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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.6.2025 , assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RA RU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Carlo Alberto 11;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_2 C.F._2
ZA ET NI e TI ET NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Monza, via Longhi, 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai genitori e Persona_1 Persona_2 collocate prevalentemente presso l'abitazione materna in ES AD (MB), Via Po 58. Le minori seguiranno la residenza anagrafica della madre.
2. SULLE VISITE DEL PADRE ALLE FIGLIE MINORI
2.1 Diritto di visita dal 15/9 al 30/4 e dal 31/5/ al 15/6 di ogni anno: il signor potrà vedere e Pt_2 tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati prelevandole il venerdì all'uscita da scuola Per_1 Per_2
(alle ore 16.30) fino alla domenica sera non oltre le ore 20.00 quando le bambine, dopo aver cenato, verranno prelevate dalla madre a Inzago e ricondotte presso l'abitazione di ES AD, salvo eventuali e diversi accordi tra i genitori con debito preavviso.
Il venerdì - qualora le bambine manifesteranno il desiderio di proseguire con l'attività di yoga - la madre potrà, in deroga al punto che precede, prelevare le bambine alle 16.30 per far frequentare loro un corso di yoga dalle ore 18.00 alle ore 19.00. In tal caso, la madre condurrà le figlie al termine del corso presso l'abitazione paterna ed il padre le accompagnerà presso la dimora materna la domenica alle 21.00. Nei casi in cui il corso suddetto non dovesse avere luogo il padre preleverà le bambine da scuola alle ore 16.30
e la madre si recherà a prenderle, come al punto che precede.
Per maggior semplicità nella gestione delle minori, i genitori hanno stabilito di concordare ogni 1° del mese i fine settimana di spettanza di ciascuno per il mese successivo.
2.2 Visite infrasettimanali: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e il mercoledì Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino al mattino successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Nei fine settimana di competenza della madre, inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì dall'uscita da scuola (ore 16.30) fino a dopo cena quando le condurrà presso l'abitazione dei nonni materni sita in
ES AD (MB), Via Garibaldi 110 entro le ore 20.30/21.00.
I ricorrenti hanno, inoltre, stabilito che la possibilità di richiedere una deroga in relazione ai fine settimana di spettanza già concordati debba avvenire con 15 giorni di preavviso, mentre per quanto riguarda le visite infrasettimanali, è stato stabilito un preavviso di soli giorni 7.
2.3 Mese di maggio di ogni anno: previa calendarizzazione al 1° di aprile, le visite saranno come previste ai punti 2.1, tuttavia, in questo caso non è prevista la possibilità di chiedere alcuno spostamento o modifica. Per quanto concerne le visite infrasettimanali, resta ferma la calendarizzazione di cui al punto
2.2.
3. SULLE VACANZE ESTIVE
3.1 Periodo giugno - luglio e settembre (fino all'inizio della scuola): nel periodo estivo le minori avranno la possibilità di trascorrere 15 giorni di vacanza dai nonni paterni;
potranno, altresì, trascorrere dei giorni di vacanza anche con i nonni materni in periodi da concordarsi tra i genitori e secondo la disponibilità dei nonni.
3.2. Dal termine delle attività scolastiche al 31/7: salvo quanto stabilito al punto 3.1, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e tutte le settimane dal lunedì alle ore 11.00 al mercoledì con pernotto Per_1 Per_2
e le riporterà presso l'abitazione materna il giovedì mattina entro le ore 11.00. Le bambine resteranno, quindi, con la madre tutte le settimane dal giovedì mattina al lunedì mattina alle ore 11.00. Se nel periodo sopra indicato le minori avranno desiderio di frequentare il centro estivo vicino alla casa materna, i genitori concorderanno una settimana durante la quale le bambine resteranno sempre presso la casa materna o, viceversa, una settimana sempre presso la casa paterna, stante il diritto di visita dell'altro genitore.
3.3 Sulle vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a tre settimane di vacanza con le figlie e Per_1 Per_2
- con sospensione del diritto di visita per l'altro genitore -, di cui 15 giorni consecutivi ad agosto da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
4. PONTI E FESTIVITA'
4.1 I compleanni delle bambine saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, il genitore che non trascorrerà con loro la giornata, avrà diritto di vederle un pomeriggio/sera in prossimità di tale evento per festeggiare. Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà verranno trascorsi dalle minori con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma verranno trascorsi con la madre.
4.2 Natale: le minori trascorreranno il Natale ad anni alterni con ciascun genitore la settimana dal 24/12 al 30/12 e la settimana dal 30/12 al 6/1.
4.3 Pasqua: durante le ferie pasquali, le minori trascorreranno 3 giorni con la madre e 3 giorni con il padre che includano alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4.4 I Ponti: per quanto concerne i brevi periodi di vacanza relativi ai ponti durante l'anno scolastico, le minori trascorreranno i giorni in via alternata con ciascun genitore (es.: se le minori trascorreranno il 25/4 con un genitore, il 1/5 lo trascorreranno con l'altro).
4.5 In caso di malattia delle minori: in caso di malattia delle figlie e che le costringa a restare Per_1 Per_2
a casa per un periodo superiore a 3 giorni, il padre avrà la possibilità di andarle trovare presso l'abitazione materna per un tempo di due ore alla presenza di una terza persona indicata all'occorrenza dalla madre.
5. SULLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE DELLE MINORI CON CI NI
Le telefonate di ciascun genitore alle figlie e potranno essere quotidiane, preferibilmente in Per_2 Per_1 orario serale. Le chiamate avverranno sul cellulare dedicato alle figlie.
L'apparecchio verrà utilizzato come telefono fisso, quindi, non seguirà le minori fuori casa durante la giornata. Nel caso di pernotto o cena di e presso la casa dei nonni sia materni che paterni o Per_1 Per_2 di persone terze, nei limiti del possibile, le minori avranno con loro l'apparecchio cellulare suddetto per consentire le chiamate con le modalità sopra indicate, così come quando le bambine dovessero pernottare altrove.
6. SUL MANTENIMENTO ALLE FIGLIE MINORI E Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno stabilito congiuntamente che il signor verserà mensilmente entro il giorno 10 Pt_2 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori e una somma Per_1 Per_2 pari ad euro 400,00.= (euro 200,00.= per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT vigenti per l'anno di riferimento. Il padre verserà, altresì, il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore per il Tribunale di Monza. I versamenti per il mantenimento ordinario e straordinario delle minori sono dovuti a partire dal mese di settembre 2024.
La madre, quale genitore collocatario delle figlie minori e avrà diritto a percepire l'Assegno Per_1 Per_2
Unico nella misura del 100%.
7. I genitori prestano già il consenso al rinnovo dei documenti delle minori validi all'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nate Parte_1 Parte_2 in data 28.11.2014 e in data 8.5.2017. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 28.11.2014 e 8.5.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 Per_2 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 28.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
LA BO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA BO Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.6.2025 , assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
RA RU ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Carlo Alberto 11;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_2 C.F._2
ZA ET NI e TI ET NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Monza, via Longhi, 21;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. SULL'AFFIDAMENTO E SUL COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ai genitori e Persona_1 Persona_2 collocate prevalentemente presso l'abitazione materna in ES AD (MB), Via Po 58. Le minori seguiranno la residenza anagrafica della madre.
2. SULLE VISITE DEL PADRE ALLE FIGLIE MINORI
2.1 Diritto di visita dal 15/9 al 30/4 e dal 31/5/ al 15/6 di ogni anno: il signor potrà vedere e Pt_2 tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati prelevandole il venerdì all'uscita da scuola Per_1 Per_2
(alle ore 16.30) fino alla domenica sera non oltre le ore 20.00 quando le bambine, dopo aver cenato, verranno prelevate dalla madre a Inzago e ricondotte presso l'abitazione di ES AD, salvo eventuali e diversi accordi tra i genitori con debito preavviso.
Il venerdì - qualora le bambine manifesteranno il desiderio di proseguire con l'attività di yoga - la madre potrà, in deroga al punto che precede, prelevare le bambine alle 16.30 per far frequentare loro un corso di yoga dalle ore 18.00 alle ore 19.00. In tal caso, la madre condurrà le figlie al termine del corso presso l'abitazione paterna ed il padre le accompagnerà presso la dimora materna la domenica alle 21.00. Nei casi in cui il corso suddetto non dovesse avere luogo il padre preleverà le bambine da scuola alle ore 16.30
e la madre si recherà a prenderle, come al punto che precede.
Per maggior semplicità nella gestione delle minori, i genitori hanno stabilito di concordare ogni 1° del mese i fine settimana di spettanza di ciascuno per il mese successivo.
2.2 Visite infrasettimanali: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e il mercoledì Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola fino al mattino successivo, quando le riaccompagnerà a scuola. Nei fine settimana di competenza della madre, inoltre, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie il lunedì dall'uscita da scuola (ore 16.30) fino a dopo cena quando le condurrà presso l'abitazione dei nonni materni sita in
ES AD (MB), Via Garibaldi 110 entro le ore 20.30/21.00.
I ricorrenti hanno, inoltre, stabilito che la possibilità di richiedere una deroga in relazione ai fine settimana di spettanza già concordati debba avvenire con 15 giorni di preavviso, mentre per quanto riguarda le visite infrasettimanali, è stato stabilito un preavviso di soli giorni 7.
2.3 Mese di maggio di ogni anno: previa calendarizzazione al 1° di aprile, le visite saranno come previste ai punti 2.1, tuttavia, in questo caso non è prevista la possibilità di chiedere alcuno spostamento o modifica. Per quanto concerne le visite infrasettimanali, resta ferma la calendarizzazione di cui al punto
2.2.
3. SULLE VACANZE ESTIVE
3.1 Periodo giugno - luglio e settembre (fino all'inizio della scuola): nel periodo estivo le minori avranno la possibilità di trascorrere 15 giorni di vacanza dai nonni paterni;
potranno, altresì, trascorrere dei giorni di vacanza anche con i nonni materni in periodi da concordarsi tra i genitori e secondo la disponibilità dei nonni.
3.2. Dal termine delle attività scolastiche al 31/7: salvo quanto stabilito al punto 3.1, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e tutte le settimane dal lunedì alle ore 11.00 al mercoledì con pernotto Per_1 Per_2
e le riporterà presso l'abitazione materna il giovedì mattina entro le ore 11.00. Le bambine resteranno, quindi, con la madre tutte le settimane dal giovedì mattina al lunedì mattina alle ore 11.00. Se nel periodo sopra indicato le minori avranno desiderio di frequentare il centro estivo vicino alla casa materna, i genitori concorderanno una settimana durante la quale le bambine resteranno sempre presso la casa materna o, viceversa, una settimana sempre presso la casa paterna, stante il diritto di visita dell'altro genitore.
3.3 Sulle vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto a tre settimane di vacanza con le figlie e Per_1 Per_2
- con sospensione del diritto di visita per l'altro genitore -, di cui 15 giorni consecutivi ad agosto da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
4. PONTI E FESTIVITA'
4.1 I compleanni delle bambine saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, il genitore che non trascorrerà con loro la giornata, avrà diritto di vederle un pomeriggio/sera in prossimità di tale evento per festeggiare. Il giorno del compleanno del padre e la festa del papà verranno trascorsi dalle minori con il padre;
il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma verranno trascorsi con la madre.
4.2 Natale: le minori trascorreranno il Natale ad anni alterni con ciascun genitore la settimana dal 24/12 al 30/12 e la settimana dal 30/12 al 6/1.
4.3 Pasqua: durante le ferie pasquali, le minori trascorreranno 3 giorni con la madre e 3 giorni con il padre che includano alternativamente la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
4.4 I Ponti: per quanto concerne i brevi periodi di vacanza relativi ai ponti durante l'anno scolastico, le minori trascorreranno i giorni in via alternata con ciascun genitore (es.: se le minori trascorreranno il 25/4 con un genitore, il 1/5 lo trascorreranno con l'altro).
4.5 In caso di malattia delle minori: in caso di malattia delle figlie e che le costringa a restare Per_1 Per_2
a casa per un periodo superiore a 3 giorni, il padre avrà la possibilità di andarle trovare presso l'abitazione materna per un tempo di due ore alla presenza di una terza persona indicata all'occorrenza dalla madre.
5. SULLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE DELLE MINORI CON CI NI
Le telefonate di ciascun genitore alle figlie e potranno essere quotidiane, preferibilmente in Per_2 Per_1 orario serale. Le chiamate avverranno sul cellulare dedicato alle figlie.
L'apparecchio verrà utilizzato come telefono fisso, quindi, non seguirà le minori fuori casa durante la giornata. Nel caso di pernotto o cena di e presso la casa dei nonni sia materni che paterni o Per_1 Per_2 di persone terze, nei limiti del possibile, le minori avranno con loro l'apparecchio cellulare suddetto per consentire le chiamate con le modalità sopra indicate, così come quando le bambine dovessero pernottare altrove.
6. SUL MANTENIMENTO ALLE FIGLIE MINORI E Per_1 Per_2
I ricorrenti hanno stabilito congiuntamente che il signor verserà mensilmente entro il giorno 10 Pt_2 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori e una somma Per_1 Per_2 pari ad euro 400,00.= (euro 200,00.= per ciascuna figlia), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT vigenti per l'anno di riferimento. Il padre verserà, altresì, il 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore per il Tribunale di Monza. I versamenti per il mantenimento ordinario e straordinario delle minori sono dovuti a partire dal mese di settembre 2024.
La madre, quale genitore collocatario delle figlie minori e avrà diritto a percepire l'Assegno Per_1 Per_2
Unico nella misura del 100%.
7. I genitori prestano già il consenso al rinnovo dei documenti delle minori validi all'espatrio. Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono nate Parte_1 Parte_2 in data 28.11.2014 e in data 8.5.2017. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 28.11.2014 e 8.5.2017) e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 Per_2 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 28.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
LA BO