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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8500 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti. Controparte_1
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al precetto con cui in data 08.11.2023 le intimava il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 24.852,37 in forza del D.I. 1780/80 reso dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Il D.I era stato dalla opposto, ma l'opposizione era stata rigettata con Pt_1 sentenza n.25/2023 e dunque dichiarato esecutivo.
Nelle more di quest'ultimo giudizio, tuttavia, la Dott.ssa , al fine Parte_1 di ricercare un accordo con i propri creditori (per crediti nascenti dall'esercizio della propria attività professionale), ha richiesto - con istanza presentata al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere nell'anno 2017 e rubricata con il n. 2/2017 - l'ammissione al concordato preventivo, la cui procedura è stata dichiarata aperta in data 5 luglio 2017.
L'opponente pertanto, chiede la sospensione della efficacia esecutiva del titolo in applicazione dell'art.168 LF.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva ritenendo che l'azione dovesse farsi valere nei confronti di
[...]
Nel merito eccepisce che il precetto non è atto esecutivo e dunque non CP_2 rientra nella previsione di cui all'art.168 LF.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 27 maggio 2025 lo scrivente Magistrato ha assegnato la causa in decisione.
Tanto opportunamente chiarito giova osservare quanto segue.
In via preliminare quanto alla eccezione sollevata dalla opposta, nessun difetto di legittimazione passiva si configura, poiché agisce in nome e per conto di CP_1
che a sua volta agisce in nome e per conto di . CP_3 CP_4
Le doglianze della opponente sono fondate. Parte_1
Come noto l'art. 168 comma 1 L.F. sancisce che “dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
La norma individua perfettamente i limiti temporali entro i quali opera detto divieto. Indicando il momento iniziale con la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e la data finale con il momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo. Da tale norma emerge la struttura complessa del concordato preventivo il quale si divide in due fasi: una prima fase prettamente giudiziale ed una successiva fase di esecuzione del concordato.
Difatti, secondo quando previsto dall'art. 181 L.F. con il decreto di omologazione si chiude la procedura di concordato preventivo, intesa come procedura giudiziale.
Tuttavia, tale decreto non esaurisce del tutto la procedura avviata con la proposizione della domanda di concordato presentata da parte del debitore, in quanto a seguito della chiusura della procedura concordataria si apre la successiva fase dell'esecuzione del concordato, disciplinata dall'art. 185 L.F. e caratterizzata da una complessa attività, per lo più liquidatoria, svolta dallo stesso debitore sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
Pertanto, il divieto di cui all'art. 168, comma 1, L.F. ha lo scopo di garantire la proposizione, l'approvazione e l'omologazione del piano concordatario, ma è solo con la corretta esecuzione del concordato stesso, così come prevista e disciplinata dall'art. 185
L.F., o con la risoluzione o annullamento, previsti dal successivo art. 186 L.F., che la procedura di concordato può dirsi definitivamente esaurita.
L'art. 168 L.F. dispone chiaramente che, dalla data di presentazione del ricorso sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono - sotto pena di nullità - iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del proprio debitore, né acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori procedenti. Il divieto di azioni esecutive opera dalla data di presentazione del ricorso a prescindere dalla conoscenza dello stesso da parte dei creditori e decorre dal giorno di pubblicazione della domanda presso il Registro delle Imprese.
Per quanto riguarda l'individuazione delle azioni vietate ai sensi dell'art. 168, comma 1, L.F., la giurisprudenza si è sempre mostrata incline ad un'interpretazione estensiva della norma ritenendo che non sono vietate solo le azioni esecutive propriamente dette, ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori di una procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione
(Trib. Busto Arsizio 30 ottobre 2009).
È ritenuta, invece, ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in danno di una società ammessa in concordato (Trib. Catania 08 ottobre 2015).
Difatti, con il ricorso per decreto ingiuntivo si istaura un giudizio ordinario di cognizione a carattere sommario, e non un giudizio esecutivo. Di conseguenza quando la legge vieta l'esercizio delle azioni esecutive o cautelari, non impedisce l'esercizio delle azioni di cognizione, fermo restando che una volta ottenuto il titolo giudiziario, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, questo non potrà essere portato in esecuzione, né potrà essere iscritta ipoteca sulla base del titolo ottenuto.
Devono ritenersi ammissibili anche il sequestro preventivo penale, il sequestro giudiziario e i provvedimenti di urgenza, da valutarsi, questi ultimi in base alla domanda di merito che il ricorrente intende proporre (Trib. Aosta 20 febbraio 2014; Trib. Biella 09 ottobre 2009).
Per quando riguarda, invece, la fase successiva all'omologazione, viene meno il divieto di cui all'art. 168, comma 1, L.F.. Ciò, tuttavia, non significa che dopo l'omologazione il patrimonio del debitore possa essere esposto alle indiscriminate aggressioni da parte dei creditori.
In questa seconda fase del concordato, difatti, il divieto di azioni esecutive trova il proprio fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 184 e 186 L.F. dal quale si evince che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto con il quale il Tribunale ha disposto l'apertura della procedura, vincolo che può essere sciolto solo in conseguenza della sentenza con la quale è disposta la risoluzione o l'annullamento del concordato. Ciò non significa, che in questa fase, i creditori non possano esperire azioni individuali per tutelare il proprio credito, ma che tali azioni potranno essere consentite esclusivamente nei limiti delle pretese cristallizzate nel piano concordatario, non dovendosi porre l'esecuzione individuale in contrasto con le finalità della procedura. Dunque, dal provvedimento di omologa del concordato fino a quanto non si è conclusa la fase liquidatoria del concordato o pronunciata l'eventuale risoluzione ex art. 186 L.F. i creditori potranno agire solo per quella parte di credito riconosciuta nella procedura (Trib. Prato, 20 luglio 2016; Trib. Napoli Nord, 29 aprile 2016; Trib.
Milano Sez. III 17 dicembre 2012).
Infatti, è necessario che anche in questa seconda fase del concordato venga controllata la legittimità delle azioni intraprese, al fine di poter evitare possibili prevaricazioni a danno degli altri creditori, e mantenere intatta la possibilità di una piena attuazione del concordato. Ed ancora, la giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che, nel caso in cui la società manifesti un'insolvenza rispetto alla debitoria concordataria, si riespanda il diritto di ciascun creditore di agire, giudizialmente ed anche esecutivamente, nei confronti del debitore.
In questo caso, però, il singolo creditore potrà agire “in executis” soltanto per veder soddisfatto il credito come configurato in sede di concordato omologato, e ciò a meno che gli effetti del concordato non vengano rimossi dalla risoluzione o dall'annullamento del concordato ex art. 186 L.F. (Trib. Nola, 17 marzo 2016). Alla luce delle motivazioni testè illustrate non sussiste il diritto per di agire CP_1 in executivis e dunque va accolta la domanda di . Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, applicandosi i parametri di cui al DM 147/2022 e successive modificazioni con riferimento ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. ACCOGLIE l'opposizione;
2. DICHIARA nullo il precetto
3. CONDANNA quale mandataria di a sua Controparte_1 Parte_2
volta in nome e per conto di alla refusione delle spese del presente CP_4
giudizio in favore di spese che si liquidano in complessivi euro Parte_1
2478,00 oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna