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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
1 Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nel giudizio di riassunzione in II Grado iscritta al n. r.g. 692/2023;
promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Santioni, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore in Gubbio (PG), via del Popolo n. 15/B; (pec: ; Email_1
attrice in riassunzione
contro (c.f. ), (c.f. ) in CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 proprio e quali eredi di , (c.f. , Persona_1 CP_3 C.F._4
(c.f. e (c.f. CP_4 C.F._5 CP_5
) in qualità di eredi di deceduta in data 7.11.2021, C.F._6 Persona_2 ed elettivamente domiciliati in Perugia, via XIV Settembre n. 73, presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Falcinelli dal quale sono rappresentati e difesi in unione congiunta e disgiunta con l'Avv. Chiara Casaglia (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di riassunzione in seguito ad annullamento della sentenza della
Corte di Appello di Perugia da parte della Corte di Cassazione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.01.2025.
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con citazione in riassunzione del 21.11.2023, ritualmente notificata, Parte_1
ha convenuto in giudizio e , in proprio e quali
[...] CP_1 CP_2 eredi della defunta nonché , e in Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 qualità di eredi della defunta (erede anch'essa della defunta Persona_2 Per_1
, il cui decesso è emerso successivamente alla pronuncia della ordinanza di rinvio
[...] della Suprema Corte n. 25677/2023, pubblicata in data 4.9.2023, ragion per cui , CP_3
e nella predetta qualità, sono stati evocati dalla ricorrente CP_4 CP_5
(soltanto) nel presente giudizio di riassunzione.
I convenuti si sono costituiti tutti con comparsa in data 1.3.2024.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8.01.2025.
Osserva la Corte che il decisum prevede in questo caso la vincolatività della pronuncia, ancorata al giudizio riveniente dalla Corte suprema che, con ordinanza n. 25677/2023, pubblicata in data 4.9.2023, ha riformato la sentenza resa da questa Corte (n.
146/2020 del 26.2.2020), che aveva riconosciuto un vizio del contraddittorio processuale ex artt. 353 e 354 c.p.c. per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra comproprietari, ovvero l'omissione della citazione in giudizio di con Controparte_6 conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al primo Giudice, ex art. 132, c.2, n.4 c.p.c..
Nel giudizio di primo grado, con sentenza n. 887/2017, erano state accolte le domande di ripristino dello stato dei luoghi (e demolizione per obbligo di fare) avanzate CP_ nei confronti di e formulate da ed , anche Parte_1 CP_1 Persona_2 quali eredi di oltre al risarcimento equitativamente determinato nella Persona_1 somma di € 5.000,00. era stata condannata alle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado mentre quelle del secondo grado erano state integralmente compensate tra le parti. Avverso tale decisione ha interposto ricorso Parte_1 per Cassazione, fondato su due motivi: il primo inerente alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello integralmente compensate tra le parti, ed il secondo 3 teso a contrastare la violazione a suo carico dell'art. 88 c.p.c. anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite operata nel primo grado di giudizio, poste a carico dell'appellante. La Corte suprema ha riformato la sentenza ritenendo assorbito il primo motivo e chiarendo, sul secondo, che l'integrazione del contraddittorio dovesse essere curata dagli attori originari, sicché alcuna slealtà processuale ex art. 88 c.p.c. era imputabile alla convenuta , che ha poi riassunto il procedimento Parte_1 dinanzi a questa Corte.
CP_ L'originaria domanda proposta dagli attori ed , anche CP_1 Persona_2 quali eredi di aveva ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi per Persona_1 violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento per tutti i danni subìti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi ricorrendo anche al potere equitativo, sicché la domanda
è ab origine di valore indeterminato.
In ordine alla condotta processuale delle parti si osserva che gli attori in primo grado avevano effettivamente omesso di citare un litisconsorte necessario mentre nel grado di appello, nonostante l'invito ad aderire all'eccezione di rito rivoltogli con l'ordinanza cautelare del 26.10.2017, hanno insistito per l'infondatezza della stessa, lasciando poi che la decisione sulla medesima questione passasse in giudicato, non avendo proposto, in sede di Cassazione autonomo ricorso incidentale, essendosi limitati a resistere con controricorso mediante produzione di memorie illustrative ex art. 378
c.p.c. Per conseguenza, pur nella vincolatività della decisione della Cassazione, cui il
Collegio deve conformarsi, e nei limiti di questa, le difese dei convenuti in riassunzione, che insistono sulla slealtà processuale avversaria e su una diversa valutazione in punto di motivazione all'esito del presente giudizio, sono inammissibili.
Né ignora la Corte, sempre nel rispetto dei principi di causalità e soccombenza, che
, e evocati soltanto nel presente giudizio di riassunzione CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi di , hanno inteso in questa sede resistere alle domande e Persona_2 conclusioni formulate da . Non va però tralasciato che il processo di Parte_1 primo grado è stato dichiarato nullo, sicché la sentenza che lo aveva definito è stata dichiarata nulla per una causa, ovvero l'accoglimento della questione inerente al difetto di litisconsorzio necessario, esistente fin dall'inizio del giudizio, ma conosciuta 4 dall'originaria parte attrice solo dopo che è stata riferita e sollevata dalla controparte nel secondo grado di giudizio.
Si reputa, pertanto, corretto ritenere che nel primo grado di giudizio alcuna delle parti sia stata “vittoriosa” - neppure in applicazione del principio della soccombenza virtuale - per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, il difetto di litisconsorzio necessario quale eccezione che, sollevata dopo il deposito della sentenza di primo grado, ha reso vittoriosa la parte processuale che l'ha sollevata, non può avere incidenza decisiva sulla valutazione della soccombenza su un processo e su una pronuncia dichiarata nulla in base ad un fatto sì genetico ma conosciuto successivamente alla definizione di quel processo, essendo più corretto limitarne gli effetti al giudizio di secondo grado. Inoltre,
l'eccezione incide sulla validità del processo e non va ad influire anche sul merito della causa e, quindi, neppure sulla soccombenza delle parti e sulle regole poste dal principio della soccombenza;
sul piano giuridico, infatti, ciò che è nullo non produce e non può produrre effetti (“quod nullum est, nullum producit effectum”) con la conseguenza che per il primo grado di giudizio alcuna delle parti può ritenersi “vittoriosa” (e neppure “parzialmente vittoriosa”) giacché la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il “normale” complemento dell'accoglimento della domanda nel merito (cfr. Cass. n. 77 del 2018 e Cass. n. 303 del 1986), che però non
è stata vagliata per i gradi successivi, essendo stata ritenuta prevalente la rituale
“eccezione” sollevata.
Pur dovendosi convenire che il dovere di lealtà processuale non può essere inteso nel senso di imporre a ciascuna parte l'onere di spingersi per rispettarlo “sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento della tutela de propri interessi”
(così Cassazione che ha annullato la sentenza di appello), apparirebbe, per converso, irragionevole che la parte possa essere avvantaggiata da una soccombenza pronunciata a sfavore dell'altra in forza di una eccezione basata su un dato che ha inteso svelare soltanto successivamente ad un giudizio definito, poi dichiarato nullo, pur nella disattenzione processuale della controparte.
Peraltro, la nullità della sentenza e del processo dà adito alla tassativa rimessione degli atti al primo Giudice, ed alla conseguente riassunzione nel termine ex art. 50 c.p.c., 5 proprio al fine di vagliare la domanda principale, giacché nulla è stato deciso nel merito, eludendosi soltanto il processo per una nullità pronunciata in rito.
Se la parte, al tempo soccombente, fosse allora dichiarata qui “vittoriosa” anche per il primo grado di giudizio - ed in tal senso concludono le domande dell'attrice in riassunzione - si giungerebbe al paradosso di ritenere che la sua domanda, non vagliata nel merito, debba comunque ritenersi accolta, ciò che non è stato.
La domanda dell'attrice in riassunzione che ha inteso chiedere anche la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado va, quindi, disattesa. Per tali gravi ed eccezionali ragioni, in riforma della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, giacché tale è l'effetto corretto derivante dalla dichiarata nullità del processo e della sentenza di primo grado per il difetto di integrazione del contraddittorio, salvo il dovere di restituire quanto refuso. Diverso ragionamento deve farsi nel giudizio successivamente instaurato dall'appellante , in cui la rituale eccezione da lei proposta ha dato Parte_1 origine ad una pronuncia di nullità della sentenza di primo grado con i correttivi della
Corte suprema confluiti nell'attuale giudizio di riassunzione. Pertanto, con riferimento al giudizio di gravame ed ai giudizi successivi, ivi ricompresa la fase cautelare di inibitoria, il giudizio di legittimità ed il giudizio di riassunzione, le spese di lite vanno regolamentate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento - avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia per il primo giudizio di appello, e del valore delle spese di lite in contestazione, unico oggetto del giudizio di cassazione e del successivo giudizio di rinvio
- di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio e per il giudizio di rinvio, in ragione dei principi di soccombenza e causalità.
Le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico 6 solidale delle parti che gli avevano dato impulso, ovvero e , in CP_1 CP_2 proprio e quali eredi di e , e quali eredi Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 di . Persona_2
Infine, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sulle spese di lite con compensazione integrale delle stesse, e in proprio CP_2 CP_1
e quali eredi di e quali Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 eredi di , in solido tra loro, vanno condannate a restituire a Persona_2 Parte_1
le somme da questa pagate in loro favore in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado. Infatti, la condanna alle restituzioni rimane sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale e necessariamente accede al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale, e, in ragione del principio di economicità dei giudizi, può essere pronunciata in appello a prescindere dalla proposizione di una specifica domanda dalla parte interessata, la quale può però agire in separata sede in caso di omessa pronuncia e salvo il procedimento di correzione di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito del rinvio della Corte di cassazione, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie parzialmente le domande dell'attrice in riassunzione e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 887/2017, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 26.5.2017:
dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado tra e , in proprio e quali eredi di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
e e quali eredi di;
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2
in riforma della sentenza n. 146/2020 del 26.2.2020, in seguito a cassazione con rinvio:
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e , e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2
7 tra loro, a rifondere a i compensi professionali del secondo grado di Parte_1
giudizio che liquida in € 7.500,00, in essi compresi anche quelli della fase cautelare, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a rifondere a i compensi professionali per la fase del giudizio Parte_1 di Cassazione che liquida in € 3.000,00, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a rifondere a i compensi professionali per la fase del presente Parte_1 giudizio di rinvio che liquida in € 3.800,00, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale di e CP_1 CP_2 in proprio e quali eredi di e di Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 uali eredi di;
[...] Persona_2
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e , e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a restituire a le somme da questa pagate in loro favore in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Perugia, 29.3.2025.
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
1 Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nel giudizio di riassunzione in II Grado iscritta al n. r.g. 692/2023;
promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Santioni, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore in Gubbio (PG), via del Popolo n. 15/B; (pec: ; Email_1
attrice in riassunzione
contro (c.f. ), (c.f. ) in CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 proprio e quali eredi di , (c.f. , Persona_1 CP_3 C.F._4
(c.f. e (c.f. CP_4 C.F._5 CP_5
) in qualità di eredi di deceduta in data 7.11.2021, C.F._6 Persona_2 ed elettivamente domiciliati in Perugia, via XIV Settembre n. 73, presso lo studio dell'Avv. Gian Luca Falcinelli dal quale sono rappresentati e difesi in unione congiunta e disgiunta con l'Avv. Chiara Casaglia (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di riassunzione in seguito ad annullamento della sentenza della
Corte di Appello di Perugia da parte della Corte di Cassazione
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 8.01.2025.
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con citazione in riassunzione del 21.11.2023, ritualmente notificata, Parte_1
ha convenuto in giudizio e , in proprio e quali
[...] CP_1 CP_2 eredi della defunta nonché , e in Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 qualità di eredi della defunta (erede anch'essa della defunta Persona_2 Per_1
, il cui decesso è emerso successivamente alla pronuncia della ordinanza di rinvio
[...] della Suprema Corte n. 25677/2023, pubblicata in data 4.9.2023, ragion per cui , CP_3
e nella predetta qualità, sono stati evocati dalla ricorrente CP_4 CP_5
(soltanto) nel presente giudizio di riassunzione.
I convenuti si sono costituiti tutti con comparsa in data 1.3.2024.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8.01.2025.
Osserva la Corte che il decisum prevede in questo caso la vincolatività della pronuncia, ancorata al giudizio riveniente dalla Corte suprema che, con ordinanza n. 25677/2023, pubblicata in data 4.9.2023, ha riformato la sentenza resa da questa Corte (n.
146/2020 del 26.2.2020), che aveva riconosciuto un vizio del contraddittorio processuale ex artt. 353 e 354 c.p.c. per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra comproprietari, ovvero l'omissione della citazione in giudizio di con Controparte_6 conseguente declaratoria di nullità della sentenza di primo grado con rimessione degli atti al primo Giudice, ex art. 132, c.2, n.4 c.p.c..
Nel giudizio di primo grado, con sentenza n. 887/2017, erano state accolte le domande di ripristino dello stato dei luoghi (e demolizione per obbligo di fare) avanzate CP_ nei confronti di e formulate da ed , anche Parte_1 CP_1 Persona_2 quali eredi di oltre al risarcimento equitativamente determinato nella Persona_1 somma di € 5.000,00. era stata condannata alle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado mentre quelle del secondo grado erano state integralmente compensate tra le parti. Avverso tale decisione ha interposto ricorso Parte_1 per Cassazione, fondato su due motivi: il primo inerente alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di appello integralmente compensate tra le parti, ed il secondo 3 teso a contrastare la violazione a suo carico dell'art. 88 c.p.c. anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite operata nel primo grado di giudizio, poste a carico dell'appellante. La Corte suprema ha riformato la sentenza ritenendo assorbito il primo motivo e chiarendo, sul secondo, che l'integrazione del contraddittorio dovesse essere curata dagli attori originari, sicché alcuna slealtà processuale ex art. 88 c.p.c. era imputabile alla convenuta , che ha poi riassunto il procedimento Parte_1 dinanzi a questa Corte.
CP_ L'originaria domanda proposta dagli attori ed , anche CP_1 Persona_2 quali eredi di aveva ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi per Persona_1 violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento per tutti i danni subìti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi ricorrendo anche al potere equitativo, sicché la domanda
è ab origine di valore indeterminato.
In ordine alla condotta processuale delle parti si osserva che gli attori in primo grado avevano effettivamente omesso di citare un litisconsorte necessario mentre nel grado di appello, nonostante l'invito ad aderire all'eccezione di rito rivoltogli con l'ordinanza cautelare del 26.10.2017, hanno insistito per l'infondatezza della stessa, lasciando poi che la decisione sulla medesima questione passasse in giudicato, non avendo proposto, in sede di Cassazione autonomo ricorso incidentale, essendosi limitati a resistere con controricorso mediante produzione di memorie illustrative ex art. 378
c.p.c. Per conseguenza, pur nella vincolatività della decisione della Cassazione, cui il
Collegio deve conformarsi, e nei limiti di questa, le difese dei convenuti in riassunzione, che insistono sulla slealtà processuale avversaria e su una diversa valutazione in punto di motivazione all'esito del presente giudizio, sono inammissibili.
Né ignora la Corte, sempre nel rispetto dei principi di causalità e soccombenza, che
, e evocati soltanto nel presente giudizio di riassunzione CP_3 CP_4 CP_5 quali eredi di , hanno inteso in questa sede resistere alle domande e Persona_2 conclusioni formulate da . Non va però tralasciato che il processo di Parte_1 primo grado è stato dichiarato nullo, sicché la sentenza che lo aveva definito è stata dichiarata nulla per una causa, ovvero l'accoglimento della questione inerente al difetto di litisconsorzio necessario, esistente fin dall'inizio del giudizio, ma conosciuta 4 dall'originaria parte attrice solo dopo che è stata riferita e sollevata dalla controparte nel secondo grado di giudizio.
Si reputa, pertanto, corretto ritenere che nel primo grado di giudizio alcuna delle parti sia stata “vittoriosa” - neppure in applicazione del principio della soccombenza virtuale - per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, il difetto di litisconsorzio necessario quale eccezione che, sollevata dopo il deposito della sentenza di primo grado, ha reso vittoriosa la parte processuale che l'ha sollevata, non può avere incidenza decisiva sulla valutazione della soccombenza su un processo e su una pronuncia dichiarata nulla in base ad un fatto sì genetico ma conosciuto successivamente alla definizione di quel processo, essendo più corretto limitarne gli effetti al giudizio di secondo grado. Inoltre,
l'eccezione incide sulla validità del processo e non va ad influire anche sul merito della causa e, quindi, neppure sulla soccombenza delle parti e sulle regole poste dal principio della soccombenza;
sul piano giuridico, infatti, ciò che è nullo non produce e non può produrre effetti (“quod nullum est, nullum producit effectum”) con la conseguenza che per il primo grado di giudizio alcuna delle parti può ritenersi “vittoriosa” (e neppure “parzialmente vittoriosa”) giacché la liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa costituisce il “normale” complemento dell'accoglimento della domanda nel merito (cfr. Cass. n. 77 del 2018 e Cass. n. 303 del 1986), che però non
è stata vagliata per i gradi successivi, essendo stata ritenuta prevalente la rituale
“eccezione” sollevata.
Pur dovendosi convenire che il dovere di lealtà processuale non può essere inteso nel senso di imporre a ciascuna parte l'onere di spingersi per rispettarlo “sino a sopperire ai difetti delle iniziative processuali della controparte, a detrimento della tutela de propri interessi”
(così Cassazione che ha annullato la sentenza di appello), apparirebbe, per converso, irragionevole che la parte possa essere avvantaggiata da una soccombenza pronunciata a sfavore dell'altra in forza di una eccezione basata su un dato che ha inteso svelare soltanto successivamente ad un giudizio definito, poi dichiarato nullo, pur nella disattenzione processuale della controparte.
Peraltro, la nullità della sentenza e del processo dà adito alla tassativa rimessione degli atti al primo Giudice, ed alla conseguente riassunzione nel termine ex art. 50 c.p.c., 5 proprio al fine di vagliare la domanda principale, giacché nulla è stato deciso nel merito, eludendosi soltanto il processo per una nullità pronunciata in rito.
Se la parte, al tempo soccombente, fosse allora dichiarata qui “vittoriosa” anche per il primo grado di giudizio - ed in tal senso concludono le domande dell'attrice in riassunzione - si giungerebbe al paradosso di ritenere che la sua domanda, non vagliata nel merito, debba comunque ritenersi accolta, ciò che non è stato.
La domanda dell'attrice in riassunzione che ha inteso chiedere anche la condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado va, quindi, disattesa. Per tali gravi ed eccezionali ragioni, in riforma della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, si ritiene che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti, giacché tale è l'effetto corretto derivante dalla dichiarata nullità del processo e della sentenza di primo grado per il difetto di integrazione del contraddittorio, salvo il dovere di restituire quanto refuso. Diverso ragionamento deve farsi nel giudizio successivamente instaurato dall'appellante , in cui la rituale eccezione da lei proposta ha dato Parte_1 origine ad una pronuncia di nullità della sentenza di primo grado con i correttivi della
Corte suprema confluiti nell'attuale giudizio di riassunzione. Pertanto, con riferimento al giudizio di gravame ed ai giudizi successivi, ivi ricompresa la fase cautelare di inibitoria, il giudizio di legittimità ed il giudizio di riassunzione, le spese di lite vanno regolamentate in base al criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto degli scaglioni di riferimento - avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia per il primo giudizio di appello, e del valore delle spese di lite in contestazione, unico oggetto del giudizio di cassazione e del successivo giudizio di rinvio
- di cui al d.m. n.55/2014, e d.m. n. 37/2018, come integrato dal d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale medi, detratta la fase istruttoria per il presente grado di giudizio e per il giudizio di rinvio, in ragione dei principi di soccombenza e causalità.
Le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico 6 solidale delle parti che gli avevano dato impulso, ovvero e , in CP_1 CP_2 proprio e quali eredi di e , e quali eredi Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 di . Persona_2
Infine, in conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sulle spese di lite con compensazione integrale delle stesse, e in proprio CP_2 CP_1
e quali eredi di e quali Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 eredi di , in solido tra loro, vanno condannate a restituire a Persona_2 Parte_1
le somme da questa pagate in loro favore in esecuzione della sentenza di primo
[...] grado. Infatti, la condanna alle restituzioni rimane sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale e necessariamente accede al decisum complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale, e, in ragione del principio di economicità dei giudizi, può essere pronunciata in appello a prescindere dalla proposizione di una specifica domanda dalla parte interessata, la quale può però agire in separata sede in caso di omessa pronuncia e salvo il procedimento di correzione di errore materiale.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito del rinvio della Corte di cassazione, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
accoglie parzialmente le domande dell'attrice in riassunzione e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 887/2017, emessa dal Tribunale di Perugia e pubblicata in data 26.5.2017:
dichiara integralmente compensate le spese di lite del giudizio di primo grado tra e , in proprio e quali eredi di Parte_1 CP_2 CP_1 Per_1
e e quali eredi di;
[...] CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2
in riforma della sentenza n. 146/2020 del 26.2.2020, in seguito a cassazione con rinvio:
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e , e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2
7 tra loro, a rifondere a i compensi professionali del secondo grado di Parte_1
giudizio che liquida in € 7.500,00, in essi compresi anche quelli della fase cautelare, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a rifondere a i compensi professionali per la fase del giudizio Parte_1 di Cassazione che liquida in € 3.000,00, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a rifondere a i compensi professionali per la fase del presente Parte_1 giudizio di rinvio che liquida in € 3.800,00, oltre il rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale di e CP_1 CP_2 in proprio e quali eredi di e di Persona_1 CP_3 CP_4 CP_5 uali eredi di;
[...] Persona_2
condanna e in proprio e quali eredi di CP_2 CP_1 Persona_1
e , e quali eredi di , in solido CP_3 CP_4 CP_5 Persona_2 tra loro, a restituire a le somme da questa pagate in loro favore in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Perugia, 29.3.2025.
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
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