITORIALE PER LA GESTIONE DEI
FIGLI
La casa coniugale, ubicata a Muro Leccese (LE) in via Salentina n. 186, è assegnata alla madre, presso cui sono collocati, in modo permanente, i figli minori e . Persona_3 Persona_4
Con riferimento alle attività scolastiche ed extrascolastiche, i ricorrenti dichiarano che:
a) La figlia minore , di anni 11: Persona_3
- Frequenta la prima media presso l'Istituto Comprensivo “Tito Schipa” di
Muro Leccese, col seguente orario di lezioni:
- lunedì e giovedì 8,10 / 17,10;
- martedì, mercoledì e venerdì 8,10/14,10
È accompagnata a scuola, e, alla fine dell'orario scolastico, viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
- La minore frequenta il doposcuola con il seguente orario:
- martedì, mercoledì e venerdì 16,00/17,30.
È accompagnata al doposcuola, e, alla fine dell'orario, viene riaccompagnata a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
La minore potrebbe aver bisogno di frequentare lezioni private.
In tale evenienza, la minore sarà accompagnata a lezione dalla madre e le spese saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- La minore pratica danza a Muro Leccese, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00, ed è accompagnata dalla madre.
- Frequenta il catechismo, presso la Chiesa Madre di Muro Leccese, nella giornata di venerdì ed è accompagnata dalla madre;
- Alla minore non sono ancora concesse uscite serali e, quando i genitori la riterranno matura per uscire da sola, concorderanno modalità ed orari di uscita e di rientro della minore.
Se la minore avrà necessità di frequentare amici o di partecipare ad eventi fuori dal Comune ove abita, e sempre che i genitori lo ritengano opportuno, questi ultimi la accompagneranno una volta per uno.
- È munita di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno;
b) il figlio , di anni 4: Persona_4
- Frequenta la scuola per l'infanzia presso l'Istituto Comprensivo di Muro
Leccese (LE) col seguente orario di lezione:
- dal lunedì al venerdì ore 08,30 / 14,30.
È accompagnato a scuola dalla madre e alla fine dell'orario scolastico viene riaccompagnato a casa, dalla madre o da persona di fiducia della ricorrente.
- Non pratica attività sportive.
- È munito di assistenza sanitaria e pediatrica ed i genitori concordano che eventuali spese specialistiche saranno sopportate da entrambi nella misura del 50% cadauno.
- Al minore, ancora, non sono concesse uscite serali e, quando i genitori lo riterranno maturo per uscire da solo, concorderanno modalità e orari di uscita e di rientro del minore.
Nell'ambito del presente piano genitoriale e nel rispetto delle condizioni innanzi stabilite, il padre avrà diritto di vedere e tenere, con sé, i figli minori, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 19,00 alle ore 20,30, nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, con il pernotto, sempre a condizione che i minori intendano pernottare con il padre.
Qualora i minori non intendano pernottare con il padre, trascorreranno il sabato e la domenica, insieme a quest'ultimo, dalle ore 10,30 alle ore 22,00.
Le festività saranno trascorse, in modo alternato, a partire da Natale 2024, che i minori trascorreranno, con la madre, mentre Capodanno con il padre dalle ore 10:30 alle ore 22,00 e così via, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza.
Inoltre, trascorreranno le feste pasquali e il Lunedì dell'Angelo, seguendo il medesimo criterio di alternanza, a partire dalla Pasqua del 2025, che trascorreranno con il padre, dalle ore 10,30 alle ore 22,00, mentre il Lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con la madre.
In estate, i minori trascorreranno due periodi consecutivi con il padre di sette giorni con il pernotto, e, sempre che i minori intendano pernottare col padre.
Tali periodi sono individuati, nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto, salvo diverso accordo tra i genitori che interverrà entro il 30 maggio di ogni anno.
Anche le restanti festività del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1°
Novembre e 8 Dicembre, nonché le feste patronali e i compleanni dei minori saranno trascorse dai figli, in modo alternato con l'uno e l'altro dei genitori, in maniera tale che i minori trascorreranno la metà delle predette festività con ogni genitore (col padre dalle ore 10,30 alle ore 22,00) e comunque in base alle disponibilità ed accordi che saranno concordati tra gli stessi.
Il diritto di visita sarà esercitato in maniera compatibile con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e nel rispetto della volontà di questi ultimi.
In ogni caso i genitori, si dichiarano reciprocamente di essere aperti ad ogni soluzione riguardante il diritto di visita nell'interesse dei figli minori.
I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi conservando, al contempo, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nel rispetto, comunque della volontà dei minori.
Si impegnano, inoltre, a comunicarsi, l'un l'altra, tempestivamente, gli eventuali impedimenti, in modo che l'altro genitore provveda ad accompagnare i figli perché esercitino le loro attività scolastiche ed extrascolastiche. Si impegnano, infine, a comunicarsi le eventuali modifiche dei recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza l'altro coniuge di eventuali spostamenti in località diversa dalla provincia di residenza quando avranno con sé i minori. I signori e Parte_1 Pt_2
acconsentono al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per
[...]
l'espatrio da richiedersi alle Autorità competenti e si autorizzano reciprocamente ad iscrivere sui rispettivi passaporti i figli minori”).
All'udienza del 17.04.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, i ricorrenti ribadivano di volersi separare, consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà degli stessi di continuare a vivere, rispettivamente, come marito e come moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita, materiale e spirituale.
La separazione personale, pertanto, così come congiuntamente richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento, nella presente sede, la concorde richiesta di pronuncia della separazione personale, alle condizioni del ricorso.
Si ponga mente, da un lato, alla circostanza che le condizioni de quibus appaiono confacenti ai superiori interessi, morali e materiali, della prole minorenne, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento civile, distinto dal n.
4513/2024 R.G.V.G., introdotto con ricorso proposto congiuntamente, in data
28 ottobre 2024, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1 , nata a [...] il [...], così provvede: Parte_2
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi anzidetti, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 9 dicembre 2025.
Il Giudice rel. La Presidente Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore