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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4646 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/11/2025 innanzi al Giudice Dott. AN NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 2176/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:23 sono presenti l'avv. LEONE GIACOMO in sostituzione dell'avv. GIAISI ANGELA per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI
IU per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:27 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
AN NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2176 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIAISI ANGELA Parte_1
- opponente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI IU
-opposto - oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali CP_1
e oltre CPA e IVA, se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 1421/2024 di cui deduceva l'illegittimità per errata applicazione
2 della normativa di cui al DL 4/2019 convertito in L. 26/2019 e chiedendone la revoca.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità del decreto opposto per non avere tenuto conto l'istituto opposto del disposto di cui all'art. 3 comma 13 della citata norma [Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti] sulla neutralizzazione del soggetto detenuto appartenente al nucleo familiare al momento della determinazione del quantum.
Invocando inoltre il legittimo affidamento e la buona fede della percipiente, nonché invocando
Contrariamente deduce l'Istituto che il decreto ingiuntivo opposto trova origine nell'indebito n. 17588242 scaturito dalla revoca della domanda di
R.D.C. del 2020 avvenuta a seguito di comunicazione della Guardia di
Finanza ove si evince che il coniuge della richiedente, risultava condannato con sentenza irrevocabile in data 25/6/2019 con fine pena 17/2/2034 che, a differenza della precedente domanda del 2019, non veniva dichiarato dalla ricorrente, come previsto dall'articolo 3, comma 13, della L. n. 26/2019 ai fini della neutralizzazione.
Va precisato, in ordine all'invocata tutela dell'affidamento, pretermettendo la dichiarazione errata in DSU, che al reddito di cittadinanza non risultano applicabili né le norme né le interpretazioni giurisprudenziali
3 poste a tutela del percipiente una prestazione atteso che, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 31/2025 “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per
l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”. Ciò perché non è in sé configurabile come un reddito di base (basic income).
Ciò detto, risultando ex actis la mancata dichiarazione dello stato di detenzione del coniuge, va esaminata la normativa dettata in tema di discrepanza della DSU con l'effettiva composizione del nucleo familiare.
L' art. 7 (sanzioni) al n. 4 dispone che: “Fermo quanto previsto dal comma
3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il n. 5 lettera g) del predetto articolo sancisce che è disposta la decadenza se: “non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12”.
Il n. successivo n.6, dispone che: “La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
4 Nel caso di specie la ricorrente presentava la DSU omettendo di dichiarare lo stato di detenzione del coniuge e, poi, ometteva di integrare la stessa dichiarando tale circostanza.
Orbene, la decadenza dal beneficio, la revoca della prestazione e il recupero delle somme erogate appaiono evidenti nella legge istitutiva, così come appare evidente che la DSU presentata in sede di domanda amministrativa non corrisponde all'effettiva composizione del nucleo familiare, costituendo falsa dichiarazione e provocando quindi le conseguenze di legge.
Per questo motivo appare provata la falsa dichiarazione, obbligatoria l'applicazione delle norme decadenziali e, conseguentemente il rigetto del ricorso.
La natura decadenziale delle norme citate escludono inoltre la modulazione del beneficio, non potendo quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a ritenere quanto sarebbe stato in proprio diritto senza la falsa dichiarazione al netto della quota del detenuto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 03/11/2025
Il Giudice Onorario
AN NI
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