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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/10/2025, n. 14044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14044 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione prima civile in composizione collegiale, in persona di
TA IE Presidente
IL ES CE RE .
TE NI CE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 56402/2021 promosso da
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Simone Capalbo;
Persona_1
attrice
Nei confronti di
, , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Spada;
Controparte_1
convenuto
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità. in fatto e diritto
ha convenuto in giudizio , esponendo di avere Parte_1 Controparte_1
intrattenuto con il medesimo -tra il 2007 e il 2012- una REazione sentimentale, da cui il 22 ottobre 2012 era nato il piccolo;
ha riferito che il convenuto si era rifiutato di Per_2
procedere al riconoscimento, pur avendo in diverse occasioni dimostrato di essere consapevole della paternità (conoscenza tra l'altro da lui confermata nel corso di una deposizione resa nel corso di un processo penale).
Ha chiesto quindi al Tribunale di accertare il rapporto di filiazione, regolare la 2
responsabilità genitoriale, disciplinare il mantenimento e rimborsare pro quota le spese sostenute dalla madre dalla nascita del minore.
Il convenuto ha sostenuto al contrario che la REazione con avesse Parte_1
avuto termine nel dicembre 2011, che negli ultimi tempi fra le parti era cessata ogni intimità, che pertanto il concepimento doveva ritenersi frutto di altra REazione, che la donna aveva posto in essere condotte persecutorie ai suoi danni, in ragione delle quali era stato anche celebrato un processo penale a carico della , che quest'ultima aveva dichiarato di Pt_1
voler interrompere la gravidanza, ed infine che la notizia della nascita del figlio gli era stata comunicata unicamente nel giugno 2021. Ha chiesto in conclusione di respingere integralmente le richieste della controparte.
È stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio affidata ad una genetista (direttrice della sezione di genetica forense del laboratorio di genetica medica dell'università di Roma
Sapienza); come si legge nella REazione “ le indagini di paternità si basano sull'analisi di segregazione di un numero consistente di marcatori del DNA (STR, Short Tandem Repeat) dal padre presunto al figlio o, nel caso di indisponibilità del presunto padre, tra i familiari disponibili e il figlio. L'osservazione di un allele in comune tra padre presunto, o suo familiare,
e figlio per ogni marcatore analizzato consente di esprimere, mediante un calcolo biostatistico, la probabilità che i caratteri condivisi tra i soggetti in esame siano tali in quanto vi è un rapporto di filiazione piuttosto che casualmente condivisi con una persona presa a caso nella popolazione. Viceversa, la non paternità biologica determina molteplici incongruenze nella segregazione allelica tra padre presunto, o suo familiare, e figlio. Nel caso di un solo marcatore non congruente è necessario considerare, nel calcolo biostatistico, l'ipotesi di un evento mutazionale nella meiosi paterna. Il calcolo biostatistico è stato elaborato utilizzando le frequenze alleliche di popolazione popSTR mediante il software Familias, versione 3.2.8. Tale software, a partire dalle frequenze degli alleli osservati nei soggetti analizzati e basando il proprio sistema di elaborazione sulla formula di Essen-Möller, permette di calcolare il valore del rapporto di verosimiglianza (LR, Likelihood Ratio) tra le seguenti ipotesi mutualmente esclusive: - ipotesi di paternità (il padre presunto è il padre biologico del figlio in esame e la compatibilità genetica osservata non è casuale) - ipotesi di non paternità (il padre biologico è un altro individuo ignoto ed una eventuale compatibilità genetica è solo casuale). Il valore LR, quindi, indica quante volte è più verosimile una ipotesi rispetto all'altra.
7. CONCLUSIONI Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati sono 3
compatibili con la paternità biologica di nei confronti di . Il Controparte_1 Persona_3
valore di LR tra l'ipotesi di paternità biologica di nei confronti di Controparte_1 Per_3
e l'ipotesi di non paternità biologica è pari a 2.17037246e+010: Alla luce
[...]
dell'elaborazione biostatistica eseguita analizzando i dati ottenuti dai profili genetici è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è il padre Controparte_1
biologico di con una probabilità pari al 99,99999999 %. La paternità si Persona_3
considera quindi certa.
Alla luce di tali inequivoche risultanze, risulta poco comprensibile la posizione difensiva assunta ancora da ultimo dal convenuto, il quale sulla scorta dell'affermazione – peraltro indimostrabile - che i rapporti sessuali tra lui e l'attrice fossero cessati sin dal dicembre 2011, continua a contestare la propria paternità, sostenendo la valenza esclusivamente probabilistica degli accertamenti effettuati;
invero, l'esame del DNA costituisce il mezzo di prova ritenuto più idoneo per l'attribuzione della paternità, posto che l'evoluzione della ricerca scientifica consente oggi di raggiungere all'esito dell'analisi risultati che sfiorano il limite della certezza assoluta, tanto da portare la giurisprudenza al ritenerlo di per sé sufficiente ai fini dell'accertamento; si veda da ultimo a titolo esemplificativo Cass, ord. 22732/2024, secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in REazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status. (Cass. Sez. 1, 12/08/2024, n. 22732, Rv.
672348 - 01); secondo la giurisprudenza anzi, nei procedimenti REativi all'accertamento della paternità la consulenza tecnica può essere esperita prescindendo dai limiti ordinari REativi all'onere della prova ( in base ai quali la CTU non può svolgere funzione esplorativa),
e ciò proprio in quanto si tratta dello strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. 4
Nel caso in esame peraltro si osserva che è pacifico che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di convivenza e che lo stesso convenuto nel rendere deposizione dinanzi all'autorità penale (nel processo in cui l'attrice era imputata per atti persecutori ai suoi danni), ebbe a dichiarare espressamente che la convivenza era cessata solo nel marzo- aprile 2012 in seguito ad un grave litigio, sorto per via del rifiuto da parte sua di sostenere le spese per effettuare privatamente l'amniocentesi cui la compagna era intenzionata a sottoporsi. Risulta ancora dagli atti del medesimo processo penale che lo stesso CP_1
nel corso della convivenza si era sottoposto ad alcuni accertamenti per via della difficoltà della compagna a rimanere incinta (v. deposizione allegata dalla difesa ), a CP_1 Pt_1
riprova che vi fosse nella coppia, prima della rottura, un progetto genitoriale comune.
In conclusione si ritiene che la REazione di paternità oggetto di questo giudizio non possa essere messa in discussione. Va dunque dichiarato che è figlio di Persona_3
, e va accolta la domanda presentata in nome e per conto del medesimo Controparte_1
di aggiungere il cognome del padre a quello di cui è già portatore.
Ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c. il tribunale è chiamato altresì (anche -occorrendo- in via officiosa) a dettare i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi morali e materiali del minore.
In ordine alla responsabilità genitoriale, si deve prendere atto del persistente atteggiamento di rifiuto del convenuto, il quale, ad onta degli inequivoci risultati dell'istruttoria, insiste nel negare la propria paternità; in tale contesto, tenuto conto che si avvia orma verso l'adolescenza e non ha ad oggi costruito alcun tipo di legame Per_2
con il genitore, il quale peraltro non intende farsi carico del suo accudimento, e considerati i rapporti estremamente degradati tra le parti (si vedano ancora gli atti del giudizio penale) si ritiene inevitabile attribuire alla madre l'affidamento esclusivo del minore nella forma c.d. rafforzata, che le consentirà di adottare in autonomia tutte le decisioni REative al figlio anche se di maggiore rilevanza (salute, istruzione, residenza, attività formative, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio); l'eventuale frequentazione avverrà in forma libera, nel rispetto della sensibilità del minore, tramite accordi da prendere di volta in volta.
La convenuta ha chiesto di porre a carico del padre un adeguato contributo al mantenimento ordinario;
tale obbligo può essere fatto decorrere dalla domanda (e dunque dal mese successivo alla notifica della citazione, risalente al settembre 2021), 5
mentre la richiesta di rimborso delle spese REative al periodo antecedente alla domanda si inquadra nel paradigma dell'azione di regresso, si fonda sul rilievo che gli obblighi derivanti dalla genitorialità sorgono contestualmente alla nascita ma richiede, da parte di colui che agisce, la prova (anche presuntiva) degli esborsi sostenuti anche per conto del coobbligato.
L'attrice svolge la professione di infermiera, percepisce mensilmente emolumenti che oscillano tra i 1700 e i 2000 euro circa, al netto di una cessione del quinto;
è proprietaria della casa dove abita e di quote di altri beni immobili;
provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio che almeno allo stato non ha alcun rapporto effettivo con il padre.
Il convenuto è un addetto alle vendite, attualmente percepisce emolumenti intorno ai 1.500 euro mensili ed è titolare di una pensione di invalidità di oltre 950 euro mensili, che gli viene erogata in ragione di numerose patologie (di cui vi è traccia nella documentazione inps prodotta); è gravato da alcuni finanziamenti.
Comparate le situazioni dei due genitori il collegio ritiene equo determinare in € 280 mensili l'importo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del minore;
la decorrenza dell'obbligazione come già chiarito deve essere indicata nel mese successivo al deposito della domanda (pertanto la prima mensilità dovuta è quella di ottobre 2021); gli importi in questione andranno poi maggiorati della rivalutazione istat, con base a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie andranno ripartite in pari quota tra le parti, e secondo l'orientamento di questo ufficio, dovranno individuarsi e regolarsi sulla base del protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Roma nel dicembre 2014; è bene poi chiarire che le spese possono inquadrarsi in tale categoria o perché oggettivamente imprevedibili nell'an,
o perché - pur REative ad attività prevedibili- non sono determinabili nel quantum, o ancor, perché attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) o perché connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sono dunque pese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle 6
universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle che seguono, suddivise per categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
sono invece spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
quanto alla manifestazione del consenso, in ordine alle spese per cui è richiesto accordo, si dispone che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato per accordo tra le parti;
in difetto il silenzio 7
sarà inteso come consenso alla richiesta.
Tornando all'azione di regresso che l'attrice svolge, sia pure in forma generica, si deve considerare che l'obbligo di mantenere la prole, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e
261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia REativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla corREazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori. (Cass. Sez. 1, 04/11/2010, n. 22506, Rv. 615630 - 01). Sulla base di una valutazione presuntiva, considerata la professionalità della ricorrente e le risorse ragionevolmente da essa destinate alle esigenze del figlio, si può dunque ritenere che a far data dalla nascita e sino alla proposizione della presente domanda, la ricorrente abbia sostenuto spese non inferiori ad € 22.000 nell'interesse del figlio;
la quota di competenza del resistente va dunque determinata in € 11.000,00. Su di essa decorrono interessi dalla presente pronuncia al saldo. le spese di lite sono e quelle di CTU sono poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 8
1. Dichiara che nato a [...] il [...], CF: Controparte_1
è il padre di , nato a [...] il [...], CF: C.F._1 Persona_3
; C.F._2
2. Dispone che il minore assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di competenza;
3. Affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza ad esso REative (quali quelle REative a salute, istruzione, residenza, richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio);
4. regola la frequentazione padre- figlio come indicato in motivazione;
5. Con decorrenza dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione di questo giudizio, pone a carico del convenuto un assegno perequativo di € 280,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario di , da corrispondere entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, somma da maggiorarsi della rivalutazione maturata a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza, sulla base degli indici istat;
6. Pone le spese straordinarie a carico di entrambe le parti in parti quota, disponendo che le stesse siano regolate ed identificate sulla base del protocollo riportato in motivazione.
7. Condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 11.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo.
8. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.109,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto
Roma, 12 settembre 2025
il giudice est. Il Presidente
IL ES TA IE 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione prima civile in composizione collegiale, in persona di
TA IE Presidente
IL ES CE RE .
TE NI CE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 56402/2021 promosso da
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. Simone Capalbo;
Persona_1
attrice
Nei confronti di
, , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Spada;
Controparte_1
convenuto
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità. in fatto e diritto
ha convenuto in giudizio , esponendo di avere Parte_1 Controparte_1
intrattenuto con il medesimo -tra il 2007 e il 2012- una REazione sentimentale, da cui il 22 ottobre 2012 era nato il piccolo;
ha riferito che il convenuto si era rifiutato di Per_2
procedere al riconoscimento, pur avendo in diverse occasioni dimostrato di essere consapevole della paternità (conoscenza tra l'altro da lui confermata nel corso di una deposizione resa nel corso di un processo penale).
Ha chiesto quindi al Tribunale di accertare il rapporto di filiazione, regolare la 2
responsabilità genitoriale, disciplinare il mantenimento e rimborsare pro quota le spese sostenute dalla madre dalla nascita del minore.
Il convenuto ha sostenuto al contrario che la REazione con avesse Parte_1
avuto termine nel dicembre 2011, che negli ultimi tempi fra le parti era cessata ogni intimità, che pertanto il concepimento doveva ritenersi frutto di altra REazione, che la donna aveva posto in essere condotte persecutorie ai suoi danni, in ragione delle quali era stato anche celebrato un processo penale a carico della , che quest'ultima aveva dichiarato di Pt_1
voler interrompere la gravidanza, ed infine che la notizia della nascita del figlio gli era stata comunicata unicamente nel giugno 2021. Ha chiesto in conclusione di respingere integralmente le richieste della controparte.
È stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio affidata ad una genetista (direttrice della sezione di genetica forense del laboratorio di genetica medica dell'università di Roma
Sapienza); come si legge nella REazione “ le indagini di paternità si basano sull'analisi di segregazione di un numero consistente di marcatori del DNA (STR, Short Tandem Repeat) dal padre presunto al figlio o, nel caso di indisponibilità del presunto padre, tra i familiari disponibili e il figlio. L'osservazione di un allele in comune tra padre presunto, o suo familiare,
e figlio per ogni marcatore analizzato consente di esprimere, mediante un calcolo biostatistico, la probabilità che i caratteri condivisi tra i soggetti in esame siano tali in quanto vi è un rapporto di filiazione piuttosto che casualmente condivisi con una persona presa a caso nella popolazione. Viceversa, la non paternità biologica determina molteplici incongruenze nella segregazione allelica tra padre presunto, o suo familiare, e figlio. Nel caso di un solo marcatore non congruente è necessario considerare, nel calcolo biostatistico, l'ipotesi di un evento mutazionale nella meiosi paterna. Il calcolo biostatistico è stato elaborato utilizzando le frequenze alleliche di popolazione popSTR mediante il software Familias, versione 3.2.8. Tale software, a partire dalle frequenze degli alleli osservati nei soggetti analizzati e basando il proprio sistema di elaborazione sulla formula di Essen-Möller, permette di calcolare il valore del rapporto di verosimiglianza (LR, Likelihood Ratio) tra le seguenti ipotesi mutualmente esclusive: - ipotesi di paternità (il padre presunto è il padre biologico del figlio in esame e la compatibilità genetica osservata non è casuale) - ipotesi di non paternità (il padre biologico è un altro individuo ignoto ed una eventuale compatibilità genetica è solo casuale). Il valore LR, quindi, indica quante volte è più verosimile una ipotesi rispetto all'altra.
7. CONCLUSIONI Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci polimorfi esaminati, i risultati sono 3
compatibili con la paternità biologica di nei confronti di . Il Controparte_1 Persona_3
valore di LR tra l'ipotesi di paternità biologica di nei confronti di Controparte_1 Per_3
e l'ipotesi di non paternità biologica è pari a 2.17037246e+010: Alla luce
[...]
dell'elaborazione biostatistica eseguita analizzando i dati ottenuti dai profili genetici è possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è il padre Controparte_1
biologico di con una probabilità pari al 99,99999999 %. La paternità si Persona_3
considera quindi certa.
Alla luce di tali inequivoche risultanze, risulta poco comprensibile la posizione difensiva assunta ancora da ultimo dal convenuto, il quale sulla scorta dell'affermazione – peraltro indimostrabile - che i rapporti sessuali tra lui e l'attrice fossero cessati sin dal dicembre 2011, continua a contestare la propria paternità, sostenendo la valenza esclusivamente probabilistica degli accertamenti effettuati;
invero, l'esame del DNA costituisce il mezzo di prova ritenuto più idoneo per l'attribuzione della paternità, posto che l'evoluzione della ricerca scientifica consente oggi di raggiungere all'esito dell'analisi risultati che sfiorano il limite della certezza assoluta, tanto da portare la giurisprudenza al ritenerlo di per sé sufficiente ai fini dell'accertamento; si veda da ultimo a titolo esemplificativo Cass, ord. 22732/2024, secondo cui “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in REazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status. (Cass. Sez. 1, 12/08/2024, n. 22732, Rv.
672348 - 01); secondo la giurisprudenza anzi, nei procedimenti REativi all'accertamento della paternità la consulenza tecnica può essere esperita prescindendo dai limiti ordinari REativi all'onere della prova ( in base ai quali la CTU non può svolgere funzione esplorativa),
e ciò proprio in quanto si tratta dello strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. 4
Nel caso in esame peraltro si osserva che è pacifico che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di convivenza e che lo stesso convenuto nel rendere deposizione dinanzi all'autorità penale (nel processo in cui l'attrice era imputata per atti persecutori ai suoi danni), ebbe a dichiarare espressamente che la convivenza era cessata solo nel marzo- aprile 2012 in seguito ad un grave litigio, sorto per via del rifiuto da parte sua di sostenere le spese per effettuare privatamente l'amniocentesi cui la compagna era intenzionata a sottoporsi. Risulta ancora dagli atti del medesimo processo penale che lo stesso CP_1
nel corso della convivenza si era sottoposto ad alcuni accertamenti per via della difficoltà della compagna a rimanere incinta (v. deposizione allegata dalla difesa ), a CP_1 Pt_1
riprova che vi fosse nella coppia, prima della rottura, un progetto genitoriale comune.
In conclusione si ritiene che la REazione di paternità oggetto di questo giudizio non possa essere messa in discussione. Va dunque dichiarato che è figlio di Persona_3
, e va accolta la domanda presentata in nome e per conto del medesimo Controparte_1
di aggiungere il cognome del padre a quello di cui è già portatore.
Ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.c. il tribunale è chiamato altresì (anche -occorrendo- in via officiosa) a dettare i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi morali e materiali del minore.
In ordine alla responsabilità genitoriale, si deve prendere atto del persistente atteggiamento di rifiuto del convenuto, il quale, ad onta degli inequivoci risultati dell'istruttoria, insiste nel negare la propria paternità; in tale contesto, tenuto conto che si avvia orma verso l'adolescenza e non ha ad oggi costruito alcun tipo di legame Per_2
con il genitore, il quale peraltro non intende farsi carico del suo accudimento, e considerati i rapporti estremamente degradati tra le parti (si vedano ancora gli atti del giudizio penale) si ritiene inevitabile attribuire alla madre l'affidamento esclusivo del minore nella forma c.d. rafforzata, che le consentirà di adottare in autonomia tutte le decisioni REative al figlio anche se di maggiore rilevanza (salute, istruzione, residenza, attività formative, richiesta di documenti anche validi per l'espatrio); l'eventuale frequentazione avverrà in forma libera, nel rispetto della sensibilità del minore, tramite accordi da prendere di volta in volta.
La convenuta ha chiesto di porre a carico del padre un adeguato contributo al mantenimento ordinario;
tale obbligo può essere fatto decorrere dalla domanda (e dunque dal mese successivo alla notifica della citazione, risalente al settembre 2021), 5
mentre la richiesta di rimborso delle spese REative al periodo antecedente alla domanda si inquadra nel paradigma dell'azione di regresso, si fonda sul rilievo che gli obblighi derivanti dalla genitorialità sorgono contestualmente alla nascita ma richiede, da parte di colui che agisce, la prova (anche presuntiva) degli esborsi sostenuti anche per conto del coobbligato.
L'attrice svolge la professione di infermiera, percepisce mensilmente emolumenti che oscillano tra i 1700 e i 2000 euro circa, al netto di una cessione del quinto;
è proprietaria della casa dove abita e di quote di altri beni immobili;
provvede in via esclusiva all'accudimento del figlio che almeno allo stato non ha alcun rapporto effettivo con il padre.
Il convenuto è un addetto alle vendite, attualmente percepisce emolumenti intorno ai 1.500 euro mensili ed è titolare di una pensione di invalidità di oltre 950 euro mensili, che gli viene erogata in ragione di numerose patologie (di cui vi è traccia nella documentazione inps prodotta); è gravato da alcuni finanziamenti.
Comparate le situazioni dei due genitori il collegio ritiene equo determinare in € 280 mensili l'importo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del minore;
la decorrenza dell'obbligazione come già chiarito deve essere indicata nel mese successivo al deposito della domanda (pertanto la prima mensilità dovuta è quella di ottobre 2021); gli importi in questione andranno poi maggiorati della rivalutazione istat, con base a partire dalla pubblicazione della presente sentenza.
Le spese straordinarie andranno ripartite in pari quota tra le parti, e secondo l'orientamento di questo ufficio, dovranno individuarsi e regolarsi sulla base del protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Roma nel dicembre 2014; è bene poi chiarire che le spese possono inquadrarsi in tale categoria o perché oggettivamente imprevedibili nell'an,
o perché - pur REative ad attività prevedibili- non sono determinabili nel quantum, o ancor, perché attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) o perché connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sono dunque pese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle 6
universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quelle che seguono, suddivise per categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
sono invece spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
quanto alla manifestazione del consenso, in ordine alle spese per cui è richiesto accordo, si dispone che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato per accordo tra le parti;
in difetto il silenzio 7
sarà inteso come consenso alla richiesta.
Tornando all'azione di regresso che l'attrice svolge, sia pure in forma generica, si deve considerare che l'obbligo di mantenere la prole, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e
261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ. Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia REativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla corREazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori. (Cass. Sez. 1, 04/11/2010, n. 22506, Rv. 615630 - 01). Sulla base di una valutazione presuntiva, considerata la professionalità della ricorrente e le risorse ragionevolmente da essa destinate alle esigenze del figlio, si può dunque ritenere che a far data dalla nascita e sino alla proposizione della presente domanda, la ricorrente abbia sostenuto spese non inferiori ad € 22.000 nell'interesse del figlio;
la quota di competenza del resistente va dunque determinata in € 11.000,00. Su di essa decorrono interessi dalla presente pronuncia al saldo. le spese di lite sono e quelle di CTU sono poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 8
1. Dichiara che nato a [...] il [...], CF: Controparte_1
è il padre di , nato a [...] il [...], CF: C.F._1 Persona_3
; C.F._2
2. Dispone che il minore assuma il cognome paterno aggiungendolo a quello della madre, e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di competenza;
3. Affida il minore in via esclusiva alla madre, con facoltà di adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore rilevanza ad esso REative (quali quelle REative a salute, istruzione, residenza, richiesta di documenti di qualsiasi natura anche validi per l'espatrio);
4. regola la frequentazione padre- figlio come indicato in motivazione;
5. Con decorrenza dal mese successivo alla notifica dell'atto di citazione di questo giudizio, pone a carico del convenuto un assegno perequativo di € 280,00 mensili quale contributo al mantenimento ordinario di , da corrispondere entro il Per_2
giorno 5 di ogni mese al domicilio dell'avente diritto, somma da maggiorarsi della rivalutazione maturata a far data dal mese successivo al deposito della presente sentenza, sulla base degli indici istat;
6. Pone le spese straordinarie a carico di entrambe le parti in parti quota, disponendo che le stesse siano regolate ed identificate sulla base del protocollo riportato in motivazione.
7. Condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 11.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo.
8. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.109,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico del convenuto
Roma, 12 settembre 2025
il giudice est. Il Presidente
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