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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.197/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. F. Capaccio
TT MI
rRappresentata dall'avv. R. Tacconelli
OGGETTO: opposizione a DA Accertativa n.AN00000\2022-707
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente contesta la “diffida accertativa” di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 124/04 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento alla controparte di ore lavorative prestate nel punto vendita situato presso Il centro commerciale “Le Grotte Center” in Camerano, nella vigenza tra le parti del contratto a tempo determinato decorrente dal 16/11/19 al 30/3/20 (doc.3 di parte opponente).
2. Non appare (pertanto) poter trovare fondamento l'argomento di parte ricorrente secondo cui la diffida sarebbe illegittima in quanto non avente ad oggetto
«inosservanza della disciplina contrattuale», laddove il credito nasce proprio dalla mancata corresponsione della retribuzione prevista dal contratto intercorso tra le pagina 1 di 5 parti: precisando che da un lato non si può ritenere vincolante il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro invocata e prodotta (doc.7) dall'opponente, e dall'altro la fattispecie appare pienamente riconducibile a quella ivi considerata del
“lavoro sommerso” ovvero (pur parzialmente) “in nero” (la cui retribuzione risulti oggettivamente determinabile), trattandosi di ore non regolarizzate.
3. Analoghe considerazioni valgono per la «la circolare n. 24 del 24 giugno 2004» dello stesso Ministero (doc.9), o per la «Nota 23 gennaio 2020 n.595» dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (doc.8).
4. Inconferente è peraltro il richiamo all'art.474 cpc il quale riguarda i requisiti del contenuto del titolo, e non dei presupposti in base ai quali esso si è formato.
*
5. Nel merito, il credito ha origine nella considerazione di un orario pieno di 40 ore settimanali per tutta la durata del contratto stipulato (e prodotto: doc.6) dalla convenuta, formalmente «assunta a tempo parziale per 24 ore settimanali…: 6 ore giornaliere il Sabato e la Domenica e 3 ore giornaliere (per 4 giornate, ndr) dal lunedì al venerdì».
6. La Società in giudizio si limita a ribadire che «l'orario di lavoro era di 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo e 6 ore il sabato e la domenica», corrispondente alle necessità dell'esercizio che richiedevano la presenza di un organico di 7-9 lavoratori, impegnati ciascuno per 24 ore settimanali, e quindi sufficienti a coprire un orario complessivo settimanale di apertura di 80,5 ore, in quanto «per ogni turno lavorativo vi erano 1-2 commessi».
7. L'esperita istruttoria ha confermato la versione della lavoratrice.
8. La teste (parimenti assunta a part-time) ha infatti confermato che la opposta, Tes_1
come lei e le altre addette al punto vendita di Camerano, lavoravano (anche) in quel periodo «40 ore alla settimana» e che anche a lei «le ore in più non … venivano pagate»; ricorda che i dipendenti presenti ««durante il turno» erano «negli infrasettimanali forse due o tre insieme, fine settimana tre o quattro»
pagina 2 di 5 9. Sostanzialmente coincidente è la versione della teste la quale riferisce di Tes_2
aver lavorato con e come la ricorrente « sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto il sabato la domenica, con un giorno libero a settimana» anche se «Per contratto dovev[a] fare 24 ore», e che «le altre non .. le hanno pagate»; ricorda che le dipendenti in negozio erano «a seconda dei periodi, da tre fino a sei tutte insieme».
10. Meno precisa e meno attendibile si deve ritenere la versione fornita dal teste di parte opponente , ancora dipendente della opponente alla data della Testimone_3
deposizione, il quale riferisce che «la collocazione delle ore nell'ambito dell'orario di apertura del negozio lo gestivano le dipendenti tra di loro, in base alle loro esigenze»;
è infatti assai poco verosimile che fossero le dipendenti stesse ad organizzare i turni, garantendo spontaneamente e senza controllo da parte dell'azienda il numero opportuno di presenze necessarie in negozio nei diversi periodi: senza che - per mera
«fortuna…» - sia «mai successo che non si siano messe d'accordo».
11. Le testimonianze assunte nella presente sede processuale si devono pertanto ritenere nel loro insieme sufficienti a confermare lo svolgimento un orario pieno di lavoro: senza necessità, da un lato, di considerare come il modus operandi della opponente trovi riscontro nelle dichiarazioni delle lavoratrice prodotte al parte opposta in data
15/11/24; e, dall'altro, di evidenziare come le deposizioni parzialmente contrarie rese da due di esse procedimento RG 1369/22 [prodotte e invocate da parte opponente con le note del 25/11/24] siano generiche e intrinsecamente contraddittorie, come dettagliatamente esposto nella sentenza (n° 723/24) di questo Giudice che ha chiuso il relativo giudizio, da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
12. Ciò stabilito, visti i conteggi rispettivamente redatti e depositati dalle parti in data
30/10/25 su invito del Giudice, si osserva che:
12.1. il conteggio depositato da parte opponente in data 30/10/25 (il quale riporta un totale di € 3.353,24) è stato contestato dalla difesa della lavoratrice (memoria
7/11/25) unicamente in quanto «non tiene conto delle ore lavorate su base pagina 3 di 5 mensile full-time e della proporzionale incidenza sul resto di tutti gli istituti, ferie, permessi e FR che pure è parimenti oggetto del giudizio» e «neppure conto della mensilità di novembre '19 in cui la Sig.ra ha lavorato»; Parte_2
12.2. in realtà da tale conteggio si evince chiaramente che è stato considerato sia l'orario pieno che la retribuzione del mese di novembre 2019 (per un importo anche superiore a quello indicato dal conteggio depositato in pari data dalla lavoratrice);
12.3. quanto invece alla mancata inclusione delle differenze per permessi, ferie, e
FR (per rispettivi € 86,34 + 325,60 + 599,84 = 1.011,78 in totale ) appare infondata l'argomentazione generale di parte opponente secondo cui «la diffida accertativa non effettua alcun calcolo per ferie e permessi residui», e anche «il
FR .. non è oggetto di diffida»: in quanto non risulta affatto che tali voci ne siano state escluse, laddove la somma oggetttto di diffida (e quindi del presente giudizio) è riferita (solo a) tutta la «differenza tra l'imponibile denunciato come rapporto di lavoro part-time e l'imponibile ricostruito sull'orario full-time»
(doc.2 di parte opponente); peraltro, nello specifico:
12.3.1. quanto ai permessi, la Società deduce che a norma del CCNL a tale titolo per «i primi due anni di lavoro maturano solo le 32 ore di ex festività»; la circostanza non è contestata;
tuttavia appare errato il calcolo successivo in quanto per i periodo dal 16/11 al successivo 30\3 le ore non sono 7,5 ma
32:12 x 4,5 = 12; poichè in effetti dalle prodotte buste paga (doc.4 di parte opponente) si riscontra che «ne sono state monetizzate 6,37», residuano in tutta apparenza dovute 5,63 ore (per € 9.64 l'una e quindi ) pari ad € 54,27
12.3.2. quanto alle ferie, la Società deduce che «il CCNL prevede 26 giorni di ferie annuali pari a 2,16 giorni al mese» e che la lavoratrice ha usufruito di «8 giorni di cui 1 a febbraio e 7 a marzo»; dalle citate buste paga si evince che per queste 8 giornate sono state retribuite 36 ore di ferie per complessivi €
346,87; la somma richiesta per adeguare le ore retribuite a titolo di ferie ad un pagina 4 di 5 orario a tempo pieno appare pertanto adeguata e comunque non eccessiva, in base alle stesse allegazioni di parte opponente;
né è stata più specificamente contestata;
12.3.3. Quanto al FR, parte opponente deduce che «un FR full-time sarebbe pari ad € 1618,75 / 13,5 * 3,5 mesi = € 419,00» e che «Il 40% di predetto importo, per raggiungere il full-time rispetto all'inquadramento part-time
60%, è pari ad € 167,87»; a fronte della assenza di pertinenti contestazioni, si rileva comunque che i mesi lavorati non sono 3,5 ma 4,5, pertanto la differenza ammonta a € 167,87 : 3,5 x 4,5 = 215,83
13. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (3.353,24 + € 54,27+ 325,60 + 215,83 = 3.948,94) nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA l'efficacia della opposta diffida, nei limiti della somma di € 3.948,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
CONDANNA la Società opponente, in favore della lavoratrice, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 27/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De AB, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.197/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. F. Capaccio
TT MI
rRappresentata dall'avv. R. Tacconelli
OGGETTO: opposizione a DA Accertativa n.AN00000\2022-707
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Società ricorrente contesta la “diffida accertativa” di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 124/04 ed avente ad oggetto l'omesso pagamento alla controparte di ore lavorative prestate nel punto vendita situato presso Il centro commerciale “Le Grotte Center” in Camerano, nella vigenza tra le parti del contratto a tempo determinato decorrente dal 16/11/19 al 30/3/20 (doc.3 di parte opponente).
2. Non appare (pertanto) poter trovare fondamento l'argomento di parte ricorrente secondo cui la diffida sarebbe illegittima in quanto non avente ad oggetto
«inosservanza della disciplina contrattuale», laddove il credito nasce proprio dalla mancata corresponsione della retribuzione prevista dal contratto intercorso tra le pagina 1 di 5 parti: precisando che da un lato non si può ritenere vincolante il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro invocata e prodotta (doc.7) dall'opponente, e dall'altro la fattispecie appare pienamente riconducibile a quella ivi considerata del
“lavoro sommerso” ovvero (pur parzialmente) “in nero” (la cui retribuzione risulti oggettivamente determinabile), trattandosi di ore non regolarizzate.
3. Analoghe considerazioni valgono per la «la circolare n. 24 del 24 giugno 2004» dello stesso Ministero (doc.9), o per la «Nota 23 gennaio 2020 n.595» dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (doc.8).
4. Inconferente è peraltro il richiamo all'art.474 cpc il quale riguarda i requisiti del contenuto del titolo, e non dei presupposti in base ai quali esso si è formato.
*
5. Nel merito, il credito ha origine nella considerazione di un orario pieno di 40 ore settimanali per tutta la durata del contratto stipulato (e prodotto: doc.6) dalla convenuta, formalmente «assunta a tempo parziale per 24 ore settimanali…: 6 ore giornaliere il Sabato e la Domenica e 3 ore giornaliere (per 4 giornate, ndr) dal lunedì al venerdì».
6. La Società in giudizio si limita a ribadire che «l'orario di lavoro era di 3 ore al giorno dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo e 6 ore il sabato e la domenica», corrispondente alle necessità dell'esercizio che richiedevano la presenza di un organico di 7-9 lavoratori, impegnati ciascuno per 24 ore settimanali, e quindi sufficienti a coprire un orario complessivo settimanale di apertura di 80,5 ore, in quanto «per ogni turno lavorativo vi erano 1-2 commessi».
7. L'esperita istruttoria ha confermato la versione della lavoratrice.
8. La teste (parimenti assunta a part-time) ha infatti confermato che la opposta, Tes_1
come lei e le altre addette al punto vendita di Camerano, lavoravano (anche) in quel periodo «40 ore alla settimana» e che anche a lei «le ore in più non … venivano pagate»; ricorda che i dipendenti presenti ««durante il turno» erano «negli infrasettimanali forse due o tre insieme, fine settimana tre o quattro»
pagina 2 di 5 9. Sostanzialmente coincidente è la versione della teste la quale riferisce di Tes_2
aver lavorato con e come la ricorrente « sei ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto il sabato la domenica, con un giorno libero a settimana» anche se «Per contratto dovev[a] fare 24 ore», e che «le altre non .. le hanno pagate»; ricorda che le dipendenti in negozio erano «a seconda dei periodi, da tre fino a sei tutte insieme».
10. Meno precisa e meno attendibile si deve ritenere la versione fornita dal teste di parte opponente , ancora dipendente della opponente alla data della Testimone_3
deposizione, il quale riferisce che «la collocazione delle ore nell'ambito dell'orario di apertura del negozio lo gestivano le dipendenti tra di loro, in base alle loro esigenze»;
è infatti assai poco verosimile che fossero le dipendenti stesse ad organizzare i turni, garantendo spontaneamente e senza controllo da parte dell'azienda il numero opportuno di presenze necessarie in negozio nei diversi periodi: senza che - per mera
«fortuna…» - sia «mai successo che non si siano messe d'accordo».
11. Le testimonianze assunte nella presente sede processuale si devono pertanto ritenere nel loro insieme sufficienti a confermare lo svolgimento un orario pieno di lavoro: senza necessità, da un lato, di considerare come il modus operandi della opponente trovi riscontro nelle dichiarazioni delle lavoratrice prodotte al parte opposta in data
15/11/24; e, dall'altro, di evidenziare come le deposizioni parzialmente contrarie rese da due di esse procedimento RG 1369/22 [prodotte e invocate da parte opponente con le note del 25/11/24] siano generiche e intrinsecamente contraddittorie, come dettagliatamente esposto nella sentenza (n° 723/24) di questo Giudice che ha chiuso il relativo giudizio, da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art.1181 delle norme di attuazione del cpc.
12. Ciò stabilito, visti i conteggi rispettivamente redatti e depositati dalle parti in data
30/10/25 su invito del Giudice, si osserva che:
12.1. il conteggio depositato da parte opponente in data 30/10/25 (il quale riporta un totale di € 3.353,24) è stato contestato dalla difesa della lavoratrice (memoria
7/11/25) unicamente in quanto «non tiene conto delle ore lavorate su base pagina 3 di 5 mensile full-time e della proporzionale incidenza sul resto di tutti gli istituti, ferie, permessi e FR che pure è parimenti oggetto del giudizio» e «neppure conto della mensilità di novembre '19 in cui la Sig.ra ha lavorato»; Parte_2
12.2. in realtà da tale conteggio si evince chiaramente che è stato considerato sia l'orario pieno che la retribuzione del mese di novembre 2019 (per un importo anche superiore a quello indicato dal conteggio depositato in pari data dalla lavoratrice);
12.3. quanto invece alla mancata inclusione delle differenze per permessi, ferie, e
FR (per rispettivi € 86,34 + 325,60 + 599,84 = 1.011,78 in totale ) appare infondata l'argomentazione generale di parte opponente secondo cui «la diffida accertativa non effettua alcun calcolo per ferie e permessi residui», e anche «il
FR .. non è oggetto di diffida»: in quanto non risulta affatto che tali voci ne siano state escluse, laddove la somma oggetttto di diffida (e quindi del presente giudizio) è riferita (solo a) tutta la «differenza tra l'imponibile denunciato come rapporto di lavoro part-time e l'imponibile ricostruito sull'orario full-time»
(doc.2 di parte opponente); peraltro, nello specifico:
12.3.1. quanto ai permessi, la Società deduce che a norma del CCNL a tale titolo per «i primi due anni di lavoro maturano solo le 32 ore di ex festività»; la circostanza non è contestata;
tuttavia appare errato il calcolo successivo in quanto per i periodo dal 16/11 al successivo 30\3 le ore non sono 7,5 ma
32:12 x 4,5 = 12; poichè in effetti dalle prodotte buste paga (doc.4 di parte opponente) si riscontra che «ne sono state monetizzate 6,37», residuano in tutta apparenza dovute 5,63 ore (per € 9.64 l'una e quindi ) pari ad € 54,27
12.3.2. quanto alle ferie, la Società deduce che «il CCNL prevede 26 giorni di ferie annuali pari a 2,16 giorni al mese» e che la lavoratrice ha usufruito di «8 giorni di cui 1 a febbraio e 7 a marzo»; dalle citate buste paga si evince che per queste 8 giornate sono state retribuite 36 ore di ferie per complessivi €
346,87; la somma richiesta per adeguare le ore retribuite a titolo di ferie ad un pagina 4 di 5 orario a tempo pieno appare pertanto adeguata e comunque non eccessiva, in base alle stesse allegazioni di parte opponente;
né è stata più specificamente contestata;
12.3.3. Quanto al FR, parte opponente deduce che «un FR full-time sarebbe pari ad € 1618,75 / 13,5 * 3,5 mesi = € 419,00» e che «Il 40% di predetto importo, per raggiungere il full-time rispetto all'inquadramento part-time
60%, è pari ad € 167,87»; a fronte della assenza di pertinenti contestazioni, si rileva comunque che i mesi lavorati non sono 3,5 ma 4,5, pertanto la differenza ammonta a € 167,87 : 3,5 x 4,5 = 215,83
13. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo (3.353,24 + € 54,27+ 325,60 + 215,83 = 3.948,94) nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la (sostanziale) soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,
DICHIARA l'efficacia della opposta diffida, nei limiti della somma di € 3.948,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
CONDANNA la Società opponente, in favore della lavoratrice, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge
Ancona, 27/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De AB
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