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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1192/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, piazza Cinque Giornate n. 6
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
OD FA, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque
Giornate n. 6
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AL, in data 30/05/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I , n. 1, dell'anno 2009;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e vivrà per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione della madre e per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione del padre;
2) Il figlio minorenne è al momento sotto osservazione dal Persona_2
Tribunale dei Minorenni, in quanto vi è incardinato un procedimento che dovrà decidere se il minore potrà continuare a vivere con i genitori e/o se invece verrà affidato ad una comunità di recupero per le cure del caso relative al suo rilevante handicap psichiatrico. Qualora il figlio, pur se assistito e supportato dal Tribunale dei minorenni e/o dagli assistenti sociali incaricati, dovesse essere lasciato a vivere con i genitori e la sorella, anche lui vivrà per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione della madre e per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione del padre;
3) La casa coniugale sita nel Comune di AL (MI), via Vittorio Veneto 14, è in comproprietà al 50% tra i coniugi. Il marito si impegna ad acquistare il 50% della moglie entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
4) La seconda casa di campagna, sita nel Comune di Rueglio (TO), via Morello n. 8, è in comproprietà al 50% tra i coniugi. Il marito si impegna ad acquistare il 50% della moglie entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 25.000 (Euro venticinquemila/00);
5) Il posto auto sito nel Comune di AL (MI), via Bistorina n. 24, è in comproprietà al 50%, tra i coniugi. La moglie si impegna ad acquistare il 50% del marito entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 3.124,00 (Euro tremilacentoventiquattro/00);
6) Il marito si impegna a cedere alla moglie, a titolo gratuito, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 il portafoglio titoli attualmente cointestato. Il portafoglio titoli è costituito da BTP del valore nominale di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);
7) I coniugi, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato, dividendo al 50% il saldo in essere, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
8) I coniugi, avendo stabilito di vivere con i figli alternativamente per un periodo di 7 giorni ciascuno, non dovranno versare all'altro coniuge alcuna somma per il mantenimento ordinario;
non vi sarà quindi nessun assegno di un coniuge a favore dell'altro, ma ci sarà quindi un mantenimento diretto per uguali periodi. Si fa presente che l'attuale casa coniugale, in via Vittorio Veneto n. 14, che diventerà di esclusiva
Pag. 2 di 7 proprietà del marito e la futura abitazione della moglie, in via Nazario Sauro n. 22, sono situate nel medesimo comune di AL (MI) e non distano più di un chilometro l'una dall'altra;
9) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun coniuge passerà un periodo minimo delle proprie ferie di 15 giorni con i figli, accordandosi secondo le esigenze lavorative e personali di entrambi;
10) Per quanto concerne le vacanze Natalizie e Pasquali, verranno divise per un periodo di tempo di uguale durata, in relazione alle quali i figli minori trascorreranno costantemente con la madre la prima metà di tali periodi e con il padre la seconda metà, il tutto sempre in funzione degli impegni lavorativi di entrambi e tenute presenti anche le esigenze dei minori;
11) Entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, l'uno nei confronti dell'altra,
a qualsivoglia assegno e/o pretesa per qualsiasi titolo e/o ragione;
12) I coniugi prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) Entrambi i terranno a proprio carico il 50% delle spese “extra- Per_3 mantenimento” relative ai figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 09.11.2016 e più precisamente: Art. 1) DEFINIZIONE
PRELIMINARE Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra- mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”. Art. 2) SPESE
CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO Salva diversa disciplina convenuta tra le parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive). ART. 3 SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO
Pag. 3 di 7 PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZAS PREVIO ACCORDO Salva diversa disciplina, convenuta tra le parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
1 – A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo:- visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sonio comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2- A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la
Pag. 4 di 7 patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo un volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto n. 3A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONI DELLE SPESE EXTRA-
ASSEGNO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO.
Salvo diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra- assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro- quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra- assegno.
Art. 5) MODALITA' DI DECISIONE E DI RIMBORSO DELLE SPESE
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga, invece, tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con
Pag. 5 di 7 valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata la giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6) DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro, indicata nelle dichiarazioni dei redditi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.03.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 15.09.25 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 6 di 7 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 da che hanno contratto matrimonio il 30/05/2009, in Parte_2
AL (atto n 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 18/09/2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1192/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. QUERCIOLI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso il suo studio in
Milano, piazza Cinque Giornate n. 6
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
OD FA, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque
Giornate n. 6
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in AL, in data 30/05/2009, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I , n. 1, dell'anno 2009;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“La figlia minorenne viene affidata ad entrambi i genitori, i Persona_1 quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale e vivrà per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione della madre e per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione del padre;
2) Il figlio minorenne è al momento sotto osservazione dal Persona_2
Tribunale dei Minorenni, in quanto vi è incardinato un procedimento che dovrà decidere se il minore potrà continuare a vivere con i genitori e/o se invece verrà affidato ad una comunità di recupero per le cure del caso relative al suo rilevante handicap psichiatrico. Qualora il figlio, pur se assistito e supportato dal Tribunale dei minorenni e/o dagli assistenti sociali incaricati, dovesse essere lasciato a vivere con i genitori e la sorella, anche lui vivrà per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione della madre e per un periodo continuativo di 7 giorni presso l'abitazione del padre;
3) La casa coniugale sita nel Comune di AL (MI), via Vittorio Veneto 14, è in comproprietà al 50% tra i coniugi. Il marito si impegna ad acquistare il 50% della moglie entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 40.000,00 (euro quarantamila/00);
4) La seconda casa di campagna, sita nel Comune di Rueglio (TO), via Morello n. 8, è in comproprietà al 50% tra i coniugi. Il marito si impegna ad acquistare il 50% della moglie entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 25.000 (Euro venticinquemila/00);
5) Il posto auto sito nel Comune di AL (MI), via Bistorina n. 24, è in comproprietà al 50%, tra i coniugi. La moglie si impegna ad acquistare il 50% del marito entro e non oltre il 31 dicembre 2025 al prezzo pattuito di € 3.124,00 (Euro tremilacentoventiquattro/00);
6) Il marito si impegna a cedere alla moglie, a titolo gratuito, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 il portafoglio titoli attualmente cointestato. Il portafoglio titoli è costituito da BTP del valore nominale di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00);
7) I coniugi, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato, dividendo al 50% il saldo in essere, entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
8) I coniugi, avendo stabilito di vivere con i figli alternativamente per un periodo di 7 giorni ciascuno, non dovranno versare all'altro coniuge alcuna somma per il mantenimento ordinario;
non vi sarà quindi nessun assegno di un coniuge a favore dell'altro, ma ci sarà quindi un mantenimento diretto per uguali periodi. Si fa presente che l'attuale casa coniugale, in via Vittorio Veneto n. 14, che diventerà di esclusiva
Pag. 2 di 7 proprietà del marito e la futura abitazione della moglie, in via Nazario Sauro n. 22, sono situate nel medesimo comune di AL (MI) e non distano più di un chilometro l'una dall'altra;
9) Per quanto concerne le vacanze estive, ciascun coniuge passerà un periodo minimo delle proprie ferie di 15 giorni con i figli, accordandosi secondo le esigenze lavorative e personali di entrambi;
10) Per quanto concerne le vacanze Natalizie e Pasquali, verranno divise per un periodo di tempo di uguale durata, in relazione alle quali i figli minori trascorreranno costantemente con la madre la prima metà di tali periodi e con il padre la seconda metà, il tutto sempre in funzione degli impegni lavorativi di entrambi e tenute presenti anche le esigenze dei minori;
11) Entrambi i coniugi svolgono un'attività lavorativa e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, l'uno nei confronti dell'altra,
a qualsivoglia assegno e/o pretesa per qualsiasi titolo e/o ragione;
12) I coniugi prestano, sin d'ora, il loro assenso reciproco al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
13) Entrambi i terranno a proprio carico il 50% delle spese “extra- Per_3 mantenimento” relative ai figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del 09.11.2016 e più precisamente: Art. 1) DEFINIZIONE
PRELIMINARE Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come “spese extra assegno” o, nel caso in cui manchi un assegno, “extra- mantenimento”; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra “spese ordinarie” e “spese straordinarie”. Art. 2) SPESE
CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO Salva diversa disciplina convenuta tra le parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per i buoni-mensa, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive). ART. 3 SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO
Pag. 3 di 7 PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZAS PREVIO ACCORDO Salva diversa disciplina, convenuta tra le parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
1 – A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1 – B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo:- visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sonio comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2- A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso,
l'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2 – B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e,
a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la
Pag. 4 di 7 patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo un volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto n. 3A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONI DELLE SPESE EXTRA-
ASSEGNO NELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO.
Salvo diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50% oppure diversa) di ripartizione delle spese extra- assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro- quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra- assegno.
Art. 5) MODALITA' DI DECISIONE E DI RIMBORSO DELLE SPESE
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga, invece, tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con
Pag. 5 di 7 valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata la giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purchè la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno 20 del mese precedente.
Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6) DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro, indicata nelle dichiarazioni dei redditi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.03.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 15.09.25 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 6 di 7 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 da che hanno contratto matrimonio il 30/05/2009, in Parte_2
AL (atto n 1, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 18/09/2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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