Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2786 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. DE CARLO ERMINIA Controparte_1 ALBIERI dif. dall'Avv. CAVICCHI FRANCESCA CP_2
RICORRENTI
E PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio
Conclusioni delle parti:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed - CP_1 Parte_1 ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ubicata nel Comune di Ferrara in Via
F.L. Mongardi n. 39 C, unitamente ai mobili, arredi, contenuto e relative pertinenze, viene assegnata al signor che ne è proprietario;
la signora stabilirà Parte_1 CP_1 la sua residenza in Ferrara, via Giovannelli n. 40/6 , unitamente al figlio minore, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto la maggiore età. PIANO GENITORIALE
PER I FIGLI MINORENNI 3. Il figlio resta affidato ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con lo stesso minore e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori condivideranno conseguentemente i compiti inerenti la pagina 1 di 5
4. il figlio trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre, sita in Persona_1
Ferrara via Giovannelli 40/6, seguendo il seguente piano bisettimanale delle frequentazioni genitoriali:
1° settimana
2° settimana
Il figlio resta collocato paritariamente presso la madre ed il padre;
tenendo Persona_1 presente le esigenze lavorative dei genitori, verrà accompagnato a scuola ed alle Per_1 attività ludico-sportive dal genitore che lo avrà in custodia. Il genitore dovrà accompagnare il figlio a scuola il giorno successivo a quello di custodia. I signori e hanno CP_1 Per_1 deciso di comune accordo di far frequentare al figlio la scuola secondaria di I Per_1 grado di Baura (FE) istituto comprensivo “Don Milani” o in via alternativa la scuola secondaria di I grado “M.M.Boiardo” istituto comprensivo “IC Alda Costa”. 4/a) Il figlio trascorrerà con la madre ed il padre, ad anni alterni, le feste natalizie Per_1
(comprenderanno il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno), il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ed infine il Ferragosto. Durante le vacanze natalizie trascorrerà Per_1 la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così anche per San Silvestro e Capodanno;
in tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31 dicembre/1 gennaio. Durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo; le restanti festività e/o ponti verranno di volta in volta concordati, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore. 4/b) Durante le vacanze estive (nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre) potrà trascorrere con il padre 3 (tre) settimane, anche Per_1 non continuative e così anche con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi. Contestualmente potrà frequentare i campi estivi per almeno 2 Per_1 settimane, e sempre in accordo tra i due genitori, per le settimane restanti. Le sopra indicate modalità, tuttavia, potranno variare in accordo fra i coniugi sulla base delle esigenze lavorative degli stessi, e degli impegni extrascolastici dei minori, comunque sempre nel rispetto degli interessi preminenti del bambino ed a garanzia del diritto dello stesso di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi. Si precisa che entrambi i coniugi possono disporre di rete parentale idonea, in grado di far fronte alle esigenze lavorative dei genitori, prendendosi cura del minore. Entrambi i genitori dovranno provvedere pagina 2 di 5 direttamente all'educazione e istruzione del figlio minore e dovranno avere cura di interessarsi e partecipare anche alla vita scolastica e di relazione, nonché sociale del figlio, intervenendo e partecipando alle riunioni scolastiche, così come dovranno provvedere alle cure sanitarie del figlio, avendo cura di avvertire immediatamente o comunque senza ritardo e relazionare l'altro genitore in caso di visite mediche, specialistiche e di controllo. In caso di problemi di salute del figlio, anche durante i periodi di pernottamento presso uno dei due genitori, ciascun genitore si impegna ad avvertire prontamente l'altro, consentendogli di poter visitare il figlio nel suo preminente interesse, con tempi e modalità da concordarsi tra i genitori entro la giornata. I signori ed sono d'accordo nel CP_1 Per_1 dialogare il più possibile nell'interesse del figlio, ma hanno convenuto che le comunicazioni relative allo stesso in merito ad appuntamenti particolari quali riunioni scolastiche, pagelle, visite mediche, impegni sportivi, potranno avvenire anche tramite messaggio telefonico, avendo cura di sincerarsi che l'altro genitore ne sia al corrente. In caso di imprevisti, i genitori si impegneranno a trovare una soluzione che meglio soddisfi le esigenze del minore. In tali situazioni entrambi i genitori sono d'accordo nel preferire l'aiuto dell'altro genitore, ed in caso di reciproca e contestuale impossibilità da parte di entrambi i genitori, i medesimi sono d'accordo nel ricorrere all'aiuto di persone di loro fiducia, in via prevalente parenti.
5. I signori e hanno deciso il regime di CP_1 Per_1 mantenimento diretto del figlio;
ciascuno provvederà alle spese ordinarie, senza nulla chiedere all'altro genitore, anche in relazione alle spese relative al vestiario ordinario ed alle spese di babysitter se necessarie, rinunciando entrambi all'assegno di mantenimento posto che entrambi i genitori sono economicamente autosufficienti e capaci di provvedere ciascuno alle esigenze del minore. Le spese straordinarie, saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere previamente o meno concordate secondo la seguente esemplificazione riportata nel Protocollo del Tribunale di Ferrara per le cause in materia di famiglia del 25/10/2017: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: Spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese relative alla dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza presso strutture pubbliche. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, anche per campi scuola estivi, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario, e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative, anche per le spese di vestiario quali capi spalla, calzature e comunque capi da non ritenersi vestiario ordinario : il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (anche mediante messaggio telefonico), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore pagina 3 di 5 sarà desunto decorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (anche mediante messaggio telefonico) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità e detraibilità della stessa che sarà equamente divisa al 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie pari al 50%; Il figlio rimane a carico nella quota del 100% al padre Per_1 fino al 31.12.2024 e dal 01.01.2025 a seguire nella quota pari al 50%. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI L'Assegno Unico e/o qualsivoglia prestazione sociale agevolata erogata a sostegno dei figli da parte degli Enti Statali o Locali sarà percepito dalla signora nella misura del 100%; le deduzioni e detrazioni fiscali saranno CP_1 equamente divise fra i coniugi nella misura pari al 50%.
8.I coniugi hanno concordato che alla signora sarà attribuito a titolo gratuito il mobilio dell'attuale abitazione CP_1 coniugale che arreda la mansarda e la camera da letto del figlio tale mobilio sarà Per_1 dalla stessa trasferito presso l'immobile sito in Ferrara, via Giovanelli n. 40/6, successivamente alla stipula del contratto definitivo di vendita.
Conclusioni del PM:
Visto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e esponevano: CP_1 Parte_1
in data 25/06/2016 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
dall'unione era nato il figlio minorenne Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso.
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
, unitisi in matrimonio il 25/06/2016 in Ferrara (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del Comune di Ferrara al n. 104 p.1) alle condizioni concordate. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di Ferrara di procedere all' annotazione della sentenza.
Ferrara, 25.3.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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